Ricerca Sentenze
Esclusione del socio moroso di cooperativa edilizia convenzionata e indennità di occupazione dell’alloggio
Accertata l’esclusione del socio moroso, deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario, la cooperativa edilizia a...

Accertata l’esclusione del socio moroso, deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario, la cooperativa edilizia a proprietà indivisa ha diritto al rilascio dell’alloggio sociale e, per il periodo successivo all’esclusione, a un’indennità di occupazione dovuta sia in forza del regolamento interno che la commisura al canone di godimento precedentemente dovuto, sia in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo [alloggio realizzato in un intervento di edilizia abitativa convenzionata, con canone di godimento fissato annualmente sulla base della normativa regionale; socia contumace].

Leggi tutto
Indennità di occupazione prevista dal regolamento della cooperativa edilizia e applicazione analogica dell’art. 1591 c.c.
Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa che continui a occupare l’alloggio sociale deve, per il periodo successivo...

Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa che continui a occupare l’alloggio sociale deve, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione dovuta sia in forza del regolamento interno adottato dalla cooperativa per disciplinare le morosità e l’esclusione dei soci, sia in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo [regolamento che commisurava l’indennità al canone di godimento precedentemente dovuto; esclusione per morosità deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario di sessanta giorni; socio contumace].

Leggi tutto
Vizi dell’alloggio sociale e validità dell’assegnazione al socio di cooperativa edilizia
L’esistenza di vizi e di opere ancora da completare nell’alloggio sociale e nelle parti comuni, che non incidano sull’abitabilità dell’immobile,...

L’esistenza di vizi e di opere ancora da completare nell’alloggio sociale e nelle parti comuni, che non incidano sull’abitabilità dell’immobile, non determina la nullità dell’assegnazione in godimento al socio della cooperativa edilizia, perché l’assegnazione trova la sua disciplina fondamentale nel contratto stipulato tra le parti. Nelle cooperative edilizie va infatti distinto il rapporto sociale, di carattere associativo, dal rapporto di scambio, di natura sinallagmatica, al quale sono applicabili per analogia le norme sulla locazione, sicché l’assegnatario può attivare i rimedi previsti dall’art. 1578 c.c. per i vizi della cosa locata, chiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non può sottrarsi al pagamento del canone di godimento [assegnataria che aveva dichiarato di accettare l’immobile nello stato in cui si trovava; segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune].

La delibera di esclusione del socio di cooperativa non impugnata nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2533 c.c. produce effetti definitivamente stabilizzati e fa venir meno il titolo che abilita il socio al godimento dell’alloggio sociale; per il periodo successivo all’esclusione l’ex socio deve un’indennità di occupazione, determinata secondo il contratto di assegnazione e comunque in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c.

Rientra nei poteri dell’assemblea modificare lo statuto della cooperativa introducendo nuovi obblighi contributivi a carico dei soci, purché funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico; il contributo mutualistico, finalizzato ad assicurare alla cooperativa le risorse per perseguire l’oggetto sociale, va tenuto distinto dalle spese di amministrazione dell’alloggio, inerenti al rapporto di scambio [modifica statutaria deliberata prima della stipulazione, da parte della socia, del contratto di assegnazione e del contratto di rapporto mutualistico].

Leggi tutto
Indennità di occupazione dell’alloggio sociale dovuta dal socio escluso dalla cooperativa edilizia
Il socio escluso dalla cooperativa edilizia che continui a occupare l’alloggio sociale già assegnatogli in godimento è tenuto a corrispondere,...

Il socio escluso dalla cooperativa edilizia che continui a occupare l’alloggio sociale già assegnatogli in godimento è tenuto a corrispondere, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo; l’indennità è correttamente commisurata al canone di godimento pattuito nel contratto di assegnazione [esclusione per morosità nel pagamento del canone, deliberata dal consiglio di amministrazione e mai impugnata; socia esclusa contumace].

Leggi tutto
Recinzione della cantina come segno distintivo e confondibilità con il marchio figurativo altrui
Un manufatto collocato presso la sede dell’impresa [recinzione del porticato di una cantina] può astrattamente costituire segno distintivo, come insegna...

Un manufatto collocato presso la sede dell’impresa [recinzione del porticato di una cantina] può astrattamente costituire segno distintivo, come insegna o come marchio di fatto, quando sia dotato della necessaria capacità distintiva. Il titolare del marchio figurativo registrato dopo l’installazione del manufatto altrui può opporre il preuso del segno come marchio di fatto, provato dalla sua costante utilizzazione anteriore quale emblema dell’azienda, sicché è infondata l’eccezione di difetto di novità del marchio fondata sulla sola anteriorità del manufatto rispetto alla registrazione.

Il giudizio di confondibilità va condotto in via globale e sintetica, raffrontando il segno contestato con il ricordo del marchio anteriore; anche quando entrambi raffigurino in forma stilizzata il medesimo soggetto [i rami di un albero], il rischio di confusione è escluso se differiscono proprio gli elementi che caratterizzano il marchio rispetto ad altre raffigurazioni dello stesso soggetto [la disposizione e lo spessore dei rami].

Leggi tutto
Deficit fallimentare come danno in assenza di contabilità e debito d’imposta imputabile all’amministratore
Quando le scritture contabili siano mancate per anni o siano state tenute in modo così irregolare da non consentire la...

Quando le scritture contabili siano mancate per anni o siano state tenute in modo così irregolare da non consentire la ricostruzione dei netti patrimoniali, il danno nell’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore può essere liquidato, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., in misura pari alla differenza tra passivo e attivo accertati nella procedura, se l’amministratore non allega circostanze idonee a dimostrare che debba rispondere soltanto di una parte del deficit [prosecuzione dell’attività per anni nonostante la crisi, senza deposito dei bilanci, con cessione dei beni a una società dei familiari e pagamenti preferenziali].

In tal caso l’amministratore risponde anche del debito d’imposta della società, e non soltanto di sanzioni e interessi, quando la prolungata prosecuzione dell’attività nonostante la crisi e i pagamenti preferenziali ad altri creditori abbiano determinato l’aggravamento della posizione debitoria verso l’Erario.

Leggi tutto
Diritti di sfruttamento economico dei progetti urbanistici commissionati e compenso non pagato al progettista
Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dal lavoratore...

Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa perché la controparte possa sfruttarne economicamente i risultati, mentre all’autore spettano i diritti morali. Tali diritti sorgono direttamente in capo al committente quale effetto naturale del contratto d’opera professionale, salvo patto contrario, e non trova perciò applicazione l’art. 110 LdA, perché non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti; la titolarità dei diritti resta inoltre estranea alle contestazioni sul compenso dovuto al prestatore d’opera [progetti di variante al piano regolatore generale e di piano urbanistico di dettaglio predisposti da professionisti incaricati verbalmente dalla società proprietaria dell’area, depositati presso il Comune con l’indicazione della società quale committente; compenso rimasto non pagato].

Le dichiarazioni con cui il resistente, dopo la notifica del ricorso cautelare, comunichi di non volersi opporre all’utilizzo dell’opera da parte del ricorrente non fanno venir meno l’interesse ad agire né il periculum in mora, perché si tratta di mere dichiarazioni unilaterali suscettibili di essere riviste [resistenti che in precedenza si erano dichiarati titolari dei diritti sui progetti con comunicazioni indirizzate all’amministrazione comunale chiamata ad approvarli]. Il periculum non è escluso neppure dal tempo trascorso da tali rivendicazioni, quando nel frattempo le parti abbiano discusso dell’operato e dei compensi dei professionisti e il ricorrente non abbia mai riconosciuto in capo a loro la titolarità dei diritti [circa nove mesi fra le comunicazioni al Comune e il deposito del ricorso].

Leggi tutto
Fumus nella descrizione e titolarità controversa dei diritti sul software
Il procedimento di descrizione disciplinato dagli artt. 129 Cpi e 162 LdA è una misura di carattere istruttorio connotata da...

Il procedimento di descrizione disciplinato dagli artt. 129 Cpi e 162 LdA è una misura di carattere istruttorio connotata da vocazione cautelare, nella quale il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Le questioni sulla titolarità dei diritti patrimoniali sull’opera che non depongono in modo univoco per l’esistenza o per la mancanza del diritto in capo al ricorrente vanno perciò affrontate nel giudizio di merito a cognizione piena e non giustificano la revoca della descrizione già eseguita [software realizzato dal socio e amministratore della società ricorrente, poi uscito dalla compagine sociale; controverse l’applicabilità dell’art. 12 bis LdA all’amministratore e la rilevanza della mancanza di un contratto di trasferimento dei diritti ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 110 LdA].

In sede di conferma o revoca della descrizione si valuta unicamente la pertinenza del materiale acquisito, perché la sua rilevanza probatoria e le conclusioni del consulente tecnico sull’originalità delle opere poste a confronto attengono al merito della controversia; non è quindi necessario, in tale sede, integrare la consulenza né valutarne gli esiti.

Nel procedimento di descrizione il periculum in mora va valutato in relazione al pericolo che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all’accertamento nel giudizio ordinario. La conoscenza risalente di una possibile sottrazione di informazioni non integra una tolleranza idonea a escluderlo quando il titolare abbia acquisito consapevolezza della condotta del concorrente solo in seguito, e la stessa natura della prova da acquisire può rendere concreto il rischio di dispersione [titolare consapevole dal 2021 della possibile sottrazione di informazioni da parte dell’ex amministratore, ma informato solo nel 2024, tramite un cliente, dell’adozione da parte della concorrente di un sistema di report identico].

Leggi tutto
Dolo nella cessione di quote e titolarità del brevetto verificabile dall’acquirente
Non integra dolo, né ai fini dell’annullamento del contratto di cessione di quote ai sensi dell’art. 1439 c.c. né ai...

Non integra dolo, né ai fini dell’annullamento del contratto di cessione di quote ai sensi dell’art. 1439 c.c. né ai fini del dolo incidente di cui all’art. 1440 c.c., la rappresentazione della società come titolare di un brevetto che le è stato in realtà soltanto concesso in licenza dal cedente, quando l’acquirente fosse nelle condizioni di conoscere l’effettiva titolarità del brevetto al momento dell’acquisto, perché gli artifici e i raggiri vanno valutati in relazione alla loro idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza e l’affidamento fondato sulla negligenza non riceve tutela. Il trasferimento della titolarità del brevetto è infatti soggetto a trascrizione ai fini dell’opponibilità ai sensi degli artt. 195 e 196 Cpi, sicché l’acquirente ben può verificarla prima dell’acquisto [consegna all’acquirente di un contratto di cessione del brevetto alla società cui non era stato dato seguito; patti parasociali, situazione contabile e bilanci approvati dallo stesso acquirente che indicavano la licenza e l’assenza di brevetti nell’attivo].

La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra i soci, o tra i soci e la società, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non si estende alla domanda di annullamento per dolo del contratto di cessione di quote e di risarcimento del danno per i raggiri del cedente, perché tale controversia non trova la propria causa petendi nel contratto sociale.

Il rito semplificato di cognizione di cui all’art. 281 decies c.p.c. poteva essere adottato, anche nella versione anteriore al d.lgs. n. 164/2024, per le controversie riservate alla decisione collegiale, e l’eventuale erroneità del rito prescelto non determina comunque l’improcedibilità della domanda.

Leggi tutto
Marchio abbreviazione del patronimico altrui, danno alla capacità distintiva e divieto di concorrenza del socio
Il marchio registrato successivamente, la cui componente denominativa prevalente riproduce le prime lettere del marchio anteriore costituito da un patronimico,...

Il marchio registrato successivamente, la cui componente denominativa prevalente riproduce le prime lettere del marchio anteriore costituito da un patronimico, così da essere percepita come sua abbreviazione [«Cob» rispetto a «Cobola»], è privo di novità ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. se registrato per prodotti identici o affini. Nei marchi complessi a prevalente componente denominativa la somiglianza fonetica e concettuale prevale sulle differenze grafiche e cromatiche; l’aggiunta di un termine descrittivo o del tricolore non esclude il rischio di confusione, e il giudizio di novità va condotto in astratto, senza considerare i canali di vendita concretamente utilizzati.

In caso di contraffazione per rischio di confusione, il danno emergente comprende il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio anteriore anche in assenza di calo delle vendite e di rinomanza del segno, e può essere liquidato in una frazione delle spese pubblicitarie documentate, proporzionata all’entità e alla durata della contraffazione. La retroversione degli utili del contraffattore può essere chiesta solo in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo ecceda.

Non viola il divieto di concorrenza dell’art. 2301 c.c. il socio di società di persone che presti la propria opera, privo di poteri gestori e direttivi, presso un’impresa con il medesimo oggetto. Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. a favore dell’affittuario dell’azienda grava sulla società locatrice, soggetto distinto dai soci anche se priva di personalità giuridica, e non sui singoli soci.

Costituisce atto contrario alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. l’intestazione a sé, da parte dell’ex amministratore, dell’utenza telefonica aziendale utilizzata nell’esercizio della carica, trattandosi di illecito di pericolo per il quale basta il fondato rischio di sviamento della clientela.

La clausola compromissoria dell’atto costitutivo di una società di persone che rimetta la nomina dell’arbitro all’accordo delle parti e, in mancanza, al presidente del tribunale è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d’ufficio, dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, perché non attribuisce il potere di nomina a un soggetto estraneo alla società come prescritto dall’art. 34, comma 2, dello stesso decreto, ora art. 838-bis c.p.c.

Leggi tutto
Doppia identità del marchio di forma e irrilevanza della qualità e del prezzo dei prodotti contestati
Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra...

Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra la forma del prodotto contestato e il marchio tridimensionale registrato per la medesima categoria di beni, ai fini della cosiddetta doppia identità di cui all’art. 9, lett. a), del Reg. UE n. 1001/2017; né la esclude la mancanza nel prodotto contestato di una caratteristica che non incide sulla somiglianza nella visione d’insieme [borse con manici di diversa lunghezza, linguette della cerniera e anello della tracolla di forma diversa, non pieghevoli a differenza dei prodotti del titolare].

In caso di doppia identità sono irrilevanti la qualità inferiore dei prodotti contestati, il loro minor prezzo e la diversa platea dei destinatari, perché il titolare può vietare l’uso del segno che comprometta una qualsiasi delle funzioni del marchio e non soltanto la funzione di indicazione d’origine, di cui il rischio di confusione rappresenta il diretto pregiudizio. Tra queste rientra la funzione di investimento, intesa come idoneità del segno ad attrarre la clientela e a indurre all’acquisto.

Leggi tutto
Cautelare autonomo in pendenza del giudizio di merito sul medesimo marchio e diffide a terzi
È inammissibile la domanda cautelare proposta in via autonoma quando penda tra le stesse parti un giudizio di merito avente...

È inammissibile la domanda cautelare proposta in via autonoma quando penda tra le stesse parti un giudizio di merito avente a oggetto il medesimo diritto, perché ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c. essa va proposta al giudice della causa di merito. Il diritto fatto valere è il medesimo quando la domanda cautelare rientri nell’ambito della domanda di accertamento e di inibitoria proposta nel giudizio di merito, anche se la specifica condotta denunciata in sede cautelare non è allegata tra i fatti dedotti in quel giudizio [inibitoria dell’invio a terzi di diffide all’uso del marchio della ricorrente, chiesta mentre pendeva fra le parti un giudizio di contraffazione e di concorrenza sleale comprensivo della domanda di inibire l’uso dei segni anche nelle comunicazioni propagandistiche].

Leggi tutto
logo