In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità sono normalmente abilitati ad accedere ad ulteriori rimedi per contrastare condotte gestionali irregolari, rimedi che, talvolta, hanno in comune con la prima taluni presupposti o taluni effetti (si pensi, ad esempio, alla denunzia di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c., alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di gestione o di controllo, alla revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.). La denunzia al tribunale non può essere qualificata, in termini rigidi, come rimedio di «ultima istanza», sotto il duplice profilo che, ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 2409 c.c., da un lato, non sarebbe necessario preliminarmente avere esperito ogni altro rimedio concesso dall’ordinamento e, dall’altro, le gravi irregolarità oggetto della denunzia non debbono essere, sotto il profilo ontologico, diverse dai fatti che hanno dato origine (o che possono dare origine) all’attivazione degli altri strumenti rimediali.
L’autonomia del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. rispetto agli altri strumenti di tutela, endosocietari o giudiziari, previsti dalla legge contro le irregolarità compiute dall’organo gestorio, discende direttamente dalla sua stessa natura, volta a garantire l’interesse generale alla corretta amministrazione della società. Quanto al rapporto tra denunzia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere degli organi societari, occorre considerare che le relative impugnazioni possono attenere a questioni diverse dall’esercizio dell’attività di impresa e non richiedono il danno (attuale o potenziale) alla società, sì da non avere in via di principio alcuna rilevanza ai fini del controllo giudiziario. Tuttavia, anche in tali casi, i vizi invalidanti potrebbero consistere in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi suscettibili di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale (ad esempio, in quanto tentano di escludere uno o più soci dalla partecipazione alla vita societaria). In breve, i vizi di cui possono essere affette le delibere degli organi sociali non sono sempre idonei a configurare gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., ma possono coincidere con tale fattispecie, qualora suscettibili di influire sull’esito della gestione: in quest’ultima ipotesi, gli stessi fatti costituiscono il presupposto di distinte iniziative giudiziali, aventi finalità ed effetti diversi. Inoltre, le irregolarità che danno luogo a vizi delle delibere societarie possono costituire l’indice rivelatore della volontà del gruppo di comando di una società di estromettere dalla vita sociale altri soci e, comunque, della presenza di ulteriori irregolarità che, proprio attraverso impedimenti alla partecipazione alle assemblee o al controllo degli atti sociali, vengono celate. Il rapporto tra denuncia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere societarie va dunque risolto in termini di piena «autonomia» del primo istituto rispetto al secondo (e, pertanto, di «concorrenza» e non di reciproca esclusione): il giudice chiamato a valutare l’esistenza delle gravi irregolarità nella gestione potrà, incidentalmente, prendere in esame vizi, formali o sostanziali, che afferiscono alle delibere, al fine di valutare non già l’atto in sé ovvero la sua eliminazione (che va chiesta attraverso l’impugnazione delle deliberazioni), ma le ripercussioni di quei vizi sulla corretta gestione societaria. In questa prospettiva, un bilancio asseritamente illegittimo potrà essere censurato mediante l’impugnazione della delibera che lo ha approvato allorquando il socio intenda eliminare quel documento contabile dal mondo giuridico ovvero contestare le singole appostazioni; ma ciò non esclude che il socio, che abbia interesse a valutare l’incidenza dei vizi contabili sulla gestione operativa della società, possa fare ricorso al diverso rimedio di cui all’art. 2409 c.c. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’oggetto e gli effetti dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio e del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sono differenti e solo parzialmente coincidenti: nella prima si controverte e si decide, all’esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall’art. 2423 c.c. e valutati alla stregua dei criteri di cui agli artt. 2423-bis e ss. c.c.; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi.
Le irregolarità gestorie costituiscono motivo necessitante l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. in quanto le stesse siano tali da determinare, quanto meno, un pericolo di danno attuale per la società, nell’ambito della quale le stesse sono state poste in essere, così da legittimare l’intervento giudiziale in funzione non solo ripristinatoria della legalità (normativa e statutaria) violata dagli amministratori, ma soprattutto tendenzialmente eliminatoria (mediante l’affidamento, nei casi più gravi, dei compiti gestori dell’ente ad amministratore nominato dal Tribunale) del pericolo di danno determinato dall’azione irregolare degli amministratori, il tutto nell’interesse della società, dei suoi creditori e dei terzi comunque in rapporto con l’ente. Pertanto, qualora gli effetti dannosi si siano interamente prodotti e non sia oggettivamente possibile rimuovere le irregolarità medesime, non vi è più spazio per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., dovendosi considerare la denuncia disciplinata da tale norma caratterizzata, come suo elemento tipizzante, dalla potenzialità dannosa delle gravi irregolarità gestorie – potenzialità di danno da valutare con giudizio prognostico – e dalla possibilità che, attraverso l’intervento del Tribunale, si riesca ad impedire o a rimuovere o quanto meno a ridurre il potenziale danno che le accertate gravi irregolarità possano arrecare alla società.
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.
In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.
In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.
Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.
Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla funzione distintiva del marchio – alla origine dei prodotti o dei servizi. Pertanto, l’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini manca di novità e diventa contraffattorio quando è possibile ritenere che si tratti di un uso idoneo a indurre il pubblico a ritenere che i suoi prodotti provengano in realtà dall’impresa del titolare del segno anteriore.
Per accertare il rischio di confusione nel pubblico e, quindi, la contraffazione del marchio, è necessario svolgere un giudizio di comparazione che ha ad oggetto due elementi: l’identità o la somiglianza tra i segni e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi.
Avuto riguardo agli altri segni distintivi quali la ragione sociale, l’insegna e il nome a dominio, dottrina e giurisprudenza costante sostengono che la considerazione unitaria delle regole contenute negli artt. 12 (nullità del marchio per difetto di novità), 20 (contraffazione del marchio) e 22 (unitarietà dei segni distintivi) c.p.i. consente di utilizzare i medesimi principi per valutare le possibili interferenze tra marchi e i segni distintivi di tipo diverso, applicando ad essi le medesime regole previste in generale per determinare la sussistenza della contraffazione. Pertanto, anche nella contraffazione del marchio attraverso un “altro” segno distintivo, il giudizio teso ad accertare il rischio di confusione per il pubblico, necessita del concorso dei due elementi sopracitati: l’identità o la somiglianza tra i segni, da una parte, e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi, dall’altra.
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Il fondamento della postergazione risiede, dunque, nella circostanza che il finanziamento sia stato concesso "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" (art. 2467 comma 2 c.c.). Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci. Individuato il titolo della postergazione, anche nel corso della vita sociale, in una situazione di crisi paragonabile all'insolvenza temporanea, suscettibile dunque sia di risolversi positivamente (eventualmente anche e proprio grazie ai finanziamenti dei soci) sia di protrarsi anche a lungo, e nel presupposto che nelle s.r.l. i soci, anche se non partecipano direttamente all'amministrazione, in ragione di rapporti in essere tra loro e con la società, sono a conoscenza della sua situazione economico-patrimoniale o possono esserlo (art. 2476 comma 2 c.c.), il socio finanziatore non può lamentare la diminuzione della garanzia patrimoniale (di per sé residuale) riservata al suo credito, esigua e suscettibile di deterioramento od insussistente già al momento della concessione del credito stesso.
Il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio e esso rimane pur sempre un credito sicché - considerata l'ammissibilità del sequestro conservativo a tutela del credito non esigibile - la relativa garanzia generica deve poter essere conservata a fronte di un concreto timore della sua perdita.
In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.
Nelle obbligazioni contrattuali, l’inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo - integrando il "fondato timore" di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 cod. proc. civ. - solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare "de qua" il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto. Al fine della concessione del sequestro conservativo a tutela di un credito, l’obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sè idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto.
La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto documento contabile avente natura dichiarativa e ricognitiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, non è di per sé suscettibile di sospensione cautelare ove non disponga la distribuzione di utili o il ripianamento di perdite.
In ipotesi di istanza di sospensione della sola deliberazione di approvazione del bilancio non potrebbe, infatti, predicarsi l’esistenza di un periculum in mora e, precisamente, che il giudizio comparativo in ordine al pericolo di danno possa essere risolto a favore della posizione del socio e non a favore di quella della società. La mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società, infatti, verrebbe comunque a permanere anche qualora si sospendesse la deliberazione, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe revocare l’avvenuta approvazione ovvero sostituire le parti censurate del documento contabile in corrispondenza delle eccezioni evidenziate da parte del ricorrente ovvero ancora imporre agli organi sociali la predisposizione e l’approvazione di un nuovo bilancio.
La sospensione dell'efficacia della delibera di approvazione del bilancio – anche in considerazione della sua natura auto-esecutiva – presuppone il rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile, ravvisabile in concreto soltanto ove all'approvazione del bilancio abbiano fatto seguito, o debbano seguire, ulteriori deliberazioni che su di essa si fondino o la presuppongano.
Nel procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., le gravi irregolarità nella gestione rilevano solo ove siano attuali e idonee a cagionare un danno al patrimonio sociale, restando irrilevanti le condotte che incidono esclusivamente sui rapporti tra soci o sulle loro aspettative economiche.
Le deliberazioni assembleari, ancorché adottate con il voto di un socio - amministratore in conflitto di interessi, esulano dall’ambito degli atti gestori rilevanti ex art. 2409 c.c., salvo che si traducano in un pregiudizio concreto per il patrimonio sociale.
Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.
In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.
Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.
La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione societaria da parte del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.
Ai sensi dell’art. 2476, 2 c.c. i soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal momento della relativa costituzione, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, i quali restano nella disponibilità della società.
Tale diritto è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione societaria. Il suo esercizio non può integrare gli estremi di un tentativo di inquinamento del materiale probatorio e non rende legittimo il rifiuto alla ostensione dei documenti societari, residuando l’attività di prevenzione di tali rischi alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria.
Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.
L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.
La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.
Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.
L'accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.
A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.
Nel diritto societario l'azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.