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Tribunale di Palermo, 16 Aprile 2024, n. 2214/2024

La transazione tra soci preclude l’azione individuale di risarcimento ma non la revoca dell’amministratore

Tribunale di Palermo, 16 Aprile 2024, n. 2214/2024
La transazione tra soci preclude l’azione individuale di risarcimento ma non la revoca dell’amministratore

La transazione con cui il socio di società a responsabilità limitata rinuncia, verso il socio amministratore, a ogni pretesa anche risarcitoria relativa alla gestione sociale preclude, finché non sia annullata o risolta, l’azione individuale di risarcimento ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., ma non l’azione di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., perché questa è esercitata dal socio quale sostituto processuale nell’interesse della società, titolare della posizione azionata e rimasta estranea all’accordo [s.r.l. con due soci, transazione del 2013 con cui il socio amministratore si obbligava a versare 150.000 euro all’altro socio e ad accollarsi le passività sociali, domande di risarcimento e di revoca fondate sulla vendita allo stato grezzo degli immobili sociali].

La scelta gestoria che procura alla società un guadagno inferiore a quello atteso, come la vendita di immobili sociali allo stato grezzo anziché rifiniti, e non un’operazione radicalmente improduttiva o antieconomica, attiene al merito imprenditoriale ed è insindacabile in sede giudiziaria, salvo il limite dell’irragionevolezza, sicché non può fondare né la responsabilità né la revoca giudiziale dell’amministratore, potendo semmai indurre i soci ad assumere i provvedimenti di loro competenza, tanto più quando il socio non indichi specificamente né provi gli elementi da cui desumere la non convenienza dell’operazione, non essendo a tal fine sufficiente una consulenza di parte, priva di valore probatorio.

Il socio che deduce l’inefficacia della transazione stipulata con il socio amministratore, perché fondata su presupposti falsamente rappresentati o non eseguita, deve proporre tempestivamente domanda di annullamento per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c. o di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., sicché in mancanza la transazione resta efficace e vincolante tra le parti, e la domanda di annullamento formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale è inammissibile, perché questa ha soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte e non può ampliare il tema della decisione.

Data Sentenza: 16/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Andrea Illuminati
Registro: RG 7133 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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