L’esistenza di una società di fatto o irregolare può essere accertata, in mancanza della prova scritta del contratto sociale, che la legge esclude dai requisiti di validità, con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici, all’esito di una rigorosa valutazione complessiva delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti destinati all’esercizio congiunto dell’attività economica, la partecipazione all’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’affectio societatis, intesa come vincolo di collaborazione in vista dell’attività comune nei confronti dei terzi.
La prova dell’esercizio in comune dell’attività d’impresa [da parte di coniugi titolari di distinte imprese individuali operanti negli stessi locali] può essere tratta dalla mancata risposta dei convenuti contumaci all’interrogatorio formale, valutata unitamente alle risultanze delle prove testimoniali [anche di investigatori incaricati dall’attore] e documentali.
Accertata l’esistenza della società di fatto, sono riconducibili alla società i debiti assunti in proprio da uno dei soci, quale titolare di impresa individuale, inerenti all’attività esercitata in comune [canoni di locazione dell’immobile nel quale l’attività era svolta], con conseguente responsabilità solidale dell’altro socio verso il creditore.