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Impegno restitutorio dei soci per mancato aumento di capitale e inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.
L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di...

L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di capitale riservato al finanziatore e, in mancanza, di restituirgli pro quota le somme [da questi versate alla società] non costituisce garanzia fideiussoria di un debito sociale, perché in capo alla società, estranea al contratto, non sorge alcun obbligo restitutorio da garantire. Il contratto contiene invece due impegni personali dei soci, consistenti in una promessa del fatto del terzo avente ad oggetto l’aumento di capitale e nell’assunzione in proprio di un debito restitutorio, condizionato al mancato aumento di capitale e alla mancata restituzione spontanea delle somme da parte della società; ne consegue che a tale debito non si applica l’art. 1957 c.c.

Il creditore che agisca con distinti ricorsi monitori nei confronti di più soci, obbligati in forza del medesimo contratto in proporzione alle rispettive quote, non abusa dello strumento processuale, perché i debiti sono autonomi e non solidali e danno luogo soltanto a un litisconsorzio facoltativo e a un eventuale cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., con domande suscettibili di esiti differenti; la fattispecie è pertanto estranea al frazionamento del credito.

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Impegno restitutorio dei soci per mancato aumento di capitale e inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.
L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di...

L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di capitale riservato al finanziatore e, in mancanza, di restituirgli pro quota le somme [da questi versate alla società] non costituisce garanzia fideiussoria di un debito sociale, perché in capo alla società, estranea al contratto, non sorge alcun obbligo restitutorio da garantire. Il contratto contiene invece due impegni personali dei soci, consistenti in una promessa del fatto del terzo avente ad oggetto l’aumento di capitale e nell’assunzione in proprio di un debito restitutorio, condizionato al mancato aumento di capitale e alla mancata restituzione spontanea delle somme da parte della società; ne consegue che a tale debito non si applica l’art. 1957 c.c.

Il creditore che agisca con distinti ricorsi monitori nei confronti di più soci, obbligati in forza del medesimo contratto in proporzione alle rispettive quote, non abusa dello strumento processuale, perché i debiti sono autonomi e non solidali e danno luogo soltanto a un litisconsorzio facoltativo e a un eventuale cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., con domande suscettibili di esiti differenti; la fattispecie è pertanto estranea al frazionamento del credito.

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Conferma in reclamo dell’inibitoria all’uso della lista clienti da parte degli ex subagenti
Il compendio dei dati anagrafici, dei contatti e delle polizze dei clienti costituisce segreto commerciale tutelato dagli artt. 98 e...

Il compendio dei dati anagrafici, dei contatti e delle polizze dei clienti costituisce segreto commerciale tutelato dagli artt. 98 e 99 c.p.i. quando il detentore abbia adottato misure di protezione, informatiche e giuridiche, idonee a garantirne la segretezza, e la trasmissione periodica di tali dati sugli indirizzi di posta elettronica personali dei collaboratori, limitata al pacchetto clienti di ciascuno, non fa venir meno la natura segreta delle informazioni né deroga all’obbligo di riservatezza assunto dai collaboratori. L’impegno a osservare la riservatezza anche dopo la cessazione dell’incarico, unito all’obbligo di restituire i documenti e i supporti contenenti i dati, comporta il divieto di utilizzarli, e a maggior ragione di sfruttarli per svolgere un’attività concorrente [ex subagenti di agenzia assicurativa passati a un’agenzia concorrente; credenziali personali e codici fonte che limitavano l’accesso di ciascuno ai propri clienti].

L’inibitoria all’uso dei dati dei clienti, assistita da una penale per ogni cliente acquisito in violazione del provvedimento, non lede il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica degli ex collaboratori, che possono continuare la propria attività procurandosi nuova clientela sul mercato, e non è ineseguibile per indeterminatezza, perché non reprime la libera iniziativa degli ex clienti di rivolgersi a loro, ma sanziona l’uso illecito di dati segreti di esclusiva titolarità dell’impresa.

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Revoca cautelare del liquidatore e affitto dell’azienda a società da lui partecipata
L’affitto dell’azienda non è incompatibile con la fase di liquidazione della società, perché, a fronte di costi contenuti, consente di...

L’affitto dell’azienda non è incompatibile con la fase di liquidazione della società, perché, a fronte di costi contenuti, consente di generare i ricavi necessari per pagare i debiti e di preservare il valore aziendale ai fini della futura cessione, né l’art. 2487 c.c. pone limiti temporali alla liquidazione. Per ottenere la revoca cautelare del liquidatore che abbia concluso il contratto con una società di cui è socio e amministratore non basta dunque dedurre il suo interesse personale nell’operazione, perché occorre la prova, almeno indiziaria, che egli abbia fatto prevalere tale interesse a discapito di quello della società, cagionandole un pregiudizio almeno potenziale, ad esempio per l’incongruità del canone o per la sua insufficienza a soddisfare i debiti sociali [contratto privo di diritto di recesso per la concedente e di garanzie per il pagamento del canone; delibera di nomina che attribuiva espressamente al liquidatore il potere di affittare l’azienda; offerta di acquisto del socio ricorrente con pagamento rateale in oltre sei anni, senza garanzie].

L’obbligo di depositare il progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’assemblea, previsto dall’art. 2429 c.c., va interpretato secondo correttezza e buona fede e non impone all’organo amministrativo o al liquidatore di assicurare un presidio costante della sede, sicché spetta al socio che intenda consultare il progetto preavvisare la propria intenzione o concordarne le modalità [socio che si era recato presso la sede, priva di dipendenti, il giorno precedente l’assemblea, chiedendone poi il rinvio].

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Perentorietà del termine per l’esame del recesso del socio cooperatore e diniego tardivo
Il termine di sessanta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 2532 c.c., gli amministratori della società cooperativa devono esaminare...

Il termine di sessanta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 2532 c.c., gli amministratori della società cooperativa devono esaminare la dichiarazione di recesso del socio ha natura perentoria, perché è posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici ed è previsto nello stesso comma che fissa il termine, certamente di decadenza, per l’opposizione del socio; il diniego comunicato dopo la scadenza di tale termine è pertanto privo di efficacia. La comunicazione con cui, entro il termine, il consiglio di amministrazione prenda atto del recesso senza contestarlo equivale ad assenso e integra la condizione di efficacia del recesso [cooperativa agricola che, nel prendere atto del recesso, aveva chiesto al socio il pagamento di una trattenuta per il mancato conferimento futuro e, dopo il rifiuto di pagarla, aveva comunicato il diniego per insussistenza dei presupposti statutari].

Il recesso del socio di cooperativa, anche quando convenzionale e subordinato all’approvazione dell’organo amministrativo, resta un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata a tale approvazione; l’inerzia o il rifiuto immotivato degli amministratori non possono vanificare il diritto potestativo del socio, e la condizione si considera avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c. quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Accertata l’efficacia del recesso, non è dovuta la sanzione prevista dallo statuto e dal regolamento interno per il mancato conferimento dei prodotti relativo a un periodo successivo alla data in cui il recesso ha effetto per i rapporti mutualistici, perché la violazione degli obblighi di conferimento è configurabile soltanto in capo a chi sia ancora socio [vendemmia successiva alla chiusura dell’esercizio sociale, fissata statutariamente al 31 luglio].

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Prova della paternità delle fotografie e semplici fotografie destinate alla promozione commerciale
Chi agisce ai sensi dell’art. 158 l. n. 633/1941 per la violazione dei diritti su fotografie deve fornire la prova...

Chi agisce ai sensi dell’art. 158 l. n. 633/1941 per la violazione dei diritti su fotografie deve fornire la prova della loro paternità, che non può desumersi dalle schermate del sito internet su cui le fotografie sono pubblicate prive di riferimenti all’autore, né dal verbale di mediazione e dalla transazione conclusi con soggetti terzi diversi dal convenuto, né dall’invito alla negoziazione assistita, che è atto di provenienza della stessa parte attrice [fotografie a scopo pubblicitario asseritamente realizzate su incarico verbale del convenuto e da questi cedute a due società, con le quali l’attore aveva poi transatto; convenuto contumace].

Le fotografie che assolvono a una funzione commerciale, in quanto destinate a promuovere la vendita di prodotti, sono di regola soggette alla tutela delle semplici fotografie di cui agli artt. 87 e seguenti della legge sul diritto d’autore, e non a quella delle opere fotografiche dotate di carattere creativo; il fotografo che ne lamenta la riproduzione abusiva deve quindi allegare e provare che gli originali recavano il suo nome e la data di produzione, ai sensi dell’art. 90 l.d.a., oppure la malafede del riproduttore.

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Lodo irrituale sulla cessione di quote, competenza della sezione imprese e omessa pronuncia
Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio,...

Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non la circostanza che la pretesa trovi ormai titolo in un lodo arbitrale irrituale anziché nell’originario contratto, perché il lodo non determina alcuna astrazione dal rapporto sottostante, il cui oggetto resta immutato; rientra pertanto nella competenza della sezione specializzata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 168/2003, la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di obblighi assunti con un contratto di cessione di quote e accertati con lodo irrituale [patto di non concorrenza e cessione del diritto di distribuzione collegati alla cessione della partecipazione del 50% all’altro socio].

La domanda riconvenzionale di condanna, proposta dalla parte vittoriosa in arbitrato irrituale nel giudizio di impugnazione del lodo per munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, può essere riproposta in un separato giudizio quando su di essa il giudice dell’impugnazione abbia omesso di pronunciarsi, perché il giudicato non si forma sulle domande che non siano state oggetto di accertamento effettivo. Non integra un rigetto implicito, né esplicito, la generica affermazione che la domanda è già oggetto del lodo, accompagnata dalla formula di stile «respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione» e dalla mancata regolazione delle spese relative a quella domanda.

La liquidazione del danno compiuta dagli arbitri dopo l’inadempimento, sia pure in via equitativa, non è assimilabile a una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., che consiste in una liquidazione preventiva del danno, sicché non sussiste il potere del giudice di ridurla per eccessività.

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Spontanea rimozione del segno contraffattivo e insussistenza del periculum per l’inibitoria
Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in...

Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in materia industriale non può prescindersi da un apprezzabile grado di pericolo che renda attuale e perdurante il rischio di pregiudizio per il ricorrente. Il periculum in mora difetta quando il resistente, pur contestando la fondatezza della pretesa, abbia rimosso il segno contestato subito dopo la notifica del ricorso cautelare e il ricorrente non alleghi elementi concreti da cui desumere un pericolo di reiterazione, sicché non vi è più alcuna violazione in atto né un concreto rischio di ripetizione [marchio figurativo riprodotto sul sito internet del resistente per contraddistinguere prodotti vegani; unica diffida inviata in periodo di chiusura aziendale e rimasta inosservata, seguita dal deposito del ricorso].

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Risoluzione della cessione di quote e retrocessione delle partecipazioni nelle società beneficiarie della scissione
Per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, che ha effetti retroattivi, il cedente rientra nella...

Per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, che ha effetti retroattivi, il cedente rientra nella titolarità delle quote come beni ancora esistenti, con effetti che retroagiscono alla data del contratto, e subisce quale socio gli effetti delle trasformazioni intervenute medio tempore nella società, mentre le modificazioni o alterazioni del bene imputabili alla parte inadempiente possono essere fatte valere con il risarcimento del danno. Ne consegue che il cedente, dovendo considerarsi titolare della partecipazione al momento in cui è stata deliberata la scissione della società, ha diritto anche alle corrispondenti partecipazioni nelle società beneficiarie, quando l’atto di scissione preveda l’assegnazione delle quote proporzionalmente ai soci della società scissa [cessione del 50% del capitale all’altro socio al 50%, risolta per mancato pagamento del prezzo; scissione deliberata nel corso del giudizio di risoluzione].

È ammissibile il sequestro giudiziario di quote sociali, perché il richiamo dell’art. 677 c.p.c. alle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio non circoscrive l’ambito di applicazione della misura ai beni suscettibili di tale esecuzione e il sequestro di beni immateriali come le quote può essere eseguito con altre forme, quali l’iscrizione nel registro delle imprese e nel libro dei soci [periculum ravvisato nel venir meno del pignoramento che, tramite il custode, consentiva un controllo indiretto sulle assemblee delle società beneficiarie, delle quali il convenuto era socio di maggioranza].

La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché proposta dopo la maturazione delle preclusioni assertive è una pronuncia di rito, che non ne impedisce la riproposizione in un separato giudizio, né la questione può ritenersi coperta da giudicato implicito quando i fatti posti a fondamento della domanda siano sopravvenuti dopo la scadenza di tali preclusioni.

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Liquidazione giudiziale sopravvenuta e interesse ad agire per l’annullamento della delibera di nomina dell’amministratore
La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società fa venir meno l’interesse dei soci all’annullamento della delibera assembleare di nomina...

La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società fa venir meno l’interesse dei soci all’annullamento della delibera assembleare di nomina dell’amministratore, i cui poteri sono cessati con l’apertura della procedura, salvo che chi riassume il giudizio deduca e argomenti specificamente le ragioni della permanenza del proprio interesse con riguardo alle utilità attese; in mancanza, la domanda va dichiarata inammissibile [soci di minoranza che deducevano il perdurante interesse in ragione della pendenza di un procedimento penale originato da loro querela, senza chiarire come l’accertamento dell’invalidità della delibera potesse influire su di esso]. Il generico richiamo alla pendenza di un procedimento penale esprime infatti un interesse di mero fatto, avulso da quello azionato in giudizio, che era rivolto alla cessazione degli effetti della delibera impugnata.

È invece improcedibile la domanda di accertamento e di condanna della società al risarcimento del danno derivato dalla delibera impugnata, perché tutte le ragioni di credito verso la società in liquidazione giudiziale devono essere accertate in sede concorsuale, nelle forme della verifica dello stato passivo.

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Conferma della descrizione nonostante l’invalidità del brevetto accertata dal consulente tecnico
La decisione sulla descrizione deve trovare fondamento negli elementi forniti dalle parti in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporla...

La decisione sulla descrizione deve trovare fondamento negli elementi forniti dalle parti in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporla al momento della richiesta, mentre la valutazione del suo risultato rileva solo ai fini della concessione delle altre misure cautelari, perché la descrizione assolve a una funzione probatoria in relazione a tali misure e al giudizio di merito. La descrizione va quindi confermata anche quando il consulente tecnico nominato nel procedimento cautelare abbia concluso per l’invalidità del brevetto, se al momento della richiesta gli elementi addotti apparivano sufficienti e l’invalidità non poteva essere ritenuta ex ante [ricorrente che aveva prodotto una relazione tecnica sulla contraffazione di un brevetto nazionale; resistente che opponeva rapporti di ricerca dell’Ufficio europeo dei brevetti sulla carenza di novità; rinuncia alla domanda di inibitoria dopo il deposito della consulenza].

Le esigenze di riservatezza del resistente sulle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di descrizione non giustificano la revoca della misura, perché possono essere contemperate con la funzione di istruzione preventiva del procedimento disponendo la secretazione dei verbali delle operazioni e del materiale acquisito, con divieto di utilizzazione e di rivelazione a terzi, quantomeno fino al giudizio di merito, nel quale il giudice valuterà l’opportunità, i tempi e i modi della desecretazione.

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Liquidazione giudiziale sopravvenuta, improcedibilità della domanda e spese del giudizio ordinario
Quando nel corso del giudizio ordinario promosso per l’accertamento e il pagamento di un credito sopravvenga la liquidazione giudiziale del...

Quando nel corso del giudizio ordinario promosso per l’accertamento e il pagamento di un credito sopravvenga la liquidazione giudiziale del debitore, la domanda diventa improcedibile, perché tutte le pretese creditorie sono devolute alla competenza funzionale del giudice delegato nella formazione dello stato passivo ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII; non vi è quindi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe pur sempre la competenza del giudice adito a decidere la causa, anche quando il credito sia stato nel frattempo ammesso al passivo [ricorrente che, dopo l’ammissione del credito al passivo delle procedure aperte nei confronti di tutte le debitrici solidali, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese].

Per le stesse ragioni il giudice ordinario non regola le spese del giudizio divenuto improcedibile, perché la decisione sulle spese presuppone il potere di pronunciarsi sul merito, e l’eventuale credito per il rimborso delle spese legali sostenute per introdurre il giudizio contro le debitrici ancora in bonis, traducendosi in una pretesa verso le società poste in liquidazione giudiziale, deve essere anch’esso fatto valere in sede concorsuale.

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