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Tribunale di Venezia, 7 Ottobre 2025, n. 4686/2025

Azione individuale del socio contro l’amministratore di banca e prova del nesso causale

Tribunale di Venezia, 7 Ottobre 2025, n. 4686/2025
Azione individuale del socio contro l’amministratore di banca e prova del nesso causale

Il socio e cliente di una banca che chieda il risarcimento all’ex amministratore delegato per avere ideato e imposto ai funzionari il sistema dei finanziamenti destinati all’acquisto di azioni dell’istituto [cd. operazioni baciate], occultando la reale situazione patrimoniale e impedendo il disinvestimento, esercita l’azione individuale prevista dall’art. 2395 c.c. e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, deve provare la condotta illecita dell’amministratore, il danno subito e il nesso di causalità. La domanda va respinta quando l’attore ometta di indicare le specifiche operazioni che sarebbe stato indotto a concludere e manchi l’allegazione e la prova di qualsiasi contatto diretto con l’amministratore o di una sua ingerenza nella gestione del rapporto con la filiale.

Il socio o il terzo che alleghi di essere stato indotto a contrattare con la società [acquisto di azioni] da circostanze non veritiere risultanti dai bilanci deve provare la specificità di tali circostanze e la loro idoneità a trarlo in inganno, perché l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del danneggiato, tratto distintivo della responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., impone un esame rigoroso del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.

L’art. 2395 c.c., norma di chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, attribuisce al socio e al terzo un’azione individuale di natura extracontrattuale per il danno direttamente cagionato al loro patrimonio da atti dolosi o colposi degli amministratori, che deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta illecita e restare distinto dal mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.

Le spese dei terzi chiamati in garanzia dal convenuto vittorioso sono poste a carico dell’attore soccombente quando la chiamata in causa sia priva di carattere pretestuoso e di manifesta infondatezza [eccezioni di inoperatività della polizza di responsabilità civile degli amministratori sollevate dalle compagnie coassicuratrici].

Ente Giudicante: Tribunale di Venezia
Data Sentenza: 07/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 1815 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Tiziana Benedetta Bandini
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