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Tribunale di Palermo, 3 Dicembre 2025

Omessa svalutazione del credito verso la partecipata liquidata e ispezione ex art. 2409 c.c.

Tribunale di Palermo, 3 Dicembre 2025
Omessa svalutazione del credito verso la partecipata liquidata e ispezione ex art. 2409 c.c.

Integrano il fondato sospetto di gravi irregolarità di gestione, idoneo a giustificare l’ispezione della società ai sensi dell’art. 2409 c.c., la reiterata iscrizione nei bilanci, senza alcuna svalutazione né informativa in nota integrativa, del credito verso una società partecipata che abbia cessato l’attività e approvato il bilancio finale di liquidazione, unita alla mancata approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e alla predisposizione di un progetto di bilancio privo di nota integrativa. Il difetto di trasparenza sull’effettiva condizione economico-finanziaria della società la espone al rischio di un intempestivo rilievo dei segnali di crisi e rende attuale il pericolo di danno.

Il rinvio dell’approvazione del bilancio, deciso dall’amministratore in attesa dell’esito del giudizio di impugnazione della delibera di esclusione di un socio, quando l’efficacia di tale delibera sia stata sospesa in via cautelare, equivale a disattendere il provvedimento di sospensione e concorre a integrare le gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Tra i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., l’ispezione della società a spese del ricorrente costituisce la misura proporzionata quando occorra accertare la definitiva fondatezza delle censure, anche se il ricorrente e il curatore speciale della società abbiano chiesto la nomina immediata di un amministratore giudiziario [con incarico all’ispettore di verificare i bilanci contestati, predisporre il bilancio non approvato, accertare l’integrità del capitale sociale e chiarire i rapporti con le società collegate]; all’esito dell’ispezione restano riservati gli ulteriori provvedimenti, compresa la regolazione delle spese del procedimento.

L’art. 2409 c.c., applicabile alla società a responsabilità limitata in forza dell’art. 2477, comma 6, c.c., come modificato dall’art. 379, comma 2, d.lgs. 14/2019, è norma posta a tutela della minoranza e della società, che consente, mediante il controllo giudiziale sulla regolarità della gestione, di ripristinare la correttezza gestionale quando sussista il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, commesse in violazione dei loro doveri e idonee ad arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Il controllo resta escluso per il merito e l’opportunità delle scelte gestorie, salvo che esse risultino palesemente irragionevoli o negligenti.

Nella vigente formulazione dell’art. 2409 c.c. rileva soltanto la violazione dei doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate; restano estranee al rimedio le violazioni relative al corretto svolgimento della vita della compagine sociale e ai diritti di partecipazione e di informazione dei soci.

Le gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono attenere alla sfera societaria, con esclusione di quella personale degli amministratori; devono essere attuali, sicché nessun provvedimento può essere adottato quando abbiano esaurito ogni effetto; devono infine avere carattere dannoso, consistendo nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative idonea a provocare un danno al patrimonio sociale, e per tale via agli interessi dei soci e dei creditori sociali, ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’atipicità delle irregolarità previste dall’art. 2409 c.c., unita al requisito della gravità, impone che si tratti di fatti non altrimenti eliminabili.

Ai fini dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. il giudizio del tribunale deve fondarsi su elementi di sicuro affidamento che, pur senza assurgere al livello di prova piena, presentino riscontri obiettivi eccedenti il mero sospetto; mere supposizioni e rilievi critici indimostrati restano insufficienti.

Data Sentenza: 03/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Francesco Paolo Torrasi
Registro: RVG 3768 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Pietro Corapi
Pietro Corapi

Avvocato specializzato nell'assistenza alle imprese in diritto societario, civile, commerciale, crisi di impresa e misure di prevenzione CAM. Cultore della materia di diritto commerciale presso l'Università della Calabria.

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