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Autori dei copioni televisivi: il corrispettivo onnicomprensivo non esclude il compenso per le diffusioni successive
Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione...

Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione economica, e la titolarità dei diritti connessi del produttore o dell’emittente sul programma televisivo, ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.d.a., non va confusa con il diritto di comunicare al pubblico le opere dell’ingegno in esso contenute, che va acquisito dall’autore, direttamente o tramite l’organismo di gestione collettiva, e in ogni caso remunerato. Le facoltà trasferite si individuano secondo l’oggetto e le finalità del singolo contratto, e l’indicazione di «opera commissionata» nel bollettino di dichiarazione alla SIAE non esclude il diritto dell’autore ai compensi per le utilizzazioni successive.

Quando i contratti di commissione dei copioni prevedano, accanto al «corrispettivo onnicomprensivo» per la realizzazione di ciascuna puntata, che «restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con SIAE», gli autori che abbiano ceduto tutti i diritti hanno diritto a un compenso separato per ogni successiva diffusione televisiva delle opere depositate, da quantificare secondo il valore al minuto delle condizioni generali di licenza SIAE, e la clausola è coerente con il principio di remunerazione adeguata e proporzionata dell’art. 107, secondo comma, l.d.a.

L’obbligo grava sull’emittente che abbia commissionato i programmi a società di produzione incaricate di acquisire i diritti dagli autori, perché l’operazione presenta i caratteri del mandato con rappresentanza e i contratti di commissione producono effetti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1388 c.c.; l’obbligazione, legata agli sfruttamenti successivi, segue inoltre la titolarità del diritto di utilizzazione come obbligazione propter rem, e l’emittente ne risponderebbe comunque quale utilizzatore delle opere del repertorio SIAE. La mancata sottoscrizione delle licenze con la SIAE non rende illegittima la diffusione, ma impone di quantificare il compenso sulle ultime tariffe sottoscritte.

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Opere documentaristiche e uso televisivo oltre i limiti dell’autorizzazione: inapplicabile l’art. 70 l.d.a.
Le opere documentaristiche sono tutelate dal diritto d’autore quando l’apporto creativo dell’autore si manifesti nella selezione dei filmati, nel loro...

Le opere documentaristiche sono tutelate dal diritto d’autore quando l’apporto creativo dell’autore si manifesti nella selezione dei filmati, nel loro montaggio secondo un percorso narrativo da lui individuato e nella scrittura del testo letto dalla voce narrante, come per i documentari sull’alluvione di Firenze del 1966 realizzati con filmati d’epoca. Riproduce parti dell’opera, e non semplici filmati di terzi, l’emittente che utilizzi le sequenze di immagini nello stesso montaggio dell’autore.

L’emittente autorizzata a utilizzare gratuitamente parti dell’opera per una puntata di un programma, ai soli fini divulgativi e limitatamente ai passaggi in chiaro e su satellite, viola il diritto d’autore pubblicando la puntata su internet e commercializzandola in DVD, e non può invocare l’art. 70 l.d.a., che consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani per critica, discussione, insegnamento o ricerca e non l’uso per un proprio programma diffuso con modalità non autorizzate e per fini commerciali; ne seguono l’inibitoria, la rimozione dai siti e il ritiro dei DVD.

Il danno patrimoniale spetta al solo cessionario dei diritti di utilizzazione economica e può essere liquidato equitativamente in misura contenuta quando il titolare persegua finalità meramente divulgative e abbia già messo gratuitamente le opere a disposizione di terzi. Non spetta il danno non patrimoniale per lesione del diritto di inedito, perché le opere erano già state trasmesse da emittenti locali, né per lesione dell’integrità, perché l’uso di parti delle opere era stato autorizzato.

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Transazione stipulata in corso di causa e contestata: rigetto nel merito e non cessazione della materia del contendere
Va qualificata come transazione, e non come minuta o puntuazione, la scrittura stipulata in corso di causa con cui l’autore...

Va qualificata come transazione, e non come minuta o puntuazione, la scrittura stipulata in corso di causa con cui l’autore e l’editore musicale abbiano regolato in modo definitivo i rapporti derivanti dai contratti di edizione oggetto del giudizio, modificandone il contenuto proprio sugli aspetti controversi; per accertare se le parti abbiano inteso esprimere un assetto di interessi vincolante il giudice si avvale dei criteri degli artt. 1362 ss. c.c., al di là del nomen iuris e della lettera dell’atto, considerando il comportamento comune, anche successivo, delle parti e la disciplina complessiva da esse dettata.

Quando le parti siano in disaccordo sulla rilevanza e sul contenuto della transazione sopravvenuta, il giudice non può limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere, pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse idonea al solo giudicato formale, ma deve decidere la controversia: se accerta che la transazione investe l’oggetto delle domande, le respinge nel merito per effetto novativo o impeditivo dell’accordo. La domanda di risoluzione della transazione per inadempimento, prospettata dopo la scadenza delle preclusioni assertive e non riproposta nelle conclusioni, è inammissibile, e le spese maturate dopo la riassunzione da parte degli eredi dell’attore sono poste a loro carico.

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Delibera di s.r.l. sostituita e cessazione della materia del contendere: spese alla società e incarico esplorativo fuori dall’ordine del giorno
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera...

Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera sia sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e priva di vizi formali e sostanziali, come quella adottata dopo il regolare deposito del progetto di bilancio e la convocazione con un ordine del giorno più dettagliato. Ai sensi dell’art. 2377, ottavo comma, c.c. le spese sono poste a carico della società, tanto più quando essa abbia riconosciuto la fondatezza del vizio dedotto dal socio.

Può essere assunta anche senza una puntuale indicazione nell’ordine del giorno la decisione con cui l’assemblea, approvato il bilancio, conferisca all’amministratore il mandato di incaricare un legale per verificare i presupposti di un’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, trattandosi di un incarico meramente esplorativo, già compreso nelle attribuzioni dell’organo amministrativo e conseguente all’esame dei risultati della sua gestione. La messa in liquidazione della società convenuta, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, non interrompe il giudizio, perché l’evento può essere fatto valere ai sensi dell’art. 300 c.p.c. soltanto dal procuratore della parte che ne è colpita.

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Utili e prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.: prescritto anche il credito restitutorio della società opposto in compensazione
La prescrizione quinquennale dell’art. 2949, primo comma, c.c. riguarda i diritti che scaturiscono dal rapporto societario, cioè dalle relazioni tra...

La prescrizione quinquennale dell’art. 2949, primo comma, c.c. riguarda i diritti che scaturiscono dal rapporto societario, cioè dalle relazioni tra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o dello svolgimento della vita sociale, e non quelli che trovano fondamento negli ordinari rapporti che la società può contrarre come ogni altro soggetto. Vi rientrano i diritti relativi alla distribuzione degli utili, compreso quello della società alla restituzione degli utili che assuma di avere corrisposto in eccedenza alla socia: è quindi prescritto, e non può essere opposto in compensazione, il credito per gli esercizi anteriori al quinquennio dalla comparsa di risposta in cui la società lo ha fatto valere, in mancanza di atti interruttivi documentati.

Non costituisce esatto adempimento dell’obbligo di pagare gli utili deliberati il bonifico eseguito al coniuge della socia, quando la società non provi l’autorizzazione della creditrice né una prassi in tal senso. Sugli utili non corrisposti, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi dalla domanda, senza rivalutazione in difetto di prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c.

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Recesso del committente dal contratto d’opera intellettuale: indennità equitativa e progetto su commissione
Nel contratto d’opera intellettuale il committente può recedere ai sensi dell’art. 2237 c.c. in qualsiasi momento, anche a esecuzione iniziata...

Nel contratto d’opera intellettuale il committente può recedere ai sensi dell’art. 2237 c.c. in qualsiasi momento, anche a esecuzione iniziata e in una fase avanzata, e anche solo per una diversa valutazione sull’opportunità di realizzare il progetto, come per l’illuminazione artistica del Battistero di Firenze commissionata a noti lighting designer. Il recesso non è precluso dall’aspettativa del professionista all’integrale esecuzione, ingenerata dall’approvazione del suo operato, e sarebbe illegittimo solo se esercitato in modo abusivo o contrario a buona fede, circostanza che va allegata e provata.

Il committente deve corrispondere un’indennità per le spese sostenute e l’opera svolta, alla quale il professionista non rinuncia per la sola previsione contrattuale di un recesso con pagamento del primo acconto, e che il giudice può liquidare in via equitativa sul valore del lavoro effettivamente eseguito, considerando che le scadenze degli acconti non remunerano necessariamente le attività compiute fino a quel momento; l’indennità è dovuta con rivalutazione e interessi dal recesso.

La mancata realizzazione dell’opera per effetto di un recesso legittimo non è fonte di danno risarcibile per lesione della reputazione professionale o del diritto alla notorietà dell’autore. Né viola il diritto d’autore il committente che trasmetta a terzi il progetto realizzato su sua commissione e remunerato con il corrispettivo, che comprende il diritto di utilizzazione economica, quando non ne sia contestata la paternità né sia stato modificato senza autorizzazione.

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Fideiussione conforme allo schema ABI: nullità parziale anche per la garanzia di un debito specifico
Sono affette da nullità parziale, di natura derivata e posta a presidio dell’ordine pubblico economico, le fideiussioni stipulate a valle...

Sono affette da nullità parziale, di natura derivata e posta a presidio dell’ordine pubblico economico, le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, limitatamente alle clausole che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuti in contrasto con l’art. 2, secondo comma, lett. a), della l. n. 287/1990, restando valide le altre clausole, secondo i principi di Cass., sez. un., n. 41994/2021. L’estensione della nullità all’intero contratto richiede che la parte interessata provi l’essenzialità delle clausole nulle, prova difficilmente configurabile quando il fideiussore, socio della debitrice principale, abbia un interesse economico al finanziamento e la banca abbia interesse a conservare la garanzia.

Il provvedimento dell’autorità costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, e il giudice non deve accertare se le banche abbiano poi dato concreta attuazione all’intesa, ma soltanto se le clausole convenute, anche a distanza di anni, coincidano con quelle oggetto dell’intesa. La nullità parziale opera anche per la fideiussione a garanzia di un debito specifico, e non solo per quella omnibus, quando le sue clausole riproducano quelle dello schema; la produzione in giudizio della copia della garanzia priva della sottoscrizione dei fideiussori equivale all’assunzione della sua paternità, e il rigetto della domanda principale di nullità totale giustifica la compensazione parziale delle spese.

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Sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. e atti esecutivi del concordato fallimentare omologato
Il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. presuppone che sia stata promossa...

Il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. presuppone che sia stata promossa o si intenda promuovere l’azione volta a far valere l’inefficacia dell’atto di disposizione, sorretta dal fumus boni iuris, e ha necessariamente, fin dall’inizio, un oggetto specifico e individuato, costituito dal bene trasferito dal debitore con l’atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia. Non possono pertanto esserne oggetto beni che non facevano parte del patrimonio uscito dal debitore, come le quote e il capitale della società costituita dai soci e i titoli di cartolarizzazione da questa detenuti.

Il concordato fallimentare omologato con decreto passato in giudicato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento ai sensi degli artt. 130 e 135 l. fall. (ora artt. 246 e 248 CCII), compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo e il cessionario del credito il cui dante causa abbia rinunciato all’opposizione all’omologazione; non può quindi essere promossa l’azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti successivi al passaggio in giudicato dell’omologa che presuppongono il valido trasferimento del residuo attivo di liquidazione al proponente.

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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e violazione dei patti parasociali
La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che...

La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che essi intendono tenere all’interno della società e come tali non opponibili a quest’ultima, non configura alcuna grave irregolarità nella gestione sociale rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.

Il fumus boni iuris richiesto per la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. sussiste solo quando risulti, sia pure con la sommarietà propria della fase cautelare, non soltanto la probabile ascrivibilità all’amministratore delle condotte di mala gestio lamentate, ma anche un probabile pregiudizio, concreto e attuale, al patrimonio della società, derivato in base a un rapporto di causalità diretta dall’inadempimento. Non vi rientra il pregiudizio lamentato dal socio alla propria partecipazione, come l’impossibilità di cedere la quota agli altri soci per un corrispettivo immediato o il differimento del pagamento dei servizi resi alla società, che attiene esclusivamente ai rapporti tra soci.

La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta prima del giudizio di merito è ammissibile quando sia strumentale a un giudizio finalizzato alla conferma della revoca per gravi irregolarità nella gestione e all’azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società.

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Sequestro giudiziario della quota venduta in danno del socio moroso ex art. 2466 c.c.
È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario della quota venduta in danno del socio moroso quando nel merito si preannunci...

È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario della quota venduta in danno del socio moroso quando nel merito si preannunci soltanto un’azione volta all’accertamento dell’illegittimità, della nullità, dell’annullabilità o dell’inefficacia della vendita, perché la misura cautelare ex art. 670 c.p.c. è funzionale alla pronuncia di condanna alla restituzione di beni o altre utilità, mentre il titolo di mero accertamento, privo di efficacia esecutiva, non potrebbe condurre alla procedura di consegna o di rilascio.

La determinazione dell’amministratore di trasferire agli altri soci la quota del socio moroso ai sensi dell’art. 2466 c.c., pervenuta al destinatario e non impugnata nel termine di novanta giorni richiamato dall’art. 2388 c.c., si consolida e diventa insuscettibile di tardivo sindacato; il socio escluso, non più tale, non ha quindi titolo per esercitare il diritto di voto né per invocare una tutela di natura ripristinatoria, e può far valere l’eventuale non conformità della vendita alla legge o allo statuto soltanto in via risarcitoria.

L’art. 2466 c.c. è norma imperativa e inderogabile, volta a tutelare l’integrità del capitale sociale e il corretto funzionamento della s.r.l., sicché non possono derogarvi né l’atto costitutivo o lo statuto né gli accordi tra le parti; in mancanza di approvazione dei bilanci successivi, il valore della quota può essere determinato sulla scorta dell’ultimo bilancio approvato, e l’eventuale errata stima non invalida la procedura di vendita, ma legittima al più una tutela di natura obbligatoria.

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Sequestro conservativo della curatela contro gli amministratori per distrazione del patrimonio sociale
Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità della curatela ai sensi dell’art. 255 CCII, gli amministratori, di diritto e di...

Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità della curatela ai sensi dell’art. 255 CCII, gli amministratori, di diritto e di fatto, violano il generale obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale quando utilizzino la società come strumento per deviare risorse e ne dispongano la spoliazione in favore proprio o di altre società a essi riferibili. Nel novero delle operazioni dannose rientrano le distrazioni del patrimonio sociale, intendendosi per tali tutte le azioni, in qualsiasi modo realizzate, che non perseguono altro fine se non quello di sottrarre beni e risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi a essa estranei e anzi contrari al suo scopo.

Il credito risarcitorio a tutela del quale è autorizzato il sequestro può essere commisurato alle sanzioni e agli interessi conseguenti all’integrale inadempimento dei debiti fiscali e previdenziali generati dall’esercizio della società e ammessi al passivo, anche quando le condotte distrattive, pur produttive di danno, non trovino ancora inserzione nello stato passivo della procedura.

Il periculum in mora ricorre sotto il profilo soggettivo quando la condotta gestoria palesemente violativa degli obblighi degli amministratori riveli l’intenzione di svuotare o depauperare il patrimonio sociale, e sotto il profilo oggettivo quando gli amministratori, non titolari di beni immobili, possano cedere le partecipazioni o gli altri beni a essi riferibili, pregiudicando la possibilità di soddisfacimento dei creditori.

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Diritto di consultazione del socio di s.r.l. in via d’urgenza e modalità dell’accesso
Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. non può essere pregiudicato dalla...

Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. non può essere pregiudicato dalla mole dei documenti da esaminare o dalla mera prospettazione generica di temporanee indisponibilità dell’amministratore o del commercialista della società; né rileva che il socio abbia libero accesso ai locali della società o ne abbia episodicamente prelevato documenti non individuati, quando la società non abbia consentito l’esame né indicato le modalità da seguire o i luoghi, eventualmente diversi dalla sede sociale, ove la documentazione sia consultabile.

La mancata consultazione dei libri sociali e dei documenti rinvenibili presso la sede comporta il pericolo di un pregiudizio sempre attuale e continuativo al diritto di controllo del socio, che si connota in termini di irreparabilità, perché dalla sua frustrazione deriva la lesione di un diritto consustanziale allo status di socio, che si riverbera nelle modalità di partecipazione del socio alla vita interna della società e nella facoltà di reazione contro eventuali comportamenti illegittimi degli amministratori e, qualora il ricorso sia presentato da un socio di minoranza, dei soci di maggioranza.

Il giudice non può ordinare l’accesso alla documentazione che il legale rappresentante della società dichiari espressamente essere inesistente, impregiudicata ogni conseguenza dell’eventuale inadempimento dell’organo gestorio ai doveri propri dell’incarico, e può regolare le modalità esecutive dell’accesso, stabilendone il luogo, la frequenza e la durata.

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