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Tribunale di Roma, 19 Dicembre 2025, n. 17806/2025

Litispendenza tra azione di nullità della fideiussione omnibus e opposizione a decreto ingiuntivo in appello

Tribunale di Roma, 19 Dicembre 2025, n. 17806/2025
Litispendenza tra azione di nullità della fideiussione omnibus e opposizione a decreto ingiuntivo in appello

Sussiste litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, tra la domanda con cui i fideiussori chiedono in via autonoma l’accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI e la liberazione dalla garanzia per decorso del termine dell’art. 1957 c.c., e la domanda di identico contenuto già proposta dagli stessi fideiussori nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, pendente in grado di appello [fideiussioni omnibus del 1998 e del 2006 a garanzia dei debiti di una s.r.l. verso una banca; decreto ingiuntivo per circa 402.000 euro, opposizione rigettata in primo grado e appello pendente; credito ceduto a una società di cartolarizzazione].

La domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione per mancato esercizio dell’azione contro il debitore principale nel termine dell’art. 1957 c.c., formulata sul presupposto della nullità della clausola di deroga a tale norma, resta assorbita quando sulla domanda di nullità sia dichiarata la litispendenza.

La società cessionaria di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b. prova la propria legittimazione a intervenire nel giudizio promosso dai fideiussori contro la banca cedente producendo la Gazzetta Ufficiale recante la notizia della cessione e la dichiarazione della cedente che il credito controverso è compreso tra quelli ceduti.

Il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.c. anche se la causa preventivamente instaurata sia già stata decisa in primo grado e penda davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile sospendere il secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., perché vi osta l’identità delle domande proposte nei due giudizi.

Data Sentenza: 19/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Laura Centofanti
Registro: RG 20225 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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