L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della (altro…)
L'accordo tra due società, a loro volta socie al 50% di una holding, contenente specifici impegni e indicazioni programmatiche per l'assegnazione delle attività del gruppo in seguito al progetto di scissione (altro…)
I soci amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili del danno che abbiano illegittimamente causato alla società (successivamente fallita) per la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita (altro…)
Non è fondata la domanda risarcitoria fondata sull'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 della legge 192/1998 quando l'affiliato non abbia dimostrato di trovarsi in una situazione di dipendenza economica rispetto all'affiliante e, in particolare, nell'ipotesi in cui questi non sia l’unico soggetto che (altro…)
Prima di procedere a una vendita rientrante nell’oggetto sociale della società amministrata, l'amministratore non può ritenersi obbligato a effettuare dettagliate ed approfondite indagini sulla situazione economica del cliente (altro…)
Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 in caso di quasi integrale riproduzione di un marchio comunitario registrato (nel caso di specie: una striscia colorata) sul prodotto di un (altro…)
Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, le Sezioni Specializzate sono competenti con riferimento alle società cooperative per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'estinzione di un rapporto societario, nonché per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime (nella specie si è ritenuto che il giudizio fosse relativo ai rapporti societari tra la Cooperativa e il socio, in quanto una Cooperativa edilizia chiedeva di accertare l'avvenuta legittima esclusione del socio e la conseguente decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento dell'alloggio. Le altre domande della Cooperativa di rilascio dell'immobile, di pagamento dei canoni e dell'indennità per occupazione sine titulo sono state ritenute connesse alle prime).
La dichiarazione di recesso inviata all'organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio (altro…)
Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. S.U., 13916/2006; Cass. 24433/2013; nella specie, era intervenuta una sentenza già passata in giudicato che aveva rigettato, in relazione ad un contratto di cessione di quote sociali, le domande di nullità per inesistenza dell'oggetto, di annullamento per errore e dolo, di risoluzione ex art. 1453 c.c. per vendita aliud pro alio, nonché di accertamento di risoluzione ex art. 1456 c.c. Successivamente la società soccombente aveva proposto un secondo giudizio in cui chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione delle quote sociali secondo il procedimento previsto dal contratto e che la società venditrice fosse condannata a restituire il prezzo già corrisposto).
Il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote è da ascrivere totalmente alla società acquirente la quale "imputet sibi" non solo di aver proceduto all'acquisto senza preventivamente effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l'accertamento, sia pure ex post, della reale situazione patrimoniale della società le cui quote erano state acquistate.
Anche nell'ipotesi di s.r.l. unipersonale, la revoca degli amministratori ad opera del socio unico deve comunque rispettare la procedura formale delineata dallo statuto societario e dalla legge, quantomeno con riferimento alla necessità di previa comunicazione (altro…)