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Giusta causa di revoca dell’amministratore delegato e uso strumentale della minaccia di azioni legali
Sussiste giusta causa di revoca delle deleghe e della carica di presidente del consiglio di amministrazione quando il presidente e...

Sussiste giusta causa di revoca delle deleghe e della carica di presidente del consiglio di amministrazione quando il presidente e amministratore delegato, a fronte di una proposta di redistribuzione delle deleghe e in un momento in cui gli altri consiglieri attendevano una sua controproposta, trasmette loro una diffida a mantenere la continuità di tutti gli incarichi ricoperti, rivendicando un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale mai prima prospettato e minacciando azioni legali in caso di mancato adeguamento. Tale condotta si colloca infatti fuori dal perimetro della normale dialettica dell’organo collegiale e del mero esercizio di un diritto, perché la minaccia di adire l’autorità giudiziaria costituisce un uso strumentale del diritto di difesa, diretto non a far riconoscere il preteso rapporto di lavoro [poi negato con sentenza passata in giudicato] ma a imporre la propria volontà al consiglio, e dimostra il venir meno della possibilità di collaborare con gli altri consiglieri. Le stesse ragioni giustificano la successiva revoca dalla carica di amministratore deliberata dall’assemblea [dopo un’ulteriore lettera con cui il revocato rivendicava emolumenti per centinaia di migliaia di euro e chiedeva il ritiro della revoca delle deleghe].

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2381, comma 3, c.c., può sempre determinare il contenuto e i limiti delle deleghe e rivederne in ogni momento la distribuzione tra i suoi componenti; la necessità di una giusta causa per la revoca delle deleghe fonda soltanto il diritto del delegato revocato al risarcimento del danno e non determina l’inefficacia del nuovo assetto dei poteri deliberato dal consiglio. Non è pertanto una reazione giustificata a un tentativo di esautoramento quella del delegato che, di fronte a una limitata contrazione dei poteri [senza riduzione dei compensi, con il mantenimento della presidenza, della rappresentanza e dei poteri di firma e di spesa, e con il consiglio in scadenza entro pochi mesi], tenti di paralizzare le deliberazioni degli altri consiglieri con la minaccia di far valere una inconsistente posizione di lavoro subordinato.

Anche la revoca delle deleghe conferite in seno al consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta causa, in applicazione analogica dell’art. 2383, comma 3, c.c., e in mancanza il revocato ha diritto al risarcimento del danno. La giusta causa può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede circostanze sopravvenute che minino il rapporto fiduciario, la cui prova grava sulla società; non la integrano esigenze di organizzazione interna o ragioni di convenienza economica, né mere divergenze o attriti rientranti nella normale dialettica del consiglio, né il solo fatto che l’amministratore abbia esercitato il diritto di adire l’autorità giudiziaria a tutela di una sua posizione giuridica.

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Anteriorità divulgata online e nullità incidentale del modello di utilità in sede cautelare
Al livello dell’istruzione sommaria propria della fase cautelare, sussistono sufficienti ragioni indiziarie per ritenere in via incidentale la nullità per...

Al livello dell’istruzione sommaria propria della fase cautelare, sussistono sufficienti ragioni indiziarie per ritenere in via incidentale la nullità per difetto di novità di un modello di utilità quando un manuale operativo pubblicamente reperibile in rete descrive un prodotto che ne anticipa tutte le caratteristiche e reca, incorporato nel medesimo file, un certificato di conformità agli standard tecnici risalente a data anteriore al deposito, perché l’associazione dei due documenti nello stesso file consente di collegarli con ragionevole certezza. Le incertezze sulla provenienza del file, sulla data esatta di pubblicazione e sulla natura dell’ente certificatore [oltre alla diversa denominazione del prodotto nei due documenti, comunque non incompatibili] potranno essere approfondite nel giudizio di merito.

L’art. 121, comma 5, c.p.i., che consente al consulente tecnico d’ufficio di acquisire documenti anche oltre le preclusioni del giudizio ordinario, non gli impone di ricercare egli stesso la documentazione tecnica relativa ai prodotti che si assumono costituire anteriorità distruttive, perché altrimenti gli sarebbero attribuiti compiti di indagine e l’adempimento dell’onere probatorio che, a norma del comma 1 dello stesso articolo, grava su chi deduce la nullità del titolo.

Sono irrilevanti ai fini della valutazione di novità le anteriorità documentate da materiale tecnico o commerciale che non consente un’analisi comparativa con il modello di utilità sulla caratteristica principale del trovato [configurazione del sistema di trazione e disposizione del motore elettrico rispetto alla ruota motrice]. Le censure sul difetto di attività inventiva restano assorbite, perché la divulgazione anteriore di un prodotto identico renderebbe nullo il titolo già per difetto di novità, mentre in caso contrario mancherebbe l’anteriorità con cui operare il confronto.

Soddisfa il requisito della sufficiente descrizione ex art. 51 c.p.i. il modello di utilità la cui descrizione e le cui figure forniscono all’esperto del ramo informazioni sufficienti per riprodurre il trovato e definire in modo preciso l’ambito di protezione, anche se non spiegano le ragioni per cui la soluzione sarebbe più stabile, sicura ed ergonomica rispetto alla tecnica nota e non contengono specifiche dimensionali e funzionali, che l’esperto del settore è in grado di ricavare autonomamente.

Ai fini della competenza territoriale rileva la sede legale della società convenuta, anche se l’attività è svolta presso una diversa sede operativa.

Il rigetto del ricorso cautelare comporta la revoca della descrizione concessa inaudita altera parte e l’imputazione definitiva al ricorrente soccombente delle spese di descrizione e di consulenza tecnica.

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Prova dell’amministrazione di fatto e responsabilità verso i creditori sociali dopo il fallimento
Non è provata la qualità di amministratore di fatto di chi [collaboratore della società, con mansioni di responsabile commerciale e...

Non è provata la qualità di amministratore di fatto di chi [collaboratore della società, con mansioni di responsabile commerciale e di produzione] risulta in costante dialettica con la proprietà e con l’amministratore di diritto per riassumere il controllo della società e ha compiuto illeciti in suo danno all’insaputa degli organi sociali, perché si tratta di comportamenti occulti, non continuativi e circoscritti a una determinata fase, diretti a sottrarre risorse alla società, e non dell’esercizio sistematico e continuativo di poteri decisionali autonomi propri dell’organo amministrativo. Non sono sufficienti a tal fine né il fatto che delle distrazioni abbia beneficiato una società riconducibile ai presunti amministratori di fatto, né la causale «compenso amministratore» di alcuni pagamenti cronologicamente circoscritti, in mancanza di accertamenti sull’attività concretamente svolta, mentre le dichiarazioni rese al curatore dai soggetti interessati [creditore poi attore e amministratori di diritto] vanno vagliate con estrema cautela.

La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, né inverte l’onere della prova; dopo la modifica dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad opera della l. n. 150/2022 essa non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio civile e, anche a ritenere inapplicabile la nuova disciplina, è preferibile escludere che assuma un valore significativo ai fini della prova delle condotte contestate, perché non implica alcuna ammissione di colpevolezza.

Quando i fatti contestati agli amministratori integrano reati di bancarotta prefallimentare, l’azione di responsabilità dei creditori sociali è soggetta ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. al termine di prescrizione del reato, che decorre dalla dichiarazione di fallimento, perché questa costituisce condizione obiettiva di punibilità; è invece prescritta l’azione per l’aggravamento del dissesto contestato come bancarotta semplice, se è decorso sia il termine quinquennale dall’apertura del fallimento, sia il termine massimo di prescrizione di quel reato.

La mancata tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a fondare la condanna dell’amministratore al risarcimento in favore dei creditori sociali, perché il danno non può desumersi in re ipsa e spetta all’attore provare il nesso causale tra la condotta e il danno [nella specie, l’insolvenza era già manifesta quando l’amministratore convenuto aveva assunto l’incarico e non era provato che la mancata tenuta delle scritture avesse aggravato il dissesto]; solo una volta raggiunta tale prova possono applicarsi i criteri di liquidazione presuntiva del danno.

L’azione del creditore sociale per il danno indiretto derivante dal depauperamento del patrimonio sociale di una s.r.l. va qualificata ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. (corrispondente all’art. 2394 c.c.), e non ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. (corrispondente all’art. 2395 c.c.), riferito ai danni direttamente cagionati dagli amministratori. La responsabilità ha natura contrattuale, sicché il creditore deve allegare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e provare il danno e il nesso causale; il danno risarcibile non coincide automaticamente con il credito insoddisfatto, ma con la quota di esso che avrebbe trovato capienza nel patrimonio sociale in caso di diligente adempimento degli amministratori. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui è percepibile l’insufficienza del patrimonio sociale, che di regola coincide con l’apertura della procedura concorsuale, e non è sospeso né interrotto dalla dichiarazione di fallimento.

Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003 le azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo da chiunque promosse, e quindi anche quelle esercitate dai creditori sociali.

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Risoluzione per mutuo consenso implicito del preliminare di divisione societaria tra soci
Il contratto con cui i soci si obbligano ad attuare una serie di operazioni straordinarie [scissioni, aumento di capitale e...

Il contratto con cui i soci si obbligano ad attuare una serie di operazioni straordinarie [scissioni, aumento di capitale e conferimenti] per dividere le società partecipate e separare le rispettive attività entro un termine dichiarato inderogabile si risolve per mutuo consenso implicito quando, in prossimità della scadenza, una parte dà atto dell’inattuabilità del percorso esecutivo programmato e propone una soluzione parzialmente difforme, l’altra, senza nulla contestare su quel punto, invia a sua volta una controproposta anch’essa difforme, e nessuna delle due pretende l’esecuzione letterale dell’accordo lasciando spirare il termine. Il successivo richiamo di una parte alla volontà di attuare l’accordo originario [nel corso delle trattative su un «percorso alternativo»] è privo di valore giuridico, trattandosi di accordo ormai risolto, e a nessuna delle parti può essere addebitato l’inadempimento.

Non è nullo per illiceità della causa l’accordo tra soci che prevede la scissione di società partecipate, perché ogni scissione comporta una diminuzione di valore della società scissa bilanciata dal valore acquisito dalla beneficiaria e trova giustificazione nella volontà delle parti di definire nuovi assetti, anche soltanto per dividere i patrimoni e separare i percorsi imprenditoriali. L’operazione diventa illecita solo se contempla atti idonei a pregiudicare l’operatività o la solvibilità delle società interessate, potenzialmente pregiudizievoli per gli altri soci o per i creditori, mentre l’eventuale incremento di valore del patrimonio di una delle parti non incide sulla validità del negozio, essendo rimessa alla loro autonomia la determinazione dei beni da assegnare a ciascuna.

L’impossibilità di trasferire un singolo rapporto tra quelli da assegnare alla beneficiaria della scissione [contratto di locazione già risolto alla data dell’accordo] integra al più un’impossibilità parziale dell’oggetto, che si riflette sull’intero contratto soltanto se ne è dimostrata l’essenzialità nell’economia complessiva dell’operazione; la clausola per cui gli adempimenti formano un’unica operazione, con esclusione di ogni adempimento parziale, esprime l’interesse delle parti all’esecuzione unitaria dell’operazione, ma non comporta che essa sia posta nel nulla per la sola impossibilità di trasferire un singolo rapporto.

È determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. l’oggetto dell’obbligo di conferire partecipazioni mediante un aumento di capitale con sovrapprezzo da parametrare al «valore di mercato» delle quote, perché tale valore può essere determinato anche con l’apporto di un giudizio tecnico.

Non dà luogo a risarcimento del danno alla reputazione la nota inviata da un socio alla società e ai suoi organi di controllo [contenente accuse rivolte agli altri soci] quando non è allegato alcun fatto specifico da cui desumere che la comunicazione abbia prodotto un qualche effetto, ad esempio stimolando iniziative di approfondimento o di richiamo da parte del collegio sindacale.

La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescrive una forma particolare può avvenire anche per manifestazione tacita di volontà, attraverso comportamenti che denotino una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine al rapporto negoziale.

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Intestazione fiduciaria di quote al coniuge, trust e sequestro cautelare
La circostanza che un coniuge abbia fornito all’altro l’intera provvista per l’acquisto di quote sociali non costituisce prova univoca dell’intestazione...

La circostanza che un coniuge abbia fornito all’altro l’intera provvista per l’acquisto di quote sociali non costituisce prova univoca dell’intestazione fiduciaria delle quote, perché gli esborsi patrimoniali effettuati in costanza di matrimonio da un coniuge in favore dell’altro, per consentirgli di acquistare un bene o altre utilità, sono riconducibili di regola alla donazione indiretta, e spetta a chi agisce per la restituzione provare l’assenza di spirito di liberalità. È inoltre fortemente incompatibile con l’intestazione fiduciaria la successiva costituzione, da parte dell’intestataria, di un trust avente a oggetto le quote [in favore dei figli della coppia], perché si tratta di atto dispositivo che non rientra nelle disponibilità del titolare fittizio e che il preteso fiduciante non avrebbe tollerato.

Le quote sociali conferite in trust costituiscono patrimonio segregato del trustee e non possono essere pignorate dai creditori personali del disponente, sicché non sono neppure sequestrabili a norma dell’art. 671 c.p.c. Il carattere irrevocabile del trust esclude inoltre il pericolo di cessione a terzi delle quote da parte del disponente.

Il sequestro di quote sociali e di un immobile della società chiesto in funzione della domanda di accertamento dell’intestazione fiduciaria delle quote va riqualificato come sequestro giudiziario, perché mira a evitare la sottrazione dei beni in attesa dell’accertamento della titolarità e non a preservare la garanzia patrimoniale. Se strumentale alla domanda subordinata di restituzione delle somme versate, esso va invece qualificato come sequestro conservativo, distinguendo i crediti verso il socio, cui è strumentale il sequestro delle quote, da quelli verso la società, cui è strumentale il sequestro dell’immobile di sua proprietà.

Non sussiste il periculum in mora per il sequestro conservativo dell’immobile della società chiesto dal creditore chirografario [che ha pagato, surrogandosi, debiti della società verso il creditore ipotecario] quando il bene è pignorato dal creditore ipotecario per un credito superiore al valore di stima, perché l’intero ricavato della vendita, forzata o anche privata con il consenso del creditore pignorante, è destinato alle spese di procedura e alla soddisfazione di quest’ultimo. In tal caso il sequestro, pur privo di effetti in danno del creditore ipotecario, rischierebbe di scoraggiare i potenziali offerenti e si rivelerebbe uno strumento per intralciare ingiustamente la procedura di espropriazione.

La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non può essere ordinata in sede cautelare, perché l’art. 2688 c.c. la consente solo con la sentenza che decide la causa o quando questa è estinta per rinunzia o inattività delle parti; se la trascrizione è stata eseguita con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., su di essa decide il Tribunale in sede di reclamo ex art. 113 ter disp. att. c.c., in mancanza del quale la trascrizione ha efficacia. Ciò vale anche quando la trascrizione appaia dubbia [domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. di quote sociali e ricorso per sequestro conservativo di un immobile, del quale l’art. 679 c.p.c. prevede la trascrizione soltanto del provvedimento di accoglimento].

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Anteriorità non indicata dalla parte e poteri del CTU nel giudizio di nullità del brevetto
Quando l’attore ha tempestivamente allegato il motivo di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, il consulente tecnico d’ufficio...

Quando l’attore ha tempestivamente allegato il motivo di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, il consulente tecnico d’ufficio può fondare la propria valutazione su un’anteriorità che la parte non ha specificamente indicato [brevetto statunitense la cui esistenza emergeva dalla decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti prodotta dai convenuti], senza violare il principio dispositivo, perché il fatto principale è già stato allegato e l’individuazione del documento che ne prova la fondatezza può essere rimessa al giudice e al consulente, che del giudice è ausiliario. Il consulente non può invece individuare autonomamente un profilo di nullità che la parte interessata non abbia mai allegato.

Il consulente tecnico d’ufficio può reperire il testo di un documento pubblico [brevetto anteriore liberamente accessibile in una banca dati brevettuale] la cui esistenza emerga dai documenti già tempestivamente prodotti in causa, perché sarebbe irragionevole che, potendo ricevere ai sensi dell’art. 121, V comma, c.p.i. documenti inerenti ai quesiti non ancora prodotti in causa, anche dopo le preclusioni istruttorie, egli non possa acquisirlo direttamente.

Le decisioni della Divisione di opposizione e della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti che confermano la validità del brevetto europeo non sono vincolanti nel giudizio di nullità della frazione italiana, sicché il consulente tecnico d’ufficio può discostarsene indicando le ragioni delle sue diverse conclusioni.

Non comporta attività inventiva la scelta di un intervallo dimensionale delle particelle da trattare che non risolve alcun problema tecnico e non determina alcun effetto tecnico inaspettato, quando l’apparecchio descritto nell’anteriorità è già implicitamente adatto a trattare particelle di quelle dimensioni [perché provvisto dell’involucro di protezione dalle condizioni atmosferiche che, secondo le rivendicazioni del brevetto, consente il trattamento di particelle nell’intervallo rivendicato]. Ai fini della brevettabilità non basta infatti che l’invenzione sia nuova, perché essa deve rappresentare un progresso tecnico non ovvio per la persona esperta del ramo.

Il consulente tecnico d’ufficio può utilizzare i disegni di un brevetto anteriore per giungere alla più esatta comprensione del suo contenuto [verificando che il flusso di particelle sia separato in base alle dimensioni, benché le rivendicazioni facciano riferimento al peso], senza con ciò ridurre la portata delle rivendicazioni.

Non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. pubblicizzare un prodotto come protetto da una domanda di brevetto che lo ha effettivamente protetto, anche se il brevetto è poi decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento, perché tale circostanza non rileva nei rapporti con il concorrente che non alleghi in che termini la condotta abbia concretamente danneggiato la sua attività.

Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire [nella specie, il consulente aveva espressamente invitato le parti a prendere posizione sulla nuova anteriorità].

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Nullità del marchio costituito dal toponimo notorio di una frazione comunale registrato senza consenso
È nullo ai sensi degli artt. 25 e 8, comma 3, c.p.i. il marchio costituito dalla denominazione notoria di una...

È nullo ai sensi degli artt. 25 e 8, comma 3, c.p.i. il marchio costituito dalla denominazione notoria di una località [toponimi noti a livello mondiale in ambito turistico e sportivo] registrato da terzi senza il consenso dell’ente pubblico territoriale nel cui ambito la località è compresa, che ne è l’avente diritto. La norma mira infatti a evitare lo sfruttamento a fini commerciali dei nomi e dei segni notori da parte di terzi estranei che intendano appropriarsene, approfittando della loro forza attrattiva e del loro valore suggestivo; la tutela si estende quindi anche alle denominazioni delle frazioni di un ente pubblico, quando esse siano inequivocabilmente e diffusamente identificative del territorio, e non è limitata all’ipotesi in cui sia ripresa l’intera denominazione dell’ente.

La temporanea rinuncia del Comune all’utilizzo della denominazione notoria [sostituita nel toponimo ufficiale della frazione da altra denominazione, poi ripristinata in corso di causa] non consente ai terzi di registrarla come marchio, perché resta da tutelare il diritto dell’ente di disporne quale avente diritto [trattandosi di denominazioni utilizzate da quasi un secolo per individuare una frazione del territorio comunale].

Il Comune non può essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i. sul presupposto che sia un ente con finalità economiche, perché l’art. 19, comma 3, c.p.i., nel consentire alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di ottenere registrazioni di marchio aventi a oggetto elementi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del territorio, riconosce all’ente pubblico il diritto prioritario di sfruttarli e vincola i proventi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi.

Il marchio costituito da un toponimo notorio è nullo anche ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., perché l’indicazione della provenienza geografica lo priva di capacità distintiva.

La comunicazione alla stampa della diffida con cui i titolari di un marchio appena registrato contestano l’uso del segno da parte di un terzo [l’ente territoriale] non è sufficiente a provare un intento denigratorio ai sensi dell’art. 2043 c.c., perché ne emerge piuttosto la volontà di tutelare il marchio, e a tal fine non rileva il successivo accertamento della sua nullità. Il danno all’immagine e alla reputazione è un danno conseguenza che non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé [commenti pubblicati sui social riconducibili non alla condotta dei convenuti ma a una scelta dell’ente contestata da alcuni cittadini].

La pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti non può essere disposta quando la domanda risarcitoria è respinta, perché ne costituirebbe di fatto una modalità, né può fondarsi sull’art. 126 c.p.i. quando l’attore non invoca la violazione di propri diritti di proprietà industriale.

È domanda nuova, inammissibile perché diretta ad ampliare il thema decidendum, quella di nullità dei marchi oggetto di ulteriori domande di registrazione depositate dai convenuti in corso di causa, formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.

È inammissibile, perché generica ed esplorativa, l’istanza di esibizione di tutte le comunicazioni diffuse dalla controparte in relazione ai marchi oggetto di causa, volta a provare l’estensione dell’attività illecita.

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Vigilanza dei sindaci sulla crisi di liquidità e omesso versamento di IVA e contributi
I sindaci adempiono ai doveri di vigilanza e controllo quando, informati dagli amministratori che la situazione di cassa non consente...

I sindaci adempiono ai doveri di vigilanza e controllo quando, informati dagli amministratori che la situazione di cassa non consente il pagamento dei debiti in scadenza [IVA e contributi previdenziali], sollecitano il pagamento dei crediti infragruppo o l’immediato apporto di liquidità da parte dei soci, perché a quel punto spetta ai soci, personalmente o quali amministratori delle altre società del gruppo, ripianare la crisi di liquidità della società. In una situazione di grave crisi di liquidità non imputabile agli amministratori [dovuta anche al mancato incasso di crediti verso altre società del gruppo, con amministratori in carica da pochi mesi] è d’altra parte normale la scelta di pagare i dipendenti, le banche e i fornitori anziché l’Erario, per non compromettere la continuità dell’attività aziendale.

Non sono imputabili agli amministratori, né ai sindaci per omessa vigilanza, i danni derivanti da pagamenti eseguiti dalla società dopo la cessazione degli amministratori dalla carica [canoni di noleggio di un’autovettura e acconti sulle parcelle dei professionisti incaricati della scissione], perché il nuovo amministratore avrebbe potuto porre in essere le azioni necessarie a evitarli o a recuperare le somme.

Non sussiste un danno imputabile ai sindaci per non aver sollecitato il nuovo amministratore ad agire per il recupero dei compensi indebitamente percepiti dagli amministratori cessati, quando la società ne ha comunque chiesto la restituzione agli ex amministratori in un separato giudizio [poi definito con transazione].

Non è imputabile agli amministratori la scelta di porre a carico della società i costi dei professionisti incaricati di assisterla nell’operazione di scissione quando l’incarico è stato deliberato dall’assemblea [con il voto favorevole di tutti i soci e alla presenza dei sindaci], perché la corretta esecuzione della scissione corrisponde anzitutto all’interesse del gruppo e della capogruppo, e non soltanto a quello dei soci.

Nell’azione di responsabilità contro i sindaci spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a suo carico l’onere di provare di non aver avuto alcuna possibilità di attivarsi utilmente. Chi agisce per il risarcimento deve inoltre provare il nesso causale tra inerzia e danno, perché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.

Le spese delle chiamate in causa dei terzi [assicuratori della responsabilità dei sindaci convenuti] sono poste a carico dell’attore soccombente, trattandosi di atto comunque conseguente alla sua iniziativa processuale rivelatasi infondata.

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Convocazione assembleare su richiesta dei soci ex art. 2367 c.c.
In tema di diritto del socio di ottenere la convocazione dell’assemblea per deliberare su determinati argomenti, la norma di cui...

In tema di diritto del socio di ottenere la convocazione dell’assemblea per deliberare su determinati argomenti, la norma di cui all’art. 2367 c.c. non prevede alcuna forma particolare per la richiesta di convocazione dell’assemblea e dunque la domanda può pervenire anche a mezzo di un procuratore; la norma inoltre non prevede un termine per la convocazione che deve essere eseguita “senza ritardo”.

L’oggetto dello scrutinio del Tribunale ex art. 2367 comma 2 c.c. non è l’opportunità che l’assemblea assuma determinate deliberazioni, ma semplicemente la legittimità della domanda. La richiesta del socio di convocare l’assemblea per la sostituzione degli organi gestori è certamente ammissibile e la convocazione doverosa.

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Azione del curatore contro l’amministratore per i beni sociali non rinvenuti e onere della prova
L’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore della società fallita dipende da rapporti già esistenti nel patrimonio dell’impresa all’apertura...

L’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore della società fallita dipende da rapporti già esistenti nel patrimonio dell’impresa all’apertura della procedura, che si pongono con essa in relazione di mera occasionalità; essa non è perciò attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., ma resta soggetta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 168/2003. [Nella specie, il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Palermo e l’azione era stata proposta davanti alla sezione specializzata di Torino].

Integra distrazione qualsiasi atto che determini la fuoriuscita di un bene dal patrimonio sociale con diminuzione certa della garanzia dei creditori, a prescindere dalle modalità. Nell’azione del curatore contro l’amministratore per la mancata consegna dei beni sociali, spetta alla procedura provare che i beni sono esistiti nel patrimonio della società nel periodo di responsabilità del convenuto; le scritture contabili hanno a tal fine valore solo indiziario, perché i beni potrebbero esservi stati iscritti anche se inesistenti, e devono essere valutate con il complesso del materiale probatorio. Fornita questa prova, spetta all’amministratore, in ragione della natura contrattuale della sua responsabilità, dimostrare che i beni non più rinvenuti hanno avuto una destinazione conforme agli scopi dell’impresa, e in mancanza la distrazione può essere presunta.

L’amministratore risponde del valore del bene iscritto nell’ultimo bilancio da lui redatto quando ne è provato l’ingresso nel patrimonio sociale ed egli non dimostra né di averlo consegnato alla curatela né di averlo destinato alle esigenze dell’impresa, né che sia stato ceduto prima della sua nomina. [Nella specie, cavidotto interrato acquistato da una società poi incorporata nella fallita, iscritto in bilancio per € 300.000 e non rinvenuto dalla curatela]. È inammissibile e inutile la consulenza tecnica richiesta dall’amministratore per stimare beni che il perito non può esaminare, o per ricercarli, perché sarebbe diretta a supplire all’onere probatorio a suo carico.

Non rispondono di distrazione l’amministratore che prova, secondo il criterio del più probabile che non, lo smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete prima del fallimento, né quello di un veicolo che, pur detenuto da un terzo, risulta ancora di proprietà della società e può essere recuperato dalla curatela con le opportune azioni. Né può fondare la condanna la sola iscrizione in bilancio di attrezzature non rinvenute, quando non vi è altro elemento sulla loro esistenza nel patrimonio sociale durante la gestione del convenuto.

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Compenso variabile dell’amministratore legato all’EBITDA e clausola di arbitraggio scaduta
L’arbitraggio ex art. 1349 c.c. serve a determinare una parte dell’oggetto del rapporto, mentre l’arbitrato serve a risolvere una controversia...

L’arbitraggio ex art. 1349 c.c. serve a determinare una parte dell’oggetto del rapporto, mentre l’arbitrato serve a risolvere una controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione di un rapporto. La clausola che rimette a un «terzo arbitratore» la determinazione del compenso variabile dell’amministratore in caso di disaccordo tra le parti, quando il contratto contiene già tutti i criteri per individuarlo, va qualificata come clausola compromissoria e, in mancanza di elementi letterali in senso contrario, come clausola di arbitrato rituale. In ogni caso, la clausola perde efficacia vincolante se è spirato il termine perentorio previsto per la nomina del terzo. [Nella specie, il termine per la nomina scadeva prima della chiusura dell’esercizio cui il bonus era collegato, e la clausola non prevedeva alcun meccanismo di nomina in caso di disaccordo].

Se il tribunale ordinario, davanti al quale era stata sollevata l’eccezione di arbitrato rituale, ha declinato la propria competenza indicando quella della sezione specializzata in materia di impresa, implicitamente respingendo l’eccezione, questa non può essere riproposta nel giudizio riassunto, ma avrebbe dovuto essere fatta valere con il regolamento di competenza contro quella decisione.

Quando il term sheet stabilisce che i corrispettivi e i target pattuiti hanno valore contrattuale anche se le parti non stipulano i contratti definitivi, sono efficaci anche le clausole che fissano i criteri di calcolo del compenso, tra cui quella che prevede un meccanismo di «normalizzazione» dell’EBITDA da prevedere nei contratti definitivi. Tale meccanismo, riferito alle componenti positive o negative di natura esogena, va interpretato in senso teleologico: trattandosi della componente premiale del compenso dell’amministratore incaricato di eseguire un piano di ristrutturazione, dall’EBITDA effettivo vanno escluse tutte le componenti disomogenee rispetto a quelle previste nei bilanci previsionali del piano, perché estranee alla sua esecuzione e indipendenti dall’operato dell’amministratore. [Nella specie, «Bonus 2» pari a una percentuale della differenza tra l’EBITDA consolidato effettivo del 2018 e l’EBITDA di piano, previsto per un consigliere delegato all’esecuzione di un piano attestato ex art. 67 l. fall.].

Il principio di omogeneità tra EBITDA effettivo e EBITDA di piano può essere derogato da una clausola univoca che delimita il perimetro delle società da considerare nel calcolo, con conseguente esclusione del contributo delle altre società del gruppo. Ai fini della normalizzazione vanno esclusi dall’EBITDA i benefici straordinari ottenuti da una controllata esportatrice per la svalutazione della valuta locale e l’inflazione, se il piano non ne teneva conto, con una stima equitativa che consideri l’incidenza delle esportazioni sui ricavi; vanno esclusi anche l’aggiustamento contabile per inflazione, distinto dal beneficio economico effettivo, la capitalizzazione di costi che il piano prevedeva di spesare a conto economico e il ricavo derivante dal recupero di una svalutazione, operazione meramente contabile estranea al piano e non frutto dell’operato degli amministratori. Non va invece rettificato l’aumento dei compensi degli amministratori deliberato dall’assemblea, che rappresenta un maggior costo come qualsiasi altro fattore produttivo, se il piano non prevedeva un tetto per gli emolumenti.

Le spese di lite gravano sulla società convenuta anche se l’importo riconosciuto all’amministratore è sensibilmente inferiore a quello chiesto, quando essa non gli ha mai offerto una somma prossima a quella dovuta; le spese di CTU possono invece essere ripartite in ragione dell’esito della consulenza, in gran parte favorevole alla convenuta.

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Controllo giudiziario sulle cooperative e difetto di legittimazione dell’organo di controllo alla denuncia
Nelle società cooperative il potere di denuncia al tribunale previsto dall’art. 2545 quinquiesdecies c.c. non spetta ai sindaci né in...

Nelle società cooperative il potere di denuncia al tribunale previsto dall’art. 2545 quinquiesdecies c.c. non spetta ai sindaci né in generale agli organi di controllo della cooperativa, perché la norma non ne prevede la legittimazione e la sua omissione non può essere superata in via interpretativa. La mancata indicazione è espressione di una scelta di sistema, che privilegia una specifica categoria di soci, titolari delle partecipazioni indicate nel primo comma, e affida la tutela degli interessi generali agli interventi esterni dell’autorità di vigilanza, che l’organo di controllo ha il diritto e anche il dovere di attivare quando rilevi irregolarità gestorie [nella specie, il ricorso era stato proposto dai membri del comitato di controllo di una cooperativa per azioni].

L’art. 2545 quinquiesdecies c.c. costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 2409 c.c.: pur fondandosi sui medesimi presupposti di fatto, il controllo giudiziario sulle cooperative ha una diversa platea di legittimati, dalla quale sono esclusi gli organi di controllo e il pubblico ministero, e prevede quale contraddittore necessario l’autorità di vigilanza, titolare di un autonomo potere di intervento e di commissariamento. Il rinvio dell’art. 2519 c.c. alle norme sulla società per azioni non consente quindi di applicare alle cooperative l’art. 2409 c.c., perché il controllo giudiziario è compiutamente disciplinato e manca una lacuna da colmare.

L’indicazione dei soggetti cui il legislatore attribuisce il potere di promuovere il controllo giudiziario, ancorché contenuta in norme sostanziali, ha natura processuale e integra una condizione dell’azione, sicché il ricorso proposto da un soggetto non legittimato va dichiarato inammissibile.

La mancata notifica del ricorso ex art. 2545 quinquiesdecies c.c. all’autorità di vigilanza costituisce omissione ovviabile con un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e non determina di per sé l’inammissibilità dell’azione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nella parte in cui non annovera l’organo di controllo tra i soggetti legittimati alla denuncia, perché anche la cooperativa è dotata di un sistema di controlli, anche giudiziale, in linea con l’art. 2409 c.c., e beneficia inoltre della vigilanza esterna.

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