La titolarità originaria di un marchio di fatto spetta all’impresa che abbia commissionato a un terzo l’elaborazione creativa del segno e dell’apparato pubblicitario, ne abbia sostenuto i costi e ne abbia curato il lancio sul mercato, anche quando il suo titolare non abbia fornito alcun apporto creativo personale; la collaborazione dell’agente nell’individuazione dei fornitori, nella definizione dei listini e nell’organizzazione della rete di vendita rientra nell’attività di agenzia e non gli attribuisce la titolarità del segno, specie quando il contratto riservi al preponente la proprietà esclusiva dei marchi e gli consenta di introdurre nuovi prodotti.
È illegittimo ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 22 c.p.i. l’uso da parte dell’agente, e della società con cui questi abbia poi collaborato, di un segno identico al marchio di fatto già usato dal preponente, ed è in mala fede la domanda di registrazione del marchio presentata dall’agente consapevole dell’appartenenza del segno al preponente. La confusione e lo sviamento della clientela, difficilmente riparabili con il risarcimento, integrano il periculum e giustificano l’inibitoria anche inaudita altera parte, con pubblicazione del dispositivo sul sito e sui canali social dei resistenti.
La trasformazione in corso di causa della domanda di brevetto europeo in modello di utilità ex art. 58 c.p.i. comporta l'inammissibilità per mutatio libelli delle domande riferite al nuovo titolo, diverso per caratteristiche, funzione, durata e requisiti di validità, come affermato da Cass. n. 31995/2024. Non è infatti un'ipotesi simile a quella della successione tra domanda di brevetto e definitiva concessione dello stesso, perché si tratta, in questo diverso caso, di far valere sempre lo stesso titolo azionato in giudizio (anche se eventualmente limitato in sede di concessione). Ugualmente, la fattispecie è diversa da quella della limitazione del brevetto in corso di causa, ex art. 79 c.p.i., perché anche in questo diverso caso, si tratta del medesimo titolo fatto valere (e che deve rimanere nei limiti del contenuto della domanda originaria). Infine, la trasformazione del brevetto in modello di utilità ex art. 58 co. 3 c.p.i. è altresì diversa da quella della conversione del brevetto nullo, per differenze processuali e sostanziali, per cui non può essere applicato all’istituto della trasformazione del brevetto il regime di eccezione alla regola delle preclusioni processuali, contenuto nell’art.76 c.p.i..
La revoca definitiva del brevetto europeo da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, che opera retroattivamente ai sensi dell’art. 68 CBE, determina la cessazione della materia del contendere sia sulle domande di nullità e di accertamento negativo sia sulla riconvenzionale di contraffazione, e comporta la revoca dell’ordinanza cautelare emessa da altro tribunale sul medesimo titolo, quando il giudizio ne costituisca la fase di merito. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento cautelare quando il titolare abbia azionato un brevetto all’epoca ritenuto valido dalla divisione di opposizione e dal giudice della cautela, senza dolo o colpa, e l’istante non provi il danno, come per un dispositivo ancora sperimentale sostituito con altri modelli; il contrasto tra le decisioni dei diversi organi giustifica la compensazione delle spese.
Sono opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., e non semplici fotografie, gli scatti di un servizio che ritragga una celebre scrittrice nel contesto di una grande città con ambientazioni, angolazioni e inquadrature espressive della personalità dell’autore; la titolarità del fotografo può presumersi dal possesso dei negativi e dall’indicazione del suo nome come autore nel volume che le raccoglie, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. La riproduzione integrale di una fotografia esclude l’utilizzazione libera prevista dall’art. 70 l.d.a.
Un social network come Facebook è hosting provider passivo e non prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’art. 17 della dir. (UE) 2019/790, e risponde delle fotografie caricate dagli utenti senza il consenso dell’autore solo quando il titolare gli abbia comunicato la violazione e l’intermediario non abbia provveduto alla rimozione. La comunicazione non richiede la forma della diffida, ma deve essere indirizzata al corretto destinatario e sufficientemente specifica da consentire le verifiche e la rimozione immediata: non lo sono le lettere generiche inviate alla società italiana del gruppo, mentre lo è quella indirizzata alla società irlandese con l’elenco dei link, dopo la quale, e comunque dopo la notifica della citazione, la rimozione deve seguire senza ulteriore ritardo.
Il danno può essere liquidato secondo la tariffa della SIAE per i siti web di organizzazioni a scopo di lucro, con la maggiorazione prevista per i social network, e il valore della giusta royalty può essere incrementato quando lo giustifichino le risultanze di causa e le presunzioni che ne derivano, come la diffusione e la condivisibilità delle immagini. Spetta inoltre il danno morale per la lesione del diritto alla paternità, liquidabile in via equitativa in proporzione al danno patrimoniale, e il risarcimento è debito di valore.
L’ordine all’intermediario di impedire il nuovo caricamento dei contenuti già rimossi e specificamente individuati non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, perché esistono strumenti tecnologici adeguati, come i filtri di riconoscimento dei contenuti, per garantire al titolare una protezione ulteriore rispetto alla rimozione dei singoli contenuti, e può essere assistito da una penale giornaliera.
L’attività dell’amministratore di s.r.l. si presume onerosa e il compenso è stabilito ai sensi dell’art. 2389 c.c. nell’atto di nomina o dall’assemblea; in difetto di determinazione, il compenso dell’amministratore che abbia proseguito senza soluzione di continuità la funzione gestoria dopo la cessione dell’intero capitale e la revoca dello stato di liquidazione può essere liquidato in via equitativa facendo riferimento a quello da lui percepito in precedenza, tanto più quando egli ne abbia chiesto invano la quantificazione al nuovo socio unico.
La revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere disposta in ogni tempo, ma quella priva di giusta causa obbliga la società al risarcimento del danno in applicazione dell’art. 1725, primo comma, c.c. Le ragioni della giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera, e grava sulla società l’onere di provarne la sussistenza; non possono essere integrate con motivi comunicati successivamente all’amministratore, né con fatti emersi da una ricostruzione contabile eseguita dopo il suo allontanamento, sicché è illegittima la revoca adottata con delibera totalmente immotivata. La giusta causa può consistere anche in fatti che minino il rapporto fiduciario, purché oggettivamente idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore, e non nella mancata soggezione di questi alle direttive del socio di maggioranza; non la integrano addebiti generici o di scarsa gravità, come l’abitudine di fumare in ufficio, o il dissenso dell’amministratore dalla scelta della proprietà di rimettere i dipendenti in cassa integrazione.
Il danno può essere liquidato in via equitativa in misura pari al compenso di alcune mensilità, con interessi dalla revoca. Va invece respinta la domanda riconvenzionale di responsabilità fondata sul trasferimento di materiali al precedente socio, quando risulti che esso ha estinto per compensazione il debito della società per finanziamenti ricevuti, riguardava beni che la società non poteva utilizzare per il patto di non concorrenza della cessione ed era noto alla nuova proprietà.
Costituisce grave irregolarità gestoria, idonea a giustificare la revoca dell'amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., lo svolgimento da parte dell'amministratore di attività concorrente con quella sociale, anche per il tramite di società fittiziamente intestata a terzi, in violazione del dovere di fedeltà e dell'espresso divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.; la gravità del comportamento, tanto più ove l'amministratore svolga in via principale l'attività caratteristica della società, esclude l'adeguatezza di misure di mero controllo a fronte del depauperamento in atto.
Il procedimento ai sensi dell’art.2409 c.c., nel prevedere un intenso controllo del Tribunale nei confronti della società, trova la sua giustificazione nel “fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società” e dunque prevede un controllo giudiziale incentrato sul rispetto della regolarità e legalità della gestione. L’istituto in esame, prevedendo la possibilità di sospendere il procedimento ove la società sostituisca gli amministratori e questi si attivino per eliminare le violazioni riscontrate, esprime favore per l’iniziativa sociale rispetto all’intervento giudiziale e pare escludere l’intervento giudiziale volto semplicemente a monitorare il funzionamento della società. Nel caso in cui le violazioni riscontrate vengano rimosse il procedimento deve essere archiviato, non sussistendo i presupposti per procedere ad ulteriori interventi previsti dall’art.2409 c.c.; nè è ipotizzabile una sospensione del procedimento che si tradurrebbe in un semplice monitoraggio dell’andamento della società, di durata indefinita, non rispondente agli specifici scopi previsti dalla norma.
La valutazione della contraffazione di un modello registrato va operata con riferimento al modello come registrato e non attraverso un confronto tra i prodotti della convenuta e quelli realizzati in concreto dall’attrice.
È necessario, per il conferimento di tutela autorale alle opere di disegno industriale, che sussista quel quid pluris dato dal valore artistico. La pubblicazione di un articolo su una rivista di settore e la partecipazione a importanti fiere internazionali non integrano i requisiti oggettivi necessari perché un modello registrato possa trascendere il mero ambito del design industriale, sia pur di alto livello, e diventare opera d’arte tutelabile tramite il diritto d'autore, come tale riconosciuta dagli ambienti artistici slegati dalle mere logiche commerciali del settore industriale originario.
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente.
Il convenuto non può far valere in via di azione le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nell'ambito del giudizio incardinato dall'attore avanti a giudice incompetente, nel quale si sia tardivamente costituito. Nello specifico, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.
Il diritto, statutariamente previsto, dell'amministratore a percepire un compenso non è escluso dalla mancata deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione né ciò può essere inteso quale rinuncia implicita al compenso. Al contempo, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'amministratore che sia rimasto inerte, non trattandosi di evento pregiudizievole derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell’evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall’avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. A tal proposito, il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell’amministratore della società, a cui spetta di occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli.
Non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell’amministratore, che può essere in qualunque tempo revocato dall’assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa, che può ben essere integrata dal conflitto insanabile tra i membri del Consiglio di Amministrazione tale da aver portato alla dimissione della maggioranza del Consiglio stesso e alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea.
La legge 1998 n. 192 che vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice, non costituisce deroga al principio di autonomia contrattuale ma applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (principio che si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali atteso il generale dovere extracontrattuale del “neminem laedere”) e ciò in quanto la stessa prende in considerazione soltanto la condotta dell’impresa che approfitti di una situazione di forza economica e sanziona solo quelle condotte che si concretano in un abuso.
Si è sottolineato che consentire una condotta posta in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale che desse luogo ad un considerevole sacrificio in capo ad una delle parti non solo sarebbe in contrasto con i principi di cui sopra per l’impresa debole del rapporto ma sarebbe anche dannosa per il sistema nel suo complesso in quanto suscettibile di scoraggiare altre imprese a porre in essere/subentrare in quei contratti: la rispondenza alle esigenze delle imprese di questi contratti verrebbe infatti tradita da un meccanismo di funzionamento contrattuale che ne decreterebbe ben presto il fallimento sul mercato.
Quanto alle figure sintomatiche di abuso, è altrettanto noto che oltre a quelle esemplificativamente previste dalla legge stessa (rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare /imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie/ interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto) altre sono enucleabili e sono state enucleate (quali, per esempio, il recesso pur contrattualmente previsto ma secondo modalità/ragioni/tempi del tutto arbitrari e il rifiuto di modificare condizioni contrattuali divenute ingiustificatamente gravose) mentre non vi è abuso quando le condotte rispondono a precise e non egoistiche esigenze imprenditoriali.
La giusta causa di revoca dell'amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione o nel caso di violazioni di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, che incidano negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Ad ogni modo, non deve necessariamente trattarsi di un grave inadempimento, fermo restando l’esigenza di situazioni sopravvenute che minino irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministratore e società amministrata, non consentendone neppure in via provvisoria l’esecuzione. Nel rifiuto del socio di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio.
Nella locuzione di “amministratore nominato con contratto sociale” di cui all’art. 2259 c.c. può farsi rientrare anche il socio amministratore nominato con l’atto, pur successivo a quello di originaria costituzione della società, con cui egli è entrato a far parte della compagine sociale. Anche in tale caso, infatti, tale atto realizza nei confronti del nuovo socio amministratore un contratto sociale, necessitando l’integrazione della compagine sociale dell’accettazione da parte di tutti i soci.
La revoca della facoltà di amministrare non risulta assimilabile alla nozione di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita ex art. 2286, 2 comma c.c.. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, essa necessita la ricorrenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera.