Non è conforme a buona fede, e non può essere accolta in via d’urgenza, la pretesa del socio di s.r.l. di accedere all’intera documentazione sociale già richiesta e in gran parte esaminata ed estratta in copia in occasione di un precedente accesso, quando, a fronte della dichiarazione della società di essere disponibile a esibire i documenti asseritamente mancanti, il socio sia rimasto inerte per oltre un anno prima di agire in giudizio [socia titolare del 10% di una s.r.l. che chiede in via d’urgenza l’accesso a tutti i libri, i registri, le fatture e gli estratti conto bancari dopo un accesso già effettuato e una successiva inerzia di circa un anno; ordine limitato ai documenti oggetto di una nuova richiesta rimasta senza riscontro].
La richiesta del socio di s.r.l. di consultare documenti diversi da quelli oggetto di una precedente istanza, mai richiesti prima e rispetto ai quali la società non ha manifestato alcuna disponibilità all’esame, è legittima e, se sostanzialmente ignorata dalla società, giustifica l’ordine cautelare di consentirne l’esame e l’estrazione di copia.
Nel procedimento cautelare promosso dal socio di s.r.l. per l’accesso alla documentazione sociale, il periculum in mora deriva dalla lesione che il ritardo arreca al diritto di controllo del socio sull’andamento della società, strumentale all’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Il diritto di consultazione riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. al socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione riguarda tutti i documenti relativi alla gestione della società dalla sua costituzione, comprende la facoltà di estrarne copia a spese del socio e può essere esercitato in ogni momento, senza limiti diversi da quelli derivanti dal principio di buona fede.
Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione non comprende il diritto di ottenerne la consegna, salvo che le parti concordino diverse modalità o che l’organo amministrativo assuma volontariamente l’onere di inviarne copia.
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. incontra il solo limite del divieto di esercizio per finalità extrasociali o per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolarne il corretto svolgimento, e l’intento meramente emulativo deve risultare in modo chiaro, perché la scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria esclude ogni sindacato sull’opportunità della richiesta e non esige il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende della vita sociale.