L’omologazione del concordato preventivo liquidatorio non fa venir meno l’interesse del socio a impugnare la delibera di approvazione del bilancio, perché non comporta l’estinzione della società, che resta tenuta a redigere i bilanci secondo i criteri di legge, e perché il diritto del socio a una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale ed economica ha anche una funzione informativa e persiste anche quando la società abbia perduto il capitale, il valore delle partecipazioni si sia azzerato e si sia verificata una causa di scioglimento [impugnazione, promossa da due socie che erano anche dipendenti della società, della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 di una s.p.a. poi ammessa a concordato preventivo liquidatorio, contestato per l’omessa iscrizione dei debiti retributivi verso le socie, l’omessa svalutazione di un credito di circa 520.000 euro verso una società consortile cliente in crisi e la valutazione delle rimanenze di magazzino].
L’approvazione e la mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non precludono al socio l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio successivo affetto dagli stessi vizi, anche se derivati dai bilanci anteriori, perché l’interesse a una corretta informazione non viene meno e l’art. 2434-bis, comma 1, c.c., nel precludere l’impugnazione del bilancio dopo l’approvazione di quello dell’esercizio successivo, presuppone proprio che il vizio persistente sia fatto valere impugnando il nuovo bilancio.
Il rilascio per più anni, da parte della società, delle certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente ai propri lavoratori, anche se soci, costituisce riconoscimento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni dovute, sicché non è veritiero e corretto il bilancio che omette di iscrivere i debiti retributivi non pagati, ancorché non ancora accertati dal giudice del lavoro, e la rettifica deve includere l’intero debito maturato quando esso non sia stato iscritto neppure negli esercizi precedenti, quantificandolo in base ai dati di cui la società disponeva alla data di approvazione e non agli importi liquidati dalle successive sentenze di lavoro.
In applicazione dei principi di prudenza e di rappresentazione veritiera e del principio contabile OIC 15, il credito verso un cliente di cui la società conosca lo stato di crisi finanziaria deve essere ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante un apposito accantonamento, anche se il debitore abbia fino a quel momento pagato regolarmente, quando la società si astenga dall’esigere o dal compensare integralmente i propri crediti e continui a pagare le fatture del debitore per evitarne il fallimento, e la successiva cessione del credito per una frazione del valore nominale conferma che esso non aveva il valore iscritto.
Il giudice può acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., le informazioni e i documenti della pubblica amministrazione relativi agli accertamenti fiscali sulle rimanenze di magazzino della società, e la decisione fondata su tali documenti non viola gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione non è soggetta ai presupposti dell’indispensabilità e dell’iniziativa di parte né alle preclusioni istruttorie che condizionano l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c., e il mancato assolvimento dell’onere probatorio non è imputabile alla parte che non abbia la disponibilità di tali documenti.
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio l’oggetto della domanda va individuato in base al corpo dell’atto introduttivo e alle conclusioni rassegnate, sicché i riferimenti al bilancio di un esercizio anteriore, svolti nell’atto introduttivo e nella prima memoria prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c. per sostenere i vizi del bilancio impugnato in ragione della necessaria continuità tra i bilanci, non mutano il thema decidendum e non integrano una domanda nuova.