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Marchio forte di un ristorante imitato da un altro locale anche online: inibitoria, penale e descrizione della contabilità
Nel marchio complesso la forza distintiva è affidata all’elemento che ne costituisce il cuore, e il termine legato a una...

Nel marchio complesso la forza distintiva è affidata all’elemento che ne costituisce il cuore, e il termine legato a una tradizione locale privo di legame concettuale con i servizi di ristorazione conserva natura di marchio forte, che gode della massima protezione estesa a qualsiasi variazione, anche significativa, che lasci intatto nella mente del consumatore il richiamo al nucleo essenziale del segno tutelato. L’uso di un segno che ne riproduca il nucleo per un’attività identica, anche via internet e sui social media, integra contraffazione, a nulla rilevando la diversità del carattere grafico né che i ristoranti delle parti si trovino in città diverse, e il preuso del resistente non rileva se la sua attività sia iniziata dopo la domanda di registrazione.

Il periculum sussiste per i danni economici difficilmente riparabili e per l’indebolimento della capacità distintiva del marchio, e giustifica l’inibitoria cautelare con ordine di rimozione del segno dal sito e dai profili social e con penale. In sede cautelare può disporsi anche la descrizione delle scritture contabili del contraffattore, con accesso telematico e misure di tutela delle informazioni riservate, mentre la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 126 c.p.i. può essere negata come non proporzionata alle dimensioni delle imprese e alla localizzazione degli effetti decettivi.

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Licenziatario che registra il marchio concesso in uso: risoluzione, nullità del marchio e danno liquidato per presunzioni
Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto...

Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto in modo del tutto arbitrario al deposito in proprio di domanda di registrazione di un marchio identico a quello concessole in uso, costituisce un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di licenza. Ai fini della liquidazione del danno derivante dall’uso illecito del marchio, deve aversi riguardo ai criteri previsti dall’art. 125 c.p.i. È pertanto equo quantificare il risarcimento dovuto da parte della convenuta in favore dell’attrice in misura corrispondente all’importo dei canoni che sarebbero stati effettivamente dovuti qualora la parte convenuta non fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.

È nulla, per difetto del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., la registrazione di un marchio identico a quello oggetto di un contratto di licenza (e comunque assai simile – tenuto conto di un elemento caratterizzante – agli ulteriori marchi per i quali l’attrice aveva già chiesto la registrazione), depositata dal licenziatario durante il rapporto contrattuale. È quindi fondata la domanda volta ad ottenere provvedimento inibitorio della protrazione dell’utilizzo del marchio da parte della convenuta, non avendone quest’ultima alcun titolo.

Qualora la parte convenuta per utilizzo illecito di un marchio non ottemperi all’ordine di esibizione dei documenti contabili necessari ai fini della individuazione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività, il giudice può procedere alla liquidazione del danno su basi presuntive. In tale contesto, è legittimo stimare i corrispettivi utilizzando come parametro di riferimento i ricavi di altra impresa operante nel medesimo settore e rapportandoli al periodo di tempo dell’illecito. In relazione a tale parametro può quindi quantificarsi il risarcimento del danno tenuto conto delle royalties, individuate in via equitativa, che sarebbero state dovute dalla convenuta nei confronti dell’attrice qualora avesse stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio. [nella specie, marchio “Shinto” di un ristorante di cucina giapponese: condanna a circa 33.400 e 46.800 euro per i due locali gestiti dalle convenute contumaci].

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Denunzia ex art. 2409 c.c. respinta dopo l’ispezione: gravi irregolarità dannose e attuali e limiti del sindacato sulle scelte gestorie
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione”, consente di...

La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione", consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e, in secondo luogo, le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interesse.

Va pertanto respinto, all’esito dell’ispezione, il ricorso dei soci che lamentino il diniego della consultazione dei documenti sociali, non più attuale quando l’amministratore abbia poi soddisfatto tutte le richieste dei soci e dell’ispettore, e l’errata applicazione dei quorum da parte dell’amministratore presidente dell’assemblea, che non integra grave irregolarità quando la questione sia interpretativamente incerta e le delibere non siano state impugnate. Lo stesso vale per assetti organizzativi che l’ispettore abbia ritenuto sostanzialmente adeguati all’attività immobiliare svolta, per l’appartamento e l’autovettura concessi al fratello dell’amministratore, compensati dal suo apporto professionale alla società, per contratti preliminari di locazione e di superficie su centri commerciali e un finanziamento infruttifero infragruppo, rientranti nella discrezionalità gestoria, e per compensi solo apparentemente eccedenti quelli deliberati per un errore nel confronto tra importi netti e lordi; le spese sono liquidate anche in favore del curatore speciale della società.

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Diritto di consultazione del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c.: strumentalità della cautela e periculum nel diniego
L’indeterminatezza e l’atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. trova un limite nel requisito della...

L’indeterminatezza e l’atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. trova un limite nel requisito della strumentalità, proprio di tutti i procedimenti cautelari. Nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l’azione cautelare, per consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi e al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare.

Il diritto di consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c., strumentale all’esercizio del potere di controllo del socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti concernenti l’amministrazione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarne copia. Il diritto potestativo in questione non soffre di alcuna limitazione, se non quella strettamente legata al principio di buona fede, che vieta di esercitare il diritto per scopi estranei al controllo di gestione della società quali, ad esempio, quelli tesi a rendere più gravosa l’attività sociale. Il protrarsi dell’ingiustificato diniego di accesso alla documentazione sociale integra, di per sé, il periculum in mora che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie. [nella specie, ordinato a una s.s.d. a r.l. di consentire al socio l’esame delle “prime note” con i nominativi degli iscritti, previo oscuramento dei dati sensibili ma in modo da ricostruire tipologie di iscrizione e pagamenti, con spese compensate per metà].

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Marchi patronimici e accordo di coesistenza: convalidazione, malafede e decadenza parziale per non uso nei servizi di ristorazione
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, presuppone una pregiudizialità in senso tecnico, cioè...

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, presuppone una pregiudizialità in senso tecnico, cioè l’attitudine della decisione dell’altra causa a fare stato con efficacia di giudicato nel processo pregiudicato, e quindi l’identità delle parti; il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e il passaggio in giudicato può ritenersi pacifico quando sia concordemente riferito dalle parti.

La cessione della partecipazione nella società che usa il cognome del socio cedente non comporta il trasferimento dei diritti sul nome, e l’accordo con cui le parti convengano un’esclusiva temporanea a favore della società, decorsa la quale la famiglia possa usare liberamente il proprio nome, dà vita a un assetto di coesistenza che rende lecita la successiva registrazione, da parte del componente della famiglia, di marchi patronimici, sicché va respinta la domanda di nullità per difetto di novità rispetto ai marchi anteriori della società; restano parimenti respinte le domande di contraffazione e di trasferimento del nome a dominio, segno distintivo atipico soggetto alla stessa disciplina.

La convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non comporta la perdita del diritto sul marchio né l’acquisto del diritto da parte di chi lo abbia usato senza contestazione, ma integra una decadenza dall’azione di nullità o di contraffazione, impedita soltanto dall’esercizio dell’azione e non da diffide stragiudiziali; la prova dell’uso quinquennale tollerato deve essere rigorosa, e la malafede del registrante non si esaurisce nella conoscenza del marchio anteriore, ma richiede l’intenzione di approfittare del suo accreditamento presso il pubblico.

L’uso effettivo del marchio registrato per servizi alberghieri e di ristorazione non è provato, per questi ultimi, dal servizio in camera né dalla presenza nell’albergo di bar e ristoranti aperti al pubblico con denominazioni proprie non evocative del marchio, e va quindi dichiarata la decadenza parziale per non uso limitatamente ai servizi di ristorazione.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. del custode delle quote pignorate: bilanci non approvati per anni e nomina dell’amministratore giudiziario
L’inerzia pluriennale dell’organo amministrativo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, accompagnata dall’assenza di una sede effettiva, dal mancato assolvimento...

L’inerzia pluriennale dell’organo amministrativo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, accompagnata dall’assenza di una sede effettiva, dal mancato assolvimento degli oneri fiscali e dalla mancata collaborazione con l’ispettore giudiziale, integra gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. e rende concreto il pericolo di danno per una società priva di un organo gestorio che ne preservi il patrimonio; la mancata redazione o approvazione del bilancio fa venir meno il principale strumento di misura della situazione patrimoniale e finanziaria, e anche il rispetto delle regole sugli adeguati assetti organizzativi è funzionale a evitare un danno potenziale.

Sul ricorso del custode giudiziario di un quarto delle quote pignorate, e nominato alla società un curatore speciale per il conflitto di interessi con l’amministratore resistente, il tribunale può interrompere l’ispezione divenuta inutile per l’impossibilità di qualsiasi contatto con l’amministratore, senza tener conto delle note depositate da un difensore privo di procura. Ne consegue la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario per sei mesi, con il compito di ricostruire l’andamento della società, predisporre i bilanci, convocare le assemblee e pagare i tributi, rimettendo alla sua valutazione l’azione sociale di responsabilità; le spese del procedimento e dell’ispezione sono poste a carico dell’amministratore revocato.

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Scioglimento di s.n.c. per stallo tra soci paritetici e nomina giudiziale del liquidatore: natura e poteri
Nella s.n.c. l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea costituiscono cause di scioglimento ai sensi dell’art. 2272, n. 2,...

Nella s.n.c. l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea costituiscono cause di scioglimento ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c. quando impediscano le deliberazioni essenziali per la vita della società. Ne è ipotesi tipica lo stallo definitivo tra due blocchi paritetici di soci, mentre l’inattività rileva anche senza carattere di definitività, se il blocco perduri oltre le esigenze di operatività dell’organo, come quando la società alberghiera sia inattiva perché i soci non riescono a deliberare sulla gestione e sul rinnovo dell’affitto d’azienda al figlio del socio amministratore, moroso e in conflitto di interessi; l’intervento sostitutivo del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c. presuppone il disaccordo dei soci sulla nomina dei liquidatori.

Il contrasto tra i soci sull’esistenza della causa di scioglimento non impedisce la nomina giudiziale del liquidatore con decreto camerale, privo di attitudine al giudicato, poiché l’accertamento sommario dello scioglimento ne è solo il presupposto e resta ferma la possibilità di un giudizio ordinario. Il decreto non può fissare i criteri della liquidazione. Il liquidatore giudiziale non è ausiliario del giudice né pubblico ufficiale, compie senza autorizzazione gli atti previsti dall’art. 2278 c.c., è revocabile dai soci o, per giusta causa, dal tribunale, ha diritto al compenso fissato dai soci o determinato in un giudizio di cognizione e al termine redige il bilancio finale e il piano di riparto.

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Assetti organizzativi inadeguati che hanno agevolato frodi: amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. per ricostruire i controlli
Integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sostanziale inadeguatezza degli assetti organizzativi della società, tale da non...

Integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sostanziale inadeguatezza degli assetti organizzativi della società, tale da non garantire un effettivo sistema di controllo interno, per la mancata procedimentalizzazione delle fasi di controllo e non per i soli nominativi dei responsabili, come quando il pagamento delle fatture e la conclusione dei contratti con i fornitori siano rimessi di fatto ai singoli project manager, collaboratori esterni, con un visto del responsabile dell’unità privo di un effettivo controllo e con due soli livelli di verifica per il cumulo delle funzioni di responsabile e di direttore generale.

Quando le carenze organizzative abbiano agevolato condotte fraudolente di terzi e la società non abbia adottato, nelle more del procedimento, nuovi assetti idonei a prevenirne il ripetersi, il tribunale può sospendere i poteri del consiglio di amministrazione e nominare un amministratore giudiziario per un periodo limitato, con il compito di predisporre assetti organizzativi adeguati e con obbligo di chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Non basta a escludere l’intervento la nomina, nelle more dell’ispezione, di un nuovo responsabile dell’unità acquisti, né il parziale recupero delle somme sottratte, quando permanga l’esposizione della società verso il fornitore per il contratto concluso dal collaboratore infedele, non sottoposto a condizione e non validamente sciolto.

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Assetti organizzativi inadeguati come grave irregolarità ex art. 2409 c.c.: revoca dell’amministratore e compiti dell’amministratore giudiziario
Nel procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può integrare una grave irregolarità gestoria,...

Nel procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può integrare una grave irregolarità gestoria, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, perché il rispetto delle regole sull’adeguatezza degli assetti è funzionale a evitare un danno anche solo potenziale all’impresa, come la difficoltà ad adempiere o l’insolvenza. Le scelte organizzative dell’organo gestorio rientrano nella business judgment rule, ma restano sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza, della prudenza e delle verifiche imposte dalla diligenza, e la regola non opera quando venga in rilievo il dovere di fedeltà dell’amministratore in conflitto di interessi.

L’ispezione può essere disposta quando la contabilità della società paritetica, attiva nella vendita di energia, sia stata interamente affidata a un consulente esterno poi dimessosi, il collegio sindacale non abbia potuto esprimere un giudizio sul bilancio e i dati forniti al socio in sede di acquisto divergano in modo macroscopico dal bilancio. Il decreto che la dispone è esecutivo anche in pendenza del reclamo, e l’inadeguatezza degli assetti, anche all’attualità, può desumersi dalla condotta ostativa della società che, pur dotata di un sistema informatico idoneo, ritardi per mesi la trasmissione dei documenti all’ispettore, ometta situazioni infrannuali, fatture, budget e la ricognizione degli assetti e pretenda di collaborare solo con un altro professionista.

L’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato, è incaricato di regolarizzare la situazione organizzativa e contabile, predisporre i bilanci degli ultimi esercizi e convocare l’assemblea per la loro approvazione, riferendo al tribunale in caso di mancata approvazione per l’eventuale attribuzione dei poteri assembleari ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.c., valutare le ipotesi di liquidazione o di accesso a procedure concorsuali e decidere discrezionalmente sull’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore revocato. Le spese sono poste in solido a carico dell’amministratore e dei sindaci soccombenti.

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Sospensione della delibera di s.r.l. già eseguita che autorizza un incarico dell’amministratore: difetto di interesse e di periculum
La sospensione cautelare della delibera impugnata è ammissibile in astratto quando la sua esecuzione mantenga l’attitudine a produrre effetti giuridici...

La sospensione cautelare della delibera impugnata è ammissibile in astratto quando la sua esecuzione mantenga l’attitudine a produrre effetti giuridici nelle more del giudizio di merito; difetta invece l’interesse alla sospensione, e con esso il periculum, quando la delibera sia stata integralmente eseguita e la sospensione non produrrebbe alcun effetto.

È il caso della delibera con cui l’assemblea di s.r.l. si limiti ad autorizzare l’amministratore a conferire un incarico professionale, una volta che l’incarico sia stato sottoscritto: la sospensione non caducherebbe l’atto negoziale a valle, perché gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società ai sensi dell’art. 2475-bis c.c. e, fuori dalle materie riservate ai soci dall’art. 2479, terzo comma, c.c. e in assenza di limiti statutari, possono compiere qualunque atto gestorio anche senza autorizzazione assembleare, così che potrebbero comunque rinnovare o conferire nuovi incarichi.

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Dismissione dell’intero attivo a favore dell’affittuaria riconducibile all’amministratore: liquidazione del danno secondo il differenziale attivo-passivo, rivalutazione e interessi
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che disperda l’attivo sociale con operazioni antieconomiche o in conflitto di interessi, come la dismissione dell’intero attivo a beneficio della società affittuaria dell’azienda, amministrata dal figlio, e, alla scadenza dell’affitto, la concessione di fatto dei locali a un’altra società senza liberare la fallita dagli oneri della locazione. Quando l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca una ricostruzione analitica, il danno può essere liquidato in via equitativa nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, purché la condotta sia astrattamente idonea a porsi come causa del dissesto e il curatore indichi le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi; l’idoneità causale è tanto più evidente quando il valore contabile dell’attivo distratto superi l’intero passivo. È irrilevante che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata senza la costituzione della società per l’omessa comunicazione della notifica da parte di una dipendente.

Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dal momento in cui si cristallizza il danno e fino al passaggio in giudicato, dopo il quale sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; non spettano interessi compensativi sulla somma rivalutata in difetto di prova di un suo impiego produttivo. In presenza dell’attestazione di assenza di fondi della procedura, le spese sono liquidate in favore dello Stato.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. del socio già escluso: difetto di legittimazione e spese per analogia con l’art. 91 c.p.c.
La legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., anche quando proposta nei confronti di una cooperativa...

La legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., anche quando proposta nei confronti di una cooperativa ai sensi dell’art. 2545-quinquiesdecies c.c., spetta ai soci che rappresentano la quota di capitale prevista dalla norma e deve sussistere al momento del deposito del ricorso: difetta di legittimazione, e il ricorso va respinto, il socio escluso dalla compagine sociale con delibera assembleare anteriore alla presentazione della denuncia, come l’esclusione deliberata all’unanimità due mesi prima, quando il ricorrente non abbia contestato l’eccezione. La rinuncia al ricorso non accettata dai resistenti non consente di dichiarare l’estinzione del procedimento.

L’impossibilità di applicare direttamente l’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale, per la mancanza di una sentenza idonea al giudicato, non impedisce l’applicazione analogica della norma, che esprime un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità: le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. sono quindi poste a carico del ricorrente privo di legittimazione, secondo il principio della soccombenza.

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