Il conferimento di un ramo d’azienda organizzato per l’attività di servicing e di gestione dei crediti, nel cui atto sia espressamente previsto il subentro della società conferitaria nei crediti riferibili al ramo e la loro riscossione diretta da parte di essa, trasferisce alla conferitaria la titolarità dei crediti compresi nel ramo e non si risolve in un mero mandato di gestione, sicché la società conferente che dopo il conferimento agisce in via monitoria per uno di tali crediti non ne è titolare e il decreto ingiuntivo va revocato [decreto ingiuntivo emesso contro il fideiussore omnibus di una s.r.l. correntista per il saldo debitore del conto corrente, su ricorso di una società che aveva in precedenza conferito ad altra società il ramo d’azienda comprendente il credito].
Il difetto di titolarità del credito in capo a chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo è assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni del fideiussore relative alla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, alla decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c., all’estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1955 c.c. e alla quantificazione del credito.