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Clausola statutaria di obbligo di cessione della quota e delibera di presa d’atto del recesso
Il giudicato copre anche le necessarie premesse fattuali e logico-giuridiche della decisione, con esclusione delle affermazioni incidentali e degli obiter...

Il giudicato copre anche le necessarie premesse fattuali e logico-giuridiche della decisione, con esclusione delle affermazioni incidentali e degli obiter dicta. Perciò, quando la qualificazione di una clausola statutaria è stata espressamente affrontata, come questione pregiudiziale, da precedenti sentenze definitive tra le stesse parti, il giudice non deve interpretare nuovamente la clausola ma accertare la portata delle pronunce ormai stabilizzate. [Nella specie, clausola dello statuto di una s.r.l. che obbligava i soci persone fisiche di minoranza, dipendenti di società del gruppo, a offrire in acquisto pro quota le proprie quote agli altri soci, al valore del patrimonio netto, alla cessazione del rapporto di lavoro].

La clausola statutaria che obbliga il socio, al verificarsi di una determinata circostanza, a offrire in acquisto la propria quota agli altri soci configura un obbligo di alienare la partecipazione, che per produrre effetti reali richiede un apposito atto traslativo; essa non integra un recesso ad effetti automatici, né un’ipotesi di esclusione riconducibile all’art. 2473 bis c.c., neppure in via analogica. All’obbligo di offrire in acquisto non corrisponde infatti un obbligo degli altri soci di comprare, sicché l’offerta potrebbe restare senza accettazione e le quote potrebbero restare in capo al socio. [Nella specie, il piano di incentivazione cui la clausola rinviava prevedeva la stipula di atti notarili per il trasferimento delle quote].

È annullabile, perché contraria alla legge e allo statuto, la delibera con cui l’assemblea della s.r.l. prende atto del recesso del socio, con decorrenza da una data anteriore, in pretesa applicazione di una clausola che prevede soltanto l’obbligo di cedere la quota: la delibera è stata adottata senza convocare il socio, ancora iscritto nell’elenco soci, e prende atto di un recesso mai avvenuto e non previsto dallo statuto. Anche ad applicare analogicamente l’art. 2473 bis c.c., l’esclusione dovrebbe essere deliberata dall’assemblea, diverrebbe efficace solo dopo la delibera e richiederebbe comunque la convocazione del socio escludendo. La questione della validità dell’uscita del socio è pregiudiziale e assorbente rispetto al vizio di convocazione, perché solo un’uscita automatica escluderebbe il diritto del socio a essere convocato.

La clausola che obbliga il socio a offrire in acquisto la quota è dettata nell’interesse degli altri soci, che di fronte al rifiuto di cedere possono tutelarsi con la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e con quella di risarcimento del danno da ritardo, non con una delibera di presa d’atto del recesso.

La domanda di condanna della società a reintegrare il socio nell’elenco soci presso il registro delle imprese, formulata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., non è nuova ma costituisce precisazione della domanda, già proposta in citazione, di adottare ogni conseguente statuizione di legge, perché il reinserimento è conseguenza obbligata dell’annullamento della delibera di presa d’atto del recesso.

Se nel corso del giudizio l’assemblea revoca una delle delibere impugnate, sulla relativa domanda di annullamento va dichiarata la cessazione della materia del contendere. [Nella specie, delibera di riduzione del capitale per la liquidazione delle quote dei soci considerati receduti].

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Pagamenti disposti dal presidente del consiglio di amministrazione senza delibera e responsabilità verso la società
Quando l’amministrazione della s.r.l. è affidata a un consiglio di amministrazione e non risultano prodotte deleghe che definiscano i poteri...

Quando l’amministrazione della s.r.l. è affidata a un consiglio di amministrazione e non risultano prodotte deleghe che definiscano i poteri dei singoli consiglieri, le scelte gestorie devono fondarsi su decisioni del consiglio; integra pertanto violazione dei doveri dell’amministratore, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c., l’esecuzione da parte del presidente del consiglio di bonifici [in favore di un familiare, a titolo di rimborso di spese non dovute] in assenza di qualsiasi conforme decisione consiliare e della prova dell’accordo invocato a giustificazione.

L’accettazione, da parte dell’amministratore in conflitto di interessi [in quanto procuratore generale della locatrice], della disdetta del contratto di locazione dell’immobile sociale non è fonte di responsabilità, perché la disdetta tempestiva è esercizio di un diritto potestativo del locatore e l’eventuale accettazione del conduttore è irrilevante, sicché manca il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato; né è contraria ai doveri di diligenza l’accettazione della disdetta relativa a un immobile privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale.

Gli amministratori devono adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, superiore a quella ordinaria di cui all’art. 1176, comma 1, c.c.; l’art. 2475 ter, comma 1, c.c., specificazione dell’art. 1394 c.c., consente alla società di chiedere l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

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Marchio costituito da parola di uso comune, uso in forma modificata e paternità dell’invenzione
Anche una parola di uso comune può costituire un valido marchio, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità...

Anche una parola di uso comune può costituire un valido marchio, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto e sia ad esso collegata da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. [Nella specie, l’aggettivo «Prodigiosa», usato per telai e biciclette, non evoca alcuna qualità tipica del prodotto ma rimanda a caratteristiche straordinarie; il suo frequente accostamento alla dicitura «Progetti di Gios Aldo» ne rafforza il carattere individualizzante, svelando il gioco di parole con il cognome dell’ideatore].

Ai fini della decadenza per non uso, l’uso del marchio denominativo registrato in associazione con una dicitura che non ne priva ma semmai ne accentua la capacità distintiva equivale all’uso del marchio, ai sensi dell’art. 24, co. 2, c.p.i., che equipara l’uso in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo. [Nella specie, il marchio registrato «PRODIGIOSA» era utilizzato con la dicitura «progetti di Gios Aldo» o all’interno di uno scudetto].

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Se in un precedente giudizio tra le stesse parti è stata chiesta l’inibitoria dell’uso all’estero di un marchio in forza di un accordo tra le parti, e la sentenza definitiva ha escluso la confondibilità di quel marchio con i marchi dell’attore, la questione della confondibilità non può essere riproposta in un nuovo giudizio di contraffazione, perché il petitum è identico e la diversa causa petendi rientra tra i fatti che potevano essere dedotti nel primo giudizio. [Nella specie, l’inserimento del marchio in uno scudetto non lo rendeva comunque simile al marchio «Gios Scudetto», essendo i due scudetti del tutto diversi per forma, colori e contenuti].

Le dichiarazioni del testimone che in seguito assume la qualità di parte non sono utilizzabili al momento della decisione, anche se la testimonianza è stata legittimamente acquisita quando il teste era ancora terzo, perché le posizioni di parte e di testimone sono radicalmente inconciliabili e l’inammissibilità della testimonianza della parte è rilevabile d’ufficio. [Nella specie, la moglie dell’attore, sentita come teste sulla paternità di un’invenzione, era divenuta parte riassumendo il giudizio quale erede dopo la morte del marito; la sua deposizione era inoltre generica e poco attendibile].

La prova della paternità di un’invenzione, necessaria per far valere il diritto morale ad esserne riconosciuto autore ai sensi dell’art. 62 c.p.i., non è raggiunta quando la domanda di brevetto italiana non indica l’inventore e la designazione come inventore compare solo nelle successive domande di estensione all’estero, curate direttamente dallo stesso interessato nell’ambito del suo ruolo in azienda, perché queste indicazioni hanno al più valore indiziario e non escludono un’autodesignazione. [Nella specie, si trattava di un forcellino per biciclette brevettato circa quarant’anni prima dall’azienda di famiglia dei due fratelli in lite; il quadro probatorio non consentiva di stabilire se l’invenzione fosse frutto dell’attività di una sola persona o del contributo di più persone].

Gli obblighi assunti con un accordo di regolamentazione dell’uso di determinati marchi non vincolano il terzo che non vi ha preso parte e non si estendono a marchi diversi da quelli esistenti e indicati nell’accordo. [Nella specie, scrittura privata del 2009 con cui due fratelli, sciolta la società di famiglia, si erano ripartiti lo sfruttamento in Italia e all’estero dei marchi «Gios» e «Gios Scudetto»; il marchio «Prodigiosa» era stato registrato successivamente dal figlio di uno di essi].

Gli eredi che riassumono il giudizio dopo la morte dell’attore provano la propria legittimazione con i certificati anagrafici e la dichiarazione di successione; la società cessionaria dei marchi la prova con i certificati di trascrizione della cessione.

È inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale formulata per la prima volta con la comparsa di costituzione depositata dopo la citazione in riassunzione.

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Mancata fornitura dei DPI nell’appalto pubblico di servizi e onere della prova dell’esatto adempimento
Nell’appalto pubblico di servizi, l’appaltatore tenuto per contratto a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale non assolve...

Nell’appalto pubblico di servizi, l’appaltatore tenuto per contratto a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale non assolve l’onere di provare l’esatto adempimento producendo fatture di acquisto di materiale che non dimostra di aver destinato all’appalto; in tal caso il committente che ha supplito all’inadempimento ha diritto al risarcimento del danno, opponibile in compensazione al credito per il corrispettivo. [Nella specie, durante la pandemia da Covid-19 una casa di riposo aveva fornito guanti, camici e mascherine anche al personale dell’appaltatrice dei servizi socio-assistenziali, contestando l’inadempimento già in corso di esecuzione del contratto; il capitolato poneva a carico dell’appaltatrice la dotazione dei DPI e consentiva al committente di rivalersi mediante ritenuta sui corrispettivi].

L’eccezionalità dei maggiori costi conseguenti all’emergenza sanitaria non esonera l’appaltatore dalle obbligazioni assunte, se egli non ha attivato alcuno dei rimedi previsti dal codice civile o dal d.lgs. 163/2006 per l’eccessiva onerosità del contratto. Non vi è violazione della buona fede né affidamento tutelabile dell’appaltatore quando il committente ha sollevato la questione già durante l’esecuzione del rapporto, e lo svincolo della garanzia fideiussoria a fine appalto non assume il significato di rinuncia al credito risarcitorio.

Nella liquidazione del danno è ragionevole il criterio che ripartisce i costi sostenuti dal committente in proporzione al numero di addetti impiegati da ciascuna parte, perché si fonda su dati obiettivi; spetta all’appaltatore che lo contesti provare la quantità di dispositivi effettivamente forniti al proprio personale e proporre un conteggio alternativo attendibile. Non è invece accoglibile la richiesta di tener conto di ulteriori voci di danno, quali i costi del personale impiegato per l’approvvigionamento, se non viene offerto alcun criterio per una liquidazione dotata di fondamento. [Nella specie, il committente aveva imputato pro quota a tutte le spese anche il rimborso pubblico ricevuto, riducendo proporzionalmente la somma richiesta].

Quando il committente, in un appalto durato sette anni, non ha mai contestato nel corso del rapporto l’adeguatezza delle forniture e chiede solo al termine il rimborso dei costi sostenuti, senza specificare quando, in che misura e per quali prodotti si siano verificate le mancanze, egli non assolve l’onere di specifica allegazione delle circostanze dell’inadempimento; a fronte di ciò l’appaltatore assolve l’onere della prova dell’esatto adempimento con la semplice produzione delle fatture di acquisto dei prodotti destinati all’appalto. [Nella specie, prodotti per l’igiene degli ospiti e per la pulizia dei locali].

Il credito risarcitorio di pronta liquidazione, determinabile sulla base di semplici calcoli matematici, può essere compensato giudizialmente con il credito dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1243, co. 2, c.c. Se i crediti dell’appaltatore sono entrambi chirografari, scaduti e ugualmente onerosi, la compensazione si imputa al più antico a norma degli artt. 1249 e 1193 c.c.

Anche nel contratto di appalto gli oneri di contestazione dell’inadempimento e di prova dell’adempimento si conformano alle regole generali in materia contrattuale: il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare le circostanze dell’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento. Pertanto l’appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente, deve provare di aver eseguito la prestazione conformemente al contratto.

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Eccezione arbitrale tardiva nell’opposizione a decreto ingiuntivo e danno da prezzo sopravvalutato delle quote
L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,...

L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, essa deve essere sollevata nel primo atto difensivo, ossia nell’atto di opposizione; se dedotta successivamente è tardiva. [Nella specie, la cessionaria di una quota di s.r.l., ingiunta del pagamento del prezzo, aveva dedotto la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di cessione soltanto alla prima udienza, a fronte delle difese del cedente opposto].

La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza per materia e per valore della sezione specializzata in materia di impresa è attratta per connessione alla domanda principale, a norma degli artt. 35 e 36 c.p.c. In ogni caso, quando la sezione ordinaria e la sezione specializzata fanno parte del medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari interni all’ufficio; perciò l’eccezione con cui si contesta soltanto la competenza della sezione specializzata, senza eccepire ritualmente l’incompetenza territoriale derogabile con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, non potrebbe comunque comportare lo spostamento della causa ad altro ufficio. [Nella specie, il cedente opposto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla cessionaria opponente].

Non sussiste difetto di legittimazione attiva quando la parte agisce in proprio per il risarcimento di un danno che prospetta come arrecato a sé personalmente; l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa. [Nella specie, il convenuto sosteneva che i danni lamentati fossero stati subiti dalle società partecipate; l’attrice aveva però rilasciato la procura in proprio, l’atto era intestato soltanto a lei e le conclusioni riguardavano esclusivamente il danno personale derivante dall’acquisto delle quote a un prezzo asseritamente sopravvalutato].

L’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente per l’inadempimento del venditore è autonoma, perché è proponibile indipendentemente dall’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma richiede pur sempre che ricorrano i presupposti dell’inadempimento. Nella cessione di quote, ai fini della corretta formazione della volontà delle parti sul prezzo, rilevano soltanto le condotte del cedente qualificabili come inadempimento degli obblighi gravanti sul venditore; le condotte successive ai contratti di cessione, o comunque estranee al perimetro degli obblighi assunti con essi, non possono aver inciso sul prezzo e al più possono aver determinato un danno alla società, non al cessionario. [Nella specie, uso per scopi personali della carta di credito aziendale, proroga di garanzie e sostituzione di macchinari concesse a clienti, conferimento di incarichi a tecnici esterni e attività in concorrenza, tutti posteriori alla prima cessione e noti all’atto della seconda, o posteriori a entrambe].

Non costituisce inadempimento del cedente ai doveri di corretta informazione la successiva liquidazione delle attività finanziarie esposte nella situazione contabile della società per far fronte all’indebitamento, anch’esso rappresentato nella medesima situazione contabile, perché tale operazione non produce una perdita di patrimonio netto e non incide sulla corretta valorizzazione delle quote, come invece potrebbe avvenire se il cedente avesse prospettato attività inesistenti o celato passività. Neppure incide sul valore delle quote la rivendicazione di un credito da parte di un dipendente, quando non risulta che la società abbia mai corrisposto alcuna somma. [Nella specie, fondi di investimento per € 132.429 iscritti nella situazione contabile al 31.12.2020, liquidati nel maggio 2021 dopo la prima cessione; i dati contabili erano conosciuti dall’acquirente, o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza].

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni, ed è esplorativa quando è diretta ad accertare circostanze nuove rispetto a quelle tempestivamente allegate. Sono tardive, perché formulate oltre lo spirare delle preclusioni assertive, le allegazioni introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [Nella specie, la cessionaria non aveva allegato quale sarebbe stato il valore reale delle quote e aveva dedotto solo con la seconda memoria la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, rimanenze, macchinari e crediti].

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta in assenza di elementi per ravvisare dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.

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Qualificazione dei versamenti dei soci come finanziamento o apporto in conto capitale e rilievo del bilancio
Ai fini della qualificazione come finanziamento o come versamento in conto capitale delle somme erogate dal socio, la delibera assembleare...

Ai fini della qualificazione come finanziamento o come versamento in conto capitale delle somme erogate dal socio, la delibera assembleare che autorizza l’organo amministrativo a richiedere ai soci versamenti «a titolo gratuito e senza obbligo di rimborso» non è decisiva quando il comportamento delle parti al momento dell’esecuzione e negli anni successivi denoti la volontà di procedere a un prestito, come nel caso in cui il versamento [di un solo socio] sia accompagnato dalla causale di finanziamento, sia contabilizzato tra i debiti verso soci per finanziamento, sia oggetto di successive delibere di parziale remissione del debito, non sia accompagnato da corrispondenti apporti degli altri soci e sia mantenuto per molti anni come debito verso soci in bilanci approvati dallo stesso socio. Sono invece versamenti in conto capitale, non rimborsabili, quelli eseguiti pariteticamente da tutti i soci per finanziare una specifica operazione, quando la delibera li qualifichi come tali e i bilanci approvati senza contestazioni li riportino come versamenti in conto capitale, essendo irrilevante la diversa contabilizzazione decisa unilateralmente dal socio erogante nella propria contabilità.

L’amministratore non può mutare unilateralmente l’appostamento originario in bilancio dei versamenti dei soci, sicché è illegittima, e non incide sulla natura del credito, la riclassificazione del debito per finanziamento soci a riserva di capitale effettuata [dal nuovo amministratore] dopo l’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale.

L’art. 2467 c.c., introdotto con la riforma del 2003 ed entrato in vigore nel 2004, ha natura sostanziale e non si applica ai finanziamenti erogati in data anteriore, sicché il relativo credito di rimborso non è postergato; in mancanza di una scadenza pattuita, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale. Ai sensi dell’art. 669 novies, comma 3, c.p.c., il sequestro conservativo perde efficacia per la parte eccedente il credito accertato con la sentenza di merito.

La qualificazione delle erogazioni del socio come mutuo o come apporto al patrimonio dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova grava sul socio che chiede la restituzione e va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle sue finalità pratiche e dagli interessi sottesi; in caso di dubbio assume particolare rilievo la qualificazione ricevuta in bilancio, soggetto all’approvazione degli stessi soci e dotato di rilevanza esterna.

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Opzione di acquisto di quote del socio occulto e restituzione del prezzo versato a terzi
L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto...

L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto inglese] la facoltà di divenire socio ufficiale acquistando una quota [del 15%] al valore nominale, a fronte dell’impegno incondizionato dei soci titolari a cederla a semplice richiesta, integra un’opzione di contratto preliminare; il versamento del prezzo da parte del beneficiario equivale a richiesta di formalizzare la cessione, e la mancata cessione delle quote costituisce inadempimento non di scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Dell’inadempimento rispondono soltanto i soci che si sono obbligati a trasferire le quote, e non l’altro socio che si sia limitato ad acconsentire alla cessione senza prendervi parte.

Quando il prezzo sia stato versato a una società di persone estranea all’accordo [di cui sono soci amministratori i promittenti cedenti], la domanda di restituzione proposta nei suoi confronti a seguito della risoluzione non è riconducibile all’art. 1458 c.c., ma alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo della prestazione. La mala fede della società accipiens può desumersi dall’assenza di qualsiasi rapporto con il solvens che giustificasse il versamento e dalla coincidenza tra i suoi soci amministratori e i promittenti cedenti, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, nella misura legale sino alla domanda e in quella prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.

Rientrano nel danno risarcibile per l’inadempimento dei promittenti cedenti gli interessi pagati sul finanziamento contratto dall’acquirente contestualmente al versamento del prezzo, anche se formalmente qualificato come credito ai consumatori, quando la contestualità e l’importo di poco superiore al prezzo dimostrino che esso fu stipulato per pagare le quote mai cedute.

Nella domanda di ripetizione dell’indebito l’onere di provare la mala fede dell’accipiens grava su chi chiede la restituzione, presumendosi altrimenti la buona fede; nella domanda di risoluzione, a fronte della prova del proprio adempimento e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte, l’inadempimento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.

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Pubblicazione non autorizzata dell’immagine di un influencer su marketplace estero, giurisdizione e responsabilità del provider
Il giudice italiano ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del Reg. UE 1215/2012, applicabile anche al convenuto domiciliato...

Il giudice italiano ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del Reg. UE 1215/2012, applicabile anche al convenuto domiciliato fuori dall’Unione per il richiamo dell’art. 3, comma 2, l. 218/1995, sulla domanda di risarcimento per la pubblicazione non autorizzata di fotografie [di un influencer] su versioni estere di un marketplace online [Messico, Spagna, Australia], quando tali siti siano accessibili e visionabili dall’Italia, anche se dall’Italia non è possibile effettuare acquisti, perché il danno deriva dalla pubblicazione e non dal mancato guadagno; la giurisdizione è tuttavia limitata al danno cagionato nel territorio italiano, sicché il risarcimento va ridotto [della metà] quando il sito non sia direttamente rivolto al mercato italiano.

Il prestatore di servizi di hosting passivo, che non ha controllo sulle inserzioni dei venditori terzi, risponde ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2022/2065 della pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui quando, ricevuta una segnalazione sufficientemente precisa da consentire l’individuazione del contenuto [con l’indicazione dell’URL], non si attivi tempestivamente per rimuoverlo [lasciando il contenuto online per circa nove mesi]. La società capogruppo [Amazon.com Inc.] può essere chiamata a rispondere dell’illecito commesso dalle società del gruppo che gestiscono i marketplace nei singoli paesi, in ragione dello stretto collegamento tra le società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della loro appartenenza a un’unica entità economica, tanto più quando essa stessa abbia provveduto a far rimuovere i contenuti segnalati.

La fotografia che ritrae un influencer per finalità promozionali non è tutelata dal diritto d’autore se l’attore non deduce gli elementi specifici da cui desumere la creatività richiesta dall’art. 1 l.d.a., ma la sua pubblicazione a fini puramente commerciali senza il consenso dell’effigiato viola il diritto all’immagine di cui agli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.d.a., anche nel caso di persona nota. Il danno patrimoniale va liquidato secondo il criterio del prezzo del consenso ex art. 158, comma 2, l.d.a., sulla base dei compensi pattuiti dall’effigiato in contratti di sfruttamento della propria immagine, cui si aggiunge il danno morale, commisurato anche alla notorietà desumibile dal numero di follower.

Costituisce domanda nuova, inammissibile, la domanda riferita a ulteriori pubblicazioni oggetto di una diffida successiva al ricorso, perché si fonda su fatti costitutivi nuovi e diversi; ed è parimenti inammissibile la domanda inibitoria proposta per la prima volta con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.

L’eccezione con cui il convenuto contesta di essere il soggetto tenuto a rispondere dell’illecito attiene alla titolarità passiva del rapporto e non alla legittimazione, che si determina in base alla prospettazione dell’attore. Ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., le spese successive al rifiuto, senza giustificato motivo, della proposta conciliativa formulata dal giudice sono poste a carico della parte che ha ottenuto l’accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta.

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Successione di amministratori nell’aggravamento del dissesto e imputazione del danno da differenza dei netti
Quando più amministratori si succedono nella produzione del danno da aggravamento del dissesto, l’art. 2486 c.c., che fissa un criterio...

Quando più amministratori si succedono nella produzione del danno da aggravamento del dissesto, l’art. 2486 c.c., che fissa un criterio legale di liquidazione ma non di imputazione, va integrato con il giudizio controfattuale proprio del nesso di causalità. L’amministratore che assuma la carica, anche di fatto, quando il patrimonio netto è già negativo non risponde dell’indebitamento pregresso se gli si contesta soltanto di non aver fatto emergere la causa di scioglimento, perché quel debito sarebbe rimasto anche se egli avesse tenuto la condotta dovuta; potrebbe risponderne solo per condotte proprie, quali la mancata adozione di misure di risanamento. L’amministratore che lasci l’incarico prima del fallimento risponde invece anche dell’indebitamento maturato dopo le dimissioni, perché esso non vi sarebbe stato se avesse fatto emergere tempestivamente la causa di scioglimento, e non può liberarsi abbandonando la società al suo destino.

L’esistenza di un contratto di consulenza [per la ristrutturazione e il risanamento della società] non esclude la qualità di amministratore di fatto del consulente, quando non risulti lo svolgimento delle attività consulenziali previste e risulti invece che egli era divenuto l’unico referente di clienti, fornitori e dipendenti per la gestione ordinaria con autonomi poteri decisori, che aveva compiuto atti propri del datore di lavoro e che aveva avuto un ruolo determinante nella costituzione di una nuova società [con lo stesso oggetto e la stessa sede, cui fu affittata l’azienda senza che i canoni venissero pagati].

I crediti iscritti in bilancio vanno svalutati ai sensi dell’art. 2426, n. 8, c.c. quando risultino prescritti, verso debitori falliti o già incassati, o quando la società abbia agito in sede monitoria soltanto per una parte del credito e abbia poi concluso una transazione tombale senza fare cenno alla parte residua, perché tale condotta denota la consapevolezza degli organi gestori dell’assenza di concrete possibilità di recupero.

Ai fini del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio del fallimento verso gli amministratori, l’incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto al credito non esclude il periculum in mora ma ne costituisce il principale indicatore, perché il sequestro è l’unico strumento per preservare almeno un adempimento parziale e produce gli effetti prenotativi di cui agli artt. 2906 e 2916 c.c.; sul piano soggettivo rilevano anche le condotte contestate, quali gli artifici di bilancio e le operazioni volte a drenare l’attivo.

L’amministratore che non si occupava della parte amministrativa non può liberarsi dalla responsabilità invocando la ripartizione interna delle competenze, rientrando tra i suoi doveri il controllo sul corretto adempimento dei compiti assegnati all’altro amministratore; la ripartizione può rilevare solo nei rapporti interni tra condebitori solidali. È amministratore di fatto chi, privo di investitura formale, si inserisce nella gestione impartendo direttive e condizionando le scelte operative con un’ingerenza sistematica e completa, accertabile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

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Responsabilità del liquidatore verso il creditore pretermesso e prova incidentale del credito di lavoro
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2495 c.c. dal creditore rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione della società, l’esistenza del credito...

Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2495 c.c. dal creditore rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione della società, l’esistenza del credito verso la società [da differenze retributive di lavoro dipendente] può essere accertata in via incidentale, quale primo presupposto della responsabilità del liquidatore; il credito di lavoro è liquido ed esigibile per il solo fatto dell’esecuzione delle prestazioni, anche se non riconosciuto dal datore e ancora oggetto di accertamento giudiziale, sicché il liquidatore che consapevolmente o colposamente lo trascuri ne risponde. Grava tuttavia sul creditore l’onere di provarne l’esistenza, che non è assolto con l’allegazione generica di aver lavorato a tempo pieno anziché part-time per l’intera durata del rapporto, con fogli presenze compilati dal lavoratore e non controfirmati dal datore, con richieste stragiudiziali di importi molto diversi prive di conteggi e con deposizioni generiche e non fondate su conoscenza diretta; in mancanza della prova del credito, ogni ulteriore questione sulla responsabilità del liquidatore resta preclusa.

Decade dalla prova testimoniale, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., la parte che non provveda tempestivamente alla citazione del testimone, effettuandola con significativo ritardo rispetto al provvedimento di fissazione dell’udienza e senza dimostrarne l’esito.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato pagamento dei debiti, ferma l’estinzione della società, ha natura extracontrattuale: il creditore deve dedurre il mancato soddisfacimento di un credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della liquidazione e il danno derivante dall’inadempimento del liquidatore, in relazione alla natura e al grado del credito rispetto a quelli soddisfatti, mentre il liquidatore deve provare di aver correttamente ricostruito la massa passiva e pagato i debiti nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle preferenze.

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Pagamenti preferenziali dell’amministratore di s.r.l. e danno da maggior falcidia dei creditori
Il danno risarcibile derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum è il danno da maggior...

Il danno risarcibile derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum è il danno da maggior falcidia, pari alla differenza tra quanto i creditori insinuati al passivo avrebbero percepito se i creditori preferiti avessero partecipato al riparto in concorso con gli altri e quanto effettivamente percepito; esso si verifica in capo ai creditori di grado pari o superiore a quello dei creditori soddisfatti. Quando i crediti muniti di privilegio generale [dei dipendenti e degli artigiani ex art. 2751 bis c.c.] restano insoddisfatti per un importo superiore ai pagamenti eseguiti in favore di fornitori chirografari, il danno coincide con l’intero importo dei pagamenti preferenziali, ed è irrilevante che i creditori pagati non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.

L’illiceità dei pagamenti preferenziali emerge dal fatto che l’amministratore abbia fatto transitare l’incasso di un credito sociale su conti diversi da quelli della società, per sottrarlo al pignoramento di un creditore munito di titolo esecutivo e destinarlo al pagamento di altri creditori, quando la società era già inattiva, perché tale condotta dimostra che le risorse non erano sufficienti a pagare tutti i creditori e che la società era già insolvente, anche se il fallimento è stato dichiarato oltre un anno dopo.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento per i pagamenti preferenziali non sono dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, perché il rapporto non costituisce transazione commerciale, ma gli interessi legali ex art. 1284 c.c. [dalla data in cui i pagamenti sono stati accertati dalla procedura]; vanno inoltre rifuse le spese della procedura di negoziazione assistita esperita prima del giudizio.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, conservandone presupposti, termini di prescrizione e natura, e spetta al curatore anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., pure dopo l’introduzione dell’art. 2476, comma 6, c.c.; essa comprende la responsabilità, di natura extracontrattuale, per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum, che può essere fatta valere quando la massa attiva sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali.

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Uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine e dello pseudonimo di un attore celebre e risarcimento
L’utilizzo, senza il consenso degli eredi legittimati ai sensi degli artt. 8 c.c. e 93 e 96 l.d.a., dell’immagine anche...

L’utilizzo, senza il consenso degli eredi legittimati ai sensi degli artt. 8 c.c. e 93 e 96 l.d.a., dell’immagine anche stilizzata e del nome d’arte di un attore celebre [Totò] per promuovere un’attività di ristorazione, nei menù, nei volantini, nei siti internet e sui profili social, è illecito, perché non ricorre alcuna finalità di interesse pubblico che ne giustifichi la libera utilizzazione ma soltanto uno scopo commerciale e pubblicitario. Ne consegue l’ordine di cessare l’uso del nome e dell’immagine nella denominazione sociale, nei segni distintivi e in ogni mezzo pubblicitario, anche quando l’insegna sia stata nel frattempo mutata ma l’uso sia proseguito, e l’ordine di distruzione dei prodotti realizzati in violazione ai sensi dell’art. 158 l.d.a.

L’illecito sfruttamento pubblicitario dell’immagine di una persona notoria obbliga al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di offrire a terzi l’uso dell’immagine per prodotti o servizi analoghi; l’esistenza del danno è confermata dagli accordi stipulati dagli eredi per regolamentare lo sfruttamento economico dell’immagine e dall’interruzione delle trattative con un investitore [per la creazione di una catena di ristorazione] motivata dalla diffusione di usi non autorizzati. In mancanza di prova di specifiche voci di danno, il danno può essere liquidato in via equitativa in una somma corrispondente al compenso che sarebbe stato presumibilmente richiesto per il consenso, tenuto conto degli importi riconosciuti in transazioni con altri utilizzatori abusivi, della notorietà dell’artista e della durata della condotta [5.000 euro per ciascuno degli ultimi cinque anni].

Il diritto al nome e all’immagine trova tutela negli artt. 2 Cost., 7, 8, 9 e 10 c.c. e 96, 97 e 156 ss. l.d.a., che escludono la possibilità di esporre, pubblicare, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso, salve le eccezioni di legge. Nel giudizio di merito il collegio può condividere la valutazione del fumus boni iuris compiuta nell’ordinanza di reclamo che abbia respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora, in particolare quando il convenuto, rimasto contumace, non abbia fornito elementi ulteriori.

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