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Tribunale di Roma, 16 Gennaio 2026

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e difetto di legittimazione dei soci della controllante

Tribunale di Roma, 16 Gennaio 2026
Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e difetto di legittimazione dei soci della controllante

La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità, chiesta in via autonoma, senza domanda di misure cautelari patrimoniali nei suoi confronti e senza preannuncio dell’azione di responsabilità nel successivo giudizio di merito, può essere domandata soltanto da chi fa parte della compagine sociale della società amministrata, sicché ne sono privi di legittimazione i soci della società controllante [soci, con il 5% ciascuno, di una holding che detiene il 90% di una s.r.l. immobiliare, anche beneficiari di un trust e asseriti creditori della controllata, che chiedono la revoca cautelare dell’amministratrice unica della controllata per omessa approvazione del bilancio e per ricavi da locazione asseritamente inferiori a quelli attesi; ricorso dichiarato inammissibile].

La revoca dell’amministratore di s.r.l. per addebiti di mala gestio può essere chiesta in via cautelare anche senza preavviso dell’introduzione di una domanda di accertamento della responsabilità gestoria con richiesta di risarcimento del danno.

I creditori sociali, in assenza di preavviso della proposizione dell’azione di responsabilità, non sono legittimati a chiedere la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., e la responsabilità dell’organo gestorio nei loro confronti è comunque condizionata all’accertamento della fondatezza degli addebiti di mala gestio e del nesso causale tra le condotte illecite e un danno patrimoniale subito in via diretta, e non in via riflessa per effetto del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.

Le espressioni impiegate nell’atto introduttivo del procedimento costituiscono estrinsecazione del diritto di difesa e sono pertanto inidonee a fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. o il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione professionale dell’amministratore destinatario degli addebiti.

Ai fini della qualificazione della domanda le conclusioni dell’atto introduttivo prevalgono sull’epigrafe e sul corpo dell’atto, perché esprimono la volontà di chi ha proposto la domanda, sicché il ricorso che in epigrafe richiama l’art. 2476, comma 3, c.c. e nelle conclusioni invoca la revoca dell’amministratore con modalità cautelari va trattato come domanda cautelare di revoca.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maurizio Manzi
Registro: RG 56094 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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