L’aggiudicazione del marchio registrato nell’ambito di una procedura esecutiva, trascritta presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, attribuisce all’acquirente tutti i diritti esclusivi sul segno. L’uso del marchio fatto durante la vigenza della registrazione da una società riconducibile al precedente titolare, che ne era amministratore di fatto, non configura un preuso opponibile all’acquirente né consente la convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i., perché in mancanza di una registrazione posteriore il termine di preclusione per tolleranza non può decorrere dal semplice uso.
Integra contraffazione ai sensi degli artt. 20, primo comma, lett. a), e 22 c.p.i. l’uso dell’elemento denominativo del marchio altrui nella denominazione sociale, nel nome a dominio e negli account di posta elettronica di un’impresa che commercializza prodotti identici, e l’aggiunta di un termine descrittivo in lingua straniera accresce anziché escludere il rischio di confusione; ne conseguono l’inibitoria, la rimozione del segno dalla denominazione e il trasferimento del nome a dominio al titolare del marchio.
La tutela contro la concorrenza sleale confusoria presuppone l’effettivo impiego del marchio sul mercato da parte del suo titolare, sicché la domanda ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. va respinta quando il titolare non abbia mai utilizzato il segno per la produzione o la commercializzazione di prodotti.
Chi lamenta che il software commercializzato dal concorrente sia la copia dei propri applicativi, illecitamente elaborata dall’ex dipendente sfruttando informazioni riservate, deve provarne la derivazione mediante l’identità di codici sorgente, algoritmi o ambienti di sviluppo, non bastando la sovrapponibilità delle funzioni; in mancanza di un minimo compendio probatorio la consulenza tecnica non può supplire alle carenze della parte.
Le semplici conoscenze professionali acquisite dal lavoratore non costituiscono know-how tutelato dagli artt. 98 e 99 c.p.i., sicché in assenza di patti di non concorrenza l’ex dipendente e l’ex amministratore sono liberi di impiegarsi presso un concorrente utilizzando il proprio bagaglio di esperienze. La violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del dipendente che, in costanza di rapporto, abbia lavorato a un progetto personale concorrente non integra concorrenza sleale parassitaria senza la prova che tale attività si sia concretizzata in un pericolo effettivo per il datore di lavoro.
La mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non integra storno illecito di dipendenti, e il danno da perdita di redditività richiede la prova della contrazione degli utili e della sua riconducibilità alla condotta del concorrente, escludendo altri fattori come l’andamento del mercato.
Per stabilire se all’azione di classe si applichi la disciplina introdotta dalla l. n. 31/2019, che ai sensi del suo art. 7 riguarda le condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore, occorre avere riguardo alla data in cui la condotta illecita lamentata si è concretizzata.
È inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 840-ter, quarto comma, lett. a), c.p.c. l’azione di classe per pratiche commerciali scorrette proposta contro il comune concedente e la società di progetto concessionaria di un impianto sportivo, perché essi non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi dell’art. 3 cod. cons. nei confronti degli utenti, che hanno contrattato con le società alle quali il subconcessionario aveva affidato la gestione dei servizi; la clausola della convenzione che prevede la responsabilità solidale del concessionario con i terzi di cui si avvalga opera nei rapporti con il concedente e non nei confronti degli utenti.
La responsabilità per culpa in vigilando del concessionario, tenuto per contratto a vigilare sulla corretta esecuzione dei servizi, è esclusa dall’imprevedibilità della chiusura improvvisa dell’impianto da parte del subconcessionario, attuata in violazione del contratto di subconcessione, quando non sia esigibile un diverso comportamento idoneo a prevenirla.
Il solo nome proprio di persona svolge, salvo il caso di rinomanza o di acquisto di capacità distintiva, una funzione descrittiva e non identificativa dell’origine del servizio, a differenza del nome completo o del solo cognome, che possono costituire marchio forte se privi di relazione con il prodotto; è dunque debole il marchio di fatto di un ristorante costituito dal nome proprio dell’originaria titolare, che coincide anche con il nome di un’erba spontanea edibile legata al campo della ristorazione.
L’onere di provare l’acquisto del secondary meaning grava su chi lo invoca, e non vi sono idonee la presenza del ristorante in guide gastronomiche, le recensioni o la partecipazione a eventi, che costituiscono un’ordinaria attività di promozione, riguardano spesso il territorio o la categoria più che il singolo esercizio e non dimostrano la formazione nella mente dei consumatori di un collegamento tra il segno e l’impresa.
Nel caso di marchio debole, l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi e la diversa collocazione geografica dei locali escludono il rischio di confusione, e il periculum è escluso dalla tolleranza dell’uso altrui per un rilevante lasso di tempo; un isolato errore di un cliente nella consultazione dei siti internet non è indicativo di un rischio attuale e concreto.
La dipendenza economica rilevante ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998 richiede non un mero squilibrio o un’asimmetria di diritti e obblighi, ma uno squilibrio eccessivo, e l’assenza di reali alternative sul mercato, da valutarsi non sul mercato rilevante in senso antitrust ma sul normale ambito di operatività merceologico e geografico dell’impresa che si assume dipendente, sulla quale grava l’onere della prova. La esclude la circostanza che il gestore abbia assunto, anche in costanza del rapporto, la gestione di reparti presso altre catene della grande distribuzione, e non integrano investimenti specifici arredi e attrezzature riconvertibili ad altri utilizzi; le clausole che palesano la posizione di forza del committente non bastano a provare l’abuso.
Anche quando il rapporto con il committente rappresenti la parte prevalente del reddito dell’impresa, il recesso o il diniego di rinnovo di un contratto di durata annuale non integra abuso se non risulti una condotta arbitraria e contraria a buona fede, volta essenzialmente ad arrecare pregiudizio alla controparte o ad appropriarsi del suo margine di profitto anziché a perseguire un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante. L’esercizio del recesso in pendenza del procedimento non determina la cessazione della materia del contendere, costituendo anzi la concretizzazione del rischio che il ricorrente intendeva prevenire.
La presunzione di dipendenza economica introdotta dalla l. n. 118/2022 nell’art. 9, primo comma, l. n. 192/1998 per l’impresa che utilizzi i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale con un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori non si applica al sistema gestionale interno con cui il committente organizza il rapporto contrattuale, comunicando prezzi, ordini e direttive, perché esso non eroga un servizio di intermediazione.
Il procedimento cautelare non conosce rigide preclusioni assertive e probatorie e il reclamo è rimedio totalmente devolutivo, nel quale possono essere dedotti fatti sopravvenuti o preesistenti e prodotti nuovi documenti, sicché eventuali lesioni del contraddittorio nella prima fase sono superate dalla proposizione del reclamo.
La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.
In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.
Dopo la riforma del 2003 il fallimento non è più causa di scioglimento delle società di capitali, e gli organi sociali restano in carica durante la procedura, privati però di ogni potere sulla gestione dell’impresa e del patrimonio, con competenza limitata alle questioni che incidono sull’assetto organizzativo interno e sulla struttura della società.
Non è pertanto ammissibile la nomina giudiziale del liquidatore volontario ai sensi dell’art. 2487 c.c. di una società da tempo dichiarata fallita, chiesta dall’amministratore dimissionario in prorogatio, che indicava come liquidatore il curatore per l’impossibilità dei soci di sostituirlo, perché la nomina non inciderebbe sull’assetto organizzativo interno ma aprirebbe una fase liquidatoria parallela a quella già in corso nella procedura, alla quale è devoluta la gestione del patrimonio sociale nel rispetto della par condicio creditorum.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., consiste in uno stato di paralisi oggettiva e assoluta che impedisca l’adozione delle deliberazioni essenziali per il funzionamento della società, e ricorre tanto più quando non si tratti di semplice inerzia per mancata convocazione, ma di una vera impasse dell’assemblea regolarmente convocata, come nella s.r.l. con cinque soci, due dei quali rappresentati da amministratori di sostegno, rimasta priva dell’organo amministrativo decaduto per le dimissioni del presidente e incapace di nominarne uno nuovo o un liquidatore; l’accertamento è corroborato dall’assenza di opposizione degli altri soci.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. non apre una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, al pari della nomina assembleare, che la società disponga di fondi idonei a sostenere i costi della liquidazione. Per evitare nomine ripetute di liquidatori rinuncianti, il liquidatore che non accetti per l’incapienza della società deve depositare una nota che indichi se essa sia assoggettabile a liquidazione giudiziale: in tal caso il tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero, mentre per l’impresa minore non procede a nuove nomine, e la società resta rappresentata dall’amministratore in prorogatio ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., fino alla cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490 c.c. dopo tre anni senza deposito dei bilanci di liquidazione.
Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto di comunicazione di recesso ove il diritto di credito del socio recedente sia ancora inesigibile per il mancato decorso del periodo di preavviso.
La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare accoglimento quando malgrado la non conformità allo strumento di comunicazione previsto dallo statuto, la modalità di inoltro dell’avviso di convocazione risulti in concreto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria.
In caso di impugnazione di delibera dell’assemblea di società di capitali, proposta in presenza di un avviso di convocazione che in contrasto con il dettato dell’art. 2369 c.c. fissa la prima e la seconda convocazione assembleare per lo stesso giorno, con lo scarto previsto di appena un’ora tra le due riunioni, l’azione esercitata dal socio non può essere accolta quando alla data ed all’ora fissata l’assemblea si è effettivamente svolta in prima convocazione, così privando di attualità la censura del socio.
In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa rispetto al sequestro, in quanto istituto cautelare finalizzato non all'anticipazione della tutela sostanziale bensì alla salvaguardia del diritto alla prova, essendo sufficiente il ragionevole sospetto di una violazione o la non pretestuosità della domanda. Il sequestro cautelare postula invece la verosimile sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. - segretezza delle informazioni, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto - requisiti che possono essere apprezzati dal giudice anche sulla base della documentazione prodotta in atti, indipendentemente dall'esito parziale o incompleto della consulenza tecnica d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento, sicché non solo deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice, ma neppure l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.