L’art. 2473 c.c. delinea un procedimento di volontaria giurisdizione, promuovibile dal socio receduto o anche dalla società, che presuppone un mero disaccordo sul valore della partecipazione. Il ricorso al tribunale per la nomina dell’esperto è quindi inammissibile quando tra le parti siano controverse l’efficacia e la legittimità del recesso, perché il conflitto sull’an del diritto alla liquidazione è difficilmente compatibile con la natura non contenziosa del rimedio.
La natura del procedimento previsto dall’art. 2473 c.c. trova conferma nel richiamo testuale all’art. 1349 c.c., poiché l’arbitraggio è finalizzato a integrare il contenuto di un rapporto negoziale incompleto.
Anche ad ammettere la valutazione incidentale del diritto di recesso nel procedimento ex art. 2473 c.c., il socio che deduca una modificazione di fatto dell’oggetto sociale [derivante dall’assunzione di una partecipazione in altra società] deve fornire elementi documentali e probatori sufficienti a dirimere il conflitto, la cui risoluzione presuppone comunque una cognizione piena, estranea al perimetro fisiologico del rimedio.
Nel procedimento ex art. 2473 c.c. non si provvede sulle spese, in ragione della natura del procedimento e dell’assenza di profili contenziosi in senso stretto, che esclude una vera e propria soccombenza processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c.