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L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non...

Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. L’utile accesso al rimedio di cui all’art. 670 c.p.c. richiede, poi, che possa apprezzarsi l’opportunità di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei beni per cui è proposta la domanda di sequestro. Orbene, con riferimento a tale requisito, non va taciuto che mentre l’art. 921 del Codice del 1865 richiedeva, ai fini del sequestro giudiziario, l’apprezzamento della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento della cosa, il vigente art. 670 c.p.c. fa riferimento all’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res in contestazione, così da comprendere, nel relativo ambito applicativo, anche il sequestro volto ad evitare l’esercizio del diritto controverso da parte di uno dei contendenti, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo vero e proprio, rendendo, altresì, sufficiente, ai fini della concessione della misura cautelare, l’accertamento della mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Con riferimento al secondo requisito, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Tale requisito va, dunque, intravisto nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica del bene controverso, che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente, in base al quale si obbliga a trasferire le quote ad una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il “pactum fiduciae” che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il qual l’articolo 1351 prescrive la stessa forma del contratto definitivo e la cessione di quote è un negozio per il qual non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; così che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. In tema di domanda risarcitoria, vige il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’inadempiente. Incombe viceversa sulla presunta parte inadempiente l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. In tema di risarcimento danni, dunque, è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Pertanto, quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all’allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.

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Clausola di prelazione statutaria e limiti alla tutela reale del socio pretermesso
La clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente, ma...

La clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente, ma la sua violazione non attribuisce al socio pretermesso un diritto di riscatto della partecipazione trasferita, comportando unicamente l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società. Il socio pretermesso dalla prelazione non è legittimato a ottenere il trasferimento coattivo della partecipazione mediante offerta del medesimo prezzo pattuito nella cessione intervenuta in violazione della clausola, difettando una tutela specifica di acquisizione del bene.

Il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili può essere concesso solo quando, unitamente agli ulteriori presupposti richiesti dall’ordinamento, sussista una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni oggetto della misura.

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Sulla cancellazione d’ufficio di un’iscrizione: il caso del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno privo di autonoma capacità di agire
L’esame che tanto il Conservatore del Registro delle Imprese (prima) quanto il Giudice del Registro e il Tribunale in caso...

L'esame che tanto il Conservatore del Registro delle Imprese (prima) quanto il Giudice del Registro e il Tribunale in caso di reclamo (dopo) possono compiere in sede di valutazione dell'iscrizione di deliberazioni assembleari e/o di atti societari si sostanzia solo in un controllo meramente formale, limitato alla delibazione su un'eventuale manifesta inesistenza o irregolarità formale dell'atto da iscrivere. Per condizioni dell'iscrizione si intende l'insieme dei documenti che giustificano la domanda e attestano la sua regolarità formale, essendo riservata ad un eventuale giudizio di merito, in sede contenziosa, ogni questione sulla validità ed efficacia dell'atto da iscrivere. Anche per la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni ex art. 2191 c.c. il controllo da parte dei suddetti organi non può che essere di mera regolarità amministrativa, con esclusione di qualsiasi indagine sull'intrinseca validità degli atti da iscrivere o da cancellare, tanto che il provvedimento viene ritenuto privo di definitività e non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Nel caso di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno che non sia dotato di capacità d'agire autonoma, essendo la capacità d'agire del soggetto che richiede l'iscrizione quale imprenditore una condizione dell'iscrizione, la valutazione circa tale assenza non rappresenta una valutazione evidentemente esorbitante da parte dell'Ufficio del Registro della capacità del recepimento, ma il recepimento di dati di realtà o di risultanze di provvedimenti, soggetti a forme di pubblicità, che hanno inciso sulla capacità d'agire delle persone. Si rientra, quindi, nell'alveo del controllo delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, tal che una volta appurato che la persona che ha presentato l'iscrizione quale piccolo imprenditore commerciale non abbia la capacità d'agire, l'iscrizione predetta dovrà essere cancellata.

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Sospensione ante causam della delibera assembleare e revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di...

Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.

Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.

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Affitto di azienda e sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad...

Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario sono: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. “fumus boni iuris”); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”).

Nel sequestro giudiziario, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”) è stata in passato ravvisata dalla giurisprudenza, oltre che in caso di “pericolo attuale di sottrazione o di distruzione” del bene da sottoporre a sequestro, anche in presenza della prospettazione della “semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta”.

Deve escludersi che la stipula di un contratto di affitto di azienda possa di per sé determinare il pericolo di sottrazione del bene, assumendo l’affittuario la posizione di mero detentore qualificato, in quanto tale non legittimato ad alienare a terzi l’universalità di beni.

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Dissidio tra soci di s.r.l. su cessione delle quote e insussistenza della causa di scioglimento
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società...

In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.

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Art. 2409 c.c.: improcedibile il ricorso del socio che perde la legittimazione in corso di causa per vendita in danno della quota
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto...

In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

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S.r.l.: limiti e tutela del diritto di controllo del socio non amministratore
In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476,...

In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, senza limitazioni temporali collegate alla data di formazione della documentazione, trattandosi di prerogativa funzionale alla vigilanza individuale sull’andamento della gestione sociale.

Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. incontra il solo limite dell’abuso del diritto e della contrarietà al principio di buona fede, sicché l’accesso alla documentazione sociale può essere negato solo quando risulti che la richiesta sia preordinata a finalità extrasociali, emulative o dirette ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ovvero a ostacolare il regolare svolgimento della gestione. A fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria nelle S.r.l., non è consentito sindacare l’opportunità della richiesta del socio non amministratore di accedere alla documentazione sociale, né subordinare l’esercizio del diritto alla dimostrazione di specifiche esigenze informative o di particolari vicende della vita societaria, salvo che emerga con evidenza un intento meramente emulativo.

In caso di mancata integrale ostensione della documentazione richiesta dal socio non amministratore di S.r.l., sussiste il fumus boni iuris del ricorso cautelare volto all’esercizio del diritto di ispezione, ove la società non provi di avere già consentito l’accesso o trasmesso integralmente i documenti domandati.

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La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;

Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.

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Diritto di ispezione del socio di S.r.l.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma...

Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.

Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.

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Gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori e presupposti della denuncia da parte dei soci
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

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