La misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c. è applicabile anche al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordina alla società di consentire al socio la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione sociale, perché la norma disciplina in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori ai provvedimenti di condanna a obblighi di fare, ivi compresi gli ordini cautelari con effetti anticipatori, e la somma dovuta per ogni giorno di ritardo può essere fissata su richiesta di parte quando l’obbligo è diverso dal pagamento di denaro e, in presenza di una totale inerzia della società, non si ravvisano ragioni di manifesta iniquità [socia al 50% di una s.r.l. semplificata priva di riscontro a una richiesta via PEC di accesso a verbali assembleari, estratti conto, bilanci, scritture contabili e dichiarazioni dei redditi; società non costituita nel procedimento; misura fissata in 50 euro per ogni giorno di ritardo].
Nel procedimento cautelare per l’accesso ai documenti sociali, la prova documentale della richiesta del socio di consultare documenti inerenti all’amministrazione della società, unita alla mancata dimostrazione, da parte della società non costituita, di averla tempestivamente riscontrata o delle ragioni del proprio silenzio, rende l’inerzia della società ingiustificata e lesiva del diritto di ispezione del socio e integra il fumus boni iuris.
Con il provvedimento d’urgenza che ordina alla società di consentire l’accesso del socio ai documenti sociali non può essere disposta la designazione dell’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione materiale, perché la relativa domanda attiene alla regolamentazione della fase esecutiva del provvedimento.
Nel procedimento cautelare promosso dal socio di s.r.l. per l’accesso alla documentazione sociale, il periculum in mora deriva dalla lesione che il ritardo arreca al diritto di controllo del socio sull’andamento della società, strumentale all’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Il diritto di consultazione riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. al socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione riguarda tutti i documenti relativi alla gestione della società dalla sua costituzione, comprende la facoltà di estrarne copia a spese del socio e può essere esercitato in ogni momento, senza limiti diversi da quelli derivanti dal principio di buona fede, ma non include il diritto di ottenere la consegna dei documenti, salvo che l’organo amministrativo assuma volontariamente l’onere di inviarne copia.
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. incontra il solo limite del divieto di esercizio per finalità extrasociali o per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolarne il corretto svolgimento, e l’intento meramente emulativo deve risultare in modo chiaro, perché la scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria esclude ogni sindacato sull’opportunità della richiesta e non esige il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende della vita sociale.