Ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche quando sia proposta o debba proporsi un’azione personale che, se accolta, importi condanna alla restituzione del bene, come quella volta a ottenere l’adempimento dell’obbligo fiduciario di trasferire partecipazioni sociali. La quota di partecipazione, oggetto unitario di diritti equiparato ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, è assoggettabile a sequestro giudiziario quando se ne discuta la titolarità ovvero la legittimazione all’esercizio dei diritti e poteri a essa inerenti.
Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, il pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità, sia pure astratta ma verosimile, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso; resta invece irrilevante la capacità di gestione del bene da parte di chi lo possiede, sicché le censure sulla gestione della società partecipata non integrano di per sé il periculum, in difetto di elementi idonei a dimostrare un grave pregiudizio al valore delle partecipazioni.
Non integra il periculum del sequestro giudiziario delle partecipazioni la prospettazione che il loro unico titolare miri a trattenere la società per sé e a gestirla in mala fede o con colpa grave, perché egli stesso sarebbe l’unico soggetto a subirne le conseguenze patrimoniali.
Il diritto di controllo spettante ai soci non amministratori ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. comprende la facoltà di ottenere copia dei verbali delle assemblee alle quali il socio non abbia partecipato e trova limite soltanto nel comportamento secondo buona fede e nelle esigenze di tutela della società; la potestà del socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo e in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali o da ostacolare la gestione dell’impresa, e l’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio sia già a conoscenza di determinate vicende sociali.
L’ingiustificato procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale di per sé a integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento d’urgenza, perché l’interesse del socio alla consultazione e all’ispezione dei libri sociali risulta, per sua natura, incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario di cognizione.
Integra grave irregolarità, idonea a fondare la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., l’affitto dell’intera azienda delle società operative a una società di nuova costituzione controllata dalla capogruppo, stipulato senza informare il socio paritetico, senza accollo dei debiti pregressi e per un canone fisso irrisorio accompagnato da una quota variabile di fatto non esigibile. L’operazione modifica infatti l’oggetto sociale da operativo a finanziario, con possibile violazione della ripartizione delle competenze tra assemblea e organo amministrativo, e depaupera concretamente ciascuna società, che resta tenuta al pagamento dei debiti pregressi potendo contare soltanto su un canone insufficiente; né essa si giustifica in un’ottica infragruppo, in mancanza di vantaggi compensativi per le società operative.
L’amministratore che stipula il contratto di affitto d’azienda con sé stesso quale amministratore della società affittuaria, senza autorizzazione dell’assemblea, compie un’operazione in conflitto di interessi in violazione dell’art. 1395 c.c., che giustifica anch’essa la revoca cautelare.
La successiva messa in liquidazione delle società non esclude l’attualità della revoca cautelare, perché la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea può non sussistere per tutte le società e, in mancanza di nomina del liquidatore, restano in carica gli amministratori. L’accertamento della causa di scioglimento avrebbe del resto imposto agli amministratori di non intraprendere nuove operazioni, mentre la trasformazione delle società in mere concedenti costituisce un’iniziativa di straordinaria amministrazione che contraddice le finalità conservative e liquidatorie della gestione.
È lecito l’uso del marchio altrui in funzione meramente descrittiva, per rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o collegata al prodotto contrassegnato, solo quando siano conciliati l’interesse del terzo a rendere nota tale destinazione e l’interesse del titolare alla distinzione del prodotto registrato, e dunque nei limiti in cui l’uso non ingeneri dubbi sul fatto che il prodotto non è originale. Viola invece il marchio, e i principi della correttezza professionale, il venditore di cartucce compatibili che utilizzi il marchio del produttore di stampanti nelle sue componenti grafica e cromatica accanto alla descrizione dei prodotti o in espressioni pubblicitarie tali da indurre il consumatore in errore sulla loro provenienza.
La tutela rafforzata del marchio che gode di rinomanza, riconosciuta in base alla quota di mercato, all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali, prescinde dall’accertamento del rischio di confusione, essendo sufficiente che l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi a essi pregiudizio.
La contraffazione del brevetto e del marchio può integrare anche la concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., ma non automaticamente, occorrendo che il titolare deduca e provi una condotta di concorrenza sleale; l’art. 2598, n. 1, c.c. viene in rilievo per gli atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività del concorrente, e non quando si deduca soltanto la possibile confusione tra i segni distintivi, che trova tutela nella disciplina dei marchi.
La titolarità di un titolo di proprietà industriale valido costituisce uno dei presupposti del fumus boni iuris, sicché l’eccezione di nullità del marchio è suscettibile di esame anche in fase cautelare, con effetti limitati alla concessione o al diniego della tutela.
Il grado di capacità distintiva del marchio si colloca su una curva progressiva che dipende dal distacco concettuale fra il segno e il prodotto o servizio, e ai fini della nullità è decisivo, più che l’intrinseca descrittività del segno, l’esistenza di un uso meramente descrittivo dell’espressione documentato sin da epoca anteriore alla registrazione, come nel caso di un’espressione in lingua straniera, comprensibile dal pubblico di riferimento, che designa il servizio di trasporto turistico offerto da più operatori. Spetta al titolare allegare in termini concreti e provare l’acquisizione del secondary meaning, e l’uso del segno sugli automezzi esclusivamente in associazione al marchio principale dell’impresa ne conferma la funzione meramente descrittiva.
Il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno, e chi se ne afferma titolare è onerato di provare sia l’uso effettivo sia la sua notorietà qualificata.
L’uso come marchio di un acronimo corrispondente alle iniziali dei soci non impedisce di per sé l’uso dello stesso acronimo da parte di altri, quando il segno sia sufficientemente differenziato in modo da escludere ogni possibilità di confusione, da valutarsi globalmente sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai segni sotto il profilo denominativo, figurativo e cromatico.
Qualora in pendenza del procedimento cautelare la resistente abbandoni il segno contestato e adotti un nuovo marchio non confondibile con quello del ricorrente, estendendo il mutamento alla denominazione sociale, al sito web e ai canali social, il ricorso va rigettato per il venir meno dell’esigenza cautelare, tenuto conto del principio di unitarietà dei segni distintivi desumibile dagli artt. 2, 12 e 22 c.p.i.
A prescindere dalla sua qualificazione come hosting provider, il fornitore di servizi di reverse proxy e di risoluzione dei nomi di dominio che, mascherando l’hosting provider e il luogo in cui operano i server, protegge i portali che diffondono illecitamente contenuti audiovisivi, ne ottimizza la trasmissione e traghetta gli utenti verso i nomi di dominio non ancora bloccati, concorre nell’illecito dei gestori ai sensi dell’art. 2055 c.c. e risponde quale intermediario ai sensi dell’art. 156 l. n. 633/1941, quando non abbia adottato le misure ragionevolmente esigibili per far cessare tali attività nonostante la diffida del titolare dei diritti.
In sede cautelare può essere ordinato all’intermediario di cessare la fornitura dei servizi ai portali indicati e a quelli che, pur con denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi gestori, di bloccare la risoluzione dei relativi nomi di dominio, anche quando associno un diverso top level domain al medesimo second level domain, e di comunicare al titolare dei diritti i dati nella sua disponibilità per l’identificazione degli account e dei gestori dei portali, al fine di consentirgli un’efficace tutela anche nei confronti di questi ultimi.
L’introduzione in Italia, senza il consenso del titolare, di prodotti provenienti da un Paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, pur non essendo sussumibile stricto sensu nella figura della contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli venduti nell’Unione, costituisce una condotta obiettivamente contraria alla disciplina del marchio, in quanto lesiva del diritto di esclusiva che l’art. 20, secondo comma, c.p.i. riconosce al titolare di vietare a terzi di immettere in commercio i prodotti contraddistinti dal suo segno.
Chi invoca l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di marchio deve fornire la prova del proprio assunto, documentando la provenienza dei prodotti da rivenditori autorizzati nel territorio dell’Unione, e tale onere, conforme anche al principio di vicinanza della prova, non comporta un’illegittima inversione dell’onere probatorio quando il titolare abbia fornito elementi presuntivi dell’importazione parallela, come i codici identificativi che individuano per ciascun prodotto il mercato di destinazione.
L’importazione parallela integra anche concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. quando i prodotti siano privi delle caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, come la marcatura CE e l’indicazione del produttore, del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale. Il decorso di alcuni mesi tra l’immissione in commercio dei prodotti e il ricorso non esclude il periculum quando la condotta sia attuale e vi sia il rischio di un danno irreparabile all’immagine del titolare.
L’uso pacifico da parte di una società del marchio registrato da un terzo, ancorché partecipe dell’attività sociale, può far presumere una licenza d’uso, ma non un trasferimento della titolarità del marchio alla società; non può pertanto essere inibito l’uso del marchio alla diversa società cui il titolare lo abbia successivamente ceduto.
Integra concorrenza sleale, in quanto condotta non conforme ai principi di correttezza professionale, la concatenazione di comportamenti in mala fede di soci, dipendenti e titolare del marchio volti a svuotare in poco tempo l’attività della società, trasferendo il marchio a una nuova società da essi costituita, contattando i clienti per presentarla come nuova società di riferimento, trattenendo parte della merce e modificando le credenziali informatiche e l’intestazione del dominio aziendale, perché crea confusione nella clientela e ostacola l’esecuzione dei contratti stipulati quando l’uso del marchio era legittimo. Tali condotte non sono giustificate dalle contestazioni rivolte all’amministratore della società per distrazioni di denaro, contro le quali l’ordinamento offre specifici strumenti giudiziari, e la pubblicazione del provvedimento, avente funzione prevalentemente sanzionatoria, non è disposta in sede cautelare.
La clausola che attribuisce al licenziatario una licenza irrevocabile ed esclusiva per produrre, utilizzare, promuovere e vendere i prodotti incorporanti la tecnologia brevettata configura una licenza esclusiva assoluta, che preclude al licenziante la produzione in proprio, quando il contratto non contenga un’espressa disposizione con cui il titolare del brevetto si riservi tale diritto. L’interesse del licenziante a continuare la produzione espresso nella puntuazione preliminare, non vincolante e superata dagli accordi definitivi, e il contratto di fornitura successivamente concluso vanno letti come una limitata deroga all’esclusiva, circoscritta alla produzione di beni da destinare al solo licenziatario.
La clausola del contratto di licenza che attribuisce al licenziatario un diritto esclusivo assoluto in ordine alla produzione e alla vendita del prodotto brevettato non ha una valenza causale autonoma rispetto al contratto in cui è inserita e non svolge un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, sicché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2596 c.c.; obiezioni generiche sui possibili effetti anticoncorrenziali dell’esclusiva non consentono in sede cautelare di pronosticarne il contrasto con l’art. 101 TFUE.
Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, per promuovere prodotti affini a quelli delle imprese licenziatarie, di un segno che riproduce in modo identico la componente figurativa di un marchio concesso in licenza alle sole imprese che rispettano determinati standard, anche con l’aggiunta di una scritta, perché il pubblico è indotto a ritenere che sussista un legame commerciale con il titolare o che i prodotti provengano da imprese licenziatarie. Resta irrilevante l’ignoranza dell’appartenenza del marchio al titolare, perché l’azione di contraffazione ha natura reale e la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive.
La rimozione spontanea dei contenuti contraffattivi dal sito internet non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse del titolare all’inibitoria al fine di evitare possibili reiterazioni. Il periculum è integrato dal rischio di danno all’immagine del titolare, che seleziona le licenziatarie secondo rigidi parametri qualitativi, e di diluizione del marchio, mentre l’oscuramento o il sequestro del sito web è misura sproporzionata quando l’inibitoria dell’uso del marchio sia idonea a tutelarne le ragioni.
Difetta il presupposto della concorrenzialità, e con esso la tutela ex art. 2598 c.c., tra il titolare di un marchio che non commercializza i prodotti contraddistinti ma si limita a concederlo in licenza e l’impresa che ne fa uso non autorizzato, perché il rapporto di concorrenza sussiste soltanto con le licenziatarie, le sole legittimate a far valere la concorrenza sleale.
L’accoglimento della domanda cautelare di contraffazione basata su registrazione di marchio anteriore conseguita in uno stato estero [nella specie, in Turchia] presuppone l’avvenuta dimostrazione che i marchi nazionali turchi di sua titolarità siano notoriamente conosciuti in uno stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi o che essi, essendo stati preusati come marchi di fatto sul territorio italiano prima del deposito delle domande di marchio comunitario da parte del resistente, abbiano acquisito a quella data una notorietà non puramente locale ai sensi dell’art. 12 c.p.i.
Non possono considerarsi elementi idonei a dimostrare tale notorietà né le certificazioni dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sui quali sono apposti i marchi anteriori né il documento di trasporto relativo ad un’unica fornitura di tali dispositivi sul territorio italiano.
In assenza di tale prova, le registrazioni di marchio estero [nella specie, turche] non hanno alcuna efficacia, neppure quali anteriorità distruttive, all’interno dell’Unione Europea; ne consegue la validità dei marchi europei successivamente registrati ed il pieno diritto dei resistenti di fare uso esclusivo sul territorio dell’Unione europea dei marchi di cui sono titolari, nonché di vietare a terzi qualsiasi attività di utilizzo, promozione, importazione, vendita ed offerta in vendita di prodotti ricompresi nelle categorie merceologiche oggetto di protezione, recanti il marchio contraffatto, rinvenuti nel territorio dell’UE.