La condotta dell’amministratore che non ottemperi alle decisioni [lodo arbitrale e sentenza] che hanno accertato la corretta ripartizione delle quote sociali, omettendo le relative iscrizioni nel Registro delle imprese e perdurando nell’inadempimento dopo la diffida del socio e nel corso del procedimento, integra una grave irregolarità attuale, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409, comma 4, c.c.
L’omessa annotazione nel Registro delle imprese della corretta ripartizione delle quote costituisce mala gestio perché incide sulla corretta assunzione delle delibere assembleari, con riflessi mediati sui terzi che intrattengono rapporti economici con la società, dato che il buon funzionamento della società tutela tanto i soci, sul piano interno, quanto i creditori sociali, sul piano esterno.