L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: - un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; - una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. (altro…)
La legittimazione attiva all'impugnativa della deliberazione assembleare per un vizio di annullabilità è attribuita, in caso di organo amministrativo collegiale, al plenum del consiglio d'amministrazione e non già al singolo amministratore, con salvezza di una lesione immediata, da parte della deliberazione impugnanda, di un proprio diritto (nel caso di specie non sussistente perché, avendo la deliberazione ad oggetto la revoca di tutti gli amministratori, non poteva dirsi esistente alcun diritto alla permanenza alla carica). Sicché il discorrere di «amministratori» nell'art. 2377, c. 2, c.c. è da interpretarsi, in caso di organo amministrativo collegiale, nel senso di consiglio d'amministrazione.
Nel contenzioso relativo a cessione d’azienda, nel caso in cui, sia invocata una presunta clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., oltre a presunta diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (da ritenersi non idonea per essere stato assegnato un termine di adempimento inferiore a quello minimo prescritto dal Legislatore), qualora sia dimostrato il grave inadempimento della cessionaria (in specie: mancato pagamento dei ratei residui del prezzo pattuito) e parte cedente chieda comunque (altro…)
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto (altro…)
Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l'obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare (altro…)
Quando l’esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore sia conseguenza diretta ed immediata del licenziamento, scaturito dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, l’eventuale contenzioso (altro…)
La corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali. Tuttavia il danno subito dalla società per il mancato pagamento degli stessi (altro…)
Il creditore di una società per azioni fallita ha diritto di compensare con i suoi debiti verso la società i crediti che egli vanti verso la stessa, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento della società. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato i crediti verso la società fallita per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento della società o nell’anno antecedente.
L’art. 56, secondo comma, l. fall. limita testualmente ai crediti non esigibili prima della dichiarazione di fallimento la non opponibilità in compensazione ove il debitore del fallito li abbia acquistati dopo l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno antecedente. Da ciò si ricava, a contrario, che il debitore del fallito ben può opporre in compensazione crediti di cui sia divenuto titolare per atti inter vivos posti in essere nell’anno antecedente all’apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, purché detti crediti fossero scaduti e divenuti, dunque, esigibili prima della dichiarazione di fallimento (o dell’avvio della procedura concorsuale).
La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento.
La compensazione legale rappresenta una modalità di estinzione dell’obbligazione che si determina automaticamente, per effetto della coesistenza delle due reciproche posizioni creditorie e rispetto a essa, quindi, non è neppure astrattamente configurabile un’ipotesi di revocatoria ex art. 67 l. fall..
La cessione di un credito, stipulata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, anche se in previsione di detto fallimento e con l’intento di consentire al cessionario, a sua volta debitore del fallito, di far valere in compensazione il credito cedutogli, si sottrae alla revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., non potendo essere considerata come atto del fallito medesimo (o di un terzo che lo sostituisca nella gestione del patrimonio), e resta soggetta alle regole dell’art. 56 l. fall. in tema di compensazione in sede fallimentare, con la conseguenza che la compensazione stessa è opponibile al fallimento, ove il credito ceduto sia scaduto prima dell’apertura della relativa procedura.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere (altro…)
Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico, ossia con lavori della stessa categoria o con medesimo tipo di prestazione di servizi o forniture, e si caratterizza per una distribuzione (altro…)
Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, (altro…)
L’intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale di società integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. Cass. 9402/05). (altro…)