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Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prosecuzione dell’attività in presenza di causa di scioglimento e mala gestio
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in...

In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.

Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.

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Il rischio di confusione non si esaurisce nella mera confondibilità tra segni
Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla...

Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla funzione distintiva del marchio – alla origine dei prodotti o dei servizi. Pertanto, l’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini manca di novità e diventa contraffattorio quando è possibile ritenere che si tratti di un uso idoneo a indurre il pubblico a ritenere che i suoi prodotti provengano in realtà dall’impresa del titolare del segno anteriore.

Per accertare il rischio di confusione nel pubblico e, quindi, la contraffazione del marchio, è necessario svolgere un giudizio di comparazione che ha ad oggetto due elementi: l’identità o la somiglianza tra i segni e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi.

Avuto riguardo agli altri segni distintivi quali la ragione sociale, l’insegna e il nome a dominio, dottrina e giurisprudenza costante sostengono che la considerazione unitaria delle regole contenute negli artt. 12 (nullità del marchio per difetto di novità), 20 (contraffazione del marchio) e 22 (unitarietà dei segni distintivi) c.p.i. consente di utilizzare i medesimi principi per valutare le possibili interferenze tra marchi e i segni distintivi di tipo diverso, applicando ad essi le medesime regole previste in generale per determinare la sussistenza della contraffazione. Pertanto, anche nella contraffazione del marchio attraverso un “altro” segno distintivo, il giudizio teso ad accertare il rischio di confusione per il pubblico, necessita del concorso dei due elementi sopracitati: l’identità o la somiglianza tra i segni, da una parte, e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi, dall’altra.

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Finanziamento soci ex art. 2467 c.c.: postergazione e sequestro conservativo a tutela del credito
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la...

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Il fondamento della postergazione risiede, dunque, nella circostanza che il finanziamento sia stato concesso "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" (art. 2467 comma 2 c.c.). Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci. Individuato il titolo della postergazione, anche nel corso della vita sociale, in una situazione di crisi paragonabile all'insolvenza temporanea, suscettibile dunque sia di risolversi positivamente (eventualmente anche e proprio grazie ai finanziamenti dei soci) sia di protrarsi anche a lungo, e nel presupposto che nelle s.r.l. i soci, anche se non partecipano direttamente all'amministrazione, in ragione di rapporti in essere tra loro e con la società, sono a conoscenza della sua situazione economico-patrimoniale o possono esserlo (art. 2476 comma 2 c.c.), il socio finanziatore non può lamentare la diminuzione della garanzia patrimoniale (di per sé residuale) riservata al suo credito, esigua e suscettibile di deterioramento od insussistente già al momento della concessione del credito stesso.

Il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio e esso rimane pur sempre un credito sicché - considerata l'ammissibilità del sequestro conservativo a tutela del credito non esigibile - la relativa garanzia generica deve poter essere conservata a fronte di un concreto timore della sua perdita.

In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.

Nelle obbligazioni contrattuali, l’inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo - integrando il "fondato timore" di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 cod. proc. civ. - solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare "de qua" il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto. Al fine della concessione del sequestro conservativo a tutela di un credito, l’obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sè idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto.

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Sospensione della delibera che approva il bilancio: presupposti del periculum in mora
La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto documento contabile avente natura dichiarativa e ricognitiva della situazione patrimoniale,...

La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto documento contabile avente natura dichiarativa e ricognitiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, non è di per sé suscettibile di sospensione cautelare ove non disponga la distribuzione di utili o il ripianamento di perdite.

In ipotesi di istanza di sospensione della sola deliberazione di approvazione del bilancio non potrebbe, infatti, predicarsi l’esistenza di un periculum in mora e, precisamente, che il giudizio comparativo in ordine al pericolo di danno possa essere risolto a favore della posizione del socio e non a favore di quella della società. La mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società, infatti, verrebbe comunque a permanere anche qualora si sospendesse la deliberazione, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe revocare l’avvenuta approvazione ovvero sostituire le parti censurate del documento contabile in corrispondenza delle eccezioni evidenziate da parte del ricorrente ovvero ancora imporre agli organi sociali la predisposizione e l’approvazione di un nuovo bilancio.

La sospensione dell'efficacia della delibera di approvazione del bilancio – anche in considerazione della sua natura auto-esecutiva – presuppone il rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile, ravvisabile in concreto soltanto ove all'approvazione del bilancio abbiano fatto seguito, o debbano seguire, ulteriori deliberazioni che su di essa si fondino o la presuppongano.

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Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: irrilevanza delle irregolarità gestorie prive di incidenza sul patrimonio sociale e riconducibili al conflitto tra soci
Nel procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., le gravi irregolarità nella gestione rilevano solo ove siano attuali...

Nel procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., le gravi irregolarità nella gestione rilevano solo ove siano attuali e idonee a cagionare un danno al patrimonio sociale, restando irrilevanti le condotte che incidono esclusivamente sui rapporti tra soci o sulle loro aspettative economiche.

Le deliberazioni assembleari, ancorché adottate con il voto di un socio - amministratore in conflitto di interessi, esulano dall’ambito degli atti gestori rilevanti ex art. 2409 c.c., salvo che si traducano in un pregiudizio concreto per il patrimonio sociale.

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Tutela della ditta costituita da denominazioni generiche o descrittive e parametro soggettivo di valutazione della confondibilità
Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al...

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

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Accesso ai libri contabili e documenti societari in pendenza di procedimento penale
La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio...

La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione societaria da parte del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell’art. 2476, 2 c.c. i soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal momento della relativa costituzione, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, i quali restano nella disponibilità della società.

Tale diritto è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione societaria. Il suo esercizio non può integrare gli estremi di un tentativo di inquinamento del materiale probatorio e non rende legittimo il rifiuto alla ostensione dei documenti societari, residuando l’attività di prevenzione di tali rischi alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria.

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Inerzia dell’organo amministrativo all’istanza di accesso ai documenti societari
Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società,...

Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.

L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.

La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.

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Delibera di aumento del capitale sociale: invalidità e presupposti per il sequestro giudiziario
L’accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di...

L'accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.

A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.

Nel diritto societario l'azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.

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Tra diritto di accesso ex art. 2476 c.c. ed esigenze di riservatezza: sull’allocazione dei costi di mascheramento dei dati
Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all’amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la...

Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all'amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. – non può tuttavia pregiudicare il diritto della società a preservare la riservatezza sui propri dati sensibili, dei quali il socio potrebbe avvalersi in suo danno.

Tale contrasto tra il diritto di accesso del socio e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede. In applicazione di tale principio, il diritto alla consultazione della documentazione sociale e all'estrazione di copia è suscettibile di specifica limitazione – mediante il mascheramento preventivo dei dati sensibili ivi contenuti, quali i nominativi di clienti e fornitori – ogniqualvolta alle esigenze di controllo individuale sulla gestione si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza legittimamente fatte valere dalla società.

Ne consegue che i costi del mascheramento dei dati sensibili – in quanto operazione strumentale all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni societarie, necessaria a garantire l'effettiva tutela delle contrapposte esigenze di riservatezza che ne costituiscono limite – devono essere posti a carico del socio non amministratore richiedente.

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Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. e fase liquidatoria della società
Lo strumento di cui all’art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di...

Lo strumento di cui all'art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di gestione della società, pur facendo testuale ed esclusivo riferimento alle sole irregolarità commesse dagli amministratori, trova senz’altro applicazione al caso in cui queste siano commesse direttamente dai liquidatori della società.

La questione della compatibilità tra denunzia al tribunale e fase liquidatoria - che potrebbe porsi avendo riguardo al dettato dell’art. 2487 c.c. che, in ipotesi il liquidatore compie gravi irregolarità, prevede la possibilità della sua revoca da parte del tribunale per giusta causa - va risolta in senso positivo, stante la latitudine dell’art. 2409 più ampia di quella dell'istituto di cui all'art. 2487 c.c., giacché volta a regolarizzare la gestione sociale, mentre il rimedio di cui all'art. 2487 c.c. suppone la sola esistenza delle irregolarità e non mira a detto fine.

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La pretesa di ricevere la documentazione sociale via e-mail è contraria a buona fede
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e...

L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto permea il modello organizzativo del tipo s.r.l. ed è uno dei tratti distintivi più significativi rispetto al modello s.p.a. La rilevanza centrale del socio si impone anche in ragione delle materie riservate alla sua competenza e a quelle che un terzo del capitale sociale voglia sottoporre all’assemblea ex art. 2479 c.c.; stante l’ampio spettro dei fini in relazione ai quali può essere esercitato il controllo (prodromico all’impugnazione di delibera sociale, alla denunzia di fatti ex art. 2408 c.c., all’esercizio del diritto di recesso e altro) il socio che non è amministratore (né di diritto né di fatto) ha diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato. La prerogativa riguarda i documenti relativi all’amministrazione e, dunque, legittima la richiesta di accedere, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, al libro inventari, al libro giornale, ai registri IVA, alle dichiarazioni fiscali, alle fatture attive e passive, al registro cespiti, agli estratti conto bancari e a tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e non necessita, in generale, di motivazione.

Il limite generale della correttezza e della buona fede non concorre a definire le caratteristiche identificative del diritto ma solo a modularne le modalità di esercizio. Il superamento del limite generale della buona fede può essere individuato in richieste oggettivamente vessatorie, ad esempio perché reiterative di istanze già evase o che manifestino nei tempi o nei modi, per l’eccessiva vaghezza, un carattere ostruzionistico o emulativo.

Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se è vero che al socio non amministratore di s.r.l. è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia (ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi), è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

La richiesta del socio di ricevere la documentazione sociale via e-mail a cura e spese (di gestione) della società travalica il diritto del socio a essere informato, in quanto, ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il socio non amministratore di una s.r.l. ha diritto ad accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile e amministrativa, e ha diritto a consultare tutta la documentazione che ivi si trova. Del resto, mentre la richiesta di invio di uno specifico atto anche tramite mail potrebbe ritenersi incluso nell’ambito del diritto del socio ad avere contezza degli affari sociali, interpretato in un’ottica di buona fede e correttezza, l’invio di tutta la documentazione contabile senz’altro esorbita dal diritto del socio.

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