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Tribunale di Roma, 8 Gennaio 2026, n. 324/2026

Inammissibilità della domanda di adempimento proposta in pendenza di altro giudizio di risoluzione del contratto

Tribunale di Roma, 8 Gennaio 2026, n. 324/2026
Inammissibilità della domanda di adempimento proposta in pendenza di altro giudizio di risoluzione del contratto

Il divieto di chiedere l’adempimento dopo aver domandato la risoluzione, sancito dall’art. 1453, comma 2, c.c., opera anche quando la domanda di risoluzione sia stata proposta in un diverso giudizio ancora pendente, sicché è inammissibile la domanda con cui lo stesso contraente chiede l’accertamento e la condanna a una prestazione traente origine dal contratto, il cui accoglimento implicherebbe l’esecuzione del contratto medesimo [accordo quadro istitutivo di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso; domanda di condanna della società di gestione a stralciare i crediti delle banche quotiste per mantenere il valore netto del fondo a 3 milioni di euro e a rettificarne i rendiconti, proposta da una società parte dell’accordo che in altro giudizio ne aveva chiesto la risoluzione e la restituzione di un’azienda alberghiera].

Ai fini dell’art. 1453, comma 2, c.c. vale come proposizione della domanda di risoluzione anche l’adesione del contraente, mediante costituzione nel giudizio promosso da altro contraente, alla domanda di risoluzione da questi formulata, tanto più quando la volontà di ottenere la risoluzione sia confermata con la riassunzione di quel giudizio dopo la sua interruzione.

Quando nel corso del processo il diritto controverso è trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, mediante cessione delle quote di partecipazione al fondo comune di investimento, della posizione contrattuale relativa all’accordo quadro e dei crediti verso il fondo, l’alienante può essere estromesso dal giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c. se i successori a titolo particolare intervengono nel giudizio e tutte le altre parti vi consentono.

La condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e configura una pena pecuniaria di natura privata, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale avversaria, e richiede la totale soccombenza e una condotta censurabile come abuso dello strumento processuale.

Data Sentenza: 08/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Registro: RG 53945 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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