L’apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa nel corso del giudizio promosso dal socio escluso per ottenere il rimborso delle azioni rende inammissibile la domanda di accertamento e di condanna proposta in sede ordinaria, perché ai sensi dell’art. 151 d.lgs. n. 14/2019 ogni credito deve essere accertato in sede endoconcorsuale secondo le regole previste per la formazione dello stato passivo; il socio deve pertanto far valere il proprio credito mediante domanda di insinuazione al passivo e non riassumendo il giudizio nei confronti della procedura [socio sovventore che chiedeva il rimborso delle azioni sottoscritte e versate, divenuto esigibile ai sensi dello statuto e dell’art. 2535 c.c. prima dell’apertura della procedura].
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. si estende a tutti i documenti concernenti la gestione della società, comprese le scritture contabili, la documentazione fiscale e quella relativa ai singoli affari sociali, e comprende, quale modalità connaturata all’effettività del controllo, il diritto di estrarne copia [socia divenuta tale per effetto dell’assegnazione della quota espropriata a un altro socio; risposta generica degli amministratori alle richieste di accesso; bilanci non approvati da circa dieci anni; società contumace].
L’art. 614-bis c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti d’urgenza che si risolvono in una condanna a un facere infungibile e sono idonei ad anticipare, anche stabilmente, gli effetti della sentenza di merito, come l’ordine di consentire al socio la consultazione dei documenti sociali; nel determinare la misura della somma dovuta per ogni giorno di inadempimento può considerarsi che la mancata ostensione della documentazione di una società presumibilmente inattiva e in sofferenza può essere motivata dall’intento di occultare eventuali responsabilità di chi l’ha amministrata.
Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].
Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].
Il mancato ricorso del socio receduto da s.r.l. alla procedura di determinazione del valore della quota prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per il caso di disaccordo tra i soci non impedisce di accertarne il valore in sede contenziosa, ma rende problematica la quantificazione del credito in sede cautelare, perché manca un parametro oggettivo cui ancorare la decisione. Non possono trarsi elementi sufficienti dalla perizia di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, sicché il valore della quota può essere prudenzialmente quantificato, ai fini del sequestro conservativo, in proporzione al patrimonio netto della società alla data del recesso [socio titolare del 50% del capitale; quota non liquidata a oltre un anno dalla scadenza del termine di centottanta giorni; perizia di parte che stimava la quota in misura assai superiore].
Il periculum in mora per il sequestro conservativo a tutela del credito del socio receduto è ravvisabile nella circostanza che questi sia ormai escluso dalla gestione e privo anche dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore, il che rende probabile che la società ponga in essere comportamenti volti a sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia del suo credito; il pericolo non è escluso dal deposito del bilancio intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando sia avvenuto con significativo ritardo rispetto alle scadenze di legge [bilancio da cui risultavano utili mai distribuiti al socio receduto; società contumace].
Non può essere chiesto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. l’annullamento di un contratto, perché tale effetto costitutivo può derivare soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo pronuncia e la tutela cautelare può unicamente salvaguardare l’effetto esecutivo della futura decisione, ad esempio anticipandone gli effetti restitutori o assicurando una tutela conservativa [cessione della posizione contrattuale di affittuario di ramo d’azienda stipulata, in nome della società ricorrente, da un soggetto che si era autonominato amministratore unico senza averne il potere].
È generica, e non può essere accolta, la domanda cautelare con cui si chiede al giudice di disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia più idoneo a eliminare il pregiudizio, perché non compete al giudice individuare le misure da adottare a tutela del diritto azionato e ogni provvedimento emesso in accoglimento di tale domanda sarebbe viziato da ultrapetizione.
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’adempimento di obblighi contrattuali, il periculum in mora non è integrato da pregiudizi di natura patrimoniale legati a contestati inadempimenti, che possono essere fatti valere nel giudizio di merito, quando il ricorrente non specifichi se e in quale misura l’adempimento richiesto varrebbe a evitare il pregiudizio lamentato [obblighi di assistenza tecnica, fornitura di ricambi e ritiro delle batterie difettose, sopravvissuti alla risoluzione di un contratto di fornitura di kit di elettrificazione per veicoli commerciali; danno prospettato sulla base di proiezioni della stessa ricorrente, che disponeva di uno stock di batterie e aveva rifiutato di acquistare servizi di diagnostica aggiuntivi a un costo inferiore al danno lamentato].
L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico della parte la cui impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trova applicazione anche al reclamo cautelare, attesa la natura di impugnazione attribuibile a tale procedimento.
Rientra nel campo di insindacabilità della business judgment rule la scelta degli amministratori di una cooperativa edilizia di completare i lavori di costruzione, anziché lasciare l’opera incompiuta, e di tentare di reperire nuovi soci interessati all’assegnazione degli alloggi prima di avviare la liquidazione, quando non siano offerti indicatori concreti della sua palese irragionevolezza, perché l’interruzione dei lavori avrebbe sì contenuto l’indebitamento ma lasciato la cooperativa in possesso di un edificio incompiuto, non collocabile sul mercato, di valore modesto e destinato al degrado. La sola esigenza, nota agli amministratori, di trovare nuovi soci assegnatari non impone la messa in liquidazione della cooperativa quando i bilanci non presentino indicatori di insolvenza o segnali di squilibrio allarmanti e il numero dei soci sia sempre stato superiore al minimo previsto dall’art. 2522 c.c. [azione di responsabilità promossa dal commissario della liquidazione coatta amministrativa; alloggi in parte rimasti invenduti; ispezione ministeriale che aveva confermato la mutualità prevalente e suggerito la ricerca di nuovi soci prenotatari; liquidazione deliberata circa un anno e mezzo dopo].
Agli amministratori subentrati nella carica non possono essere addebitate le strategie imprenditoriali impostate da chi ha amministrato la società negli anni precedenti né il conseguente indebitamento, sicché la loro responsabilità può essere valutata soltanto in relazione alle condotte tenute nel periodo in cui sono stati in carica [progetto edilizio, mutuo e principali debiti deliberati prima dell’insediamento dei convenuti].
Nelle cooperative edilizie il rapporto associativo, che trova fondamento nella libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. e ribadita per la cooperazione mutualistica dall’art. 45 Cost., ha causa giuridica autonoma rispetto al rapporto di scambio e può sussistere anche quando il socio non abbia un rapporto di scambio in corso di esecuzione, perché il singolo può avere interesse a partecipare all’ente condividendone e contribuendo a realizzarne le finalità sociali e l’interesse allo scambio, ancorché non attuale, può sorgere in futuro. È pertanto illegittima, in mancanza di una norma di legge o di statuto che la preveda, l’esclusione dei soci per il solo fatto di aver riscattato l’alloggio già assegnato in godimento o di non aver presentato di recente domande di assegnazione [cooperativa a proprietà indivisa c.d. multiprogramma, con regolamento di assegnazione fondato sull’anzianità di iscrizione; soci in regola con i contributi e partecipi dell’attività sociale].
L’esclusione di tali soci sarebbe giustificata soltanto se la loro partecipazione compromettesse il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale, circostanza che deve essere supportata da elementi concreti e circostanziati e non può fondarsi sul generico timore di dinamiche distorsive della democraticità dei processi decisionali; la delibera del consiglio di amministrazione che disponga l’esclusione in contrasto con lo statuto è annullabile ai sensi degli artt. 2377, 2388 e 2519 c.c. [esclusione deliberata al solo fine di assecondare la diffida dell’autorità di vigilanza all’esito di un’ispezione].
Il socio di cooperativa edilizia è parte di un duplice e distinto rapporto, l’uno associativo, che discende dall’adesione al contratto sociale, l’altro di scambio, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto di assegnazione dell’alloggio in proprietà o in godimento. Ai fini della competenza occorre quindi individuare il rapporto dal quale origina il credito azionato dalla cooperativa: se esso attiene anche solo in parte al rapporto associativo, la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di impresa, mentre se attiene esclusivamente al rapporto di scambio la competenza spetta al tribunale ordinario individuato secondo i normali criteri di collegamento.
Appartengono al rapporto di scambio, e non a quello associativo, le spese condominiali addebitate al socio assegnatario, perché rappresentano la contribuzione agli oneri di gestione delle parti comuni dell’edificio in cui si trova l’alloggio, calcolata in proporzione a esso, e non la contribuzione alle spese necessarie per la vita della cooperativa, nonché le spese legali del giudizio di sfratto intercorso tra le parti, che hanno natura accessoria rispetto al corrispettivo del godimento [decreto ingiuntivo per canoni, spese e spese legali, chiesto anche nei confronti della garante delle obbligazioni nascenti dal contratto di assegnazione; nessuna norma statutaria richiamata che prevedesse obblighi di contribuzione dei soci].
Non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di locazione la domanda con cui la cooperativa edilizia chiede l’accertamento dell’esclusione del socio, il rilascio dell’alloggio assegnatogli e il pagamento dell’indennità di occupazione, perché tale domanda non trae origine da un contratto di locazione ma dal rapporto sociale, nel cui ambito le norme statutarie regolano anche l’assegnazione degli alloggi ai soci e le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi che ne derivano [alloggio di proprietà di un fondo di investimento, condotto in locazione dalla cooperativa per assegnarlo in godimento ai soci].
Coloro che nel verbale di assegnazione dell’alloggio sociale abbiano garantito personalmente l’adempimento delle obbligazioni del socio assegnatario rispondono in solido con lui verso la cooperativa dell’indennità di occupazione dovuta dopo l’esclusione, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c.; l’eccezione con cui uno dei coobbligati deduce che l’obbligato principale è l’assegnatario non assume rilievo in assenza di domande di regresso fra i convenuti [alloggio rimasto occupato dalla ex compagna dell’assegnatario, a sua volta garante, dopo che questi lo aveva lasciato].
La domanda della cooperativa edilizia di condanna del socio escluso al pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio sociale, dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., e delle spese condominiali può essere accolta soltanto fino alla data di deposito dell’atto introduttivo, perché non vi è certezza sulla data del rilascio e, di conseguenza, sull’ammontare delle somme dovute per il periodo successivo alla proposizione della domanda [cooperativa a proprietà indivisa che chiedeva l’indennità e le spese condominiali fino alla liberazione dell’immobile; socio escluso per morosità, contumace].
Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per morosità nel pagamento delle somme dovute per il godimento dell’alloggio, con delibera del consiglio di amministrazione adottata in conformità allo statuto e non impugnata, perde il titolo per mantenere il godimento dell’immobile ed è tenuto a rilasciarlo alla cooperativa [statuto che subordinava l’esclusione all’invito a regolarizzare i pagamenti e al decorso di un mese dall’invito, prevedendo l’opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera; cooperativa che si era riservata di agire separatamente per le somme insolute; socia contumace].