Il decreto di descrizione concesso inaudita altera parte va confermato quando le doglianze del titolare dei diritti sui programmi per elaboratore trovano pieno riscontro nella relazione del consulente tecnico che ha eseguito la descrizione e la società nei cui confronti la misura è stata attuata, non costituitasi, non offre alcuna diversa ricostruzione dei fatti [descrizione ai sensi degli artt. 161 ss. l. 633/1941 di un software, in ogni sua versione, illecitamente riprodotto e utilizzato da una s.r.l.].