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Tribunale di Roma, 8 Luglio 2020, n. 9946/2020

Limiti alla capacità distintiva del marchio di forma tridimensionale

Tribunale di Roma, 8 Luglio 2020, n. 9946/2020
Limiti alla capacità distintiva del marchio di forma tridimensionale

Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca in sé la forma tipica, naturale e standardizzata coessenziale all’esistenza di alcun prodotto merceologico, o la forma necessaria a conferire ad un qualsiasi prodotto una peculiare funzionalità tecnica ovvero un valore sostanziale.

Nei marchi di forma – ove lo stesso aspetto esteriore si confonde con il segno registrato – la capacità distintiva è più difficile da riconoscere, in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma. Nella valutazione di interferenza tra marchio tridimensionale registrato e la forma di un prodotto concorrente, occorre attribuire adeguata rilevanza alle differenze esistenti tra forme ed evitare un’interpretazione estensiva del concetto di “similitudine”, altrimenti operando una significative e indebita compressione del diritto del concorrente di proporre linee d prodotti recanti caratteri estetici e funzioni attraenti, così estendendo la protezione spettante al marchio ben oltre i limiti previsti dall’ordinamento interno e comunitario.

Data Sentenza: 08/07/2020
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Predelli
Relatore: Laura Centofanti
Registro: RG 834 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/06/2026
Massima a cura di: Tommaso Zambon
Tommaso Zambon

Dottorando in diritto commerciale presso il corso "Diritto, mercato e persona" dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia

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