La pendenza davanti all’UIBM di un procedimento amministrativo di nullità del marchio, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.i., non impone la sospensione del giudizio di contraffazione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché la decisione amministrativa non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato e resta sempre proponibile l’azione di nullità davanti all’autorità giudiziaria; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 295 c.p.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione in tale ipotesi. In mancanza di una domanda giudiziale di nullità, il giudice della contraffazione conosce in via incidentale della nullità eccepita dal convenuto.
Non è nullo ai sensi dell’art. 9 c.p.i., quale forma che dà valore sostanziale al prodotto, il marchio tridimensionale costituito dalla forma di un gioiello quando l’attrattività del prodotto per il consumatore medio derivi non dalla forma geometrica in sé, ma dalla sua riconducibilità alla maison che la utilizza. La riproduzione identica di forme, lavorazioni, bordi e contrasti cromatici integra la contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i.
I gioielli realizzati artigianalmente su ordinazione, ma destinati a un mercato ampio e quindi suscettibili di essere prodotti in molteplici esemplari, sono tutelabili come opere del disegno industriale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., e non come opere delle arti figurative ai sensi del n. 4, sicché occorre accertarne, oltre al carattere creativo, il valore artistico, desumibile dalla vendita presso note case d’asta internazionali e dall’esposizione in mostre, anche alla luce delle mostre museali dedicate all’autore. La sola modifica dimensionale di un esemplare, che lasci immutate le altre caratteristiche e l’impressione d’insieme, non costituisce elaborazione creativa e integra violazione del diritto d’autore.
Quando lo statuto della s.r.l. riproduce l’art. 2473 c.c., devolvendo in caso di disaccordo la valutazione della partecipazione del socio receduto a un esperto nominato dal tribunale con il richiamo dell’art. 1349, comma 1, c.c., e la società ne abbia tempestivamente eccepito l’operatività, la domanda giudiziale di liquidazione della quota è improponibile.
La perdita d’esercizio maturata prima dell’efficacia del recesso incide sul valore della quota da liquidare al socio receduto, ma non fa sorgere un credito della società nei suoi confronti, compensabile con il credito alla restituzione dei finanziamenti soci, quando la perdita sia stata ripianata attingendo alle riserve e al capitale senza che i soci si siano obbligati a nuovi apporti.
La rettifica di errori di competenza commessi nella contabilizzazione degli esercizi precedenti non determina di per sé un danno per la società, perché si limita a imputare un evento a un esercizio anziché a un altro. Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore il danno risarcibile non coincide quindi con la perdita d’esercizio emersa dalla rettifica, e la società deve allegare le conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla falsa rappresentazione contabile, quali l’impossibilità di adottare tempestivamente i rimedi necessari o il compimento di operazioni svantaggiose.
Il pagamento di debiti sociali scaduti, nascenti da contratti regolari, eseguito dall’amministratore dopo la cessazione dalla carica non arreca alla società un danno ingiusto. La società che contesti la congruità dei compensi corrisposti a un consulente deve allegare quali servizi siano stati resi e quale sarebbe stato il compenso proporzionato.
È nulla per difetto di novità e per malafede la registrazione, da parte dell’ex socio accomandatario, del marchio identico al segno usato da anni dalla società come distintivo della propria testata giornalistica on line, quando il preuso abbia acquisito una notorietà non meramente locale, desumibile dal numero e dalla provenienza nazionale ed estera degli accessi al sito, e la domanda di registrazione sia stata depositata pochi giorni dopo il recesso dalla società e seguita da richieste di compenso per l’uso del segno. La nullità colpisce la registrazione nella classe che comprende l’attività editoriale e non quella relativa a prodotti del tutto estranei a tale attività.
È irrilevante che l’ex socio abbia ideato graficamente il segno, perché l’art. 12 c.p.i. tutela il legittimo utilizzatore e il marchio di fatto usato dalla società appartiene a quest’ultima, soggetto distinto dalle persone fisiche dei soci.
La domanda di nullità della registrazione di un marchio contiene implicitamente l’accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo all’attore, ed è proponibile dall’affittuario dell’azienda quale avente causa del titolare del marchio di fatto ai sensi dell’art. 122, comma 2, c.p.i.
Deve ritenersi amministratore di fatto, responsabile verso il fallimento per le distrazioni successive, il socio unico e amministratore che abbia ceduto quote e carica a un prestanome con un’operazione fittizia, predisposta per condurre la società al fallimento e farne ricadere le responsabilità sul cessionario. La natura fittizia della cessione può desumersi da indici gravi, precisi e concordanti, quali il pagamento di una parte minima del prezzo senza alcuna richiesta del residuo, la cessione pressoché gratuita di una società patrimonialmente sana, l’assenza di qualsiasi interesse apparente del cessionario, il mantenimento in capo al cedente delle deleghe a operare sui conti sociali, la costituzione da parte sua di una nuova società con il medesimo oggetto e lo svuotamento sistematico dei conti; in tal caso le operazioni sui conti, da chiunque materialmente eseguite, sono riconducibili alle scelte gestorie del cedente e a lui imputabili.
Il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare resta residuale anche dopo la novella dell’art. 2486 c.c. e fa salva la prova del maggior danno. Il danno cagionato da condotte distrattive consiste nella corrispondente diminuzione patrimoniale, mentre l’ammontare del passivo dipende da circostanze proprie della formazione dello stato passivo, sicché il risarcimento può eccedere il deficit fallimentare; spetta all’amministratore provare che le uscite dai conti sociali siano state effettuate per esigenze della società.
La domanda con cui il curatore qualifichi come atto distrattivo, fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, il pagamento da questi eseguito a proprio favore a titolo di rimborso di un finanziamento soci non è un’azione revocatoria e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anziché a quella del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l. fall.
Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei difetti di conformità effettuata sette giorni dopo la consegna, tenuto conto dell’esigenza dell’acquirente di ispezionare la merce, rispettare le procedure interne di controllo e valutare come rapportarsi con la controparte. La consegna di mascherine chirurgiche in luogo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 pattuiti integra un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo, qualunque qualificazione si adotti, perché l’art. 35 CISG non distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio.
Chi abbia inviato offerte di vendita indicando quantità e prezzi, senza alcun riferimento alla propria fonte di approvvigionamento o a rapporti con terzi fornitori o produttori, assume gli obblighi del venditore, compreso quello di garantire le qualità della merce promessa, e non può sottrarvisi deducendo di avere operato come mero intermediario commerciale tramite una piattaforma di vendita.
Quando la conferma d’ordine e gli ordini di acquisto indichino il magazzino dell’acquirente come luogo di destinazione della merce e il venditore emetta le fatture accettando tali condizioni, è in quel luogo che deve eseguirsi la consegna, anche ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), reg. UE n. 1215/2012 e della competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. La clausola CIF contenuta nell’offerta individua soltanto il luogo in cui i rischi del trasporto passano all’acquirente e non è idonea a individuare anche quello della consegna, se non contiene indicazioni specifiche in tal senso.
La domanda di risoluzione di contratti pubblici di fornitura di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, anche quando i contratti si siano perfezionati in forma deformalizzata in ragione dell’emergenza sanitaria.
Quando il contratto di cessione di quote obbliga i cedenti a consegnare al cessionario una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia della manleva per le passività riconducibili alla gestione anteriore alla cessione, e prevede una distinta procedura di accordo tra le parti e, in mancanza, di arbitraggio soltanto per la determinazione delle riduzioni del prezzo, l’escussione della garanzia non può essere subordinata al previo esperimento di tale procedura, perché il significato minimo della clausola a prima richiesta consiste nell’esonerare il creditore dall’agire contro il debitore principale o dal dimostrarne l’inadempimento, e la subordinazione a una procedura complessa, di durata indefinita e dall’esito incerto, la svuoterebbe di significato. I cedenti che propongano un testo di garanzia contenente tale subordinazione sono inadempienti all’obbligo di consegna e vanno condannati a consegnare una garanzia conforme al contratto.
Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476 c.c., obbliga il socio e la società a collaborare con lealtà e buona fede, in modo da assicurare la soddisfazione del diritto senza aggravio ingiustificato per la società. La documentazione va perciò consultata presso la sede sociale o nel luogo in cui è custodita, e la società non può essere onerata di trasmettere al socio distante, per posta elettronica od ordinaria, l’intera documentazione amministrativa e contabile; il socio impossibilitato a recarsi in loco può chiedere la trasmissione di singoli documenti o offrirsi di sostenere le spese della loro digitalizzazione e trasmissione.
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di s.r.l., il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni anteriori all’assemblea, prescritto dagli artt. 2478-bis e 2429 c.c., non può condurre all’annullamento della delibera se non è stato dedotto tra i motivi di impugnazione. Il socio che lamenti la lesione del proprio diritto di controllo deve inoltre allegare in che modo essa si sia riflessa in un vizio del bilancio approvato.
L’obbligo di dare conto in bilancio delle pendenze giudiziarie rientra nell’onere di effettuare gli accantonamenti al fondo per rischi e oneri previsto dall’art. 2424 c.c. e di illustrarli nella nota integrativa, e sussiste solo se il contenzioso possa essere fonte di spese future secondo il principio di prudenza. Il socio che impugni la delibera per l’omessa menzione di un contenzioso deve quindi allegarne almeno la tipologia, lo stato e i rischi che esso comporta per la società, mentre la sua personale conoscenza della lite non supplisce alla mancata indicazione in bilancio.
Qualora le fotografie semplici pubblicate su giornali o periodici, la cui riproduzione è consentita dall’art. 91, comma 3, l.d.a. contro pagamento di un equo compenso, non rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 l.d.a., la loro riproduzione non è abusiva salvo che il fotografo provi la mala fede del riproduttore. La mala fede può desumersi dal numero molto ampio degli utilizzi, dall’uso professionale che il riproduttore fa delle immagini, tale da non consentirgli di ignorare la disciplina del diritto d’autore, e dalla prosecuzione degli utilizzi dopo la diffida del titolare, quando il riproduttore non abbia allegato in che modo abbia acquisito la disponibilità delle fotografie.
Il danno da illecita riproduzione di fotografie semplici può essere liquidato moltiplicando il valore di listino di ciascuna immagine per il numero degli utilizzi effettuati; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria.
Il mandato congiunto conferito dagli eredi del socio defunto e dal socio superstite a un professionista, perché indichi il valore di liquidazione della quota e consenta così a ciascuna parte di assumere le conseguenti decisioni, non rimette la determinazione del valore all’arbitrio di un terzo ai sensi dell’art. 1349 c.c. quando le parti non si siano obbligate a rispettarne la stima. La successiva domanda giudiziale di liquidazione della quota non costituisce impugnazione della stima e non è soggetta ai limiti della manifesta iniquità o erroneità.
Nella liquidazione della quota di s.r.l. agli eredi del socio defunto, quando lo statuto rinvii all’art. 2284 c.c., il metodo patrimoniale semplice risponde sia all’art. 2289 c.c., così richiamato, sia all’art. 2473 c.c.; i metodi misto patrimoniale-reddituale e dei multipli possono essere impiegati con funzione di controllo e di conferma del valore così determinato.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l., costituiscono uscite indebite, fonte di danno imputabile agli amministratori, i rimborsi di finanziamenti e i prelievi eseguiti a favore dei soci amministratori nel periodo in cui il patrimonio netto della società era negativo, poiché i versamenti effettuati in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. e la loro restituzione doveva seguire il soddisfacimento delle posizioni debitorie pregresse.
Integra condotta distrattiva qualsiasi atto di disposizione dal quale derivi una diminuzione certa e prevedibile del patrimonio sociale, quale che sia la modalità con cui la fuoriuscita del bene si realizza. Le uscite a favore di società partecipate o amministrate dagli stessi amministratori convenuti, in mancanza di documentazione contrattuale o giustificativa dei rapporti sottostanti, fanno presumere la distrazione.
L’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta resta obbligazione propria della società e non costituisce danno imputabile agli amministratori; lo costituiscono invece gli interessi, le sanzioni, l’aggio della riscossione e i diritti di notifica conseguenti all’omesso pagamento dei tributi, in quanto aggravano il dissesto della società.
Quando né lo statuto né il lodo che ha accertato il credito dettino regole sull’esigibilità dei crediti dei soci, la generica previsione del lodo secondo cui il rimborso dei finanziamenti potrà trovare ragione nelle disponibilità finanziarie presenti e future della società non subordina la restituzione a una condizione. Il socio di minoranza creditore non può essere tenuto ad attendere a tempo indeterminato le scelte della società in ordine alla liquidazione o all’investimento del proprio patrimonio, perché ciò rimetterebbe l’adempimento all’arbitrio del debitore.
Nel finanziamento soci privo di termine di restituzione, come nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore può esigere immediatamente la restituzione quando il debitore sia divenuto insolvente, senza necessità della preventiva fissazione giudiziale del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c. Deve ritenersi tale la società che, consapevole da anni del debito accertato con lodo, non ne abbia pagato alcuna parte nonostante le diffide, pur disponendo di un patrimonio immobiliare.
Accertato con lodo irrituale il credito del socio alla restituzione dei finanziamenti e l’assenza dei presupposti della postergazione, la domanda di condanna della società al pagamento non può essere devoluta all’arbitrato irrituale, e il socio creditore, a fronte dell’inadempimento della società, deve rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo.
È valida, e non è nulla per difetto di causa o di alea né per difetto della forma prescritta per la donazione, la rendita vitalizia che i soci di un gruppo di società familiari si siano obbligati personalmente e in solido a corrispondere a una congiunta, quando essa costituisca la controprestazione della rinuncia della beneficiaria alla proprietà delle quote che le spettavano nelle società del gruppo. Il contratto non può essere riqualificato come cessione di quote con pagamento dilazionato del prezzo quando la scrittura non faccia alcun riferimento al valore delle partecipazioni né preveda un limite massimo della rendita.
L’obbligo di corrispondere la rendita non si estingue con la scissione delle società e la separazione delle attività tra i rami della famiglia, quando l’accordo ne preveda l’applicazione anche alle società di futura costituzione e gli atti preparatori della divisione abbiano confermato gli impegni verso la beneficiaria, e permane finché gli obbligati restino titolari, anche indirettamente, di quote delle società derivate. Le obbligazioni assunte dai firmatari come persone fisiche li vincolano personalmente, indipendentemente dagli strumenti societari – retribuzioni, distribuzioni di utili, rimborsi di finanziamenti – attraverso i quali le parti avevano previsto di adempiere.
È inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle rate future della rendita vitalizia quando il permanere dell’obbligo dipenda da circostanze future e incerte, quali il mantenimento della titolarità delle quote in capo agli obbligati e la mancata cessione delle società a terzi.