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Limiti alla capacità distintiva del marchio di forma tridimensionale
Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca...

Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca in sé la forma tipica, naturale e standardizzata coessenziale all'esistenza di alcun prodotto merceologico, o la forma necessaria a conferire ad un qualsiasi prodotto una peculiare funzionalità tecnica ovvero un valore sostanziale.

Nei marchi di forma - ove lo stesso aspetto esteriore si confonde con il segno registrato - la capacità distintiva è più difficile da riconoscere, in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma. Nella valutazione di interferenza tra marchio tridimensionale registrato e la forma di un prodotto concorrente, occorre attribuire adeguata rilevanza alle differenze esistenti tra forme ed evitare un'interpretazione estensiva del concetto di "similitudine", altrimenti operando una significative e indebita compressione del diritto del concorrente di proporre linee d prodotti recanti caratteri estetici e funzioni attraenti, così estendendo la protezione spettante al marchio ben oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario.

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Presupposti del sequestro conservativo ante causam in caso di futura azione di responsabilità
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un’azione di responsabilità esercitata dal...

In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.

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Sospensione delibera assembleare e bilanciamento dei pregiudizi patiti
In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l.,...

In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l., il periculum in mora deve essere valutato nell’ottica del bilanciamento dei pregiudizi patiti dalle parti in contesa. In particolare, deve essere privilegiato l’interesse della struttura societaria alla stabilità della decisione, a fronte dell’interesse del socio a tutelare il valore della propria partecipazione: in un’economia di natura capitalistica non può essere preteso l’immobilismo finanziario e, nel caso di specie, al socio che non intenda sottoscrivere l’aumento di capitale è consentito recedere, con diritto alla liquidazione del valore della propria quota di partecipazione.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dell’art. 2423 c.c.
La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme...

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.

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Storno di dipendenti: criteri di valutazione della condotta anticoncorrenziale
Non integra gli estremi dell’illecito anticoncorrenziale da storno di dipendenti il transito di un numero esiguo di lavoratori da un’impresa...

Non integra gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale da storno di dipendenti il transito di un numero esiguo di lavoratori da un'impresa all'altra, ove tale numero sia irrilevante rispetto all'organico complessivo di entrambe le imprese e non risulti allegato dalla parte che intende fare il proprio diritto che i dipendenti transitati ricoprissero ruoli strategici, tali da rendere la loro sottrazione idonea a nuocere in modo significativo all'impresa di provenienza.

Il progetto di allestimento di un negozio non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore ove non presenti i requisiti necessari per essere qualificato come opera dell'ingegno, difettando dei caratteri di creatività e originalità richiesti dalla legge.

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Individuazione del c.d. forum commissi delicti per violazioni della proprietà industriale via internet
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120, comma 6, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

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Il gioco a premi è escluso dalla tutela autorale per difetto di creatività e originalità
Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un’idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività...

Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un'idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività e originalità, non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore. L'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, unitamente all'assoluta carenza di originalità derivante dalla larga diffusione di forme analoghe preesistenti, impedisce la qualificazione della stessa come opera dell'ingegno tutelabile.

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Il liquidatore dell’associazione professionale è revocabile dal tribunale per giusta causa, anche in via cautelare
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno dei soci. Similmente dispone l’art. 2487 c.c. per le società di capitali. Tali norme concedono al giudice la possibilità di emettere - all’esito di un giudizio di merito - una sentenza di natura costitutiva idonea a estinguere il rapporto giuridico esistente tra la società e il liquidatore: conseguentemente, deve ritenersi che sia astrattamente ammissibile un provvedimento cautelare, da emettersi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria della sentenza costitutiva, allorquando il ricorrente manifesti la volontà di richiedere nel successivo giudizio di merito quella stessa revoca. Ciò vale a maggior ragione per l’associazione, per la quale l’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea e solo esercitata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (art. 22 c.c.), senza previsione di alcuna azione di responsabilità del singolo socio in via surrogatoria.

La responsabilità dei liquidatori è quella propria dei mandatari e, nel contiguo ambito delle società di persone, vi sono precise prescrizioni in tema di doveri degli amministratori. In materia di società di capitali, poi, si prevede la necessità dei liquidatori di tenere una corretta contabilità e la necessità di approvazione da parte dei soci dei singoli bilanci relativi alla fase di liquidazione.

In tema di associazione professionale, la liquidazione posta in essere dal liquidatore non è la liquidazione della quota del singolo socio, receduto o escluso, bensì la liquidazione dell’associazione ormai sciolta.

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Diritto di ispezione del socio non amministratore ex art. 2476 c.c.: contenuto e limiti
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie...

Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato.

Il diritto può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e, pertanto, incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

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Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.: autonomia rispetto agli altri rimedi e presupposti di ammissibilità
In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità...

In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità sono normalmente abilitati ad accedere ad ulteriori rimedi per contrastare condotte gestionali irregolari, rimedi che, talvolta, hanno in comune con la prima taluni presupposti o taluni effetti (si pensi, ad esempio, alla denunzia di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c., alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di gestione o di controllo, alla revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.). La denunzia al tribunale non può essere qualificata, in termini rigidi, come rimedio di «ultima istanza», sotto il duplice profilo che, ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 2409 c.c., da un lato, non sarebbe necessario preliminarmente avere esperito ogni altro rimedio concesso dall’ordinamento e, dall’altro, le gravi irregolarità oggetto della denunzia non debbono essere, sotto il profilo ontologico, diverse dai fatti che hanno dato origine (o che possono dare origine) all’attivazione degli altri strumenti rimediali.

L’autonomia del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. rispetto agli altri strumenti di tutela, endosocietari o giudiziari, previsti dalla legge contro le irregolarità compiute dall’organo gestorio, discende direttamente dalla sua stessa natura, volta a garantire l’interesse generale alla corretta amministrazione della società. Quanto al rapporto tra denunzia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere degli organi societari, occorre considerare che le relative impugnazioni possono attenere a questioni diverse dall’esercizio dell’attività di impresa e non richiedono il danno (attuale o potenziale) alla società, sì da non avere in via di principio alcuna rilevanza ai fini del controllo giudiziario. Tuttavia, anche in tali casi, i vizi invalidanti potrebbero consistere in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi suscettibili di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale (ad esempio, in quanto tentano di escludere uno o più soci dalla partecipazione alla vita societaria). In breve, i vizi di cui possono essere affette le delibere degli organi sociali non sono sempre idonei a configurare gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., ma possono coincidere con tale fattispecie, qualora suscettibili di influire sull’esito della gestione: in quest’ultima ipotesi, gli stessi fatti costituiscono il presupposto di distinte iniziative giudiziali, aventi finalità ed effetti diversi. Inoltre, le irregolarità che danno luogo a vizi delle delibere societarie possono costituire l’indice rivelatore della volontà del gruppo di comando di una società di estromettere dalla vita sociale altri soci e, comunque, della presenza di ulteriori irregolarità che, proprio attraverso impedimenti alla partecipazione alle assemblee o al controllo degli atti sociali, vengono celate. Il rapporto tra denuncia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere societarie va dunque risolto in termini di piena «autonomia» del primo istituto rispetto al secondo (e, pertanto, di «concorrenza» e non di reciproca esclusione): il giudice chiamato a valutare l’esistenza delle gravi irregolarità nella gestione potrà, incidentalmente, prendere in esame vizi, formali o sostanziali, che afferiscono alle delibere, al fine di valutare non già l’atto in sé ovvero la sua eliminazione (che va chiesta attraverso l’impugnazione delle deliberazioni), ma le ripercussioni di quei vizi sulla corretta gestione societaria. In questa prospettiva, un bilancio asseritamente illegittimo potrà essere censurato mediante l’impugnazione della delibera che lo ha approvato allorquando il socio intenda eliminare quel documento contabile dal mondo giuridico ovvero contestare le singole appostazioni; ma ciò non esclude che il socio, che abbia interesse a valutare l’incidenza dei vizi contabili sulla gestione operativa della società, possa fare ricorso al diverso rimedio di cui all’art. 2409 c.c. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’oggetto e gli effetti dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio e del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sono differenti e solo parzialmente coincidenti: nella prima si controverte e si decide, all’esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall’art. 2423 c.c. e valutati alla stregua dei criteri di cui agli artt. 2423-bis e ss. c.c.; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi.

Le irregolarità gestorie costituiscono motivo necessitante l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. in quanto le stesse siano tali da determinare, quanto meno, un pericolo di danno attuale per la società, nell’ambito della quale le stesse sono state poste in essere, così da legittimare l’intervento giudiziale in funzione non solo ripristinatoria della legalità (normativa e statutaria) violata dagli amministratori, ma soprattutto tendenzialmente eliminatoria (mediante l’affidamento, nei casi più gravi, dei compiti gestori dell’ente ad amministratore nominato dal Tribunale) del pericolo di danno determinato dall’azione irregolare degli amministratori, il tutto nell’interesse della società, dei suoi creditori e dei terzi comunque in rapporto con l’ente. Pertanto, qualora gli effetti dannosi si siano interamente prodotti e non sia oggettivamente possibile rimuovere le irregolarità medesime, non vi è più spazio per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., dovendosi considerare la denuncia disciplinata da tale norma caratterizzata, come suo elemento tipizzante, dalla potenzialità dannosa delle gravi irregolarità gestorie – potenzialità di danno da valutare con giudizio prognostico – e dalla possibilità che, attraverso l’intervento del Tribunale, si riesca ad impedire o a rimuovere o quanto meno a ridurre il potenziale danno che le accertate gravi irregolarità possano arrecare alla società.

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Cancellazione d’ufficio e conseguente estinzione della società in liquidazione
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi,...

In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.

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La delibera di approvazione del bilancio è insuscettibile di sospensione
In ordine all’ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che...

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri  agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.

In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.

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