I sindaci adempiono ai doveri di vigilanza e controllo quando, informati dagli amministratori che la situazione di cassa non consente il pagamento dei debiti in scadenza [IVA e contributi previdenziali], sollecitano il pagamento dei crediti infragruppo o l’immediato apporto di liquidità da parte dei soci, perché a quel punto spetta ai soci, personalmente o quali amministratori delle altre società del gruppo, ripianare la crisi di liquidità della società. In una situazione di grave crisi di liquidità non imputabile agli amministratori [dovuta anche al mancato incasso di crediti verso altre società del gruppo, con amministratori in carica da pochi mesi] è d’altra parte normale la scelta di pagare i dipendenti, le banche e i fornitori anziché l’Erario, per non compromettere la continuità dell’attività aziendale.
Non sono imputabili agli amministratori, né ai sindaci per omessa vigilanza, i danni derivanti da pagamenti eseguiti dalla società dopo la cessazione degli amministratori dalla carica [canoni di noleggio di un’autovettura e acconti sulle parcelle dei professionisti incaricati della scissione], perché il nuovo amministratore avrebbe potuto porre in essere le azioni necessarie a evitarli o a recuperare le somme.
Non sussiste un danno imputabile ai sindaci per non aver sollecitato il nuovo amministratore ad agire per il recupero dei compensi indebitamente percepiti dagli amministratori cessati, quando la società ne ha comunque chiesto la restituzione agli ex amministratori in un separato giudizio [poi definito con transazione].
Non è imputabile agli amministratori la scelta di porre a carico della società i costi dei professionisti incaricati di assisterla nell’operazione di scissione quando l’incarico è stato deliberato dall’assemblea [con il voto favorevole di tutti i soci e alla presenza dei sindaci], perché la corretta esecuzione della scissione corrisponde anzitutto all’interesse del gruppo e della capogruppo, e non soltanto a quello dei soci.
Nell’azione di responsabilità contro i sindaci spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a suo carico l’onere di provare di non aver avuto alcuna possibilità di attivarsi utilmente. Chi agisce per il risarcimento deve inoltre provare il nesso causale tra inerzia e danno, perché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.
Le spese delle chiamate in causa dei terzi [assicuratori della responsabilità dei sindaci convenuti] sono poste a carico dell’attore soccombente, trattandosi di atto comunque conseguente alla sua iniziativa processuale rivelatasi infondata.