Sussistono i presupposti per ordinare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione deliberati dall’assemblea condominiale quando la consulenza tecnica d’ufficio accerta la persistente necessità di interventi di messa in sicurezza di balconi, frontalini, facciate e parapetti, anche perché le porzioni già trattate, rimaste esposte alle intemperie, continuano a distaccarsi, e se un condomino è affetto da una patologia che non tollera i materiali normalmente impiegati l’ordine di prosecuzione va subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal consulente [condominio che chiede la prosecuzione dei lavori sulle facciate dopo la diffida di una condomina affetta da sensibilità chimica multipla, la quale non si oppone ai lavori ma ne chiede l’esecuzione con materiali compatibili con il proprio stato di salute; prosecuzione ordinata nel rispetto delle prescrizioni del consulente].
Le esigenze di salute di un condomino affetto da sensibilità chimica multipla, accertate dal consulente tecnico d’ufficio con l’ausilio di un esperto specializzato, sono tutelate conformando l’ordine cautelare di prosecuzione dei lavori condominiali alle prescrizioni tecniche della consulenza, quali l’impiego di materiali compatibili con la patologia, il preavviso di ogni intervento che li utilizzi, lo stoccaggio protetto dei materiali per ridurre la dispersione di polveri, composti organici volatili e odori, le cautele rafforzate per le lavorazioni in prossimità dell’unità del condomino, la gestione dei rifiuti, la pulizia del cantiere e i tempi di rientro.
Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio possono essere poste a fondamento del provvedimento cautelare quando risultano fondate su un’attenta e completa disamina degli atti e dei luoghi e condotte con metodologia di indagine corretta, anche grazie alla collaborazione, autorizzata dal giudice, con un esperto specializzato.