Il convenuto non può far valere in via di azione le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nell'ambito del giudizio incardinato dall'attore avanti a giudice incompetente, nel quale si sia tardivamente costituito. Nello specifico, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.
Il diritto, statutariamente previsto, dell'amministratore a percepire un compenso non è escluso dalla mancata deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione né ciò può essere inteso quale rinuncia implicita al compenso. Al contempo, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'amministratore che sia rimasto inerte, non trattandosi di evento pregiudizievole derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell’evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall’avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. A tal proposito, il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell’amministratore della società, a cui spetta di occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli.
Non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell’amministratore, che può essere in qualunque tempo revocato dall’assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa, che può ben essere integrata dal conflitto insanabile tra i membri del Consiglio di Amministrazione tale da aver portato alla dimissione della maggioranza del Consiglio stesso e alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea.
La legge 1998 n. 192 che vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice, non costituisce deroga al principio di autonomia contrattuale ma applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (principio che si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali atteso il generale dovere extracontrattuale del “neminem laedere”) e ciò in quanto la stessa prende in considerazione soltanto la condotta dell’impresa che approfitti di una situazione di forza economica e sanziona solo quelle condotte che si concretano in un abuso.
Si è sottolineato che consentire una condotta posta in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale che desse luogo ad un considerevole sacrificio in capo ad una delle parti non solo sarebbe in contrasto con i principi di cui sopra per l’impresa debole del rapporto ma sarebbe anche dannosa per il sistema nel suo complesso in quanto suscettibile di scoraggiare altre imprese a porre in essere/subentrare in quei contratti: la rispondenza alle esigenze delle imprese di questi contratti verrebbe infatti tradita da un meccanismo di funzionamento contrattuale che ne decreterebbe ben presto il fallimento sul mercato.
Quanto alle figure sintomatiche di abuso, è altrettanto noto che oltre a quelle esemplificativamente previste dalla legge stessa (rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare /imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie/ interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto) altre sono enucleabili e sono state enucleate (quali, per esempio, il recesso pur contrattualmente previsto ma secondo modalità/ragioni/tempi del tutto arbitrari e il rifiuto di modificare condizioni contrattuali divenute ingiustificatamente gravose) mentre non vi è abuso quando le condotte rispondono a precise e non egoistiche esigenze imprenditoriali.
La giusta causa di revoca dell'amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione o nel caso di violazioni di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, che incidano negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Ad ogni modo, non deve necessariamente trattarsi di un grave inadempimento, fermo restando l’esigenza di situazioni sopravvenute che minino irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministratore e società amministrata, non consentendone neppure in via provvisoria l’esecuzione. Nel rifiuto del socio di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio.
Nella locuzione di “amministratore nominato con contratto sociale” di cui all’art. 2259 c.c. può farsi rientrare anche il socio amministratore nominato con l’atto, pur successivo a quello di originaria costituzione della società, con cui egli è entrato a far parte della compagine sociale. Anche in tale caso, infatti, tale atto realizza nei confronti del nuovo socio amministratore un contratto sociale, necessitando l’integrazione della compagine sociale dell’accettazione da parte di tutti i soci.
La revoca della facoltà di amministrare non risulta assimilabile alla nozione di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita ex art. 2286, 2 comma c.c.. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, essa necessita la ricorrenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera.
La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni juris, stabilendo che occorre verificare in concreto che gli accadimenti oggetto di contestazione abbiano causato effettivamente un pregiudizio economico, non rilevando la relativa (mancata o scorretta) registrazione contabile].
Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata anche dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.
Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni afferenti ai poteri ed al perimetro dell’incarico conferiti al consulente tecnico può essere azionato solo nel corso delle operazioni peritali, rappresentando una fase interlocutoria tra il CTU, le parti e il giudice. Si deve, dunque, considerare tardivo il ricorso promosso dopo la chiusura delle operazioni peritali e in occasione dell'udienza di disamina.
E' legittima la clausola statutaria di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa che preveda l'esclusione del socio che si renda moroso nel pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio lui assegnato. L'esclusione deliberata ai sensi di una simile clausola comporta, per il socio escluso, la decadenza dal diritto di godimento dell’immobile e l'obbligo di rilascio dello stesso alla cooperativa.
L’azione di responsabilità sociale ex art. 2476 c.c., promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un ex amministratore, richiede, ai fini della sua ammissibilità, una delibera assembleare preventiva per legittimare la società a procedere in giudizio, applicandosi per analogia l'art. 2393 c.c..
Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale di partecipazione, effettuata tramite perizia giurata, è vincolante e impugnabile solo per manifesta iniquità o errore evidente ai sensi dell’art. 1349 c.c.
[Nel caso di specie, non è stata ritenuta manifestamente erronea o iniqua la valutazione del perito, fondata sul metodo del Discounted Cash Flow e su dati oggettivi, che non abbia tenuto conto di operazioni societarie o prospettive successive al recesso, poiché il valore è determinato sulla situazione preesistente].
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.
In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.