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Scadenza naturale del contratto di servizi logistici e abuso di dipendenza economica
Quando, scaduto un contratto quadro di servizi che esclude il rinnovo tacito, il committente propone la proroga alle stesse condizioni...

Quando, scaduto un contratto quadro di servizi che esclude il rinnovo tacito, il committente propone la proroga alle stesse condizioni fino a una certa data in attesa di aggiudicare il servizio con una nuova gara, e il fornitore, pur senza sottoscrivere la proposta, continua di fatto a erogare le prestazioni alle stesse condizioni, la proroga si intende accettata e il rapporto cessa alla sua naturale scadenza, se il committente non manifesta la volontà di proseguirlo e la gara è aggiudicata ad altri. [Nella specie, servizi di trasporto LTL di componentistica per un gruppo automobilistico, svolti dal fornitore in virtù di contratti succedutisi dal 2007].

L’aggiudicazione di un servizio per la durata di un anno prorogabile di due anni più due, comunicata per iscritto dal committente e accettata dal fornitore, perfeziona il contratto anche senza un successivo contratto scritto, trattandosi di rapporto non soggetto a vincoli di forma. Se il committente non manifesta la volontà di attivare la proroga, il rapporto cessa alla scadenza del primo anno e non si configura un recesso unilaterale soggetto a congruo preavviso; restano irrilevanti, perché attinenti ai motivi, le contestazioni sulla qualità del servizio. La richiesta generica di «migliorare» il servizio di back office, cui il committente aveva collegato la futura estensione, non costituisce una condizione contrattuale il cui avveramento comporti la proroga automatica del contratto.

L’abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998, che può prescindere da un rapporto di subfornitura, richiede sia la situazione di dipendenza, cioè una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio, di cui è sintomo la mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato, sia l’abuso, cioè una condotta arbitraria contraria a buona fede o finalizzata ad appropriarsi del margine di profitto altrui. Non è configurabile l’abuso quando la ricorrente lo fa coincidere esclusivamente con un recesso che in realtà non vi è stato, perché il rapporto è cessato per scadenza naturale.

Le spese possono essere compensate quando la complessità della ricostruzione del rapporto contrattuale, che ha dato origine alla controversia, è addebitabile alla parte vittoriosa, che grazie alla sua posizione di forza non ha mai formalizzato per iscritto l’aggiudicazione del servizio.

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Concorrenza dell’ex socio amministratore, imitazione servile e segreti commerciali in sede di reclamo
Quando la ricorrente prospetta una pluralità di condotte come parti di un disegno unitario di concorrenza sleale, il giudice deve...

Quando la ricorrente prospetta una pluralità di condotte come parti di un disegno unitario di concorrenza sleale, il giudice deve prima distinguere le condotte irrilevanti da quelle astrattamente illecite e poi verificare, per ciascuna di queste, se sia specificamente allegata e sufficientemente provata, perché solo i fatti giuridicamente rilevanti e provati possono concorrere alla ricostruzione complessiva. Sono irrilevanti le condotte tenute dall’ex amministratore quando era ancora in carica, la collaborazione avviata dopo la cessazione del rapporto tra l’ex socio, un ex dipendente e una società concorrente costituita contestualmente, se nessuno di essi è vincolato da obblighi di non concorrenza, e la partecipazione alle fiere di settore. È neutra, perché non produttiva di danno, anche la prenotazione da parte del concorrente dello stand fieristico storicamente usato dalla ricorrente, se questa non allega che le sia stato impedito di partecipare alla fiera con un altro stand o che quello stand avesse un particolare valore commerciale.

Non è confondibile con il logo della società il logo dell’ex socio che usa colori e caratteri diversi e contiene il suo nome proprio e la qualifica dell’attività individuale, anche se adotta il medesimo stile grafico geometrico. Per l’imitazione servile, la ricorrente deve allegare quali caratteristiche esteriori peculiari e individualizzanti del proprio prodotto, idonee a renderlo riconoscibile dalla clientela, siano state riprodotte; non basta indicare l’identità della componentistica, dei listini o dei depliant, e la somiglianza può dipendere dal fatto che i prodotti svolgono la medesima funzione. [Nella specie, cabina aspirante per la colorazione di prodotti di pasticceria, con caratteristiche esteriori simili a quelle di macchinari analoghi di altri produttori].

È generica e quindi infondata la prospettazione della denigrazione che non indica le circostanze e le modalità concrete delle condotte denigratorie né i loro destinatari.

La sottrazione di dati aziendali non è provata da una relazione tecnica che attesti operazioni di cancellazione, creazione e modifica di file distribuite in un lungo arco di tempo, senza indicare quali file siano stati cancellati o trasferiti, trattandosi di operazioni compatibili con la normale gestione dello spazio di memoria. Le informazioni tecniche relative a prodotti non brevettati rientrano tra i segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. solo se non sono note o facilmente accessibili agli esperti del settore. [Nella specie, il macchinario adattava ai laboratori di pasticceria cabine di aspirazione già esistenti per impianti industriali, riducendone le dimensioni].

L’ex socio e amministratore non vincolato da obblighi di non concorrenza è libero di sfruttare le proprie competenze e la propria rete di contatti anche nei confronti dei clienti della sua ex società, purché non si avvalga di dati segreti o di altri mezzi illeciti. Non integrano sviamento illecito di clientela alcuni episodici rapporti commerciali con clienti della società, anche quando taluno di essi abbia ritenuto che egli la rappresentasse ancora, se non è provato che sia stato lui a ingenerare dolosamente l’errore.

Anche se l’assunzione di sommari informatori in sede cautelare è deformalizzata, la parte deve indicarne quantomeno l’oggetto, che deve essere astrattamente rilevante e ammissibile; è inammissibile la richiesta di sentire persone su fatti irrilevanti, non specificamente allegati o senza indicare su che cosa dovrebbero riferire.

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Passaggio di private banker a una banca concorrente e limiti dello storno di dipendenti
L’acquisizione di dipendenti di un concorrente è di regola lecita, perché espressione della libertà di iniziativa economica e del diritto...

L’acquisizione di dipendenti di un concorrente è di regola lecita, perché espressione della libertà di iniziativa economica e del diritto del lavoratore di cambiare datore di lavoro. Essa diventa concorrenza sleale per storno ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo quando è attuata con l’intento, esclusivo o prevalente, di disgregare l’organizzazione aziendale altrui per ottenere un vantaggio competitivo, intento che va desunto da indici oggettivi: le modalità del passaggio, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma e la sua sostituibilità, i metodi usati per indurre i dipendenti a passare al concorrente. Lo storno non è escluso dal fatto che i contatti siano stati avviati per iniziativa dei dipendenti, purché su tale iniziativa si innesti una condotta scorretta dell’impresa concorrente.

I private banker, pur altamente specializzati, svolgono la medesima tipologia di mansioni e sono quindi sostituibili tra loro e mediante nuove assunzioni, anche quando gestiscono patrimoni di diverso valore. La disgregazione di una sede locale può rilevare solo se essa costituisce un’unità operativa autonoma, o se per l’attività svolta o le caratteristiche degli addetti gli esodi non possono essere riassorbiti nella struttura complessiva dell’impresa. [Nella specie, il passaggio a una banca concorrente di 17 dipendenti, tra cui 15 private banker con ruoli anche di responsabilità, provenienti da cinque filiali in tre aree geografiche, nel corso della scalata di altra banca sulla controllante della ricorrente, non è stato ritenuto idoneo a disgregare l’organizzazione di uno dei principali operatori nazionali del settore].

I patti di non concorrenza e gli obblighi di preavviso che vincolano i dipendenti non sono opponibili all’impresa concorrente che li assume, e la loro violazione, anche se concertata con essa e accompagnata dall’assistenza ai dipendenti, non è di per sé un indice univoco dell’intento disgregativo necessario per lo storno.

Il passaggio al nuovo intermediario di parte dei clienti gestiti dai private banker trasferiti è conseguenza naturale e lecita del loro spostamento, data la natura fiduciaria del rapporto. La sottrazione delle masse amministrate può tuttavia integrare una concorrenza sleale atipica ex art. 2598, n. 3, c.c., come appropriazione parassitaria dei risultati economici del concorrente, anche indipendentemente da uno storno illecito e perfino quando riguardi un solo banker, se attuata con modalità illecite. Ciò avviene quando la violazione dei patti di non concorrenza e degli obblighi di preavviso, che sono i presidi contrattuali predisposti dalla banca proprio contro la perdita delle masse, è frutto di un concerto tra il concorrente e il dipendente, purché i clienti seguano effettivamente il dipendente come conseguenza diretta della violazione del preavviso, e cioè la banca avrebbe potuto trattenerli se il preavviso fosse stato rispettato.

Non è ravvisabile l’illecito quando la validità dei patti di non concorrenza è oggettivamente incerta e la ricorrente non allega quando i clienti hanno deciso di trasferirsi né quali attività abbia svolto per trattenerli. [Nella specie, le masse effettivamente trasferite, pari a circa un terzo di quelle gestite dai banker, sono state ritenute una percentuale fisiologica; le masse ancora «in volo» dopo circa due mesi dalle dimissioni sono state ritenute irrilevanti, perché verosimilmente ordinate quando la banca avrebbe comunque potuto tentare di trattenere i clienti].

Il danno derivante dallo sviamento dei patrimoni amministrati consiste essenzialmente nella perdita delle commissioni ed ha natura patrimoniale, sicché, tra soggetti di cui non è in discussione la solvibilità, difetta di regola il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

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Risoluzione del preliminare di cessione di quote e azione di responsabilità dell’ex socio fideiussore
Nel procedimento semplificato di cognizione la mancata produzione dei documenti con il ricorso non comporta decadenza, perché l’art. 281 undecies...

Nel procedimento semplificato di cognizione la mancata produzione dei documenti con il ricorso non comporta decadenza, perché l’art. 281 undecies c.p.c. non prevede alcuna sanzione e i documenti possono essere prodotti con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., se autorizzata dal giudice.

Risolto il contratto preliminare di cessione di quote, per inadempimento o per mutuo dissenso tacito, il promittente venditore deve restituire la parte del prezzo ricevuta, perché gli effetti restitutori sono identici in entrambe le ipotesi. A tale obbligo non si può opporre l’inadempimento parziale del promissario acquirente al pagamento rateale, se il promittente non ne ha mai chiesto l’adempimento e ha anzi ceduto per primo le quote a terzi, né il fatto che il promissario abbia attinto la provvista dalle casse della società, circostanza che potrebbe al più integrare un fatto di mala gestio ai danni della società. È contraddittoria, e va respinta, la pretesa del promittente di ottenere il pagamento delle rate rimaste insolute insieme all’accertamento della risoluzione del contratto.

La prova delle condizioni dell’azione, e in particolare della legittimazione ad agire, non è soggetta a preclusioni istruttorie. Il giudice può dare ai fatti dedotti e alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il contratto preliminare che obbliga il promittente venditore a nominare amministratori le persone indicate dal promissario acquirente non pone a carico di quest’ultimo obblighi gestori: la fonte del potere e dei doveri di amministrare è la successiva delibera di nomina, e la responsabilità per la cattiva gestione non deriva dal contratto. La domanda del promittente fideiussore della società che lamenta di aver dovuto pagare debiti sociali per la cattiva gestione dell’amministratore va quindi qualificata come azione individuale del terzo ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.

L’azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c., di natura extracontrattuale, richiede un danno diretto al suo patrimonio, che non sia mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale. Il fideiussore che paga i debiti della società non subisce un danno diretto, perché il pagamento è adempimento di un’obbligazione volontariamente assunta, e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di agire utilmente in regresso per l’incapienza della società è un danno indiretto. La domanda non può essere riqualificata come azione dei creditori sociali ex art. 2476, co. 6, c.c., se mancano le allegazioni essenziali, quali l’essere divenuto creditore della società per effetto del pagamento e l’aver esercitato senza esito il regresso o l’essersi insinuato nel passivo senza ottenere riparti; né vi è danno per la garanzia non ancora escussa.

L’azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. ha natura derivativa, perché il socio agisce come sostituto processuale della società: egli perde quindi la legittimazione quando cessa il rapporto sociale, anche per effetto della cessione delle quote, a prescindere dalla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società. [Nella specie, il promittente venditore aveva ceduto le quote a un terzo prima di agire per la perdita di valore della partecipazione].

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Uso come marchio del cognome notorio di un ex pilota e risarcimento del danno
È inammissibile perché nuova la domanda con cui l’attore, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., estende le...

È inammissibile perché nuova la domanda con cui l’attore, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., estende le domande di accertamento della violazione, di inibitoria e di risarcimento a un diverso marchio adottato dal convenuto dopo il provvedimento cautelare, perché mutano sia il petitum sia i fatti costitutivi della domanda, e la nuova domanda non è conseguenza delle difese del convenuto, che non ha trattato del nuovo marchio nella comparsa di risposta. [Nella specie, il marchio «ICKX K2», usato per un’autovettura, era stato sostituito con «ICH-X»].

Ai sensi dell’art. 8, co. 3, c.p.i., i nomi di persona notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso, per impedire che altri tragga vantaggio economico dallo sfruttamento della notorietà altrui. Il requisito della notorietà va inteso in senso ampio, e può essere provato con ogni mezzo: le indagini demoscopiche sono solo un possibile strumento di prova, e la copiosa documentazione sui successi sportivi, sulle pubblicazioni anche recenti e sulle collaborazioni commerciali del titolare del nome può prevalere sulle indagini prodotte dal convenuto, condotte su un numero limitato di intervistati. [Nella specie, ex pilota di Formula 1, vincitore di Gran Premi e della 24 Ore di Le Mans, ancora brand ambassador di case automobilistiche e di orologi].

Viola l’art. 8, co. 3, c.p.i. anche l’uso come marchio del solo cognome della persona notoria, quando esso è di per sé idoneo a identificare il personaggio; la possibilità di associazione si era in concreto realizzata, come risultava da articoli di stampa e dal sito di un concessionario che dichiarava che il marchio prendeva il nome dal pilota. Non sussiste invece la violazione di un marchio di fatto, se non è allegato che il nome sia stato usato dal titolare come marchio. L’accoglimento della domanda ex art. 8 c.p.i. assorbe quelle di concorrenza sleale.

I criteri dell’art. 125 c.p.i. si applicano anche alla lesione del diritto sul nome notorio tutelato dal codice della proprietà industriale. Il danno è provato dalla vendita di prodotti contraddistinti dal nome senza il consenso del titolare, che è stato così privato del compenso che avrebbe potuto ricavare dall’autorizzazione. Nella retroversione degli utili si considera l’utile incrementale, ottenuto sottraendo dai ricavi i soli costi strettamente inerenti alla produzione e alla distribuzione dei beni, limitatamente ai beni effettivamente commercializzati con il segno illecito e non a quelli poi venduti con un marchio diverso; dall’utile va poi isolata la quota attribuibile al segno, che è solo uno dei fattori che influenzano la decisione di acquisto. La giusta royalty costituisce il limite inferiore del risarcimento, e va liquidato l’utile se di importo maggiore. [Nella specie, il CTU aveva attribuito al marchio un sesto della redditività; la documentazione sulle vendite depositata nel corso delle operazioni peritali era ammissibile ex art. 121, co. 5, c.p.i.].

Alla persona particolarmente notoria il cui nome sia stato usato come marchio senza consenso spetta anche il risarcimento del danno all’immagine, che può essere liquidato in via equitativa in misura pari alla metà del danno patrimoniale. Non è necessaria la pubblicazione della sentenza quando è già stato pubblicato il provvedimento cautelare di identico contenuto. [Nella specie, il tribunale ha inoltre disposto l’inibitoria, il ritiro dal commercio delle autovetture non ancora vendute, il trasferimento del nome a dominio corrispondente al cognome e una penale].

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Cessione separata di quote e marchio, garanzia sui debiti pregressi ed eccezione di inadempimento
Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella...

Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella del marchio di proprietà del socio persona fisica, trattandosi di beni che possono circolare autonomamente, anche se entrambi componenti di un complesso aziendale unitario. In mancanza di prova che con i due contratti le parti abbiano simulato un negozio unico e inscindibile, essi restano autonomi anche ai fini dell’imputazione dei pagamenti e dell’eccezione di inadempimento; è irrilevante che il preliminare prevedesse un corrispettivo unitario. [Nella specie, cessione del 100% delle quote di una s.r.l. che gestiva una discoteca e, con separato contratto in pari data, del marchio «Cabiria»].

In mancanza di prova della dichiarazione con cui il debitore, al momento del pagamento, ha indicato il debito da estinguere, i pagamenti si imputano secondo i criteri dell’art. 1193 c.c. ai debiti scaduti; la diversa entità del residuo dovuto per ciascuno dei due contratti dipende allora soltanto dai diversi piani di pagamento rateale.

La clausola del contratto di cessione di quote secondo cui i debiti della società anteriori a una certa data restano a carico del cedente, con facoltà dell’acquirente di trattenere quanto anticipato per pagarli, obbliga il cedente a soddisfarli a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula. Se risultano debiti imputabili alla gestione precedente di importo superiore al residuo prezzo richiesto, e il cedente non prova di averli pagati, va accolta l’eccezione di inadempimento del cessionario, senza necessità di accertare l’esatto ammontare dei debiti o il valore della società quando non sono proposte domande riconvenzionali. Spetta al cessionario provare l’imputabilità dei debiti alla gestione precedente: a tal fine non bastano un prospetto allegato a una diffida stragiudiziale o un bilancio che non distingue tra debiti sorti prima e dopo la cessione. [Nella specie, debiti verso lo studio di commercialisti, per una sponsorizzazione e verso l’INPS per circa € 80.000, a fronte di un residuo prezzo di € 6.500].

Ai fini dell’inadempimento del cedente non rilevano il prezzo, anche irrisorio, al quale egli aveva poco prima acquistato da terzi parte delle quote, che può dipendere dalla particolare natura dei loro rapporti, la temporanea chiusura del locale gestito dalla società, che non lo rende di per sé privo di avviamento, né la presenza di debiti nel bilancio successivo, che non significa insolvenza della società.

La legittimazione all’azione di nullità del marchio per anteriorità invalidanti spetta, ai sensi dell’art. 122, co. 2, c.p.i., soltanto ai titolari dei diritti anteriori, e il cessionario che deduca la nullità del marchio per far valere quella del contratto di cessione non ha interesse ad agire se nessuno ha mai rivendicato anteriorità. L’eventuale preuso del segno da parte di terzi non rende nullo il marchio, ma consente al preutente di continuare a usarlo ai sensi dell’art. 12 c.p.i. Anche un marchio meramente denominativo può avere capacità distintiva, che non è esclusa dalla coincidenza con il titolo di un noto film muto: il nome «Cabiria» per una discoteca ha anzi un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna attinenza con l’attività esercitata.

L’inadempimento del cedente del marchio per averne continuato l’uso non può desumersi dalla sola esistenza di società a lui riconducibili che contengono il medesimo nome nella denominazione sociale, senza allegare quale attività in concreto esse abbiano esercitato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva l’eccezione di compensazione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il controcredito potrà comunque essere fatto valere in sede esecutiva.

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Nullità del marchio registrato in mala fede dall’ex licenziatario durante le trattative di acquisto
La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella...

La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella per difetto di novità, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., hanno presupposti diversi e non incompatibili, perché la prima riguarda una condotta del registrante connotata da un’intenzione disonesta, la seconda i requisiti di registrabilità del marchio alla luce di diritti anteriori. Esse possono quindi essere proposte nello stesso giudizio, anche in via subordinata, e l’accoglimento dell’una fa venir meno l’interesse all’altra.

La registrazione è in mala fede quando il registrante, al momento del deposito, è consapevole che altri possa vantare una legittima aspettativa di tutela su quel segno, o abusa di un rapporto di collaborazione o di fiducia. Non occorre la prova certa che il registrante conoscesse l’intenzione dell’altro di procedere alla registrazione, se la coincidenza temporale tra i contatti tra le parti e il deposito induce a ritenere che egli ne avesse quanto meno il sospetto e il timore. [Nella specie, la società tessile che per anni era stata licenziataria esclusiva del marchio «KIPAWA 1938», ideato dall’armatore dell’omonima imbarcazione, registrato e poi non rinnovato, aveva depositato la domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo essere stata interpellata dal titolare sul possibile acquisto del marchio e un giorno prima che questi tentasse il deposito; poco dopo aveva depositato anche il marchio «KIPAWA»].

La concessione in licenza costituisce sfruttamento del segno distintivo ai sensi dell’art. 23, co. 2, c.p.i. Ai fini della nullità per registrazione in mala fede, che tutela proprio la legittima aspettativa di chi ha ideato il segno e intende proteggerlo con la registrazione, sono irrilevanti il mancato rinnovo della precedente registrazione, l’assenza di iniziative imprenditoriali dell’ideatore e la sua inattività per alcuni anni.

La dichiarazione di nullità del marchio registrato in mala fede non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre la prova del nesso causale e dell’entità del pregiudizio, e il guadagno tratto dal registrante dall’uso del marchio non costituisce di per sé un danno per l’ideatore che non abbia allegato di svolgere un’attività concorrente né abbia proposto una domanda di contraffazione del proprio marchio di fatto. Per le stesse ragioni non possono essere disposte la rimozione del marchio dai prodotti, il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 124 c.p.i., misure che presuppongono la violazione di un diritto di proprietà industriale. [Nella specie, l’allegazione che la registrazione avesse impedito la cessione del marchio era stata formulata solo in comparsa conclusionale].

Il licenziatario che non ha eseguito la prestazione corrispettiva prevista dalla licenza può paralizzare la domanda risarcitoria del licenziante con l’eccezione di inadempimento, senza necessità di chiedere la risoluzione del contratto, quando il licenziante non prova di aver adempiuto ai propri obblighi promozionali. [Nella specie, la licenza gratuita del marchio prevedeva la fornitura di abbigliamento per l’equipaggio a fronte della partecipazione dell’imbarcazione a manifestazioni sportive; l’imbarcazione era stata venduta e non vi era prova della partecipazione alle regate nel periodo contestato].

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Nullità dell’atto ricognitivo di un trasferimento di quote mai avvenuto e foro convenzionale
La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione...

La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione per le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione non attrae la domanda che ha un oggetto più ampio, perché volta ad accertare l’inesistenza di qualsiasi trasferimento della partecipazione dell’attore e la conseguente invalidità di un atto notarile ricognitivo, questioni che coinvolgono anche l’interpretazione dello statuto e gli effetti di una sentenza. In ogni caso, la clausola non può essere invocata da società che non hanno sottoscritto il piano, quando non allegano per quale ragione esso dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti. [Nella specie, piano di incentivazione sottoscritto dall’ex dirigente con la banca del gruppo, invocato dalla holding e dagli altri soci].

La clausola di un piano di incentivazione che, alla cessazione del rapporto di lavoro del partecipante, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistarne la quota, prevedendo però la successiva stipula di atti notarili di trasferimento e il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula, non configura un’opzione di acquisto con effetto traslativo immediato, perché le caratteristiche dell’opzione sono che gli effetti del contratto si producono con la sola manifestazione di volontà dell’opzionario. L’esercizio del diritto fa sorgere soltanto l’obbligo del partecipante di cedere la quota, che richiede per la sua efficacia un apposito atto traslativo. Lo stesso vale per la clausola statutaria che obbliga il socio, nella medesima situazione, a offrire in acquisto la quota agli altri soci, che non integra un recesso ad effetti automatici.

La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento della quota ai sensi dell’art. 2932 c.c. non è provvisoriamente esecutiva e acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; essa, inoltre, non produce alcun effetto costitutivo a favore di chi non è stato parte del relativo giudizio.

Il negozio di accertamento, anche ammettendone l’ammissibilità, è nullo per mancanza di causa in concreto quando, avendo in astratto la funzione di dare certezza a una situazione giuridica già verificatasi, accerta una situazione inesistente. [Nella specie, atto notarile ricognitivo della cessione delle quote dell’attore agli altri soci, stipulato senza la sua partecipazione e presentato al registro delle imprese, quando nessun trasferimento era avvenuto né in forza dello statuto, né in forza del piano di incentivazione, né in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato].

Accertata l’inesistenza del trasferimento, può essere accolta la domanda di correzione del libro soci, se ancora tenuto dalla società, intesa come condanna degli amministratori a provvedervi. Il tribunale non può invece ordinare iscrizioni o cancellazioni nel registro delle imprese, in mancanza di una norma che lo consenta, avendo il legislatore previsto espressamente i casi in cui ciò è ammesso; la sentenza potrà essere annotata ai sensi dell’art. 2470 c.c. dopo il passaggio in giudicato.

Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. quando la domanda di risarcimento del danno per la mancata percezione dei dividendi di un esercizio è identica a quella già proposta tra le stesse parti davanti ad altro tribunale, anche se in quel giudizio, ora pendente in sede di legittimità, essa è stata respinta.

L’obbligo di cedere la quota sorge solo con la cessazione del rapporto di lavoro, che, quando il lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, si risolve dalla data della relativa comunicazione. Perciò gli altri soci non hanno diritto al risarcimento per i dividendi anteriori; per quelli successivi occorre la prova che sia stata attivata la procedura prevista per l’acquisto, con la comunicazione al socio uscente dell’intenzione di acquistare e della data e del luogo per la stipula degli atti di trasferimento, in mancanza della quale l’inadempimento del socio non è collocabile in quel periodo.

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Associazioni del terzo settore senza attività economica e inapplicabilità della disciplina della concorrenza sleale
L’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva richiede...

L’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva richiede la qualità di imprenditore o almeno l’esercizio di un’attività d’impresa. A tal fine non è necessario lo scopo di lucro soggettivo e non rileva il fine altruistico perseguito, ma occorre che l’ente offra beni o servizi sul mercato secondo criteri di economicità, cioè con tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi; ciò vale anche per gli enti del terzo settore, ai quali le norme sulla concorrenza si applicano solo se esercitano un’attività economica.

Non può invocare la tutela dell’art. 2598 c.c. l’associazione che svolge attività di utilità sociale finanziata da elargizioni, lasciti testamentari, contratti con enti pubblici e contributi pubblici e privati, senza proventi derivanti da uno scambio sinallagmatico diretto a coprire i costi di esercizio, e che non allega di operare sul mercato producendo beni o servizi. [Nella specie, associazione di sostegno ai retinopatici e agli ipovedenti, che lamentava la costituzione da parte del suo ex presidente di una nuova associazione con denominazione asseritamente confondibile e dichiarata continuità con la prima].

La domanda cautelare prospettata come repressione di atti di concorrenza sleale non può essere riqualificata come domanda di tutela contro un illecito aquiliano quando la ricorrente allega soltanto un pregiudizio alla propria attività d’impresa, senza riferimenti ad altri interessi giuridici lesi e al danno a essi arrecato.

La domanda di inibitoria e di restituzione fondata sull’appropriazione materiale di beni di proprietà della ricorrente prescinde dalla qualità di imprenditore delle parti ed è ammissibile, ma richiede l’allegazione delle modalità della sottrazione e degli elementi che consentano di ricondurre i beni detenuti dalla controparte a quelli della ricorrente; non basta la mera presenza del logo della ricorrente sui beni. [Nella specie, pannelli tattili multimediali realizzati nell’ambito di un bando regionale].

Il periculum in mora non è dimostrato dall’allegazione generica che le condotte sono tuttora in corso, attraverso social network, quotidiani online e video pubblicati in rete, se non si descrive per quale ragione esse produrrebbero un danno irreparabile.

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Denigrazione mediante comunicazione ai clienti comuni su un procedimento penale a carico del concorrente
Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del...

Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del concorrente ma anche la sua attività, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore. È idonea a screditare il concorrente la comunicazione inviata a clienti comuni che li informa che gli amministratori del concorrente sono imputati di ricettazione di disegni tecnici sottratti al mittente e chiede di dettagliare le forniture ricevute dal concorrente, ai fini di una richiesta di maggiori danni, perché induce il destinatario a un giudizio negativo sulla correttezza professionale del concorrente e al timore di essere coinvolto nelle vicende giudiziarie, con la conseguenza naturale di sospendere i rapporti commerciali. [Nella specie, un cliente estero aveva interrotto la trattativa per l’acquisizione dell’impresa concorrente dopo aver ricevuto la lettera].

La verità delle notizie diffuse scrimina la denigrazione purché si accompagni alla continenza del linguaggio e la rappresentazione dei fatti non avvenga con modalità subdole o maliziose. Quando si divulgano notizie su procedimenti giudiziari, che il destinatario tende ad associare a una particolare attendibilità o a un giudizio di sospetto, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti devono essere ben esplicitati. Non è veritiera la comunicazione che lascia intendere ai destinatari che le forniture loro effettuate dal concorrente possano derivare da disegni illecitamente sottratti, quando il procedimento penale pendente ha un oggetto circoscritto dal capo di imputazione a commesse eseguite per clienti diversi.

La consulenza tecnica del pubblico ministero, legittimamente formatasi nel procedimento penale e legittimamente acquisita nel giudizio civile, è un elemento di prova utilizzabile in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, anche se non è noto se il materiale analizzato coincida con la copia forense dichiarata inutilizzabile in un altro giudizio civile tra le stesse parti.

L’esimente della legittima difesa richiede che la reazione sia continente, proporzionata all’offesa ricevuta e veritiera. Chi ha subito una sottrazione di disegni con riguardo alle relazioni con alcuni clienti può al più reagire nei confronti di quei clienti, ma non può screditare il concorrente presso soggetti estranei a quanto emerso dalle indagini, sulla base del sospetto che condotte analoghe abbiano riguardato anche loro.

Ai fini della denigrazione non rileva il numero assoluto dei destinatari, ma l’effettiva idoneità della diffusione a cagionare il discredito del concorrente, da misurare in rapporto all’ampiezza del mercato in cui opera; è sufficiente una pluralità di destinatari. [Nella specie, la comunicazione, predisposta con un testo unico destinato a più clienti, era stata ricevuta da almeno tre clienti importanti in un mercato ristretto, quello degli organi di trasmissione per impianti siderurgici].

L’affissione nella bacheca dei propri locali dell’ingrandimento di un articolo di giornale sul procedimento penale a carico degli amministratori del concorrente non costituisce concorrenza sleale, perché manca la diffusione della notizia, si tratta della mera riproduzione di un articolo non contestato e la condotta non è idonea a recare danno commerciale; né integra un illecito ex art. 2043 c.c. in assenza di prova di un danno.

Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 2, c.p.c. deve avere ad oggetto cose determinate e non può essere utilizzato come mezzo di ricerca della prova, per conoscere l’identità di ulteriori destinatari ignoti della comunicazione denigratoria; il sequestro delle copie della comunicazione è inoltre privo di utilità quando la sua ulteriore diffusione è già inibita.

In sede cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento, come anticipazione dell’effetto riparatorio della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., che non ha funzione risarcitoria ma natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. [Nella specie, pubblicazione di un estratto sulla home page del sito della resistente per 60 giorni e sulle riviste di settore, ma non su quotidiani generalisti, oltre a una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 50.000 per ogni violazione o giorno di ritardo].

Sussiste il periculum in mora quando l’ulteriore diffusione di notizie denigratorie può provocare l’interruzione dei rapporti commerciali con i clienti, con perdita di commesse che potrebbe essere definitiva, non essendovi certezza che il cliente torni a rivolgersi al concorrente all’esito del giudizio di merito.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e verità
Chi impugna la delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza...

Chi impugna la delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza ne fa valere l’illiceità dell’oggetto, sicché, ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., è legittimato chiunque vi abbia interesse e la legittimazione non dipende dal perdurare della qualità di socio; la perdita di tale qualità nel corso del giudizio non rende quindi improcedibile l’impugnazione. [Nella specie, l’interesse dell’attore, ex socio al 25% ed ex amministratore, derivava dalle possibili responsabilità verso la società, i soci e i terzi e dalle conseguenze patrimoniali sui dividendi e sul prezzo della quota residua, determinato in base all’EBITDA dell’esercizio; non rilevava che fosse amministratore, perché non aveva partecipato né al consiglio di amministrazione né all’assemblea di approvazione].

Non è nulla per ultrapetizione la consulenza tecnica d’ufficio in cui il consulente, pur rimanendo nel perimetro del quesito, svolge considerazioni sulle ragioni e sulla riferibilità delle irregolarità contabili riscontrate, al fine di contestualizzarle.

Gli sconti di fine anno addebitati da un cliente mediante note di addebito devono essere iscritti in bilancio nella misura esatta delle note ricevute. Iscrivere un importo diverso e maggiore, sulla base di una propria interpretazione del contratto con il cliente, genera una riserva inespressa di utili e viola il principio di verità e quello di chiarezza, se il bilancio non dà alcuna indicazione della possibile plusvalenza e del correlato rischio fiscale; la prudenza va perseguita, se del caso, con un fondo rischi di natura determinata, assoggettato a tassazione. [Nella specie, sovrastima cumulata del debito per sconti e contributi promozionali verso una catena della grande distribuzione per € 2.351.801, di cui € 962.649 di competenza dell’esercizio].

È sovrastimato il fondo resi calcolato con una percentuale sul fatturato superiore a quella dell’esercizio precedente, in assenza di riscontri di un ulteriore incremento dei resi, quando i dati dei primi mesi successivi alla chiusura indicano un ritorno a percentuali inferiori; scostamenti contenuti rientrano invece nel margine accettabile di errore della stima. Il progetto di bilancio può essere corretto anche dopo la consegna al revisore e dalla stessa assemblea; la modesta entità delle singole rettifiche è irrilevante, dovendosi considerare l’ammontare complessivo della voce, così come è irrilevante la mancata validazione delle correzioni da parte di un dipendente privo di poteri decisionali, poiché la redazione del progetto compete all’amministratore.

Ai fini della competenza economica: la perdita su un credito va imputata all’esercizio in cui le garanzie ricevute sono state messe all’incasso e se ne è manifestata l’insufficienza; le note di credito dei fornitori relative a forniture dell’esercizio vanno rilevate in quell’esercizio, anche se confermate nell’esercizio successivo, quando la questione era già nota e definita; i costi di aggiornamento del software gestionale non possono essere imputati all’esercizio se l’intervento diventa produttivo solo con la conclusione del processo nell’esercizio successivo; la svalutazione dell’anticipo versato a un fornitore, quando la contestazione sulla fornitura era già risolta prima della redazione del bilancio, costituisce un eccesso di prudenza da rettificare, anche se l’importo singolarmente non supera la soglia di rilevanza.

Le regole di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione rende illecito il bilancio e nulla la deliberazione che lo approva; le scelte dei redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione. Alle delibere del consiglio di amministrazione si applica in via analogica l’art. 2379 c.c., sicché è nulla anche la delibera consiliare di approvazione del prospetto contabile con i risultati consolidati della società e delle controllate relativo allo stesso esercizio.

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Adeguamento ISTAT dei prezzi nell’appalto pubblico di servizi e giurisdizione del giudice ordinario
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi,...

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sussiste solo quando la clausola lascia alla pubblica amministrazione un margine di valutazione discrezionale nel disporre la revisione. Quando invece la clausola individua compiutamente un obbligo della parte pubblica, anche nel quantum, l’appaltatore fa valere un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale, e la controversia, che attiene alla fase di esecuzione del contratto, spetta al giudice ordinario. [Nella specie, il capitolato prevedeva l’adeguamento dei prezzi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, classe Mense, a partire dal secondo anno della convenzione, previa richiesta scritta e autorizzazione della società di committenza regionale].

Nell’appalto aggiudicato tramite una centrale di committenza regionale, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di adeguamento del corrispettivo spetta all’amministrazione sanitaria che ha emesso l’ordinativo di fornitura, perché il rapporto contrattuale intercorre tra essa e l’appaltatore, anche se la revisione deve essere autorizzata dalla centrale di committenza; la convenzione quadro costituisce le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole amministrazioni e non è fonte di obbligazioni della centrale verso il fornitore, salvo quelle a essa espressamente riferite.

L’adeguamento ISTAT previsto dal capitolato decorre dal secondo anno di decorrenza della convenzione, anche se l’esecuzione presso la singola amministrazione è iniziata successivamente, e gli aumenti degli anni successivi si calcolano sui prezzi già rivalutati. Non è conforme a buona fede applicare l’adeguamento ai prezzi unitari arrotondati al secondo decimale, così escludendo dall’aumento i prodotti di prezzo unitario molto basso, perché ciò consente all’amministrazione di lucrare sul basso valore unitario di beni il cui costo è comunque aumentato; la regola del disciplinare che limita a due decimali i prezzi dell’offerta riguarda la formulazione dell’offerta e non il calcolo dell’adeguamento. [Nella specie, bottigliette d’acqua e altri generi alimentari extra nel servizio di ristorazione ospedaliera].

Quando la documentazione di gara stabilisce che il costo del singolo pasto comprende anche le quote di manutenzioni, investimenti e ammortamento delle attrezzature, che il numero dei pasti indicato è solo presunto e che il corrispettivo è determinato sui pasti effettivamente erogati, l’appaltatore ha diritto a tali quote solo in quanto comprese nel prezzo dei pasti erogati, e non alla loro remunerazione integrale a prescindere dal numero dei pasti ordinati; la ripartizione di quei costi sul prezzo unitario era una scelta imprenditoriale da compiere in sede di offerta, tenendo conto delle possibili oscillazioni, e una regola diversa altererebbe ex post il meccanismo di gara. Né sussiste un diritto dell’appaltatore a una durata del rapporto pari a quella massima della convenzione, se il disciplinare prevede che i contratti scadano con la convenzione stessa.

Se la condotta dell’amministrazione in fase esecutiva e i corrispettivi pagati sono conformi alla documentazione di gara e al contratto, non è ravvisabile un obbligo di rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto né un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, specie quando le circostanze invocate consistono in oscillazioni del numero dei pasti già previste come normali dal disciplinare e quantitativamente non eccezionali. [Nella specie, riduzioni annue dei pasti tra l’8% e il 16% circa, con un minor fatturato per le quote di investimenti e attrezzature modesto rispetto al fatturato complessivo].

Sulla somma dovuta a titolo di adeguamento del corrispettivo, che costituisce debito di valuta, spettano gli interessi ma non la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova di un danno maggiore di quello ristorato dagli interessi moratori.

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