In tema di nullità delle garanzie bancarie per violazione della normativa antitrust, la sanzione della nullità parziale "derivata", che colpisce le clausole dei contratti di fideiussione "a valle" che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI del 2003, oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non si estende alle fideiussioni specifiche. L'istruttoria e il conseguente accertamento dell'Autorità di Vigilanza, che costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita, hanno infatti avuto ad oggetto unicamente lo schema di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, valutandone l'essenza ontologica e funzionale nonché l'effetto distorsivo della concorrenza in relazione alla sua specifica natura di garanzia per un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Per la fideiussione specifica il garante che ne deduca l'invalidità per violazione della L. n. 287/1990 non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005, ma deve assolvere a un onere probatorio più consistente, fornendo la prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'utilizzo uniforme dello stesso schema di fideiussione specifica da parte di un numero significativo di istituti di credito, sintomatica di un'autonoma intesa anticoncorrenziale "a monte".
La tutela dell'identità di un partito politico, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rientra nella protezione dei diritti della personalità, con fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 della Costituzione. Tale tutela garantisce al partito il diritto di aggiornare il proprio programma e la propria collocazione politica mantenendo la propria identità, che non equivale a immutabilità. Di conseguenza, il simbolo continua ad appartenere al soggetto politico originario e ai suoi legittimi successori, anche a seguito di trasformazioni ed evoluzioni, e non può essere appropriato da terzi estranei che ne rivendichino la titolarità sulla base di una presunta maggiore fedeltà al programma e all'ideologia originaria, essendo preclusa una verifica ab externo sulla coerenza programmatica quale condizione per la persistenza del diritto all'identità del partito politico.
Il socio non amministratore ha diritto di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenerne i relativi costi); chiaro risulta che, tenuto conto delle incombenze gestorie continuative, deve essere concordato un appuntamento al fine di consentire di dar corso alle richieste del socio. L'invocato diritto non può ragionevolmente patire compressione neppure nell’ipotesi in cui vengano mossi gravi addebiti al ricorrente in relazione alla pregressa attività gestoria.
In caso di impugnazione di delibera assembleare e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, l'art. 2378 c.c. è applicabile anche con riferimento alle società a responsabilità limitata, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2479-ter c.c. dispone che "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione [...]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione".
In caso di impugnazione di delibera assembleare di una società di capitali e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, dall'esame del vigente disposto dell'art. 2378 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, si ricava che il Legislatore della riforma, superando la "formula ampia" che imponeva di subordinare la sospensione della deliberazione impugnata all'apprezzamento dei "gravi motivi", ha inteso specificamente imporre al giudice investito dell'istanza di sospensione un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti. Pertanto in forza del novellato disposto dell'art. 2378 c.c., alla sospensione è dato pervenire allorquando, all'esito del "giudizio comparativo" previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente per effetto dell'esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, "congelamento" degli effetti della delibera. Resta naturalmente fermo che, ai fini della sospensione di una deliberazione assembleare, occorre indefettibilmente il positivo vaglio del fumus boni juris e, quindi, l'apprezzamento della probabile fondatezza delle ragioni e censure poste a base dell'impugnazione.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. L’utile accesso al rimedio di cui all’art. 670 c.p.c. richiede, poi, che possa apprezzarsi l’opportunità di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei beni per cui è proposta la domanda di sequestro. Orbene, con riferimento a tale requisito, non va taciuto che mentre l’art. 921 del Codice del 1865 richiedeva, ai fini del sequestro giudiziario, l’apprezzamento della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento della cosa, il vigente art. 670 c.p.c. fa riferimento all’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res in contestazione, così da comprendere, nel relativo ambito applicativo, anche il sequestro volto ad evitare l’esercizio del diritto controverso da parte di uno dei contendenti, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo vero e proprio, rendendo, altresì, sufficiente, ai fini della concessione della misura cautelare, l’accertamento della mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Con riferimento al secondo requisito, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Tale requisito va, dunque, intravisto nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica del bene controverso, che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.
L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente, in base al quale si obbliga a trasferire le quote ad una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il “pactum fiduciae” che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il qual l’articolo 1351 prescrive la stessa forma del contratto definitivo e la cessione di quote è un negozio per il qual non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.
L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; così che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.
Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. In tema di domanda risarcitoria, vige il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’inadempiente. Incombe viceversa sulla presunta parte inadempiente l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. In tema di risarcimento danni, dunque, è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Pertanto, quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all’allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.
La clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente, ma la sua violazione non attribuisce al socio pretermesso un diritto di riscatto della partecipazione trasferita, comportando unicamente l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società. Il socio pretermesso dalla prelazione non è legittimato a ottenere il trasferimento coattivo della partecipazione mediante offerta del medesimo prezzo pattuito nella cessione intervenuta in violazione della clausola, difettando una tutela specifica di acquisizione del bene.
Il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili può essere concesso solo quando, unitamente agli ulteriori presupposti richiesti dall’ordinamento, sussista una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni oggetto della misura.
L'esame che tanto il Conservatore del Registro delle Imprese (prima) quanto il Giudice del Registro e il Tribunale in caso di reclamo (dopo) possono compiere in sede di valutazione dell'iscrizione di deliberazioni assembleari e/o di atti societari si sostanzia solo in un controllo meramente formale, limitato alla delibazione su un'eventuale manifesta inesistenza o irregolarità formale dell'atto da iscrivere. Per condizioni dell'iscrizione si intende l'insieme dei documenti che giustificano la domanda e attestano la sua regolarità formale, essendo riservata ad un eventuale giudizio di merito, in sede contenziosa, ogni questione sulla validità ed efficacia dell'atto da iscrivere. Anche per la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni ex art. 2191 c.c. il controllo da parte dei suddetti organi non può che essere di mera regolarità amministrativa, con esclusione di qualsiasi indagine sull'intrinseca validità degli atti da iscrivere o da cancellare, tanto che il provvedimento viene ritenuto privo di definitività e non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Nel caso di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno che non sia dotato di capacità d'agire autonoma, essendo la capacità d'agire del soggetto che richiede l'iscrizione quale imprenditore una condizione dell'iscrizione, la valutazione circa tale assenza non rappresenta una valutazione evidentemente esorbitante da parte dell'Ufficio del Registro della capacità del recepimento, ma il recepimento di dati di realtà o di risultanze di provvedimenti, soggetti a forme di pubblicità, che hanno inciso sulla capacità d'agire delle persone. Si rientra, quindi, nell'alveo del controllo delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, tal che una volta appurato che la persona che ha presentato l'iscrizione quale piccolo imprenditore commerciale non abbia la capacità d'agire, l'iscrizione predetta dovrà essere cancellata.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario sono: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. “fumus boni iuris”); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”).
Nel sequestro giudiziario, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”) è stata in passato ravvisata dalla giurisprudenza, oltre che in caso di “pericolo attuale di sottrazione o di distruzione” del bene da sottoporre a sequestro, anche in presenza della prospettazione della “semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta”.
Deve escludersi che la stipula di un contratto di affitto di azienda possa di per sé determinare il pericolo di sottrazione del bene, assumendo l’affittuario la posizione di mero detentore qualificato, in quanto tale non legittimato ad alienare a terzi l’universalità di beni.
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.