La violazione del termine di sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c., stabilito dall’art. 2503, comma 1, c.c. e applicabile alla scissione per il rinvio dell’art. 2506-ter c.c., non determina la nullità virtuale dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., perché la norma, che consente l’attuazione anticipata della scissione con il consenso dei creditori, tutela l’interesse particolare di questi ultimi e non un interesse generale e non ha quindi natura imperativa [s.r.l. che, poche settimane dopo la notifica di una domanda risarcitoria, deliberava la scissione a favore di una nuova beneficiaria, cui assegnava 13 unità immobiliari, terreni e azioni bancarie, stipulando l’atto il 16 luglio 2015, prima dei sessanta giorni dall’iscrizione della delibera].
Ai fini della revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, anche senza risolvere la questione della sua natura onerosa o gratuita e applicando il regime probatorio più gravoso per il creditore, l’elemento soggettivo può ritenersi provato per presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. quando la società debitrice avvia la scissione a ridosso della notifica della domanda giudiziale del creditore, la attua prima del decorso del termine dell’art. 2503 c.c. e trasferisce gran parte dei beni a una beneficiaria con oggetto sociale sostanzialmente coincidente, il cui amministratore unico coincide con il socio unico della scissa, sicché emerge la consapevole volontà di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore.
La responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa non preclude la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, perché non elimina il pregiudizio derivante dall’uscita dei beni dal patrimonio della scissa, che rende più difficile la realizzazione del credito, e perché il creditore conserva la facoltà di scegliere il condebitore solidale cui chiedere l’adempimento e di agire in revocatoria contro quello che abbia disposto del proprio patrimonio, a nulla rilevando che il patrimonio degli altri coobbligati sia sufficiente a garantire l’adempimento.
La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, che mira a renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, è sempre esperibile e può concorrere con l’opposizione dei creditori prevista dall’art. 2503 c.c., volta invece a farne valere l’invalidità, mentre la domanda di nullità della scissione, ancorché proposta in via subordinata, va esaminata per prima, perché la revocatoria presuppone un atto valido ed efficace.
Il titolare di un credito litigioso, non ancora accertato giudizialmente in via definitiva, è legittimato a esercitare la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, e l’eventus damni non richiede l’assoluta inidoneità del patrimonio residuo della scissa a soddisfare il credito, essendo sufficiente una decurtazione significativa della garanzia patrimoniale, quale quella prodotta dall’assegnazione alla beneficiaria di gran parte dei beni di valore della società, che renda incerto o più difficile il soddisfacimento del creditore.
La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, perché riguarda in via diretta le società coinvolte e i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto, anche quando sia proposta da un creditore della società scissa a tutela della propria garanzia patrimoniale.