L'utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell'art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti ed eventi effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento della società, secondo le previsioni dell’art. 2484 c.c. o le ulteriori di legge o di statuto.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci o la continuata inattività dell’assemblea - quali cause di scioglimento ai fini dell'art. 2484 c.c. - ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. In altre parole, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia.
In base all’art. 2473, comma 3, c.c., è previsto che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349». Quindi l’esperto nominato dal Tribunale va qualificato come “arbitratore” e la sua decisione è impugnabile nei limiti desumibili dall’articolo da ultimo richiamato.
Ai fini della nomina di un esperto, l'art. 2473 non richiede che il socio quantifichi in modo specifico il valore della quota, ma solo che sia in disaccordo con la liquidazione della stessa operata dalla società, e che abbia manifestato tale disaccordo.
L'eventuale giudizio di impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio non costituisce ragione di sospensione del procedimento che mira alla nomina di un esperto per la valutazione richiesta.
Ai fini della distinzione tra le fotografie d'autore e le fotografie semplici, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. In sintesi, la professionalità nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
L’inibitoria non ha solo la funzione di far cessare la reiterazione dell’illecito in atto, ma svolge anche un'evidente funzione “protettiva” volta a impedire la reiterazione dell’illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta, se appare pur sempre concretamente possibile la sua reiterazione.
In relazione al periculum in mora nel caso di illeciti continuativi va osservato che l'imminenza del pregiudizio è costituita dal rischio di aggravamento della posizione della vittima in conseguenza della ripetizione della lesione. Come noto l’art. 156 l.d.a. tutela con l’azione inibitoria sia la violazione del diritto d’autore sia la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. Posto che negli illeciti continuativi la permanenza della lesione è sostanzialmente un elemento intrinseco della fattispecie, la condizione necessaria per dare ingresso alla cautela sta nella circostanza che non si sia verificata una stabilizzazione dell’assetto dei rapporti e che la condotta abbia medio tempore accentuato la propria potenzialità lesiva.
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
L’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile ove proposta oltre il termine previsto dal codice di rito, all’art. 192 c.p.c., o comunque oltre la data in cui sarebbe insorta la (presunta) causa di incompatibilità del consulente e neppure nella prima difesa utile successiva alla insorgenza di essa.
Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. In particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.
L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale. Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.
Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).
E' possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze, atteso che in assenza di tassative indicazione normative in ordine ad un divieto di cumulo dei due passaggi, semplicemente separatamente previsti, il cumulo stesso appare possibile ed opportuno laddove il Tribunale non ravvisi, e le parti non prospettino, né serie ipotesi di rimozione della causa di scioglimento, né problematiche relative alla nomina del liquidatore tali da rendere preferibile l'adozione di delibera assembleare e la sua eventuale successiva impugnazione in sede pienamente contenziosa.
In tema di nullità delle garanzie bancarie per violazione della normativa antitrust, la sanzione della nullità parziale "derivata", che colpisce le clausole dei contratti di fideiussione "a valle" che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI del 2003, oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non si estende alle fideiussioni specifiche. L'istruttoria e il conseguente accertamento dell'Autorità di Vigilanza, che costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita, hanno infatti avuto ad oggetto unicamente lo schema di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, valutandone l'essenza ontologica e funzionale nonché l'effetto distorsivo della concorrenza in relazione alla sua specifica natura di garanzia per un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Per la fideiussione specifica il garante che ne deduca l'invalidità per violazione della L. n. 287/1990 non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005, ma deve assolvere a un onere probatorio più consistente, fornendo la prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'utilizzo uniforme dello stesso schema di fideiussione specifica da parte di un numero significativo di istituti di credito, sintomatica di un'autonoma intesa anticoncorrenziale "a monte".
La tutela dell'identità di un partito politico, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rientra nella protezione dei diritti della personalità, con fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 della Costituzione. Tale tutela garantisce al partito il diritto di aggiornare il proprio programma e la propria collocazione politica mantenendo la propria identità, che non equivale a immutabilità. Di conseguenza, il simbolo continua ad appartenere al soggetto politico originario e ai suoi legittimi successori, anche a seguito di trasformazioni ed evoluzioni, e non può essere appropriato da terzi estranei che ne rivendichino la titolarità sulla base di una presunta maggiore fedeltà al programma e all'ideologia originaria, essendo preclusa una verifica ab externo sulla coerenza programmatica quale condizione per la persistenza del diritto all'identità del partito politico.
Il socio non amministratore ha diritto di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenerne i relativi costi); chiaro risulta che, tenuto conto delle incombenze gestorie continuative, deve essere concordato un appuntamento al fine di consentire di dar corso alle richieste del socio. L'invocato diritto non può ragionevolmente patire compressione neppure nell’ipotesi in cui vengano mossi gravi addebiti al ricorrente in relazione alla pregressa attività gestoria.
In caso di impugnazione di delibera assembleare e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, l'art. 2378 c.c. è applicabile anche con riferimento alle società a responsabilità limitata, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2479-ter c.c. dispone che "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione [...]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione".
In caso di impugnazione di delibera assembleare di una società di capitali e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, dall'esame del vigente disposto dell'art. 2378 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, si ricava che il Legislatore della riforma, superando la "formula ampia" che imponeva di subordinare la sospensione della deliberazione impugnata all'apprezzamento dei "gravi motivi", ha inteso specificamente imporre al giudice investito dell'istanza di sospensione un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti. Pertanto in forza del novellato disposto dell'art. 2378 c.c., alla sospensione è dato pervenire allorquando, all'esito del "giudizio comparativo" previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente per effetto dell'esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, "congelamento" degli effetti della delibera. Resta naturalmente fermo che, ai fini della sospensione di una deliberazione assembleare, occorre indefettibilmente il positivo vaglio del fumus boni juris e, quindi, l'apprezzamento della probabile fondatezza delle ragioni e censure poste a base dell'impugnazione.