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Sequestro preventivo dell’azienda e responsabilità del custode giudiziario
In caso di sequestro preventivo dell’azienda, la peculiare natura del bene sequestrato incide sul tipo di gestione affidata al custode,...

In caso di sequestro preventivo dell’azienda, la peculiare natura del bene sequestrato incide sul tipo di gestione affidata al custode, che non assume una dimensione meramente statica e conservativa, come per la generalità delle cose assoggettate alla misura cautelare reale, ma dinamica e funzionale. L’amministratore giudiziario dell’azienda sociale si sostituisce infatti all’imprenditore (e dunque agli amministratori, i cui poteri sono sospesi in costanza di sequestro) e, pur non assumendo la formale qualifica di imprenditore, è comunque tenuto a orientare la gestione aziendale nella prospettiva di garantire la prosecuzione dell’attività sociale, a salvaguardia della utilità economica dell’impresa, dei livelli occupazionali e nell’ottica di incremento della redditività del bene sottoposto alla misura cautelare reale. In questa prospettiva, gli obblighi gravanti sull’amministratore giudiziario ricalcano, quanto a contenuto, quelli incombenti sull’amministratore della società, che è spogliato di ogni funzione per il periodo della custodia.

In ogni caso di sequestro di azienda, sia essa gestita sotto forma di ditta individuale, di società di persone o di capitali, ovvero in diversa forma di ente collettivo, grava sul custode/amministratore giudiziario nominato, l’onere della continuazione dell’attività dell’azienda. La violazione dell’obbligo di continuazione dell’impresa o la non corretta attività di gestione dell’azienda sociale espongono il custode a responsabilità nei confronti della società per i danni che abbia eventualmente causato. In particolare, pur non essendo soggetto all’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c. (non rivestendo questi la veste di amministratore in senso stretto), sarà comunque tenuto al risarcimento dei pregiudizi che con comportamento doloso o colposo, operando in contrasto con gli obblighi sullo stesso gravanti nello svolgimento dell’attività aziendale, abbia arrecato alla società.

I bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa, non li determinano; di talché, dalla loro irregolare redazione o da ritardi nella relativa presentazione non può discendere ex se un danno in capo alla società idoneo a dar luogo a responsabilità risarcitoria, potendo ascriversi rilievo solo a quegli atti di mala gestio legati sotto il profilo della causalità giuridica al pregiudizio.

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Nullità della delibera assembleare emessa in violazione di lodo arbitrale passato in giudicato
Attiene a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., la natura pubblicistica della cosa giudicata...

Attiene a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., la natura pubblicistica della cosa giudicata sostanziale, in quanto prevista da norme imperative di ordine pubblico, che la sottraggono a ogni derogabilità pattizia, precludendo qualsiasi possibilità di adottare una determinazione contraria al giudicato formatosi in favore di una delle parti.

Il giudicato formatosi su una pronuncia di annullamento (o nullità) di una delibera sociale ha effetto rispetto a tutti i soggetti coinvolti dall’azione sociale; infatti, poiché la deliberazione dell’assemblea è un atto riconducibile a un contratto associativo, come nel momento fisiologico ha effetto per tutta la struttura societaria (e quindi per tutta la compagine sociale, anche per l’eventuale minoranza che avesse votato contro quella specifica delibera), allo stesso modo, nel momento patologico, l’accertamento della sua eventuale invalidità produce effetti nei confronti di tutta la società e a tali effetti non può derogarsi se non sulla base di un accordo tra tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte. È quindi nulla la delibera che si proponga di rimuovere gli effetti del giudicato adottata in danno di una parte della compagine sociale, essendo il giudicato posto a tutela non soltanto del o dei singoli soci coinvolti nel contenzioso, ma di tutta la società e anche dei terzi.

Il giudice non può entrare nel merito di scelte che competono solo agli organi sociali, in quanto le concrete modalità di esecuzione del giudicato sono rimesse alla discrezionalità dell’organo amministrativo e all’assemblea dei soci; tuttavia, la parte vittoriosa del giudizio ha diritto a che si provveda in modo legittimo e conforme alle regole che presiedono all’azione dell’organizzazione (nel caso di specie, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la società convenuta a iscrivere correttamente il dispositivo del lodo passato in giudicato presso il registro delle imprese).

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L’onere probatorio nell’azione sociale di responsabilità
Grava sull’attore che esercita l’azione di responsabilità sociale l’onere di allegare le condotte inadempienti dell’amministratore, di provare in modo specifico...

Grava sull’attore che esercita l’azione di responsabilità sociale l’onere di allegare le condotte inadempienti dell’amministratore, di provare in modo specifico i danni che ciascuna di tali condotte ha prodotto alla società e il nesso di causalità fra tali condotte e i danni conseguenti.

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Natura del rapporto associativo nelle cooperative edilizie e riflessi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti (anche se collegati)...

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, in forza del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. Da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale. Siffatto obbligo restitutorio non inerisce al rapporto sociale, ma pone il socio nella posizione di mero creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento dal rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, se la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.

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Revoca del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per sostituzione del rappresentante dell’ente
Qualora nel corso del processo che veda coinvolta una società di capitali il cui rappresentante sostanziale e processuale si trovi...

Qualora nel corso del processo che veda coinvolta una società di capitali il cui rappresentante sostanziale e processuale si trovi in conflitto di interessi sia nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., questo deve essere revocato in caso di sostituzione del rappresentante dell'ente con altro soggetto che non si trovi in situazione di conflitto.

In caso di soccombenza dell'attore le spese saranno liquidate in favore della società convenuta, in parte in favore della società costituita in persona del curatore speciale, in parte in favore della società costituita in persona del nuovo amministratore, per le fasi di rispettiva spettanza. Il compenso in favore del curatore speciale resta a carico della società convenuta nell'interesse della quale è stato nominato e alla quale spetta liquidarlo.

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Responsabilità dei precedenti amministratori di una cooperativa edilizia in l.c.a. per indebita prosecuzione dell’attività
A fronte di una contabilità inattendibile non può utilizzarsi ai fini della quantificazione del danno il criterio prevalente della c.d....

A fronte di una contabilità inattendibile non può utilizzarsi ai fini della quantificazione del danno il criterio prevalente della c.d. perdita incrementale, bensì va applicato quello residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Infatti, quando la mancanza di scritture contabili o l’inattendibilità delle stesse, addebitabile all’amministratore, impedisca di ricostruire con l’analiticità necessaria quale sia stato l’effettivo andamento dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, il giudice può utilizzare il criterio fondato sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale a supporto della liquidazione equitativa del danno risarcibile.

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Il fenomeno di tipo successorio conseguente alla cancellazione della società
L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale...

L'iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (i) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (ii) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. [Nel caso di specie, veniva accertata la proprietà del socio unico della società estinta di un immobile precedentemente intestato alla società medesima e non liquidato prima della cancellazione].

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Assoggettamento a fallimento di ente associativo; responsabilità dell’ente associativo nazionale per i danni causati alla struttura regionale
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo...

Ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico. Dall’assoggettabilità delle associazioni alla procedura fallimentare non può che discendere in caso di fallimento l’applicazione dell’art. 43 l. fall., che legittima il curatore ad esperire o proseguire le azioni che trova nel patrimonio della fallita e, con esse, l’azione di responsabilità che, allorquando l’ente è in bonis, può essere esercitata ai sensi dell’art. 22 c.c. dai nuovi amministratori o dai liquidatori, previa delibera dell’assemblea.

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Sulla compensazione volontaria
In merito ad ipotesi di compensazione c.d. volontaria è la volontà delle parti a dar luogo all’effetto estintivo, sicché il...

In merito ad ipotesi di compensazione c.d. volontaria è la volontà delle parti a dar luogo all'effetto estintivo, sicché il giudice, qualora accerti che le parti hanno stipulato un accordo compensativo, deve dichiarare estinte le obbligazioni, a prescindere dalla prova della contestuale esistenza di crediti reciproci; la compensazione volontaria, infatti, dà luogo ad un contratto di accertamento delle reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza.

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Il negozio fiduciario
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un’interposizione reale di persona, per...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario. In particolare, l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di proprietà sostanziale (in capo al fiduciante) e l'intestazione o proprietà formale (in capo al fiduciario). In altre parole, nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà l'interstatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario.

L’intestataria fiduciaria delle quote viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, e come tale titolare dei diritti connessi a tale qualità, seppure esercitati in virtù del rapporto fiduciario col socio fiduciante.

Tale contratto si inquadra nell’art. 1376 c.c. (contratto con effetti reali), in cui il trasferimento della proprietà è solo strumentale, essendo l’attività del fiduciario svolta nell’interesse del fiduciante; sicché, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l’ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. Dovendo, quindi, procedersi all’accertamento (o all’adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., giacché il pactum fiduciae non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario, né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

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Sequestro giudiziario di quote da parte del fiduciante
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest’ultima...

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest'ultima una fattispecie di interposizione reale di persona, occorre che il fiduciante dia prova, quanto al fumus boni iuris, dell'esistenza del patto fiduciario e, quanto al periculum in mora, dell'esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante. In particolare, con riferimento all'esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l'onere probatorio può intendersi assolto anche tramite il ricorso ad una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva, oltre che mediante testimoni e presunzioni, essendo il pactum fiduciae sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al periculum in mora occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante.

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Protezione della tutela autorale su un progetto architettonico di un punto vendita
I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati...

I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.

L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.

Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.

In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.

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