Non è suscettibile di sospensione ai sensi degli artt. 2378 e 2479ter c.c. l’assemblea che si sia chiusa senza alcun deliberato, nella quale l’amministratore si sia limitato a dare atto della perdita del capitale al di sotto del minimo legale e della necessità di procedere alla messa in liquidazione, perché lo scioglimento per la causa di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. opera in modo automatico e assume efficacia con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto con cui l’amministratore la accerta, che è atto diverso e proprio dell’organo amministrativo [s.r.l. con due soci; assemblea tenutasi in assenza del socio di maggioranza, che ne contestava la regolare convocazione e chiedeva la sospensione della messa in liquidazione].
Gli eventuali vizi di convocazione dell’assemblea non incidono sulla legittimità della messa in liquidazione della società quando il socio che li denuncia non contesti la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale né manifesti la volontà di eseguire i conferimenti necessari a ripianare la perdita, potendo egli, se socio di maggioranza, chiedere al liquidatore la convocazione dell’assemblea per deliberare l’aumento di capitale e la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487ter c.c.
L’affittuario dell’azienda che detiene formule industriali trasmesse in regime di riservatezza al concedente e comprese nell’azienda affittata non è tenuto a restituirle al terzo che ne rivendichi la proprietà, perché non è titolare di un diritto che gli consenta di disporne e può restituirle unicamente all’affittante. La domanda restitutoria va quindi proposta nei confronti del titolare dell’azienda e, quando questi sia stato posto in liquidazione giudiziale, nell’ambito della procedura [formule cosmetiche consegnate dal laboratorio a una società poi posta in liquidazione giudiziale; azienda affittata alla resistente prima dell’apertura della procedura e a essa ceduta dalla procedura soltanto nel corso del giudizio cautelare; formule restituite subito dopo l’acquisto].
Sono illeciti gli investimenti del patrimonio di una fondazione in partecipazioni e finanziamenti a favore di società commerciali non quotate quando lo statuto vieti gli investimenti a scopo di lucro, perché non si tratta di meri investimenti finanziari ma di impieghi in società che svolgono un’attività incompatibile con le previsioni statutarie. La conoscenza delle operazioni da parte del consiglio di amministrazione, che ne abbia discusso approvando i rendiconti e il bilancio di previsione in cui erano riportate, non esonera da responsabilità coloro che le hanno compiute, perché non fa venir meno l’illiceità della condotta nei confronti della fondazione [investimenti per oltre trenta milioni di euro in quattro società veicolo, che a loro volta finanziavano start up, effettuati tramite fiduciaria e senza delibera del consiglio dal presidente e da un consigliere che era anche consulente finanziario dell’ente].
Sussiste il conflitto di interessi del consigliere della fondazione che partecipi, direttamente o indirettamente, alle società beneficiarie dei finanziamenti disposti dall’ente, anche quando tali risorse siano state impiegate per rimborsare i finanziamenti erogati dai soci delle stesse società.
La trasmissione delle informazioni relative alla clientela, da parte del titolare, sugli indirizzi di posta elettronica personali dei collaboratori cui quella clientela è affidata non priva tali informazioni del carattere della segretezza ai sensi dell’art. 98 Cpi, perché si tratta di comunicazioni intercorse tra i soli soggetti legittimati a utilizzarle e non prova che le informazioni fossero liberamente o facilmente accessibili ad altri, all’interno o all’esterno della compagine organizzativa. Depongono anzi per l’adeguatezza delle misure di protezione gli obblighi di riservatezza pattuiti con i collaboratori, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, e i sistemi di sicurezza informatica che consentono a ciascuno l’accesso ai soli dati della clientela assegnatagli [agenzia di assicurazione; liste dei clienti e delle condizioni di polizza inviate dal titolare ai subagenti, poi passati a una compagnia concorrente portando con sé numerose polizze].
È irrilevante che alcuni clienti si siano rivolti spontaneamente all’ex collaboratore, perché ciò che rileva non è la libertà del cliente di scegliere l’intermediario cui affidarsi, ma l’utilizzo, nell’attività concorrente, di informazioni specifiche appartenenti esclusivamente all’impresa che, per mole e complessità, eccedono il normale bagaglio di esperienza acquisito dal collaboratore nell’esercizio della propria attività. Un complesso organizzato di dati sui nominativi dei clienti e sulle condizioni loro applicate è comunque tutelabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., a prescindere dalla sua segretezza e dall’esistenza di un patto di non concorrenza, quando costituisca una banca dati capace di fornire un vantaggio competitivo che trascende la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo.
La pendenza davanti all’UIBM di un procedimento amministrativo di nullità del marchio, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.i., non impone la sospensione del giudizio di contraffazione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché la decisione amministrativa non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato e resta sempre proponibile l’azione di nullità davanti all’autorità giudiziaria; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 295 c.p.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione in tale ipotesi. In mancanza di una domanda giudiziale di nullità, il giudice della contraffazione conosce in via incidentale della nullità eccepita dal convenuto.
Non è nullo ai sensi dell’art. 9 c.p.i., quale forma che dà valore sostanziale al prodotto, il marchio tridimensionale costituito dalla forma di un gioiello quando l’attrattività del prodotto per il consumatore medio derivi non dalla forma geometrica in sé, ma dalla sua riconducibilità alla maison che la utilizza. La riproduzione identica di forme, lavorazioni, bordi e contrasti cromatici integra la contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i.
I gioielli realizzati artigianalmente su ordinazione, ma destinati a un mercato ampio e quindi suscettibili di essere prodotti in molteplici esemplari, sono tutelabili come opere del disegno industriale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., e non come opere delle arti figurative ai sensi del n. 4, sicché occorre accertarne, oltre al carattere creativo, il valore artistico, desumibile dalla vendita presso note case d’asta internazionali e dall’esposizione in mostre, anche alla luce delle mostre museali dedicate all’autore. La sola modifica dimensionale di un esemplare, che lasci immutate le altre caratteristiche e l’impressione d’insieme, non costituisce elaborazione creativa e integra violazione del diritto d’autore.
Quando lo statuto della s.r.l. riproduce l’art. 2473 c.c., devolvendo in caso di disaccordo la valutazione della partecipazione del socio receduto a un esperto nominato dal tribunale con il richiamo dell’art. 1349, comma 1, c.c., e la società ne abbia tempestivamente eccepito l’operatività, la domanda giudiziale di liquidazione della quota è improponibile.
La perdita d’esercizio maturata prima dell’efficacia del recesso incide sul valore della quota da liquidare al socio receduto, ma non fa sorgere un credito della società nei suoi confronti, compensabile con il credito alla restituzione dei finanziamenti soci, quando la perdita sia stata ripianata attingendo alle riserve e al capitale senza che i soci si siano obbligati a nuovi apporti.
La rettifica di errori di competenza commessi nella contabilizzazione degli esercizi precedenti non determina di per sé un danno per la società, perché si limita a imputare un evento a un esercizio anziché a un altro. Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore il danno risarcibile non coincide quindi con la perdita d’esercizio emersa dalla rettifica, e la società deve allegare le conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla falsa rappresentazione contabile, quali l’impossibilità di adottare tempestivamente i rimedi necessari o il compimento di operazioni svantaggiose.
Il pagamento di debiti sociali scaduti, nascenti da contratti regolari, eseguito dall’amministratore dopo la cessazione dalla carica non arreca alla società un danno ingiusto. La società che contesti la congruità dei compensi corrisposti a un consulente deve allegare quali servizi siano stati resi e quale sarebbe stato il compenso proporzionato.
È nulla per difetto di novità e per malafede la registrazione, da parte dell’ex socio accomandatario, del marchio identico al segno usato da anni dalla società come distintivo della propria testata giornalistica on line, quando il preuso abbia acquisito una notorietà non meramente locale, desumibile dal numero e dalla provenienza nazionale ed estera degli accessi al sito, e la domanda di registrazione sia stata depositata pochi giorni dopo il recesso dalla società e seguita da richieste di compenso per l’uso del segno. La nullità colpisce la registrazione nella classe che comprende l’attività editoriale e non quella relativa a prodotti del tutto estranei a tale attività.
È irrilevante che l’ex socio abbia ideato graficamente il segno, perché l’art. 12 c.p.i. tutela il legittimo utilizzatore e il marchio di fatto usato dalla società appartiene a quest’ultima, soggetto distinto dalle persone fisiche dei soci.
La domanda di nullità della registrazione di un marchio contiene implicitamente l’accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo all’attore, ed è proponibile dall’affittuario dell’azienda quale avente causa del titolare del marchio di fatto ai sensi dell’art. 122, comma 2, c.p.i.
Deve ritenersi amministratore di fatto, responsabile verso il fallimento per le distrazioni successive, il socio unico e amministratore che abbia ceduto quote e carica a un prestanome con un’operazione fittizia, predisposta per condurre la società al fallimento e farne ricadere le responsabilità sul cessionario. La natura fittizia della cessione può desumersi da indici gravi, precisi e concordanti, quali il pagamento di una parte minima del prezzo senza alcuna richiesta del residuo, la cessione pressoché gratuita di una società patrimonialmente sana, l’assenza di qualsiasi interesse apparente del cessionario, il mantenimento in capo al cedente delle deleghe a operare sui conti sociali, la costituzione da parte sua di una nuova società con il medesimo oggetto e lo svuotamento sistematico dei conti; in tal caso le operazioni sui conti, da chiunque materialmente eseguite, sono riconducibili alle scelte gestorie del cedente e a lui imputabili.
Il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare resta residuale anche dopo la novella dell’art. 2486 c.c. e fa salva la prova del maggior danno. Il danno cagionato da condotte distrattive consiste nella corrispondente diminuzione patrimoniale, mentre l’ammontare del passivo dipende da circostanze proprie della formazione dello stato passivo, sicché il risarcimento può eccedere il deficit fallimentare; spetta all’amministratore provare che le uscite dai conti sociali siano state effettuate per esigenze della società.
La domanda con cui il curatore qualifichi come atto distrattivo, fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, il pagamento da questi eseguito a proprio favore a titolo di rimborso di un finanziamento soci non è un’azione revocatoria e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anziché a quella del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l. fall.
Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei difetti di conformità effettuata sette giorni dopo la consegna, tenuto conto dell’esigenza dell’acquirente di ispezionare la merce, rispettare le procedure interne di controllo e valutare come rapportarsi con la controparte. La consegna di mascherine chirurgiche in luogo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 pattuiti integra un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo, qualunque qualificazione si adotti, perché l’art. 35 CISG non distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio.
Chi abbia inviato offerte di vendita indicando quantità e prezzi, senza alcun riferimento alla propria fonte di approvvigionamento o a rapporti con terzi fornitori o produttori, assume gli obblighi del venditore, compreso quello di garantire le qualità della merce promessa, e non può sottrarvisi deducendo di avere operato come mero intermediario commerciale tramite una piattaforma di vendita.
Quando la conferma d’ordine e gli ordini di acquisto indichino il magazzino dell’acquirente come luogo di destinazione della merce e il venditore emetta le fatture accettando tali condizioni, è in quel luogo che deve eseguirsi la consegna, anche ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), reg. UE n. 1215/2012 e della competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. La clausola CIF contenuta nell’offerta individua soltanto il luogo in cui i rischi del trasporto passano all’acquirente e non è idonea a individuare anche quello della consegna, se non contiene indicazioni specifiche in tal senso.
La domanda di risoluzione di contratti pubblici di fornitura di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, anche quando i contratti si siano perfezionati in forma deformalizzata in ragione dell’emergenza sanitaria.
Quando il contratto di cessione di quote obbliga i cedenti a consegnare al cessionario una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia della manleva per le passività riconducibili alla gestione anteriore alla cessione, e prevede una distinta procedura di accordo tra le parti e, in mancanza, di arbitraggio soltanto per la determinazione delle riduzioni del prezzo, l’escussione della garanzia non può essere subordinata al previo esperimento di tale procedura, perché il significato minimo della clausola a prima richiesta consiste nell’esonerare il creditore dall’agire contro il debitore principale o dal dimostrarne l’inadempimento, e la subordinazione a una procedura complessa, di durata indefinita e dall’esito incerto, la svuoterebbe di significato. I cedenti che propongano un testo di garanzia contenente tale subordinazione sono inadempienti all’obbligo di consegna e vanno condannati a consegnare una garanzia conforme al contratto.
Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476 c.c., obbliga il socio e la società a collaborare con lealtà e buona fede, in modo da assicurare la soddisfazione del diritto senza aggravio ingiustificato per la società. La documentazione va perciò consultata presso la sede sociale o nel luogo in cui è custodita, e la società non può essere onerata di trasmettere al socio distante, per posta elettronica od ordinaria, l’intera documentazione amministrativa e contabile; il socio impossibilitato a recarsi in loco può chiedere la trasmissione di singoli documenti o offrirsi di sostenere le spese della loro digitalizzazione e trasmissione.
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di s.r.l., il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni anteriori all’assemblea, prescritto dagli artt. 2478-bis e 2429 c.c., non può condurre all’annullamento della delibera se non è stato dedotto tra i motivi di impugnazione. Il socio che lamenti la lesione del proprio diritto di controllo deve inoltre allegare in che modo essa si sia riflessa in un vizio del bilancio approvato.
L’obbligo di dare conto in bilancio delle pendenze giudiziarie rientra nell’onere di effettuare gli accantonamenti al fondo per rischi e oneri previsto dall’art. 2424 c.c. e di illustrarli nella nota integrativa, e sussiste solo se il contenzioso possa essere fonte di spese future secondo il principio di prudenza. Il socio che impugni la delibera per l’omessa menzione di un contenzioso deve quindi allegarne almeno la tipologia, lo stato e i rischi che esso comporta per la società, mentre la sua personale conoscenza della lite non supplisce alla mancata indicazione in bilancio.
Qualora le fotografie semplici pubblicate su giornali o periodici, la cui riproduzione è consentita dall’art. 91, comma 3, l.d.a. contro pagamento di un equo compenso, non rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 l.d.a., la loro riproduzione non è abusiva salvo che il fotografo provi la mala fede del riproduttore. La mala fede può desumersi dal numero molto ampio degli utilizzi, dall’uso professionale che il riproduttore fa delle immagini, tale da non consentirgli di ignorare la disciplina del diritto d’autore, e dalla prosecuzione degli utilizzi dopo la diffida del titolare, quando il riproduttore non abbia allegato in che modo abbia acquisito la disponibilità delle fotografie.
Il danno da illecita riproduzione di fotografie semplici può essere liquidato moltiplicando il valore di listino di ciascuna immagine per il numero degli utilizzi effettuati; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria.