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Impugnazione di delibera assembleare di sociatà di capitali e vizi dell’avviso di convocazione
La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare...

La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare accoglimento quando malgrado la non conformità allo strumento di comunicazione previsto dallo statuto, la modalità di inoltro dell’avviso di convocazione risulti in concreto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria.

In caso di impugnazione di delibera dell’assemblea di società di capitali, proposta in presenza di un avviso di convocazione che in contrasto con il dettato dell’art. 2369 c.c. fissa la prima e la seconda convocazione assembleare per lo stesso giorno, con lo scarto previsto di appena un’ora tra le due riunioni, l’azione esercitata dal socio non può essere accolta quando alla data ed all’ora fissata l’assemblea si è effettivamente svolta in prima convocazione, così privando di attualità la censura del socio.

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Segreti commerciali ex artt. 98–99 c.p.i.: valutazione dei requisiti in sede cautelare
In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129...

In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa rispetto al sequestro, in quanto istituto cautelare finalizzato non all'anticipazione della tutela sostanziale bensì alla salvaguardia del diritto alla prova, essendo sufficiente il ragionevole sospetto di una violazione o la non pretestuosità della domanda. Il sequestro cautelare postula invece la verosimile sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. - segretezza delle informazioni, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto - requisiti che possono essere apprezzati dal giudice anche sulla base della documentazione prodotta in atti, indipendentemente dall'esito parziale o incompleto della consulenza tecnica d'ufficio.

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Diffida ad adempiere: inadempimento, scadenza del termine, e verifica della gravità
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento,...

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento, sicché non solo deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice, ma neppure l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

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Art. 2487 c.c.: deroga al procedimento bifasico di nomina del liquidatore per intrinseca impossibilità di funzionamento dell’assemblea
Nonostante l’art. 2487 c.c. preveda ordinariamente un procedimento caratterizzato da una duplicità di fasi – dapprima, convocazione dell’assemblea e, solo...

Nonostante l’art. 2487 c.c. preveda ordinariamente un procedimento caratterizzato da una duplicità di fasi - dapprima, convocazione dell’assemblea e, solo nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adozione del provvedimento di nomina del liquidatore -, appare possibile procedere alla nomina diretta del liquidatore, allorquando emerga
l’inutilità dello step assembleare, ad esempio per l’intrinseca impossibilità di funzionamento legata
al possesso di paritarie partecipazioni societarie di soggetti in conflitto.

La nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale non comporta l’apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, come nel caso di nomina del liquidatore da parte dell’assemblea dei soci, che la società disponga di un congruo fondo per i costi di liquidazione.

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La tutela cautelare nell’affitto d’azienda
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso...

Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.

In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.

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Brevetto dipendente da brevetto altrui e diritto di ulteriore ricerca del contitolare
Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca – in via autonoma – da parte di uno dei contitolari di...

Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca - in via autonoma - da parte di uno dei contitolari di un brevetto, anche ove dovesse condurre a risolvere lo stesso problema tecnico del precedente brevetto ma in modo originale ed ingegnoso rispetto allo “stato dell’arte” preesistente (che comprende anche il brevetto in contitolarità), non potrebbe incorrere – se non in caso di una espressa previsione pattizia che specificatamente la vietasse - in alcun divieto da parte del contitolare del brevetto preesistente: il brevetto comune risulterebbe difatti superato da un trovato tecnicamente nuovo ed economicamente utile, ma che non costituisce attuazione del brevetto preesistente in contitolarità.

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Effetti del patto fiduciario nei rapporti interni ed esterni
In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario,...

In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.

La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).

A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.

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Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

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Sequestro conservativo e azione di responsabilità: la quantificazione presuntiva del danno ex art. 2486 c.c. quale parametro per la valutazione oggettiva del periculum in mora
In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell’amministratore per l’esercizio dell’azione di responsabilità, la totale assenza...

In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell'amministratore per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la totale assenza delle scritture contabili assume una funzione plurima ai fini della delibazione dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. Oltre a costituire un grave indizio di mala gestio idoneo a integrare il fumus boni iuris, tale mancanza legittima l'applicazione, già in sede cautelare, del criterio legale di quantificazione presuntiva del danno previsto dall'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Di conseguenza, il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in via meramente oggettiva, qualora l'ingente ammontare del credito, così presuntivamente determinato, risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla consistenza patrimoniale del debitore, integrando di per sé il fondato timore di incapienza e di futura infruttuosità dell'esecuzione.

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S.r.l.: il diritto di ispezione del socio esige accesso diretto ai documenti sociali, rendendo la consegna parziale inidonea a estinguere il contenzioso
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto...

In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.

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Cause di scioglimento della società ex artt. 2484 e ss. c.c.: profili processuali e presupposti sostanziali
Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737 c.p.c. non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della società, i cui contraddittori sono da individuarsi, solo nei soci della società in quanto contitolari del rapporto sociale, e nei componenti dell’organo amministrativo, responsabili della tempestività dell’accertamento, non essendo la società portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.

La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai fini della sua integrazione, richiede il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale per effetto di eventi esterni o interni che siano tali da far sì che la società si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria attività economica, così come originariamente delineata nell’atto costitutivo e nello statuto, rendendo altresì impossibile ogni altra attività operativa. In altri termini, deve trattarsi di una impossibilità non già contingente, temporanea o di natura economica, bensì giuridica o materiale, tale da rendere impossibile in maniera assoluta il protrarsi dello svolgimento dell’attività sociale.

L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea sono due distinte ipotesi di scioglimento della società, che si realizzano qualora si abbia un malfunzionamento dell’organo assembleare, di carattere stabile e irreversibile, tale da rendere lo stesso incapace di assumere le decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria e, quindi, tali da comportare, di riflesso, l’irraggiungibilità dello scopo sociale. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici e irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale, dovendosi accertare l’impossibilità per la società di adottare le deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. La continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o quando essa non viene convocata oppure perché, seppure regolarmente convocata, non riesce oggettivamente a funzionare, anche per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi a causa dell’assenteismo dei soci. Non è sufficiente, quindi, una mera mancanza di attività in senso non qualificato, occorrendo, di contro, che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.

Nell’ipotesi di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, occorre valutare se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea. Difatti, in relazione al caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio quale chiaro sintomo dell’irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione debba concernere almeno due bilanci di esercizio, non potendosi affermare una definitiva impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.

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Nomina dei liquidatori ex art. 2487, co. 2 c.c.
Il provvedimento con il quale il tribunale, in caso di omissione da parte degli organi societari competenti, ai sensi dell’art....

Il provvedimento con il quale il tribunale, in caso di omissione da parte degli organi societari competenti, ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., nomina i liquidatori, è emesso a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e ha carattere sommario, essendo finalizzato alla nomina del liquidatore in surroga all'organo societario in condizione di stallo, dopo un'analisi sommaria e condotta incidenter tantum sul presupposto che la società sia sciolta.

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