Il consenso alla pubblicazione della propria immagine, avendo ad oggetto l’esercizio e non la titolarità del diritto all’immagine, resta distinto dalla pattuizione in cui sia inserito ed è sempre revocabile, sicché, quando sia stato prestato in funzione della partecipazione dell’artista a un evento, deve ritenersi implicitamente revocato dal momento in cui l’ente che lo ha ricevuto disdice l’evento, e il successivo mantenimento dell’immagine nella cartellonistica e sui canali social dell’ente per promuovere la manifestazione integra uno sfruttamento a fini pubblicitari non consentito dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 legge 633/1941 [accordo non formalizzato per iscritto con il quale un Comune aveva affidato a una s.r.l.s. che curava l’immagine di uno stilista di fama nazionale l’organizzazione di una manifestazione di alta moda e di una rassegna letteraria per due serate dell’agosto 2021, con un corrispettivo di 5.500 euro, disdetto dall’ente pochi giorni prima mentre le locandine con la fotografia dello stilista restavano affisse e l’evento rimaneva pubblicizzato nel calendario e sui canali social istituzionali].
Quando non siano provate specifiche voci di danno patrimoniale, il pregiudizio economico causato dallo sfruttamento non consentito dell’immagine di una persona nota, che non è in re ipsa ma è suscettibile di valutazione economica, può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, cioè del compenso che il titolare avrebbe presumibilmente richiesto per autorizzare la pubblicazione, parametrandolo al corrispettivo pattuito per la partecipazione dell’artista all’evento ridotto della quota che remunerava le prestazioni di organizzazione e direzione artistica non eseguite, e il risarcimento può essere riconosciuto alla società cui sia affidata la gestione dell’immagine dell’artista.
Il mantenimento nelle locandine, nel calendario delle manifestazioni e sui social network dell’annuncio di un evento con la partecipazione di un artista noto, dopo che l’evento sia stato disdetto, lede l’immagine e l’affidabilità artistica dell’artista e gli dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che non è in re ipsa ma può essere provato anche attraverso le rimostranze del pubblico per la mancata esibizione e va liquidato in via equitativa, anche alla luce dei parametri tabellari previsti per il danno da diffamazione di modesta entità, tenendo conto del tipo di lesione, della limitata diffusione territoriale e della tenue intensità dell’elemento soggettivo.
L’ente pubblico che, dopo aver concordato con un operatore privato l’organizzazione di un evento e averne ricevuto un principio di esecuzione, interrompa la trattativa prima della stipulazione del contratto nella forma scritta necessaria per la pubblica amministrazione, senza dimostrare il giustificato motivo addotto, risponde a titolo di responsabilità precontrattuale per la lesione dell’affidamento ingenerato, ma il risarcimento è limitato all’interesse negativo, cioè alle spese sostenute nel corso delle trattative e alle perdite derivanti dalla mancata conclusione di altri affari, se provate, e non comprende le utilità che sarebbero derivate dalla valida conclusione ed esecuzione del contratto.