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Denominazioni sociali identiche: priorità dell’iscrizione, raffronto degli oggetti sociali e concorrenza confusoria
Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione, il conflitto va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese...

Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione, il conflitto va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese intervenuta per prima, senza che rilevi il pregresso utilizzo della denominazione da parte di un’altra società cessata da tempo; l’uso legittimo della denominazione da parte della società attrice decorre quindi dalla sua costituzione, e non da quella dell’omonima società preesistente e poi incorporata, ma resta anteriore quando la convenuta sia stata costituita successivamente e non abbia documentato un uso precedente. Ai fini della confondibilità ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c., per l’oggetto delle imprese e il luogo in cui sono esercitate, è sufficiente il raffronto tra gli oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi, che esteriorizzano la potenzialità espansiva della società, senza necessità di esaminare le attività effettivamente svolte.

È confondibile con «Azienda Tessile Romana S.r.l.» la denominazione «Tessile Romana S.r.l.» adottata da un concorrente nel commercio di tessuti nella stessa città, perché l’omissione della parola «azienda» non differenzia i segni e suggerisce anzi l’esistenza di segni seriali riconducibili all’attrice, accrescendo il rischio di associazione. L’adozione di una denominazione sostanzialmente identica a quella di un concorrente operante nello stesso settore e nella stessa città integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., illecito di pericolo per il quale basta la virtuale possibilità di confusione; l’inibitoria dell’uso della denominazione prevale sull’ordine di modificazione ex art. 2564 c.c. e, trattandosi di obbligo infungibile, può essere assistita da una penale per il ritardo. Il danno da concorrenza sleale non è invece in re ipsa e, in difetto di prova della sua esistenza, non può essere liquidato neppure in via equitativa; la contraffazione del marchio va esclusa in mancanza di prova della registrazione o del preuso del segno in funzione distintiva dei prodotti.

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Società cancellata e mere pretese non incluse nel bilancio finale: difetto di titolarità del socio per le azioni antitrust
I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime...

I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un’ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ne consegue che il socio della società cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio non subentra nella titolarità delle pretese risarcitorie non incluse nel bilancio di liquidazione, e la domanda va rigettata per difetto di titolarità del diritto, come per le domande di nullità e risarcitorie per abuso di posizione dominante e di dipendenza economica che il socio di una s.a.s. gestrice di un impianto di carburanti, cancellata pochi giorni prima della citazione, proponga contro la società petrolifera e la controllata associante per la trasformazione del rapporto di comodato e fornitura in associazione in partecipazione.

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Nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. paritetica in stallo: sanatoria della legittimazione e limiti delle domande del socio
Il difetto di legittimazione della società a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.,...

Il difetto di legittimazione della società a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., norma che attribuisce l’iniziativa ai soci, agli amministratori e ai sindaci, è sanato dall’adesione alla domanda del socio legittimato costituito nel procedimento.

A fronte dello scioglimento di una s.r.l. semplificata partecipata pariteticamente da due fratelli, accertato con determina dell’amministratore unico ai sensi dell’art. 2485 c.c. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., iscritta nel registro delle imprese e non impugnata, e del mancato accordo dei soci sulla nomina del liquidatore nell’assemblea convocata a tal fine, sussistono i presupposti per la nomina giudiziale; l’evidente conflittualità tra i soci rende opportuno individuare il liquidatore tra soggetti estranei alla compagine sociale. Il decreto deve prevedere che alla denominazione sociale si aggiunga l’indicazione “in liquidazione” ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 2, c.c., poiché la modifica consegue per legge all’iscrizione della nomina del liquidatore “comunque avvenuta”, e può essere dichiarato immediatamente efficace.

Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore sono inammissibili le domande del socio volte ad attribuire al liquidatore incarichi estranei alle sue competenze, quali la sostituzione dell’amministratore di altra società, l’annullamento dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle società del gruppo o la promozione dell’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, né la pendenza di altri giudizi tra i soci è pregiudiziale alla nomina.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l.: gravità e attualità delle irregolarità e nomina diretta dell’amministratore giudiziario
La formulazione dell’art. 2409 cod. civ. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo,...

La formulazione dell'art. 2409 cod. civ. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine devono assumere un carattere dannoso, pur essendo sufficiente al riguardo il mero pericolo di danno futuro, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

Il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali amministrative e tributarie o dello statuto e delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata, né lo stato soggettivo di amministratori e sindaci. Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto.

Sono irrilevanti per i fini di cui all'art. 2409 cod. civ. le censure attinenti al merito inteso come opportunità o convenienza delle scelte gestionali con due eccezioni: (1) in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti atteso che il controllo del Tribunale è di legalità e di regolarità della gestione intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale in modo conveniente cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; (2) in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all'interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l'osservanza del dovere di diligenza (c.d. duty of care) quanto dell'obbligo di fedeltà (c.d. duty of loyalty) compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1 cod. civ. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.

Costituiscono gravi irregolarità, rilevanti ex art. 2409 c.c., le illegittime modalità di convocazione dell’assemblea e la redazione del bilancio in violazione delle norme in materia; a maggior ragione impone la nomina diretta di un amministratore giudiziario, senza previa ispezione, l’assoluta inerzia dell’amministratore unico di s.r.l. rispetto agli obblighi di predisposizione dei bilanci e di convocazione dell’assemblea per la loro approvazione protratta per più esercizi, unita alla mancata attivazione a tutela dei crediti sociali di cui egli stesso abbia denunciato all’assemblea l’opacità [nella specie, pagamenti privi di giustificativi, restituzione di finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c., mala gestio dell’amministratore della controllata], quando il pericolo di danno consista nella prescrizione dei crediti risarcitori e restitutori e l’amministratore, rimasto contumace, non abbia fornito alcuna giustificazione.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. del collegio sindacale e revoca del liquidatore inerte
La sopravvenuta messa in liquidazione della società e la nomina a liquidatore di uno degli amministratori denunciati non fanno venir...

La sopravvenuta messa in liquidazione della società e la nomina a liquidatore di uno degli amministratori denunciati non fanno venir meno i presupposti dell’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., quando le gravi irregolarità gestorie perdurino anche dopo la liquidazione: integrano tali irregolarità la mancata introduzione dell’azione sociale di responsabilità già autorizzata dall’assemblea, giustificata soltanto con l’affermazione generica che gli atti sono in preparazione, l’omessa rendicontazione al collegio sindacale, reiteratamente richiesta, sullo stato dei contenziosi pendenti e delle azioni di recupero dei crediti, e l’assenza, anche in un’ottica di tutela della par condicio creditorum, di qualsiasi informazione sulla capacità della società di estinguere in sede di liquidazione volontaria tutti i debiti ovvero sull’eventuale stato di insolvenza che imponga l’apertura di una procedura concorsuale. In tale situazione il tribunale revoca il liquidatore e nomina un amministratore giudiziario con il compito di relazionare al collegio sindacale sui contenziosi, di coltivare il recupero dei crediti e di verificare l’emersione dello stato di insolvenza.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la società è rappresentata esclusivamente dal curatore speciale nominato dal tribunale per il conflitto di interessi con l’organo amministrativo denunciato, sicché è nulla la memoria di costituzione depositata dalla società in persona del legale rappresentante, il quale può tuttavia costituirsi personalmente, anche in udienza, facendo proprie le difese ivi svolte.

L’amministratore che abbia rassegnato le dimissioni prima del ricorso, senza che esse siano state iscritte nel registro delle imprese, non è destinatario di alcuna statuizione ove nelle more sia stato nominato un liquidatore, ma la mancata iscrizione giustifica la compensazione delle spese nei suoi rapporti con le altre parti.

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Marchio registrato in mala fede e uso anteriore come insegna; riproduzione del sito concorrente e oscuramento del dominio
La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1,...

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., che non riguarda i conflitti per i quali la legge già prevede l’invalidità della registrazione successiva, si riferisce alle ipotesi di appropriazione consapevole del segno altrui prive di autonoma disciplina, quali la registrazione anticipata quando i presupposti della riserva a favore del terzo siano ancora in itinere o l’approfittamento di informazioni riservate acquisite in un rapporto di collaborazione o di fiducia; essa non è invocabile a fronte di un uso anteriore altrui protrattosi per decenni come insegna, del quale non si alleghi la notorietà qualificata richiesta per la tutela del marchio di fatto ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., e da parte di chi non dimostri alcuna successione nella titolarità del segno né abbia mai reagito alla registrazione e all’uso pluriennale del marchio altrui.

La riproduzione sul proprio sito di schede prodotto, testi e fotografie estratti dal sito del concorrente, pur in difetto di deduzione dei requisiti della tutela autorale, è illecita sotto il profilo concorrenziale, essendo di per sé idonea, a prescindere dalla riproduzione del marchio, a creare confusione tra le attività e a far propri i risultati dell’attività svolta dal concorrente nel proprio interesse; non vale a escludere l’illecito l’allegata natura di pagine di prova pubblicate per testare l’editing del sito.

Ai sensi dell’art. 22 c.p.i. è confondibile con il marchio anteriore il nome a dominio che ne riproduce entrambe le parole con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo della destinazione commerciale del sito [nella specie, “store”]; il provider che ha fornito la registrazione del dominio e lo spazio di hosting può essere destinatario dell’ordine di oscuramento del sito, con compensazione delle spese in ragione della sua buona fede e della condotta processuale.

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Marchio di fatto sui prodotti commissionati a un terzo: titolarità del committente e registrazione in mala fede
Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su...

Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella specie, tre profumi], è riconducibile al committente e non al produttore: chi accetta di realizzare un progetto ideato da altri, in forza di un contratto concluso anche per facta concludentia, si pone quale mero esecutore e non può rivendicarne la paternità, ancorché abbia contribuito a delinearlo. Il preuso del segno, provato con fatture di vendita anche transnazionale e con la divulgazione tramite social network e piattaforme di e-commerce, non ha carattere puramente locale, tenuto conto anche della notorietà pregressa del committente nel proprio settore, che accelera la diffusione dei nuovi prodotti.

È verosimilmente in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., la registrazione dei marchi chiesta dal produttore all’insaputa del committente, proseguendo con questi i rapporti commerciali e svelando la registrazione soltanto quando il committente decide di affidare ad altri la produzione; la declaratoria di nullità delle registrazioni non è tuttavia ottenibile in sede cautelare, richiedendo un giudizio a cognizione piena, mentre possono essere concessi l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio e la penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. La condotta del produttore integra un illecito più ampio di quello concorrenziale, di cui l’art. 2598 c.c. costituisce soltanto una modalità di attuazione, e la sua qualificazione resta assorbita.

Il rivenditore che, confidando nella collaborazione con il produttore, abbia venduto per breve tempo i prodotti recanti il marchio conteso può essere destinatario dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro, ma la sua stessa caduta in errore sulla titolarità del segno conferma il periculum in mora e giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti; la pubblicazione del provvedimento va negata in ragione della brevità della coesistenza dei prodotti sul mercato e della prossimità temporale delle registrazioni.

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Software installato senza licenza: presunzione di titolarità ex artt. 8 e 12-bis l.d.a. e cancellazione forense
Il soggetto che invoca la titolarità del diritto d’autore su un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a. non...

Il soggetto che invoca la titolarità del diritto d’autore su un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a. non ha l’onere di indicare il nome del dipendente che lo ha sviluppato; la presunzione di paternità di cui all’art. 8 l.d.a. opera anche a favore delle persone giuridiche ed è presunzione semplice, superabile con qualsiasi prova contraria, sicché, a fronte di un concreto elemento a favore della titolarità [nella specie, il certificato di registrazione del copyright], non è sufficiente la contestazione meramente assertiva del resistente.

Ai fini della conferma della descrizione e della concessione dell’inibitoria per l’uso di copie non licenziate di un software rinvenute nei computer aziendali, non rilevano né la buona fede del resistente né la rimozione dei programmi e la distruzione dei computer successive al ricorso: la cessazione della violazione immediatamente prima o dopo la proposizione del ricorso non esclude il periculum in mora, poiché lascerebbe all’arbitrio del contraffattore la decisione sulla prosecuzione dell’attività illecita, e l’inibitoria ha anche una funzione protettiva volta a impedire la reiterazione futura dell’illecito, che la pregressa violazione autorizza a sospettare.

In assenza di prova certa dell’avvenuta rimozione, va ordinata la cancellazione definitiva dei programmi privi di licenza rinvenuti in sede di descrizione, a cura e spese del resistente e secondo le migliori pratiche dell’informatica forense; la pubblicazione dell’ordinanza cautelare è invece misura eccessivamente afflittiva, sconsigliata dalla sommarietà dell’istruttoria e dalla tendenziale definitività dei suoi effetti, quando l’illecito non abbia raggiunto dimensioni tali da richiedere una reazione così incisiva.

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Marchio complesso con componenti descrittive e di uso comune: la coincidenza dei soli termini deboli non integra contraffazione
Nel marchio complesso, figurativo e denominativo, le parole descrittive dell’attività svolta [nella specie, “Dermo” nel settore della cura del corpo]...

Nel marchio complesso, figurativo e denominativo, le parole descrittive dell’attività svolta [nella specie, “Dermo” nel settore della cura del corpo] e quelle di uso comune che designano istituti di formazione nei più diversi ambiti artistici o professionali [nella specie, “Academy”] non assumono di per sé alcuna particolare valenza distintiva, se scisse dalle altre componenti del segno. Ne consegue che l’uso da parte di un concorrente di un segno che interferisce con il marchio soltanto per la parziale coincidenza, o mera assonanza, di tali termini deboli e di scarsissima valenza distintiva non integra contraffazione, poiché gli ulteriori elementi di differenziazione sono idonei a escludere la confondibilità, da valutare con criterio globale che tenga conto della percezione visiva, uditiva e concettuale dei segni da parte del consumatore medio, il quale non dispone di un raffronto diretto ma si affida alla percezione mnemonica dei marchi; l’esclusione della contraffazione rende superfluo l’esame dell’eccezione di preuso del resistente.

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Ex licenziatario di marchio: giurisdizione italiana nonostante arbitrato estero e agganciamento al marchio storico
La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede...

La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede la facoltà di adire un organo arbitrale straniero non sottrae al giudice italiano la cognizione della domanda cautelare proposta dal titolare del marchio, estraneo al contratto di licenza stipulato dal proprio licenziatario, per la tutela dei propri diritti di privativa contro condotte extracontrattuali successive allo scioglimento del rapporto; l’applicazione del diritto straniero al contratto non impedisce al giudice di valutare in via incidentale, ai fini cautelari, il fumus dell’intervenuta risoluzione.

Integra contraffazione e concorrenza sleale, per confusione e per agganciamento, la condotta dell’ex licenziatario che, dopo la risoluzione della licenza per mancato pagamento delle royalties, continui a usare il marchio e a vendere prodotti che lo recano, presenti i propri prodotti come eredi della linea del titolare con l’impiego sistematico dei materiali pubblicitari storici di quest’ultimo, ne apponga il nome sulle etichette e depositi e utilizzi un segno che riprende un marchio storico del titolare non più registrato, accompagnato da un marchio figurativo che ne riproduce gli elementi caratteristici e le modalità di composizione, così approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dal titolare con anni di investimenti.

La dichiarata cessazione delle condotte contestate non esclude l’interesse del titolare a ottenere l’inibitoria per il futuro, a prevenzione di una ripresa dell’illecito; il periculum in mora si apprezza nel pericolo di volgarizzazione del marchio, di sviamento della clientela e di difficoltà nel reperire nuovi licenziatari, con danno di obiettiva difficile quantificazione. La pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e riviste ha carattere prevalentemente sanzionatorio più che cautelare e va negata, potendosi disporre la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, sui loro siti web e canali social.

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Decesso dell’amministratore unico di s.r.l. e bilanci non approvati: limiti dell’intervento del tribunale ex art. 2485 c.c.
Il rimedio della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. è posto a tutela del socio di minoranza che denunci...

Il rimedio della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. è posto a tutela del socio di minoranza che denunci gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente causative di danno, da parte dell’amministratore in carica; non può essere utilizzato dal socio per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario in sostituzione dell’amministratore unico deceduto.

In tema di società a responsabilità limitata, il decesso dell’amministratore unico e la conseguente temporanea assenza dell’organo gestorio non integrano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.: l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività degli organi di gestione e di controllo non è elencata tra le cause di scioglimento, scelta legislativa che si raccorda alla previsione di specifici rimedi per il mancato funzionamento di tali organi, in primis la facoltà del socio di convocare l’assemblea e di nominare un nuovo amministratore. L’utile accesso al rimedio dell’art. 2485, comma 2, c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento, e l’intervento sostitutivo del tribunale non è ammissibile quando il socio, specie se titolare della maggioranza del capitale, disponga degli strumenti per ripristinare il funzionamento dell’organo amministrativo.

La mancata approvazione dei bilanci per più esercizi non costituisce causa di scioglimento della s.r.l. quando non derivi dalla paralisi dell’assemblea e dall’impossibilità della stessa di funzionare, come può accadere tra soci paritari; l’inerzia dell’organo gestorio nella predisposizione dei bilanci e nella convocazione dell’assemblea non rileva quale causa di impossibilità di funzionamento dell’assemblea quando sussistano le condizioni perché la convocazione possa essere effettuata dal singolo socio e l’amministratore possa essere sostituito.

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Fideiussione omnibus: nullità delle intese anticoncorrenziali per violazione della normativa antitrust
Affinché possa aversi nullità [di intese anticoncorrenziali], non basta la semplice violazione della norma imperativa dell’art. 2 della legge 287/1990,...

Affinché possa aversi nullità [di intese anticoncorrenziali], non basta la semplice violazione della norma imperativa dell’art. 2 della legge 287/1990, ma occorre che per effetto di tale violazione si determini una situazione di oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la regola negoziale contenuta nei contratti a valle dell’intesa. È dunque necessario che la proibizione contenuta nella norma, che fa divieto alle imprese di conformare la propria condotta e le proprie scelte strategiche secondo standard comportamentali illeciti, investa anche il precetto che le parti si sono date ed in base al quale intendono disciplinare i propri rapporti “a valle”.

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