Il termine previsto dal codice etico di un’associazione per l’avvio del procedimento disciplinare, decorrente dalla conoscenza del fatto, va riferito alla conoscenza acquisita dall’organo deputato all’avvio del procedimento e non a quella dell’organo competente a decidere, anche quando la competenza a irrogare la sanzione è devoluta a un organo nazionale in ragione della carica ricoperta dall’associato, e il mancato rispetto del termine di avvio rende invalida la delibera di radiazione e assorbe ogni altra censura [delibera del collegio disciplinare nazionale di un’associazione di volontariato che infligge la radiazione a un associato già presidente di un comitato locale, con procedimento avviato dal comitato regionale oltre tre mesi dopo che la relazione sulla gestione commissariale del comitato locale aveva ricostruito in modo puntuale le irregolarità contestate; delibera dichiarata invalida].
Ai fini della decorrenza del termine per l’avvio del procedimento disciplinare a carico dell’associato rileva il momento in cui l’organo di impulso dispone di una conoscenza non frammentaria dei fatti, connotata da una visione globale delle irregolarità poi contestate, come quella che emerge dalla relazione sulle risultanze della gestione commissariale dell’articolazione locale dell’associazione.
L’impugnazione della delibera con cui un’associazione irroga a un associato la sanzione disciplinare della radiazione va ricondotta all’art. 24 c.c., perché il provvedimento incide esclusivamente sulla sfera giuridica del singolo associato, e, esclusa la legittimazione del pubblico ministero a impugnare la delibera, la causa è decisa dal tribunale in composizione monocratica.
Il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto per l’avvio del procedimento disciplinare e il termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento finale, previsti dal codice etico di un’associazione, non sono sovrapponibili perché afferiscono a momenti distinti del procedimento.