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Tribunale di Roma, 16 Gennaio 2026, n. 777/2026

Avviso di convocazione ritirabile il giorno dell’assemblea e nullità per assenza assoluta di informazione

Tribunale di Roma, 16 Gennaio 2026, n. 777/2026
Avviso di convocazione ritirabile il giorno dell’assemblea e nullità per assenza assoluta di informazione

È nulla per assenza assoluta di informazione, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c., la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. adottata quando il socio, per causa a lui non imputabile, ha potuto conoscere l’avviso di convocazione soltanto nel giorno dell’adunanza, perché non è esigibile che egli ritiri la raccomandata presso l’ufficio postale, esamini presso la sede sociale la relazione sulla situazione patrimoniale prescritta per la riduzione del capitale per perdite e partecipi consapevolmente all’assemblea fissata per la mattina dello stesso giorno [deliberazioni di approvazione del bilancio, di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e di aumento scindibile assunte da una s.r.l. in liquidazione, holding di una società immobiliare; raccomandata di convocazione spedita dieci giorni prima, non consegnata per temporanea assenza del socio di minoranza e resa disponibile per il ritiro solo il giorno dell’assemblea; nullità dichiarata].

La presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione assembleare spedito per raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario opera, ai sensi dell’art. 1335 c.c., dal momento in cui il plico è materialmente disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale, salva la prova del socio di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia, e tale impossibilità sussiste quando, per l’organizzazione interna del servizio postale, il plico diviene ritirabile solo il giorno dell’adunanza, perché non può pretendersi che il destinatario di una raccomandata sia sempre presente al proprio domicilio.

La relazione sulla situazione patrimoniale prevista dall’art. 2482-bis c.c. per la riduzione del capitale per perdite, anche al di sotto del minimo legale ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., redatta per una società in liquidazione priva di gestione operativa propria e che svolge soltanto attività di holding di una partecipata, deve portare all’attenzione dei soci ogni circostanza rilevante relativa alla partecipata, come la stipulazione di un contratto preliminare di vendita dell’unico cespite di quest’ultima, anche se il ricavato non sarebbe destinato a beneficiare la controllante, e a maggior ragione se una precedente deliberazione dei soci subordina tale vendita all’autorizzazione assembleare, sicché l’omessa informazione rende la relazione incompleta e non veritiera e determina l’invalidità della deliberazione di riduzione e ricostituzione del capitale.

L’esonero della microimpresa dalla redazione della nota integrativa non incide sul contenuto della relazione sulla situazione patrimoniale prevista per la riduzione del capitale per perdite, che è una relazione speciale prescritta per lo specifico adempimento e deve essere messa a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell’assemblea.

La censura di violazione dei principi di chiarezza e precisione della relazione sulla situazione patrimoniale prevista dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., identica nella struttura e nella funzione nella società per azioni e nella s.r.l., va equiparata alla violazione dei medesimi principi in tema di redazione del bilancio, sicché l’impugnazione della deliberazione fondata su tale censura non può essere rimessa al giudizio degli arbitri.

È nulla, anche quando prevede un arbitrato irrituale, la clausola compromissoria statutaria che rimette la nomina degli arbitri alle parti, uno per ciascuna e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale, perché l’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, oggi riprodotto dall’art. 838-bis, comma 2, c.p.c., pone la regola imperativa della designazione dell’intero organo arbitrale da parte di un soggetto estraneo alla società, e la nullità, sopravvenuta dall’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, è rilevabile d’ufficio.

Il socio al quale la raccomandata contenente l’avviso di convocazione è resa disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale tre giorni prima dell’adunanza dispone di un margine sufficiente per acquisirne conoscenza e non può dolersi dell’irregolarità della convocazione, salvo che alleghi e provi di non aver potuto recarsi all’ufficio postale per cause a lui non imputabili.

Nell’impugnazione della deliberazione assembleare per omessa convocazione grava sulla società l’onere di provare, anche mediante presunzioni, che tutti i soci sono stati tempestivamente avvisati, perché al socio non può addossarsi la prova negativa dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione, e se il recapito è contestato la sola prova della spedizione della raccomandata non basta a fondare la presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., occorrendo l’avviso di ricevimento o altro elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta consegna.

Salvo diversa disciplina dell’atto costitutivo, l’assemblea di s.r.l. si presume validamente costituita quando gli avvisi di convocazione sono stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza, o nel diverso termine statutario, e la presunzione è superata se il socio dimostra di non aver ricevuto l’avviso, o di averlo ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, per causa a lui non imputabile.

Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro: RG 14622 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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