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Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità della curatela contro l’amministratore di cooperativa
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dalla curatela fallimentare a garanzia del credito risarcitorio che intende azionare nei confronti dell’amministratore...

Ai fini del sequestro conservativo chiesto dalla curatela fallimentare a garanzia del credito risarcitorio che intende azionare nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 146 l.fall., il fumus boni iuris è desumibile dalla documentazione relativa agli atti di mala gestio contestati [omessa tenuta della contabilità e dei libri sociali, esposizione in contabilità di crediti inesistenti con presumibile distrazione delle relative somme, omessa convocazione delle assemblee e del consiglio di amministrazione, omessa approvazione e deposito dei bilanci, mancata adozione delle misure di scioglimento e liquidazione, anche ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c., a fronte della grave e costante diminuzione del patrimonio sociale].

Il periculum in mora può essere desunto alternativamente da elementi oggettivi, concernenti la concreta capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o da elementi soggettivi, attinenti al comportamento del debitore che lasci fondatamente presumere il compimento di atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio per sottrarsi all’adempimento. La condotta distrattiva di somme di denaro sociali già tenuta dall’amministratore consente di ritenere ragionevolmente sussistente il rischio che, nelle more del giudizio di merito, egli ponga in essere ulteriori atti distrattivi, con pericolo di pregiudizio della garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.

Ai sensi dell’art. 671 c.p.c., la concessione del sequestro conservativo richiede la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come verosimile esistenza del credito all’esito di un giudizio sommario e prognostico, e del periculum in mora, inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come fondato rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica ai sensi dell’art. 2740 c.c.

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Revoca cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l.: plausibilità del merito e rischio di reiterazione
La domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è proponibile anche ante causam,...

La domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è proponibile anche ante causam, secondo l’orientamento prevalente, e anche in funzione di un’azione di revoca da introdurre nel merito. Occorre però un giudizio di plausibilità circa l’esito positivo della futura azione, perché non basta la mera probabilità o verosimiglianza delle irregolarità gestionali, dovendosi considerare la ricaduta della misura sull’organizzazione sociale e sulla gestione dell’impresa; quanto al periculum, le condotte denunciate devono far ritenere elevata la probabilità di reiterazione degli episodi di mala gestio se gli amministratori restassero in carica, e il pregiudizio deve essere obiettivamente e verosimilmente ancorato a una situazione di illegalità o almeno di irregolarità della gestione.

Non giustificano la revoca cautelare degli amministratori della capogruppo né l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, che non produce di per sé un danno patrimoniale alla società, né la conclusione di un accordo quadro infragruppo che si limiti a formalizzare un modello gestionale già adottato nel gruppo, accentrando nella capogruppo funzioni amministrative, informatiche e organizzative, perché non integra un’operazione nuova o innovativa rispetto agli assetti esistenti; né rilevano fatti riguardanti le società partecipate anteriori alla nomina degli amministratori di cui si chiede la revoca.

La mancata distribuzione degli utili ai soci, sebbene possa frustrarne le aspettative, non costituisce un fatto pregiudizievole per la società, valendo anzi ad aumentarne la patrimonializzazione, e non è imputabile all’organo amministrativo, perché le decisioni sulla destinazione degli utili spettano ai soci.

Non costituisce irregolarità omissiva dell’organo amministrativo la mancata proposizione dell’azione di responsabilità contro i precedenti amministratori, quando le criticità rilevate non presentino i caratteri della gravità, della potenzialità dannosa e dell’attualità e il consiglio di amministrazione si sia riservato ogni iniziativa all’esito dei procedimenti in corso; un eventuale ritardo nelle azioni preannunciate dal socio, che possono essere avviate a prescindere dalla permanenza in carica degli amministratori, non integra il periculum.

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Ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c. senza relazione sulla situazione patrimoniale e sospensione della delibera
Sussiste il fumus per la sospensione della delibera di s.r.l. che, in presenza di perdite che abbiano ridotto il capitale...

Sussiste il fumus per la sospensione della delibera di s.r.l. che, in presenza di perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, ne disponga l’aumento senza che l’organo amministrativo abbia predisposto la relazione sulla situazione patrimoniale prevista dall’art. 2482 bis c.c. Le ipotesi degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. vanno lette congiuntamente, perché la seconda è una specificazione più grave della prima, e nella riduzione del capitale sotto il minimo legale una situazione patrimoniale aggiornata è ancora più essenziale per comprendere le dimensioni del problema e individuare le soluzioni più adeguate, compresa la misura dell’aumento necessario.

La relazione sulla situazione patrimoniale non può essere sostituita dal bilancio approvato quando, alla data dell’assemblea che delibera la ricapitalizzazione, siano decorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio, sicché a escludere il vizio non vale la partecipazione del socio all’assemblea che ha approvato quel bilancio.

La clausola statutaria che consenta di omettere il deposito della relazione ex art. 2482 bis c.c. in caso di riduzione del capitale per perdite non deroga all’obbligo di redigerla, perché autorizza soltanto a non depositarla presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell’assemblea; anche i soci possono rinunciare all’unanimità al preventivo deposito, ma non alla redazione della relazione.

Il periculum in mora per la sospensione della delibera di aumento del capitale viziata da difetto di informazione non è escluso dalla possibilità per il socio di sottoscrivere l’aumento o di subire per propria scelta la diluizione, perché tali effetti conseguirebbero a una delibera corretta e non a una viziata; sussiste anzi il pericolo di un esborso non giustificato per mantenere la propria partecipazione, mentre l’interesse sociale alla ricostituzione del capitale può essere soddisfatto con la riadozione della delibera emendata dal vizio, anche ai sensi dell’art. 2377 c.c.

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Segno con pluralità di accezioni, elementi figurativi e rischio di confusione tra marchi
Quando il segno che costituisce il marchio di fatto ha una pluralità di accezioni [«Silene», nome proprio di persona e...

Quando il segno che costituisce il marchio di fatto ha una pluralità di accezioni [«Silene», nome proprio di persona e nome di un’erba edibile], il rischio di confusione con il segno del concorrente che riprende la stessa parola può essere escluso se questa è inserita in un contesto figurativo e lessicale coerente con la diversa accezione [l’immagine stilizzata di un fiore e la dicitura «piccolo ristorante»], specie quando concorra la diversità del contesto territoriale e dei servizi offerti, e ciò anche quando il marchio di fatto abbia acquisito notorietà e si sia verificato un episodio di confusione.

Nel giudizio di confondibilità di un marchio complesso, gli elementi denominativi non vanno sempre considerati più distintivi di quelli figurativi, perché l’elemento figurativo, per forma, dimensioni, colore o collocazione, può occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo, sicché il giudice deve esaminare le qualità intrinseche e la posizione di entrambi per identificare la componente dominante.

L’uso del medesimo segno da parte di altri operatori del settore non attenua la tutela del marchio, perché l’eventuale illecito commesso da terzi non vale a sanare quello compiuto dalla parte contro cui l’azione è rivolta.

La trasformazione di un marchio originariamente debole in un marchio forte per effetto dell’uso, con la conseguente applicazione dei più rigorosi criteri di tutela propri del marchio forte, deve essere specificamente provata, non essendo sufficiente la notorietà del segno sul mercato.

È debole il marchio concettualmente legato al prodotto o al servizio o costituito da parole di comune diffusione, ed è forte quello privo di aderenza concettuale con il prodotto o il servizio contraddistinto; per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti e originali, che ne lascino sussistere il nucleo ideologico espressivo, mentre per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità.

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Inattività transitoria dell’assemblea dopo la morte del socio unico e ruolo dell’amministratore di sostegno
L’impedimento del socio beneficiario di amministrazione di sostegno a esercitare i diritti sociali non integra la causa di scioglimento per...

L’impedimento del socio beneficiario di amministrazione di sostegno a esercitare i diritti sociali non integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., perché l’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal giudice tutelare, se necessario con un’integrazione del decreto di nomina, a convocare l’assemblea e a esercitare le prerogative del socio per deliberare la prosecuzione dell’attività o la messa in liquidazione della società.

Il periodo di inattività dell’assemblea seguito alla morte del socio unico e amministratore non integra la causa di scioglimento quando abbia carattere transitorio, come dimostra la successiva nomina di un nuovo amministratore da parte degli eredi subentrati nella partecipazione, anche se intervenuta nel corso del procedimento; la legittimità della convocazione e della nomina resta estranea al procedimento di volontaria giurisdizione.

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Morte del socio unico amministratore, clausola di consolidazione e scioglimento della s.r.l.
La morte del socio unico e amministratore unico di s.r.l. integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento ex...

La morte del socio unico e amministratore unico di s.r.l. integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. quando l’atto costitutivo preveda una clausola di consolidazione impura, che attribuisce la quota del socio defunto per accrescimento agli altri soci con obbligo di liquidarne il valore agli eredi, perché in assenza di soci superstiti l’accrescimento non può operare e gli eredi, titolari del solo diritto alla liquidazione, non acquistano la qualità di soci, sicché la società resta priva di qualsiasi organo in grado di deliberare.

In tal caso il tribunale può nominare liquidatore l’esecutore testamentario del socio defunto, quando la scelta sia coerente con la volontà del testatore di convertire in denaro l’intero patrimonio, comprese le partecipazioni, ed eviti ulteriori costi per gli eredi.

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Progetto di un sistema di montaggio per letti ospedalieri: tutela dei progetti di ingegneria e concorrenza sleale interferente
La tutela prevista dall’art. 99 l. n. 633/1941 per i progetti di lavori dell’ingegneria richiede che essi costituiscano soluzioni originali...

La tutela prevista dall’art. 99 l. n. 633/1941 per i progetti di lavori dell’ingegneria richiede che essi costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, mediante l’applicazione di principi e regole tecniche nuovi o l’applicazione innovativa di principi preesistenti con risultati non ottenuti prima, e non spetta ai progetti che si limitino a perfezionare soluzioni già note o a trasporre da un settore merceologico a un altro una tecnica diffusa, come l’applicazione al fondo di un letto del sistema di aggancio delle scaffalature.

In mancanza di un diritto connesso alla tutela autorale ingiustamente leso non è configurabile una concorrenza sleale interferente; la ripetizione di connotati formali resi necessari dalle caratteristiche funzionali di un prodotto non coperto da privativa, presentato con l’indicazione del diverso produttore, esclude inoltre il rischio di confusione ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., tanto più in un settore, come quello delle forniture pubbliche, nel quale la scelta dipende dalla migliore offerta su un medesimo capitolato tecnico.

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Danno da iniziative giudiziarie infondate del concorrente titolare del marchio: rapporto con l’art. 96 c.p.c. e prova dell’intento anticoncorrenziale
La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art....

La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. o per concorrenza sleale, sicché il danno derivante da un’iniziativa giudiziaria infondata e strumentale deve essere chiesto nel medesimo giudizio in cui essa è stata proposta, e non con un’autonoma azione risarcitoria successiva.

Le iniziative giudiziarie del titolare di un marchio contro il concorrente non sono illecite per il solo fatto di essere risultate infondate, e per sostenere che esse, unitamente a contestazioni stragiudiziali, esprimano un disegno anticoncorrenziale occorre provarne il carattere abusivo o emulativo, finalizzato soltanto alla disgregazione o alla denigrazione del concorrente, nonché la concreta compromissione della sua attività d’impresa, come la perdita di clientela o la contrazione degli ordini e del fatturato; il danno non è in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se non specificamente allegato.

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Marchio acquistato in una procedura esecutiva e uso da parte della società riconducibile al precedente titolare: contraffazione, preuso e unitarietà dei segni
L’aggiudicazione del marchio registrato nell’ambito di una procedura esecutiva, trascritta presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, attribuisce all’acquirente tutti i...

L’aggiudicazione del marchio registrato nell’ambito di una procedura esecutiva, trascritta presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, attribuisce all’acquirente tutti i diritti esclusivi sul segno. L’uso del marchio fatto durante la vigenza della registrazione da una società riconducibile al precedente titolare, che ne era amministratore di fatto, non configura un preuso opponibile all’acquirente né consente la convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i., perché in mancanza di una registrazione posteriore il termine di preclusione per tolleranza non può decorrere dal semplice uso.

Integra contraffazione ai sensi degli artt. 20, primo comma, lett. a), e 22 c.p.i. l’uso dell’elemento denominativo del marchio altrui nella denominazione sociale, nel nome a dominio e negli account di posta elettronica di un’impresa che commercializza prodotti identici, e l’aggiunta di un termine descrittivo in lingua straniera accresce anziché escludere il rischio di confusione; ne conseguono l’inibitoria, la rimozione del segno dalla denominazione e il trasferimento del nome a dominio al titolare del marchio.

La tutela contro la concorrenza sleale confusoria presuppone l’effettivo impiego del marchio sul mercato da parte del suo titolare, sicché la domanda ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. va respinta quando il titolare non abbia mai utilizzato il segno per la produzione o la commercializzazione di prodotti.

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Software concorrente sviluppato dall’ex dipendente: prova della copia, know-how e storno di dipendenti
Chi lamenta che il software commercializzato dal concorrente sia la copia dei propri applicativi, illecitamente elaborata dall’ex dipendente sfruttando informazioni...

Chi lamenta che il software commercializzato dal concorrente sia la copia dei propri applicativi, illecitamente elaborata dall’ex dipendente sfruttando informazioni riservate, deve provarne la derivazione mediante l’identità di codici sorgente, algoritmi o ambienti di sviluppo, non bastando la sovrapponibilità delle funzioni; in mancanza di un minimo compendio probatorio la consulenza tecnica non può supplire alle carenze della parte.

Le semplici conoscenze professionali acquisite dal lavoratore non costituiscono know-how tutelato dagli artt. 98 e 99 c.p.i., sicché in assenza di patti di non concorrenza l’ex dipendente e l’ex amministratore sono liberi di impiegarsi presso un concorrente utilizzando il proprio bagaglio di esperienze. La violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del dipendente che, in costanza di rapporto, abbia lavorato a un progetto personale concorrente non integra concorrenza sleale parassitaria senza la prova che tale attività si sia concretizzata in un pericolo effettivo per il datore di lavoro.

La mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non integra storno illecito di dipendenti, e il danno da perdita di redditività richiede la prova della contrazione degli utili e della sua riconducibilità alla condotta del concorrente, escludendo altri fattori come l’andamento del mercato.

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Azione di classe contro concedente e concessionario di un impianto sportivo: inammissibilità per manifesta infondatezza
Per stabilire se all’azione di classe si applichi la disciplina introdotta dalla l. n. 31/2019, che ai sensi del suo...

Per stabilire se all’azione di classe si applichi la disciplina introdotta dalla l. n. 31/2019, che ai sensi del suo art. 7 riguarda le condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore, occorre avere riguardo alla data in cui la condotta illecita lamentata si è concretizzata.

È inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 840-ter, quarto comma, lett. a), c.p.c. l’azione di classe per pratiche commerciali scorrette proposta contro il comune concedente e la società di progetto concessionaria di un impianto sportivo, perché essi non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi dell’art. 3 cod. cons. nei confronti degli utenti, che hanno contrattato con le società alle quali il subconcessionario aveva affidato la gestione dei servizi; la clausola della convenzione che prevede la responsabilità solidale del concessionario con i terzi di cui si avvalga opera nei rapporti con il concedente e non nei confronti degli utenti.

La responsabilità per culpa in vigilando del concessionario, tenuto per contratto a vigilare sulla corretta esecuzione dei servizi, è esclusa dall’imprevedibilità della chiusura improvvisa dell’impianto da parte del subconcessionario, attuata in violazione del contratto di subconcessione, quando non sia esigibile un diverso comportamento idoneo a prevenirla.

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Nome proprio di persona come marchio di fatto di un ristorante: debolezza del segno, secondary meaning e tolleranza
Il solo nome proprio di persona svolge, salvo il caso di rinomanza o di acquisto di capacità distintiva, una funzione...

Il solo nome proprio di persona svolge, salvo il caso di rinomanza o di acquisto di capacità distintiva, una funzione descrittiva e non identificativa dell’origine del servizio, a differenza del nome completo o del solo cognome, che possono costituire marchio forte se privi di relazione con il prodotto; è dunque debole il marchio di fatto di un ristorante costituito dal nome proprio dell’originaria titolare, che coincide anche con il nome di un’erba spontanea edibile legata al campo della ristorazione.

L’onere di provare l’acquisto del secondary meaning grava su chi lo invoca, e non vi sono idonee la presenza del ristorante in guide gastronomiche, le recensioni o la partecipazione a eventi, che costituiscono un’ordinaria attività di promozione, riguardano spesso il territorio o la categoria più che il singolo esercizio e non dimostrano la formazione nella mente dei consumatori di un collegamento tra il segno e l’impresa.

Nel caso di marchio debole, l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi e la diversa collocazione geografica dei locali escludono il rischio di confusione, e il periculum è escluso dalla tolleranza dell’uso altrui per un rilevante lasso di tempo; un isolato errore di un cliente nella consultazione dei siti internet non è indicativo di un rischio attuale e concreto.

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