Ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c., i liquidatori possono essere nominati dal Tribunale solo dopo l'accertamento, da parte dell'amministratore, del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., da trascriversi nel registro delle imprese, quando l'assemblea, regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi al riguardo. Laddove la delibera assembleare con cui i soci dispongano, tra l'altro, lo scioglimento della società per il verificarsi delle cause previste dall'art. 2484, nn. 2 e 3, c.c. venga sospesa per invalida celebrazione della riunione assembleare, la successiva determinazione dell'amministratore unico avente ad oggetto l'accertamento della causa di scioglimento della società, trascritta nel registro delle imprese, mutua dalla delibera il medesimo regime giuridico derivante dalla sospensione dell'efficacia, ove integralmente riproduttiva del contenuto della stessa; ne consegue che non si verificano i presupposti per l'intervento surrogatorio o di impulso del Tribunale di cui all'art. 2487, comma 2, c.c.
Qualora la s.r.l. sia amministrata da un consiglio di due componenti cui siano attribuiti in via congiunta la legale rappresentanza e i poteri di amministrazione, il singolo amministratore non può iscrivere da solo nel registro delle imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. e può pertanto chiederne l’accertamento al tribunale, che provvede anche alla nomina del liquidatore ex art. 2487 c.c. quando l’assemblea non sia in grado di deliberare e appaia inverosimile un accordo dei soci sul nome del liquidatore [società mai operativa, la cui assemblea dalla costituzione non aveva approvato alcun bilancio e non raggiungeva il quorum costitutivo per l’assenza del socio di maggioranza, rimasto contumace].
È ammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle partecipazioni intestate al fiduciario, quando sia strumentale al giudizio di merito con cui il fiduciante chiede l’accertamento della titolarità delle partecipazioni e l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento assunto dal fiduciario con il mandato. Il fumus boni iuris sussiste qualora il fiduciario, anziché ritrasferire le partecipazioni a semplice richiesta come previsto dal mandato, abbia fatto confluire in una nuova società da lui costituita, senza impiego di mezzi propri, le società operative controllate dalla holding fiduciariamente intestata [restituendo poi le sole quote della holding ormai privata delle sue partecipazioni].
L’obbligo del fiduciario di ritrasferire le partecipazioni al fiduciante va adempiuto senza dilazione e non può essere condizionato al rimborso di spese e oneri sostenuti per l’esecuzione del mandato o al pagamento di compensi per l’attività gestoria svolta nelle società del gruppo, pretese che il fiduciario deve far valere in separata sede [nella specie il mandato prevedeva il ritrasferimento a semplice richiesta senza che il fiduciario potesse eccepire propri crediti].
È inammissibile il ricorso autonomo con cui il destinatario di un sequestro conservativo ante causam [l’amministratore unico di una s.r.l. in liquidazione giudiziale, convenuto in responsabilità dalla procedura] chieda al giudice monocratico di dichiarare la nullità della notificazione del ricorso cautelare e del decreto di fissazione dell’udienza e di revocare il sequestro, perché l’ordinanza cautelare può essere censurata soltanto con il reclamo al tribunale in composizione collegiale – tardivo se il sequestrato ne abbia comunque avuto conoscenza, tempestivo se essa non gli sia mai stata comunicata – oppure, qualora se ne deduca l’inesistenza per omesso perfezionamento della notificazione, con l’istanza di revoca rivolta al giudice che ha concesso la cautela o, se nel frattempo designato, al giudice del merito.
L’art. 26, comma 2, d.l. n. 179/2012, che consente all’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, rende ammissibile una limitazione del diritto di controllo del socio previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., purché espressamente prevista nell’atto costitutivo, poiché la norma attribuisce alle parti una mera facoltà. Ne consegue che, qualora lo statuto [qualifichi genericamente come prive di diritti amministrativi le quote di una determinata categoria, ma nello specificare i diritti esclusi] non menzioni il diritto di controllo e di informazione, il titolare di tali quote resta legittimato a esercitarlo.
La clausola compromissoria statutaria redatta prima della riforma dell’art. 818 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022 non può essere estesa a ricomprendere la competenza degli arbitri in materia cautelare, perché va interpretata secondo le norme vigenti al momento della sua redazione. In ogni caso, finché l’arbitro non sia stato nominato o non abbia accettato l’incarico, la domanda cautelare va proposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c.
L’art. 120-bis, comma 4, CCII, là dove dispone che dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa, non deroga al principio generale per cui la nomina del nuovo amministratore, in caso di revoca e contestuale sostituzione dell’organo amministrativo, è immediatamente efficace, perché all’iscrizione nel registro delle imprese è legata soltanto la sua opponibilità ai terzi. La norma, infatti, non introduce una condizione sospensiva di efficacia della delibera, ma si limita a sancirne l’inefficacia ex tunc nel caso in cui, all’esito del procedimento di omologazione, la revoca risulti priva di giusta causa. Ne consegue che il nuovo amministratore [nominato in sostituzione di quello revocato, che aveva deliberato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi] è legittimato a proporre, quale organo che rappresenta la società, il ricorso per l’omologazione della delibera di revoca, ancorché la revoca e la nuova nomina non siano ancora iscritte nel registro delle imprese.
Nel procedimento di omologazione della delibera di revoca e contestuale sostituzione dell’amministratore ai sensi dell’art. 120-bis, comma 4, CCII non sussiste un conflitto immanente di interessi che imponga la nomina di un curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c., perché il principio affermato per i giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari si applica anche ai procedimenti di omologazione delle delibere adottate in pendenza di una procedura di ristrutturazione del debito.
La colpevole inerzia dell’amministratore nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea il progetto di bilancio [già redatto da circa un anno, a termine statutario ormai scaduto], specie in una situazione di grave crisi della società, integra di per sé giusta causa di revoca ai fini dell’omologazione prevista dall’art. 120-bis, comma 4, CCII.
Integra la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., l’impossibilità di nominare il nuovo amministratore in sostituzione di quello revocato, quando il capitale sia ripartito pariteticamente tra due soci in conflitto e lo statuto richieda per le decisioni una maggioranza qualificata [del 75% del capitale], data l’essenzialità della carica. Non vale a escludere lo scioglimento la clausola statutaria che, in caso di conflitto di interessi del socio, sottrae la sua quota dal calcolo della maggioranza, perché attiene al quorum deliberativo di singole decisioni, da valutarsi caso per caso, e il conflitto potrebbe riguardare l’uno o l’altro dei soci.
In mancanza di un amministratore che possa accertare la causa di scioglimento e iscriverla nel registro delle imprese, la causa va accertata dal tribunale ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., e quando la conflittualità tra i soci renda impossibile anche la nomina del liquidatore il tribunale può provvedervi direttamente ex art. 2487, comma 2, c.c., senza previa convocazione dell’assemblea.
È legittimo il diniego di accesso opposto dall’amministratore di s.r.l. quando il socio che esercita il diritto di consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c. deleghi all’ispezione un soggetto legato a un’impresa concorrente operante nel medesimo settore [la figlia, socia di maggioranza della società concorrente], anche dopo che la società abbia formalmente contestato tale circostanza, perché un simile esercizio del diritto, pur conforme alla forma di legge, è funzionale a scopi diversi da quelli del controllo e lede il diritto della società alla riservatezza. La questione del socio concorrente attiene, infatti, al potenziale utilizzo delle informazioni ottenute, e l’eventuale conflitto di interessi del socio non esclude in radice il diritto di controllo ma ne consente la modulazione.
Non costituisce condizione illegittima all’esercizio del diritto di controllo la richiesta della società di sottoscrivere un patto di confidenzialità che comunque assicuri al socio l’accesso alla documentazione, eventualmente con il mascheramento dei dati sensibili, perché tale patto responsabilizza il socio rispetto all’uso delle informazioni acquisite. Quando il socio rivesta anche la veste di concorrente, la società può legittimamente negargli l’estrazione di copia o chiedergli un previo impegno a non utilizzare le informazioni per fini concorrenziali.
Integra lesione del diritto di consultazione del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c., tutelabile in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in difetto di misure cautelari tipiche, la condotta della società che, dopo ripetuti rinvii, consenta l’esame di una parte soltanto dei documenti richiesti senza permetterne l’estrazione di copia [opponendo al socio la perdita della qualità per la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale successivo all’azzeramento, deliberazione da questi impugnata], perché il diritto si estende a tutti i libri sociali e ai documenti relativi alla gestione e comprende la facoltà di estrarne copia. L’ingiustificato procrastinarsi dell’accesso integra di per sé il periculum in mora, perché il ritardo pregiudica l’esercizio dei poteri di controllo del socio all’interno della società e in sede giudiziaria.
È inammissibile il ricorso cautelare ante causam con cui il socio escluso chieda di sospendere l’efficacia della successiva cessione a terzi della propria quota e di essere reintegrato nell’esercizio dei diritti sociali, o in subordine il sequestro giudiziario della quota, quando l’azione di merito prospettata abbia come indispensabile antecedente logico-giuridico l’accertamento dell’illegittimità delle decisioni di esclusione già impugnate in giudizi di merito pendenti, perché la domanda cautelare, priva di autonoma strumentalità, doveva essere proposta nell’ambito di quei giudizi. Non vale a escludere l’inammissibilità la necessità di estendere il contraddittorio ai cessionari della quota, perché l’impossibilità di farlo nei giudizi pendenti è imputabile alla scelta del ricorrente di agire con autonomi ricorsi ante causam.
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal commissario liquidatore della società cooperativa [sciolta d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. e poi dichiarata insolvente] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, non vale a escludere il fumus della responsabilità dei consiglieri privi di deleghe la circostanza che la gestione fosse curata in via esclusiva da un altro amministratore, perché ciascun componente dell’organo gestorio è tenuto ad attivarsi per impedire il depauperamento del patrimonio sociale, istituire adeguati assetti, tenere le scritture contabili, redigere i bilanci e, in caso di insufficienza patrimoniale, ricorrere a uno strumento di regolazione della crisi. Quando l’omessa tenuta delle scritture e l’omesso deposito dei bilanci impediscano di applicare il criterio dei netti patrimoniali, il danno può essere determinato in via presuntiva mediante la differenza tra attivo realizzato e passivo accertato, che assorbe il danno da singoli atti distrattivi.
Il periculum in mora del sequestro conservativo può essere desunto, con giudizio prognostico, dalla gravità della negligenza gestoria che abbia condotto allo scioglimento d’ufficio e all’insolvenza della società, senza necessità di provare atti di depauperamento già compiuti dai resistenti sul proprio patrimonio.
Non è inadempiente l’emittente che, avendo preacquistato in esclusiva i diritti di utilizzazione televisiva di un documentario, compresa la facoltà di adattarlo alle esigenze della programmazione, ne trasmetta soltanto alcune parti, con tagli e una diversa colonna sonora, all’interno di un proprio programma di più ampio respiro, quando tali modifiche rientrino tra le facoltà acquisite in base al contratto. Né risponde verso il produttore dei costi sostenuti per acquistare dalla propria società controllata il materiale d’archivio poi non trasmesso, in mancanza di prova che ne abbia imposto l’acquisizione.
Non lede il diritto alla paternità l’indicazione del regista tra gli autori della puntata, nei titoli di testa e di coda, accanto a quello di chi abbia contribuito alla sintesi trasmessa, né è provato lo snaturamento dello spirito dell’opera. Il diritto di menzione del compositore delle musiche previsto dall’art. 48 l.d.a. spetta quando il documentario sia trasmesso integralmente come opera autonoma, e non quando alcune sue parti siano inserite in una trasmissione diversa e l’emittente ometta di indicare gli autori di tutti i brani sincronizzati, senza ingenerare equivoci sulla paternità.