La denunzia ex art. 2409 c.c. presuppone la sussistenza attuale di gravi irregolarità gestorie idonee a cagionare un danno, anche solo potenziale, al patrimonio sociale, non essendo invece sufficienti né l’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, né mere irregolarità informative o formali prive di immediata incidenza negativa sull’integrità patrimoniale della società.