Va accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una società di multiproprietà azionaria per gli oneri di gestione di un’unità abitativa quando l’ingiunto risulti titolare, in quanto sottoscrittore di azioni speciali, del diritto di godimento di un’unità diversa e la società non alleghi elementi idonei a ricondurgli la titolarità dell’altra unità per successione, restando estranea al giudizio la domanda, del tutto diversa, fondata sulla pretesa contitolarità per successione [credito fondato sull’approvazione assembleare del conto consuntivo e preventivo].