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Sospensione cautelare delle delibere di approvazione del bilancio e di azzeramento e ricostituzione del capitale
La deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, avendo carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in...

La deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, avendo carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio né produce effetti sull’organizzazione sociale, e non è pertanto suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. Il pregiudizio costituito dall’inidoneità del bilancio a rappresentare la reale situazione della società è infatti destinato a permanere anche in caso di sospensione, perché il provvedimento cautelare non può revocare l’intervenuta approvazione né sostituire le parti censurate del documento contabile; soltanto il giudice del merito può rimuovere la delibera con efficacia retroattiva.

Qualora la deliberazione di azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. si fondi su una situazione patrimoniale che [omette di appostare un congruo fondo svalutazione a fronte di un credito di rilevante importo, il cui recupero giudiziale sia incerto], sussiste il fumus dell’impugnazione, perché la delibera appare basata su una rappresentazione non veritiera delle perdite. Nella comparazione degli interessi prevale quello del socio di minoranza che, non avendo sottoscritto la propria quota, subirebbe l’esclusione dalla compagine sociale, sicché va disposta la sospensione dell’efficacia della delibera.

L’art. 2434-bis c.c., pur precludendo la dichiarazione di nullità della deliberazione di approvazione di un bilancio quando, prima dell’instaurazione del giudizio, sia stato approvato quello dell’esercizio successivo, non impedisce l’esame in via incidentale della correttezza dei dati esposti nel primo bilancio qualora si assuma che le irregolarità si siano trasmesse ai bilanci successivi o alle deliberazioni su di esso fondate. In tal caso il giudice può verificare la fondatezza della ragione di invalidità in relazione al bilancio precedente, senza pervenire a una dichiarazione di nullità, per accertare se essa renda invalido anche il bilancio o la delibera successivi.

L’art. 2482-ter c.c. trova applicazione anche quando le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, e dunque quando il patrimonio netto sia pari a zero o negativo; in tale ultima ipotesi la differenza deve essere coperta con versamenti dei soci. Poiché l’art. 2482-quater c.c. esclude che la riduzione per perdite modifichi le quote di partecipazione, anche l’azzeramento del capitale non estingue la partecipazione; tuttavia, poiché l’inderogabilità della regola riguarda l’attribuzione del diritto di sottoscrizione e non il suo esercizio, chi non partecipa al successivo aumento perde la qualità di socio.

L’effetto modificativo del contratto sociale conseguente all’aumento di capitale a pagamento non si produce con la sola deliberazione assembleare, necessaria ma non sufficiente, e richiede la dichiarazione di adesione dei soci o dei terzi mediante il negozio di sottoscrizione. Tale negozio ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra sottoscrittore e società, in cui la delibera di aumento integra la proposta e la sottoscrizione l’accettazione; il mancato adempimento dell’obbligo di versamento attiene pertanto alla sola fase esecutiva del rapporto e non incide sul perfezionamento del contratto.

Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare, per nullità come per annullabilità, la deliberazione assembleare adottata ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter c.c., perché sarebbe logicamente incongruo, oltre che contrario all’art. 24, comma 1, Cost., ravvisare la causa del difetto di legittimazione proprio nel fatto che l’istante assume contrario alla legge e di cui chiede l’eliminazione.

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Sequestro conservativo in caso di uscite finanziarie contabilmente emerse
Rispetto al requisito del fumus boni iuris nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, nel caso di uscite finanziarie contabilmente...

Rispetto al requisito del fumus boni iuris nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, nel caso di uscite finanziarie contabilmente emerse, è onere dell’organo amministrativo giustificare l’impiego delle relative risorse finanziarie della società. Posto che la distrazione consiste in una condotta di tipo commissivo volta ad utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle relative alla realizzazione dell’oggetto sociale ovvero comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società e che la prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto appunto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali, qualora emerga in via documentale l’impiego di risorse finanziarie della società, è onere dell’organo amministrativo in carica nel periodo in considerazione dimostrare che le risorse della società siano state correttamente impiegate per soddisfare interessi della società stessa.

Quanto al requisito del periculum in mora, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali, quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci temere atti di depauperamento del suo patrimonio; questo, senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all’uno o all’altro dei menzionati presupposti. Sul piano soggettivo, ricorre il periculum quando debba presumersi che le condotte distrattive ascritte al resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.

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Iscrizione d’ufficio del recesso del socio di società di persone e reclamo ex art. 2192 c.c.
Nel reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. contro il decreto del giudice del registro che dispone l’iscrizione d’ufficio del recesso...

Nel reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. contro il decreto del giudice del registro che dispone l’iscrizione d’ufficio del recesso del socio di una società di persone, la società che non contesti l’efficacia del recesso, ma solo la sussistenza in concreto della giusta causa, non può far valere il vizio della comunicazione dell’invito previsto dall’art. 2190 c.c., perché la dichiarazione di recesso, anche per giusta causa, è un negozio unilaterale recettizio che produce effetti quando perviene a conoscenza del destinatario, e la giusta causa è sindacabile in quella sede solo in astratto; né la questione rileva quando la ferma opposizione della società all’iscrizione dimostri che, anche ricevuto l’invito, essa non avrebbe provveduto all’iscrizione.

È inammissibile nel reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. la domanda di accertamento della causa di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2287 c.c., perché estranea all’ambito di cognizione di tale procedimento.

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Misure protettive ex art. 54 CCII e improseguibilità del sequestro conservativo concesso inaudita altera parte
Quando, dopo la concessione del sequestro conservativo *inaudita altera parte* [chiesto dalla controllata contro la capogruppo in funzione dell’azione ex...

Quando, dopo la concessione del sequestro conservativo *inaudita altera parte* [chiesto dalla controllata contro la capogruppo in funzione dell’azione ex art. 2497 c.c.], il debitore abbia pubblicato nel registro delle imprese la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, poi confermate dal tribunale e non reclamate dal creditore ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, il giudice della cautela non può confermare il decreto, perché dalla pubblicazione della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 54 CCII; in sede di reclamo va pertanto dichiarata l’improseguibilità della misura.

Non può essere accolta la richiesta del creditore di confermare il sequestro conservativo dichiarando di astenersi dall’eseguirlo in ragione dell’effetto sospensivo delle misure protettive, perché, attesa la previsione di un termine di perenzione per l’esecuzione del sequestro, non si può ammettere che un provvedimento cautelare resti efficace a tempo indeterminato senza essere eseguito e riviva alla cessazione delle misure protettive; dopo tale cessazione il creditore potrà chiedere una nuova misura cautelare, i cui presupposti andranno valutati in quel momento.

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Sostituzione dei sindaci ricorrenti, soccombenza virtuale e concordato preventivo nella denuncia ex art. 2409 c.c.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai sindaci, la sostituzione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea nel corso del procedimento...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai sindaci, la sostituzione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea nel corso del procedimento determina il difetto di legittimazione dei ricorrenti per fatto sopravvenuto, perché essi non rivestono più alcuna carica di controllo nella società.

Dichiarato il difetto sopravvenuto di legittimazione dei sindaci ricorrenti, le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. vanno poste, secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico degli amministratori sostituiti quando il ricorso fosse fondato [tanto da avere giustificato l’ispezione, con l’adesione del curatore speciale della società], mentre le spese dell’ispezione restano a carico della società e quelle nei confronti dei nuovi amministratori, le cui difese non sono contrastate, vanno compensate.

Giustifica l’ispezione ex art. 2409 c.c. il fondato sospetto che una società in grave crisi, dopo aver costituito una nuova società interamente partecipata con la stessa sede e la stessa governance e averle trasferito la propria denominazione, le abbia affittato l’intera azienda con un canone parametrato al margine operativo lordo dell’affittuaria, trattenendo tutte le passività pregresse, così da svuotare l’attivo in danno della società e dei suoi creditori.

Non può disporsi la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. quando, all’esito dell’ispezione, sia pendente una procedura di concordato preventivo, il cui eventuale esito negativo condurrebbe all’apertura della liquidazione giudiziale, e vi sia stata discontinuità gestoria rispetto agli amministratori destinatari degli addebiti, perché le criticità rilevate non sono più attuali.

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Recesso del socio di cooperativa edilizia per trasferimento della residenza dopo l’assegnazione dell’alloggio
La causa statutaria di recesso costituita dal trasferimento della residenza del socio in un comune diverso da quello in cui...

La causa statutaria di recesso costituita dal trasferimento della residenza del socio in un comune diverso da quello in cui la cooperativa edilizia svolge la propria attività opera anche nei confronti del socio al quale l’alloggio sia già stato assegnato [cooperativa inattiva da anni dopo l’assegnazione di tutti gli alloggi]; provato il trasferimento, il diniego degli amministratori fondato su asseriti obblighi del socio di contribuire ai debiti sociali e agli oneri di urbanizzazione, privi di riscontro, è illegittimo, e sull’opposizione proposta nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2532 c.c. il giudice accerta la legittimità del recesso.

Il giudice che accerta la legittimità del recesso del socio di cooperativa non ne ordina l’annotazione nel libro dei soci, perché la legge non prevede tale specifica forma di pubblicità, mentre il socio può chiedere al registro delle imprese l’annotazione della propria dichiarazione di recesso, previa dimostrazione della sua conoscenza da parte della società.

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Seconda convocazione dell’assemblea di s.r.l. senza previsione statutaria e argomenti estranei all’ordine del giorno
Poiché l’art. 2479-bis c.c. non richiama la disciplina della seconda convocazione dettata dall’art. 2369 c.c. per la società per azioni,...

Poiché l’art. 2479-bis c.c. non richiama la disciplina della seconda convocazione dettata dall’art. 2369 c.c. per la società per azioni, l’assemblea di s.r.l. non può riunirsi in seconda convocazione in mancanza di espressa previsione statutaria, e la delibera adottata in un’assemblea così riunita è invalida [seconda convocazione disposta dopo che alla prima era mancato il quorum per l’assenza della socia titolare di metà del capitale].

L’assemblea può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, salvo le eccezioni testualmente previste dalla legge, perché è l’indicazione dell’argomento nell’avviso di convocazione che legittima l’assemblea a discutere e a deliberare, e la previsione legale del potere assembleare non supplisce alle carenze dell’ordine del giorno; l’indicazione può essere sintetica ma non generica né ambigua, sicché è annullabile per violazione dell’art. 2479-bis c.c. la delibera di s.r.l. che accetta le dimissioni dell’amministratore e nomina il sostituto in un’assemblea convocata con la sola voce «varie ed eventuali» [punto aggiunto soltanto nel verbale depositato al registro delle imprese].

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Prescrizione decennale dei contributi dovuti al consorzio di urbanizzazione e natura non periodica dell’obbligazione
Il credito del consorzio di urbanizzazione per i contributi dovuti dai consorziati ha fonte negoziale nell’adesione volontaria allo statuto, manifestata...

Il credito del consorzio di urbanizzazione per i contributi dovuti dai consorziati ha fonte negoziale nell’adesione volontaria allo statuto, manifestata dall’acquirente contestualmente all’acquisto, e si prescrive nel termine ordinario decennale, perché la deliberazione di approvazione del rendiconto e di ripartizione delle spese costituisce ogni anno la fonte autonoma dell’obbligo di pagamento pro quota e non il frazionamento nel tempo di una somma predeterminata da un atto presupposto, sicché l’obbligazione non ha natura periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.

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Impugnazione della delibera consiliare della controllante sul voto nell’assemblea della controllata e interesse ad agire
È inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione della delibera con cui il consiglio di amministrazione della società controllante...

È inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione della delibera con cui il consiglio di amministrazione della società controllante determina il voto da esprimere nell’assemblea della controllata [nomina dell’organo amministrativo della controllata interamente partecipata e determinazione del compenso del consigliere delegato], perché il legale rappresentante della controllante è investito del potere di esercitare il diritto di voto nell’assemblea della controllata e la delibera consiliare ha efficacia vincolante soltanto nei rapporti interni, sicché i suoi eventuali vizi non si riverberano sulla validità della delibera assembleare della controllata e l’annullamento non arrecherebbe alcuna utilità all’impugnante.

Il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 2377, comma 4, c.c. è riservato al socio di società per azioni che non sia legittimato a impugnare la delibera per difetto della quota di capitale richiesta o del diritto di voto e non spetta a chi abbia impugnato la delibera; il socio della controllante che lamenti l’eccessività del compenso deliberato dall’assemblea della controllata subisce, al più, un danno riflesso, che non è risarcibile.

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Uso emulativo del diritto di controllo del socio di s.r.l. e socio concorrente
È oggettivamente vessatorio, e configura un uso emulativo del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., il ricorso...

È oggettivamente vessatorio, e configura un uso emulativo del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., il ricorso cautelare proposto dai soci per ottenere documenti che l’amministratore si era dichiarato disponibile a fornire e aveva in gran parte già inviato, depositato prima della scadenza del termine da lui indicato per reperire la documentazione presso il consulente della società [dopo che la documentazione era stata sottratta dalla sede sociale], specie quando i soci avessero avuto fino a poco prima libero accesso ai documenti sociali; in tal caso la domanda va rigettata, con condanna dei ricorrenti alle spese.

La qualità di concorrente del socio non esclude il suo diritto di controllo ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., perché la tutela della riservatezza della società attiene al potenziale utilizzo delle informazioni ottenute e non alle modalità di esercizio del diritto; l’organo amministrativo, se ritiene sussistente un’esigenza di riservatezza, deve comunque soddisfare la richiesta del socio, motivando le eventuali cautele di secretazione dei dati.

Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti sociali e di estrarne copia a proprie spese, ma non di ottenerne la consegna; nulla impedisce tuttavia che l’amministratore assuma volontariamente il più gravoso onere di inviare in copia la documentazione richiesta, e la sua disponibilità in tal senso è indice di buona fede.

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione, compresi libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, fatture, estratti conto e contratti, è un diritto potestativo esercitabile in ogni momento e senza necessità di motivazione, che incontra il solo limite della correttezza e della buona fede, superato quando le richieste siano oggettivamente vessatorie, perché reiterative di istanze già evase o di carattere ostruzionistico o emulativo. L’ingiustificato differimento dell’accesso integra di per sé il *periculum in mora*, che resta escluso quando la documentazione sia stata consegnata in tempi compatibili con la sua mole.

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Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e accordo endoprocessuale sul foro alternativo
L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza...

L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. [azione risarcitoria della SIAE per l’esecuzione di opere musicali in un concerto senza permesso], sicché il giudice adito dichiara la propria incompetenza in favore del foro così individuato e non provvede sulle spese, che sono regolate dal giudice davanti al quale la causa è riassunta.

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Sequestro conservativo nell’azione del curatore contro amministratori di diritto e di fatto
Nel sequestro conservativo chiesto dalla curatela in funzione dell’azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 146 l. fall. contro...

Nel sequestro conservativo chiesto dalla curatela in funzione dell’azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 146 l. fall. contro gli amministratori che abbiano proseguito l’attività dopo la perdita integrale del capitale, le esigenze di cautela del futuro ristoro prevalgono su quella di una più analitica individuazione dei singoli danni, sicché, quando la documentazione sociale consegnata alla curatela sia incompleta, il sequestro può essere autorizzato fino a concorrenza dell’intera differenza tra passivo accertato e attivo realizzato nel fallimento, in applicazione del criterio equitativo dell’art. 2486, comma 3, c.c.

Integra *mala gestio* la restituzione ai soci, in una situazione di evidente squilibrio finanziario della società, di finanziamenti [per somme prelevate in contanti dai conti sociali] che, in quanto concessi quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, sono postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. e non possono essere rimborsati, neppure in parte.

Ai fini della responsabilità può ritenersi amministratore di fatto della s.r.l. [il coniuge dell’amministratore unico] chi abbia partecipato attivamente alle principali scelte gestionali, in particolare nei rapporti con i terzi e nella gestione dei beni aziendali, e abbia avuto libero accesso ai conti correnti sociali prelevandone ingenti somme, specie quando si sia qualificato tale nei verbali di audizione resi al curatore.

Sotto il profilo soggettivo del *periculum in mora*, la condotta degli amministratori consistente nella distrazione dei beni dell’attivo, agevolata dall’irregolare tenuta delle scritture contabili e dall’omessa svalutazione di poste attive di bilancio, è sintomatica del pericolo che essi compiano atti di dispersione del proprio patrimonio nelle more del giudizio di merito [specie quando abbiano dichiarato di operare tramite un conto estero per sottrarsi ai pignoramenti dei creditori].

Per la concessione del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. occorre la coesistenza del *fumus boni iuris*, inteso come probabile fondatezza della pretesa creditoria secondo un giudizio sommario e prognostico, e del *periculum in mora*, inteso come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Il *periculum* può essere desunto alternativamente da elementi oggettivi, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o soggettivi, relativi al comportamento del debitore che lasci temere atti di depauperamento, senza che le due categorie di presupposti debbano concorrere.

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