Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una s.r.l. titolare di un immobile alberghiero, il termine per la stipula del definitivo è essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. quando le parti lo abbiano qualificato espressamente come tale e abbiano previsto la risoluzione di diritto in caso di inosservanza, salvo diverso accordo, tanto più in considerazione della natura professionale delle parti e del contesto della cessione di partecipazioni; scaduto il termine, la risoluzione si produce di diritto, senza necessità di diffida, e la comunicazione con cui il promittente cedente ne prende atto il giorno successivo non è un recesso.
Il promissario acquirente che abbia dichiarato nel preliminare di avere esaminato il fabbricato ed eseguito le visure tecniche presso gli uffici comunali non può imputare la mancata stipula a difformità edilizie che non abbia mai segnalato alla controparte prima della scadenza del termine, avendo anzi chiesto una proroga per ragioni attinenti al mutuo e agli oneri di concessione.
La parte non inadempiente può trattenere la caparra confirmatoria anche quando il contratto si sia risolto di diritto per il decorso del termine essenziale, in alternativa al risarcimento del danno secondo le regole generali, purché non abbia chiesto quest’ultimo, perché la ritenzione della caparra spetta sia in caso di recesso sia in caso di accertamento della risoluzione di diritto, in coerenza con la funzione dell’istituto di liquidare preventivamente il danno ed evitare il contenzioso sulla sua misura.
Ai fini dell’accertamento della validità del modello comunitario e della sua contraffazione rileva soltanto quanto risulta dal certificato di registrazione, e non i render prodotti dal titolare. La novità va valutata raffrontando il modello con ciascuna anteriorità singolarmente considerata e con riferimento all’aspetto complessivo del prodotto, sicché un disegno può essere nuovo anche se costituito da elementi già apparsi in modelli precedenti, purché combinati in modo da realizzare un risultato complessivamente inedito.
Il carattere individuale, che determina anche l’estensione della tutela, va apprezzato alla stregua dell’utilizzatore informato, che per un’autovettura sportiva di prezzo elevato è un appassionato con familiarità per la categoria, capace di percepire anche piccole variazioni estetiche, e tenendo conto del margine di libertà dell’autore, che in tale settore è ampio perché limitato solo da vincoli tecnici e normativi. L’accertamento della contraffazione ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 6/2002 è speculare a quello del carattere individuale, e ricorre quando il modello successivo non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.
La rappresentazione bidimensionale su internet di un prodotto corrispondente a un modello comunitario costituisce un atto di riproduzione riservato al titolare, e integra un atto di utilizzazione la pubblicazione di rendering su una pagina social liberamente accessibile e inerente all’attività professionale del designer, anche quando dichiaratamente destinata solo a mostrarne le capacità.
La commercializzazione online di prodotti anche sul territorio italiano da parte di un’impresa con sede all’estero è sufficiente a radicare la giurisdizione italiana, poiché l’illecito risulta commesso anche in Italia, nonché l’applicazione della legge italiana; quando il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, la competenza territoriale si determina ai sensi dell’art. 120, secondo comma, c.p.i. avendo riguardo alla sede dell’attore.
L’accertamento della confondibilità per imitazione servile richiede una valutazione sintetica dei prodotti nel loro complesso, dal punto di vista del consumatore, e la riproduzione pressoché identica dei modelli altrui e dei loro elementi caratteristici è tanto più idonea a creare confusione quando i prodotti imitativi siano venduti soltanto online, circostanza che rende più difficile per l’acquirente riscontrare le differenze, come quelle nei materiali. L’attività parassitaria è confermata da immagini pubblicitarie e contenuti social che accostano i prodotti a quelli imitati e ne esaltano l’identità e la convenienza economica.
Quando i prodotti siano commercializzati soltanto online, la pubblicazione del dispositivo sulla home page del sito del contraffattore, anche in lingua inglese, costituisce misura sufficiente e idonea a tutelare i diritti del ricorrente.
Nell’azione per la sottrazione di informazioni aziendali riservate commessa attraverso l’acquisizione di dati informatici, il luogo di commissione dell’illecito rilevante ai sensi dell’art. 120, sesto comma, c.p.i. è quello in cui si trovano i server dai quali i dati sono stati trafugati, essendo irrilevante il luogo in cui si trovi chi li ha materialmente acquisiti.
Ai fini della tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni devono essere segrete, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Il valore economico va apprezzato in relazione al vantaggio concorrenziale che la disponibilità delle informazioni attribuisce rispetto a un concorrente che ne sia privo, come avviene per le schede tecniche dei semilavorati e per le schede dei costi di produzione, che consentono di determinare il prezzo plausibilmente offerto ai clienti. Una prassi divulgativa del settore esclude la segretezza solo se riguarda le specifiche informazioni azionate ed è di entità tale da renderle generalmente note agli esperti e agli operatori.
L’adeguatezza delle misure di protezione va valutata in concreto, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’impresa e delle informazioni, e non può limitarsi al riscontro di certificazioni come la ISO 27001; sono adeguate le misure di un’impresa produttiva il cui core business non è l’informatica che custodisca i dati in server protetti e ne limiti l’accesso, mediante credenziali, alle informazioni attinenti al ruolo di ciascun dipendente. Non vale a giustificare l’esportazione massiva dei file la finalità dichiarata di procurarsi una difesa in caso di contestazioni del datore di lavoro, quando i documenti risultino utilizzati per l’attività svolta presso il concorrente.
Chi chiede in via cautelare l’inibitoria della violazione di un patto di non concorrenza che ripartisce tra le parti mercati e clientela deve provare l’estensione dell’esclusiva pattuita, e il fumus non sussiste quando il documento di ripartizione prodotto, privo di sottoscrizioni, riservi il mercato conteso al ricorrente soltanto per alcuni giorni della settimana e non risulti provata la presenza del concorrente in quei giorni; la contestazione di appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. richiede allegazioni specifiche e non può fondarsi su deduzioni generiche.
L’avvenuta cessazione della commercializzazione del prodotto contraffattivo non fa di per sé venir meno il periculum in mora, perché il titolare del brevetto conserva interesse alla pronuncia, non esistendo, in assenza di uno specifico ordine inibitorio assistito da penale, un titolo giuridico che impedisca la ripresa della commercializzazione.
Per escludere il periculum non basta il decorso del tempo, occorrendo anche la tolleranza del danneggiato rispetto all’attività contraffattiva, che presuppone la consapevolezza dell’illecito in atto; non la integra il titolare che agisca pochi mesi dopo la ripresa della commercializzazione, già interrotta a seguito di un precedente provvedimento cautelare relativo ad altro prodotto dello stesso contraffattore.
Nella valutazione dell’altezza inventiva il tecnico del ramo non avrebbe cercato ispirazione in anteriorità relative a settori tecnici lontani da quello dell’invenzione, come la crimpatura di cavi o boccole rispetto alla crimpatura di valvole cardiache protesiche, né avrebbe apportato modifiche non banali per combinare tra loro anteriorità del medesimo settore.
Il preuso di un marchio di fatto anteriore alla domanda di registrazione del marchio altrui consente all’utilizzatore di ottenere, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’accertamento che l’uso del segno come marchio, denominazione, nome a dominio e account social non costituisce contraffazione del marchio registrato, quando il periculum risulti dalla diffida all’uso ricevuta e dall’ostacolo all’attività derivante dal mancato accesso ai propri canali di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. a), c.p.i. il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà, o ne importi una puramente locale, non esclude la novità del marchio successivamente registrato, ma conferisce al preutente il diritto di continuare a usarlo per lo stesso genere di prodotto nell’ambito dell’uso fattone, senza il diritto di vietare al titolare del marchio registrato di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, secondo un regime di duopolio. Spetta al preutente che chieda l’inibitoria provare la notorietà non solo locale del marchio di fatto, e la registrazione in mala fede è esclusa quando il preutente abbia riconosciuto, con un contratto di licenza, i diritti esclusivi del registrante sul marchio.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 sull’azione cautelare proposta contro un’impresa con sede in altro Stato membro per la manipolazione dei nomi a dominio del concorrente, volta a reindirizzare gli utenti verso il proprio sito, quando l’impresa convenuta disponga di un sito tradotto in italiano e commercializzi prodotti destinati anche all’Italia, dove l’impresa danneggiata esercita la propria attività, perché il luogo in cui può verificarsi la lesione è il territorio italiano.
Integrano concorrenza sleale la manipolazione del nome a dominio altrui, tutelato analogamente al marchio dagli artt. 22 e 133 c.p.i., in modo che digitandolo si venga reindirizzati al sito del concorrente, l’uso della posta elettronica aziendale dell’impresa danneggiata da parte del suo ex dirigente, divenuto legale rappresentante del concorrente, e l’invio di comunicazioni ai clienti dopo la cessazione del rapporto; il rischio di confusione non è escluso dalla sede estera e dal sito in lingua inglese del concorrente quando identico sia il settore commerciale.
L’inibitoria ha anche funzione preventiva e va disposta pur quando la condotta sia momentaneamente cessata, se ne è concretamente possibile la reiterazione. Il mero decorso del tempo non esclude il periculum, a meno che si siano prodotti risultati irreversibili che rendano inutile l’intervento d’urgenza, e la tolleranza della vittima è esclusa dai suoi reiterati tentativi di ottenere la cessazione delle condotte; la potenziale diffusività degli illeciti commessi attraverso il web aggrava il rischio di pregiudizio.
La titolarità originaria di un marchio di fatto spetta all’impresa che abbia commissionato a un terzo l’elaborazione creativa del segno e dell’apparato pubblicitario, ne abbia sostenuto i costi e ne abbia curato il lancio sul mercato, anche quando il suo titolare non abbia fornito alcun apporto creativo personale; la collaborazione dell’agente nell’individuazione dei fornitori, nella definizione dei listini e nell’organizzazione della rete di vendita rientra nell’attività di agenzia e non gli attribuisce la titolarità del segno, specie quando il contratto riservi al preponente la proprietà esclusiva dei marchi e gli consenta di introdurre nuovi prodotti.
È illegittimo ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 22 c.p.i. l’uso da parte dell’agente, e della società con cui questi abbia poi collaborato, di un segno identico al marchio di fatto già usato dal preponente, ed è in mala fede la domanda di registrazione del marchio presentata dall’agente consapevole dell’appartenenza del segno al preponente. La confusione e lo sviamento della clientela, difficilmente riparabili con il risarcimento, integrano il periculum e giustificano l’inibitoria anche inaudita altera parte, con pubblicazione del dispositivo sul sito e sui canali social dei resistenti.
La trasformazione in corso di causa della domanda di brevetto europeo in modello di utilità ex art. 58 c.p.i. comporta l'inammissibilità per mutatio libelli delle domande riferite al nuovo titolo, diverso per caratteristiche, funzione, durata e requisiti di validità, come affermato da Cass. n. 31995/2024. Non è infatti un'ipotesi simile a quella della successione tra domanda di brevetto e definitiva concessione dello stesso, perché si tratta, in questo diverso caso, di far valere sempre lo stesso titolo azionato in giudizio (anche se eventualmente limitato in sede di concessione). Ugualmente, la fattispecie è diversa da quella della limitazione del brevetto in corso di causa, ex art. 79 c.p.i., perché anche in questo diverso caso, si tratta del medesimo titolo fatto valere (e che deve rimanere nei limiti del contenuto della domanda originaria). Infine, la trasformazione del brevetto in modello di utilità ex art. 58 co. 3 c.p.i. è altresì diversa da quella della conversione del brevetto nullo, per differenze processuali e sostanziali, per cui non può essere applicato all’istituto della trasformazione del brevetto il regime di eccezione alla regola delle preclusioni processuali, contenuto nell’art.76 c.p.i..
La revoca definitiva del brevetto europeo da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, che opera retroattivamente ai sensi dell’art. 68 CBE, determina la cessazione della materia del contendere sia sulle domande di nullità e di accertamento negativo sia sulla riconvenzionale di contraffazione, e comporta la revoca dell’ordinanza cautelare emessa da altro tribunale sul medesimo titolo, quando il giudizio ne costituisca la fase di merito. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento cautelare quando il titolare abbia azionato un brevetto all’epoca ritenuto valido dalla divisione di opposizione e dal giudice della cautela, senza dolo o colpa, e l’istante non provi il danno, come per un dispositivo ancora sperimentale sostituito con altri modelli; il contrasto tra le decisioni dei diversi organi giustifica la compensazione delle spese.
Sono opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., e non semplici fotografie, gli scatti di un servizio che ritragga una celebre scrittrice nel contesto di una grande città con ambientazioni, angolazioni e inquadrature espressive della personalità dell’autore; la titolarità del fotografo può presumersi dal possesso dei negativi e dall’indicazione del suo nome come autore nel volume che le raccoglie, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. La riproduzione integrale di una fotografia esclude l’utilizzazione libera prevista dall’art. 70 l.d.a.
Un social network come Facebook è hosting provider passivo e non prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’art. 17 della dir. (UE) 2019/790, e risponde delle fotografie caricate dagli utenti senza il consenso dell’autore solo quando il titolare gli abbia comunicato la violazione e l’intermediario non abbia provveduto alla rimozione. La comunicazione non richiede la forma della diffida, ma deve essere indirizzata al corretto destinatario e sufficientemente specifica da consentire le verifiche e la rimozione immediata: non lo sono le lettere generiche inviate alla società italiana del gruppo, mentre lo è quella indirizzata alla società irlandese con l’elenco dei link, dopo la quale, e comunque dopo la notifica della citazione, la rimozione deve seguire senza ulteriore ritardo.
Il danno può essere liquidato secondo la tariffa della SIAE per i siti web di organizzazioni a scopo di lucro, con la maggiorazione prevista per i social network, e il valore della giusta royalty può essere incrementato quando lo giustifichino le risultanze di causa e le presunzioni che ne derivano, come la diffusione e la condivisibilità delle immagini. Spetta inoltre il danno morale per la lesione del diritto alla paternità, liquidabile in via equitativa in proporzione al danno patrimoniale, e il risarcimento è debito di valore.
L’ordine all’intermediario di impedire il nuovo caricamento dei contenuti già rimossi e specificamente individuati non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, perché esistono strumenti tecnologici adeguati, come i filtri di riconoscimento dei contenuti, per garantire al titolare una protezione ulteriore rispetto alla rimozione dei singoli contenuti, e può essere assistito da una penale giornaliera.
L’attività dell’amministratore di s.r.l. si presume onerosa e il compenso è stabilito ai sensi dell’art. 2389 c.c. nell’atto di nomina o dall’assemblea; in difetto di determinazione, il compenso dell’amministratore che abbia proseguito senza soluzione di continuità la funzione gestoria dopo la cessione dell’intero capitale e la revoca dello stato di liquidazione può essere liquidato in via equitativa facendo riferimento a quello da lui percepito in precedenza, tanto più quando egli ne abbia chiesto invano la quantificazione al nuovo socio unico.
La revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere disposta in ogni tempo, ma quella priva di giusta causa obbliga la società al risarcimento del danno in applicazione dell’art. 1725, primo comma, c.c. Le ragioni della giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera, e grava sulla società l’onere di provarne la sussistenza; non possono essere integrate con motivi comunicati successivamente all’amministratore, né con fatti emersi da una ricostruzione contabile eseguita dopo il suo allontanamento, sicché è illegittima la revoca adottata con delibera totalmente immotivata. La giusta causa può consistere anche in fatti che minino il rapporto fiduciario, purché oggettivamente idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore, e non nella mancata soggezione di questi alle direttive del socio di maggioranza; non la integrano addebiti generici o di scarsa gravità, come l’abitudine di fumare in ufficio, o il dissenso dell’amministratore dalla scelta della proprietà di rimettere i dipendenti in cassa integrazione.
Il danno può essere liquidato in via equitativa in misura pari al compenso di alcune mensilità, con interessi dalla revoca. Va invece respinta la domanda riconvenzionale di responsabilità fondata sul trasferimento di materiali al precedente socio, quando risulti che esso ha estinto per compensazione il debito della società per finanziamenti ricevuti, riguardava beni che la società non poteva utilizzare per il patto di non concorrenza della cessione ed era noto alla nuova proprietà.