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Corte d'appello di Palermo, 26 Aprile 2025, n. 647/2025

Responsabilità solidale dell’amministratore non esecutivo di s.r.l. che ignora i segnali d’allarme delle distrazioni

Corte d'appello di Palermo, 26 Aprile 2025, n. 647/2025
Responsabilità solidale dell’amministratore non esecutivo di s.r.l. che ignora i segnali d’allarme delle distrazioni

I principi dell’art. 2392 c.c. sulla responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi si estendono agli amministratori della società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476 c.c., perché anche in tal caso si tratta di responsabilità per colpa, sicché il consigliere che non abbia compiuto direttamente il fatto dannoso risponde in solido con l’autore quando, per colposa ignoranza, non abbia rilevato i segnali d’allarme dell’altrui condotta illecita percepibili con la diligenza della carica o quando, per inerzia colpevole, non si sia utilmente attivato per evitare l’evento, e alla cognizione del fatto altrui va equiparata la sua conoscibilità [azione di responsabilità del curatore del fallimento di una s.r.l. contro il presidente e due consiglieri per distrazioni di 315.681 euro tramite fatture per prestazioni inesistenti a favore di società collegate, assegni circolari per 208.264,53 euro senza causale ricostruibile e omessa tenuta delle scritture contabili, con conferma della condanna solidale anche del consigliere rimasto inerte].

Quando risorse patrimoniali risultino fuoriuscite dall’attivo della società, il curatore che agisce in responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.fall. può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione, mentre spetta all’amministratore provare di averle destinate all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale, sicché gli assegni circolari emessi dalla società, le cui causali non possano essere ricostruite per la mancanza del libro giornale, vanno ritenuti distrattivi se gli amministratori non ne forniscono alcuna giustificazione né offrono una ricostruzione alternativa della dispersione delle somme.

Nel giudizio civile di responsabilità contro gli amministratori la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei confronti di uno di essi può essere utilizzata come indizio o principio di prova, idoneo a corroborare gli ulteriori elementi acquisiti, quali le registrazioni contabili di fatture per prestazioni mai eseguite a favore di società collegate agli amministratori e le risultanze della consulenza tecnica contabile, che dimostrano la distrazione.

Il curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata è legittimato a esercitare ai sensi dell’art. 146 l.fall. qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori, e tale azione resta estranea alla competenza del tribunale fallimentare prevista dall’art. 24 l.fall., perché dipende da rapporti già esistenti nel patrimonio della società al momento dell’apertura della procedura e si pone con questa in relazione di mera occasionalità, sicché appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore verso gli amministratori a tutela dei creditori sociali la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 c.c. decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti, che si presume iuris tantum coincidente con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore che eccepisce la prescrizione l’onere di provare l’anteriorità del dissesto e la sua percepibilità all’esterno, onere non assolto quando egli si limiti a reiterare l’eccezione e anzi emergano elementi di occultamento del dissesto.

Il risarcimento dovuto dagli amministratori alla società per la distrazione di somme di denaro costituisce debito di valore, perché è destinato a reintegrare il valore sottratto di cui la società avrebbe potuto disporre per perseguire i propri scopi e la perdita della somma rappresenta solo un elemento di commisurazione del danno privo di incidenza sulla natura dell’obbligazione, sicché sull’importo liquidato è dovuta la rivalutazione monetaria.

Data Sentenza: 26/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo
Relatore: Virginia Marletta
Registro: RG 1312 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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