Non sussiste la responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto di una s.r.l. per la cessione del ramo d’azienda il cui prezzo sia stato regolato in minima parte in denaro e per il resto mediante accollo liberatorio, da parte della cessionaria, dei debiti tributari della cedente verso l’ente locale, perché in mancanza del trasferimento la società cedente avrebbe dovuto comunque sopportare quei debiti e nessuna utilità le è stata sottratta, anche quando la cessionaria abbia poi pagato soltanto una parte trascurabile del debito accollato [cessione nel 2013 di 549 impianti pubblicitari a una società di nuova costituzione per 3.000 euro oltre all’accollo di 824.000 euro di canoni e tributi comunali, e successiva rivendita del ramo a una terza società per 5.000 euro; domanda risarcitoria dell’erede della socia titolare del 50%].
La cancellazione dal registro delle imprese, sopravvenuta in corso di causa, della società che ha ceduto il ramo d’azienda rende impossibile la retrocessione del cespite chiesta come effetto dell’invalidità della cessione, sicché l’indagine resta circoscritta alla domanda di risarcimento del danno per equivalente.
Il termine quinquennale di prescrizione delle pretese risarcitorie per atti di mala gestio degli amministratori di s.r.l. non può ritenersi decorso quando al socio danneggiato non sia stato consentito di avvedersi degli atti dannosi e di reagire, né finché l’amministratore di diritto sia rimasto in carica e l’amministratore di fatto abbia continuato a gestire la società.
La simulazione, assoluta o relativa, della cessione di ramo d’azienda non è configurabile quando l’atto, stipulato con scrittura privata autenticata, sia prodotto in giudizio e il prezzo risulti determinato in un modesto importo in denaro e, per la parte preponderante, nell’accollo liberatorio da parte della cessionaria dei debiti della cedente verso l’ente locale.
In mancanza della produzione in giudizio dello statuto della s.r.l., dal quale desumere la necessità di una preventiva delibera assembleare autorizzativa degli atti di straordinaria amministrazione, non può affermarsi che l’organo amministrativo che ha ceduto il ramo d’azienda fosse privo dei relativi poteri.
Quando l’azione di responsabilità per mala gestio è proposta anche nei confronti del liquidatore, il conflitto di interessi tra questi e la società impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona di un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
La cancellazione d’ufficio della s.r.l. in liquidazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490 c.c., per omesso deposito dei bilanci di tre esercizi consecutivi, sopravvenuta in corso di causa, determina l’interruzione del processo e, dopo la riassunzione, la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della società.
La domanda giudiziale è nulla per indeterminatezza del petitum e della causa petendi soltanto quando sia impossibile delineare il thema decidendum, sicché l’omessa indicazione dell’importo richiesto a titolo risarcitorio non ne determina la nullità quando sia invocata la determinazione giudiziale della somma dovuta, tanto più se l’oggetto del contendere sia stato compiutamente definito in corso di causa senza pregiudizio per il diritto di difesa.
La qualità di erede del socio defunto di s.r.l., e con essa la legittimazione ad agire in relazione alla partecipazione caduta in successione, è adeguatamente provata dalla dichiarazione di successione, dall’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della quota per causa di morte e dall’atto notorio.