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Tribunale di Roma, 22 Dicembre 2025, n. 17928/2025

Nullità antitrust della fideiussione specifica e onere di produrre il provvedimento della Banca d’Italia

Tribunale di Roma, 22 Dicembre 2025, n. 17928/2025
Nullità antitrust della fideiussione specifica e onere di produrre il provvedimento della Banca d’Italia

Il fideiussore che deduce la nullità della garanzia per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia ha l’onere di produrre in giudizio il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché tale atto, che costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale, ha natura amministrativa, è estraneo alle fonti del diritto e quindi non è coperto dal principio iura novit curia né è suscettibile di equipollenti, e la sua mancata produzione, che impedisce di verificare la conformità della fideiussione al modulo censurato, è assorbente ai fini del rigetto della domanda di nullità [fideiussione specifica a garanzia di un mutuo chirografario concesso da una banca a una società immobiliare; decreto ingiuntivo per il saldo del mutuo e intervento della cessionaria del credito].

La fideiussione specifica prestata senza indicazione di un importo massimo garantito non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto quando contiene l’espresso riferimento all’obbligazione di pagamento assunta dal debitore con il contratto di mutuo garantito, perché in tal caso l’oggetto della garanzia è sufficientemente individuato.

Il ritardo della banca nel comunicare l’inadempimento del debitore principale e nel risolvere il contratto di mutuo non libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c., perché il fatto del creditore rilevante deve consistere in una condotta, diversa dalla mera inazione, che violi un dovere giuridico di fonte legale o contrattuale e determini la perdita del diritto di surrogazione o di regresso, perdita che non è configurabile quando la fideiussione esclude l’esercizio di tali diritti fino all’integrale soddisfacimento della banca.

Non sussistono i presupposti della liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. quando la fideiussione pone a carico del garante l’onere di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e sui suoi rapporti con la banca e non risulta che quest’ultima abbia concesso ulteriori crediti al debitore senza il consenso del fideiussore.

Esclusa la nullità della fideiussione, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è valida e rende infondata l’eccezione di decadenza della banca dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore.

La rateizzazione del debito nascente da un mutuo bancario non lo frammenta in distinte obbligazioni, neppure quanto agli interessi corrispettivi compresi nel piano di ammortamento e agli interessi moratori, sicché al credito della banca non si applica la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. ma quella decennale, che decorre dallo scioglimento del rapporto, coincidente con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto.

A fronte di una contestazione generica del fideiussore, il credito della banca derivante dal mutuo garantito è provato dalla documentazione contrattuale e contabile prodotta, e l’eccezione di usura è infondata quando il TAEG del contratto è inferiore al tasso soglia.

Data Sentenza: 22/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Alfredo Landi
Registro: RG 16880 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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