Ricerca Sentenze
Tribunale di Palermo, 30 Gennaio 2026, n. 646/2026

Carenze della nota integrativa, compensazione di partite e principio di rilevanza nell’impugnazione del bilancio

Tribunale di Palermo, 30 Gennaio 2026, n. 646/2026
Carenze della nota integrativa, compensazione di partite e principio di rilevanza nell’impugnazione del bilancio

È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio la cui nota integrativa ometta le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. sulla formazione e sulle utilizzazioni dei fondi, sulle variazioni delle voci dell’attivo e del passivo e sui costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali, o non motivi la riclassificazione di poste che rende il bilancio non comparabile con quello dell’esercizio precedente, nonché quella che compensi crediti e debiti in violazione dell’art. 2423-ter, ultimo comma, c.c. od ometta di svalutare crediti di dubbia esigibilità, anche quando la legge preveda la responsabilità sussidiaria dei comuni soci per il loro pagamento [società d’ambito per la gestione dei rifiuti in liquidazione]; la nullità può essere dichiarata con riferimento alle singole poste viziate.

La violazione dei principi di redazione del bilancio non determina la nullità della deliberazione di approvazione quando difetti il requisito della rilevanza, perché l’errore non incide in modo significativo sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari dell’informazione [duplicazione dei valori parziali delle immobilizzazioni immateriali con totale corretto; omessa ripetizione dei coefficienti di ammortamento rimasti invariati; compensazione di partite di modesta entità].

Nella società in liquidazione non deve essere iscritto il fondo per costi e oneri della liquidazione quando, per la prosecuzione dell’attività imposta dalla legge, tali costi non possano essere previsti né quantificati attendibilmente; alla società già sciolta all’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 non si applicano gli obblighi di relazione sul governo societario e di programmi di valutazione del rischio di crisi previsti dagli artt. 6 e 14 del medesimo decreto, che presuppongono una società in attività.

È inammissibile l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione del bilancio per effetto dell’approvazione dei bilanci successivi non impugnati, quando sia sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale e fondata su documenti prodotti soltanto con tale atto.

Data Sentenza: 30/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Andrea Compagno
Registro: RG 6846 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo