Sussiste litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, tra la domanda con cui i fideiussori chiedono in via autonoma l’accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI e la liberazione dalla garanzia per decorso del termine dell’art. 1957 c.c., e la domanda di identico contenuto già proposta dagli stessi fideiussori nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, pendente in grado di appello [fideiussioni omnibus del 1998 e del 2006 a garanzia dei debiti di una s.r.l. verso una banca; decreto ingiuntivo per circa 402.000 euro, opposizione rigettata in primo grado e appello pendente; credito ceduto a una società di cartolarizzazione].
La domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione per mancato esercizio dell’azione contro il debitore principale nel termine dell’art. 1957 c.c., formulata sul presupposto della nullità della clausola di deroga a tale norma, resta assorbita quando sulla domanda di nullità sia dichiarata la litispendenza.
La società cessionaria di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b. prova la propria legittimazione a intervenire nel giudizio promosso dai fideiussori contro la banca cedente producendo la Gazzetta Ufficiale recante la notizia della cessione e la dichiarazione della cedente che il credito controverso è compreso tra quelli ceduti.
Il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.c. anche se la causa preventivamente instaurata sia già stata decisa in primo grado e penda davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile sospendere il secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., perché vi osta l’identità delle domande proposte nei due giudizi.