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S.r.l.: limiti e tutela del diritto di controllo del socio non amministratore
In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476,...

In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, senza limitazioni temporali collegate alla data di formazione della documentazione, trattandosi di prerogativa funzionale alla vigilanza individuale sull’andamento della gestione sociale.

Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. incontra il solo limite dell’abuso del diritto e della contrarietà al principio di buona fede, sicché l’accesso alla documentazione sociale può essere negato solo quando risulti che la richiesta sia preordinata a finalità extrasociali, emulative o dirette ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ovvero a ostacolare il regolare svolgimento della gestione. A fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria nelle S.r.l., non è consentito sindacare l’opportunità della richiesta del socio non amministratore di accedere alla documentazione sociale, né subordinare l’esercizio del diritto alla dimostrazione di specifiche esigenze informative o di particolari vicende della vita societaria, salvo che emerga con evidenza un intento meramente emulativo.

In caso di mancata integrale ostensione della documentazione richiesta dal socio non amministratore di S.r.l., sussiste il fumus boni iuris del ricorso cautelare volto all’esercizio del diritto di ispezione, ove la società non provi di avere già consentito l’accesso o trasmesso integralmente i documenti domandati.

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La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;

Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.

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Diritto di ispezione del socio di S.r.l.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma...

Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.

Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.

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Gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori e presupposti della denuncia da parte dei soci
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

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Limiti alla capacità distintiva del marchio di forma tridimensionale
Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca...

Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca in sé la forma tipica, naturale e standardizzata coessenziale all'esistenza di alcun prodotto merceologico, o la forma necessaria a conferire ad un qualsiasi prodotto una peculiare funzionalità tecnica ovvero un valore sostanziale.

Nei marchi di forma - ove lo stesso aspetto esteriore si confonde con il segno registrato - la capacità distintiva è più difficile da riconoscere, in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma. Nella valutazione di interferenza tra marchio tridimensionale registrato e la forma di un prodotto concorrente, occorre attribuire adeguata rilevanza alle differenze esistenti tra forme ed evitare un'interpretazione estensiva del concetto di "similitudine", altrimenti operando una significative e indebita compressione del diritto del concorrente di proporre linee d prodotti recanti caratteri estetici e funzioni attraenti, così estendendo la protezione spettante al marchio ben oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario.

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Presupposti del sequestro conservativo ante causam in caso di futura azione di responsabilità
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un’azione di responsabilità esercitata dal...

In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.

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Sospensione delibera assembleare e bilanciamento dei pregiudizi patiti
In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l.,...

In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l., il periculum in mora deve essere valutato nell’ottica del bilanciamento dei pregiudizi patiti dalle parti in contesa. In particolare, deve essere privilegiato l’interesse della struttura societaria alla stabilità della decisione, a fronte dell’interesse del socio a tutelare il valore della propria partecipazione: in un’economia di natura capitalistica non può essere preteso l’immobilismo finanziario e, nel caso di specie, al socio che non intenda sottoscrivere l’aumento di capitale è consentito recedere, con diritto alla liquidazione del valore della propria quota di partecipazione.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dell’art. 2423 c.c.
La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme...

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.

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Storno di dipendenti: criteri di valutazione della condotta anticoncorrenziale
Non integra gli estremi dell’illecito anticoncorrenziale da storno di dipendenti il transito di un numero esiguo di lavoratori da un’impresa...

Non integra gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale da storno di dipendenti il transito di un numero esiguo di lavoratori da un'impresa all'altra, ove tale numero sia irrilevante rispetto all'organico complessivo di entrambe le imprese e non risulti allegato dalla parte che intende fare il proprio diritto che i dipendenti transitati ricoprissero ruoli strategici, tali da rendere la loro sottrazione idonea a nuocere in modo significativo all'impresa di provenienza.

Il progetto di allestimento di un negozio non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore ove non presenti i requisiti necessari per essere qualificato come opera dell'ingegno, difettando dei caratteri di creatività e originalità richiesti dalla legge.

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Individuazione del c.d. forum commissi delicti per violazioni della proprietà industriale via internet
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120, comma 6, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

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Il gioco a premi è escluso dalla tutela autorale per difetto di creatività e originalità
Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un’idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività...

Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un'idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività e originalità, non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore. L'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, unitamente all'assoluta carenza di originalità derivante dalla larga diffusione di forme analoghe preesistenti, impedisce la qualificazione della stessa come opera dell'ingegno tutelabile.

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Il liquidatore dell’associazione professionale è revocabile dal tribunale per giusta causa, anche in via cautelare
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno dei soci. Similmente dispone l’art. 2487 c.c. per le società di capitali. Tali norme concedono al giudice la possibilità di emettere - all’esito di un giudizio di merito - una sentenza di natura costitutiva idonea a estinguere il rapporto giuridico esistente tra la società e il liquidatore: conseguentemente, deve ritenersi che sia astrattamente ammissibile un provvedimento cautelare, da emettersi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria della sentenza costitutiva, allorquando il ricorrente manifesti la volontà di richiedere nel successivo giudizio di merito quella stessa revoca. Ciò vale a maggior ragione per l’associazione, per la quale l’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea e solo esercitata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (art. 22 c.c.), senza previsione di alcuna azione di responsabilità del singolo socio in via surrogatoria.

La responsabilità dei liquidatori è quella propria dei mandatari e, nel contiguo ambito delle società di persone, vi sono precise prescrizioni in tema di doveri degli amministratori. In materia di società di capitali, poi, si prevede la necessità dei liquidatori di tenere una corretta contabilità e la necessità di approvazione da parte dei soci dei singoli bilanci relativi alla fase di liquidazione.

In tema di associazione professionale, la liquidazione posta in essere dal liquidatore non è la liquidazione della quota del singolo socio, receduto o escluso, bensì la liquidazione dell’associazione ormai sciolta.

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