Il mandato congiunto conferito dagli eredi del socio defunto e dal socio superstite a un professionista, perché indichi il valore di liquidazione della quota e consenta così a ciascuna parte di assumere le conseguenti decisioni, non rimette la determinazione del valore all’arbitrio di un terzo ai sensi dell’art. 1349 c.c. quando le parti non si siano obbligate a rispettarne la stima. La successiva domanda giudiziale di liquidazione della quota non costituisce impugnazione della stima e non è soggetta ai limiti della manifesta iniquità o erroneità.
Nella liquidazione della quota di s.r.l. agli eredi del socio defunto, quando lo statuto rinvii all’art. 2284 c.c., il metodo patrimoniale semplice risponde sia all’art. 2289 c.c., così richiamato, sia all’art. 2473 c.c.; i metodi misto patrimoniale-reddituale e dei multipli possono essere impiegati con funzione di controllo e di conferma del valore così determinato.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l., costituiscono uscite indebite, fonte di danno imputabile agli amministratori, i rimborsi di finanziamenti e i prelievi eseguiti a favore dei soci amministratori nel periodo in cui il patrimonio netto della società era negativo, poiché i versamenti effettuati in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. e la loro restituzione doveva seguire il soddisfacimento delle posizioni debitorie pregresse.
Integra condotta distrattiva qualsiasi atto di disposizione dal quale derivi una diminuzione certa e prevedibile del patrimonio sociale, quale che sia la modalità con cui la fuoriuscita del bene si realizza. Le uscite a favore di società partecipate o amministrate dagli stessi amministratori convenuti, in mancanza di documentazione contrattuale o giustificativa dei rapporti sottostanti, fanno presumere la distrazione.
L’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta resta obbligazione propria della società e non costituisce danno imputabile agli amministratori; lo costituiscono invece gli interessi, le sanzioni, l’aggio della riscossione e i diritti di notifica conseguenti all’omesso pagamento dei tributi, in quanto aggravano il dissesto della società.
Quando né lo statuto né il lodo che ha accertato il credito dettino regole sull’esigibilità dei crediti dei soci, la generica previsione del lodo secondo cui il rimborso dei finanziamenti potrà trovare ragione nelle disponibilità finanziarie presenti e future della società non subordina la restituzione a una condizione. Il socio di minoranza creditore non può essere tenuto ad attendere a tempo indeterminato le scelte della società in ordine alla liquidazione o all’investimento del proprio patrimonio, perché ciò rimetterebbe l’adempimento all’arbitrio del debitore.
Nel finanziamento soci privo di termine di restituzione, come nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore può esigere immediatamente la restituzione quando il debitore sia divenuto insolvente, senza necessità della preventiva fissazione giudiziale del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c. Deve ritenersi tale la società che, consapevole da anni del debito accertato con lodo, non ne abbia pagato alcuna parte nonostante le diffide, pur disponendo di un patrimonio immobiliare.
Accertato con lodo irrituale il credito del socio alla restituzione dei finanziamenti e l’assenza dei presupposti della postergazione, la domanda di condanna della società al pagamento non può essere devoluta all’arbitrato irrituale, e il socio creditore, a fronte dell’inadempimento della società, deve rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo.
È valida, e non è nulla per difetto di causa o di alea né per difetto della forma prescritta per la donazione, la rendita vitalizia che i soci di un gruppo di società familiari si siano obbligati personalmente e in solido a corrispondere a una congiunta, quando essa costituisca la controprestazione della rinuncia della beneficiaria alla proprietà delle quote che le spettavano nelle società del gruppo. Il contratto non può essere riqualificato come cessione di quote con pagamento dilazionato del prezzo quando la scrittura non faccia alcun riferimento al valore delle partecipazioni né preveda un limite massimo della rendita.
L’obbligo di corrispondere la rendita non si estingue con la scissione delle società e la separazione delle attività tra i rami della famiglia, quando l’accordo ne preveda l’applicazione anche alle società di futura costituzione e gli atti preparatori della divisione abbiano confermato gli impegni verso la beneficiaria, e permane finché gli obbligati restino titolari, anche indirettamente, di quote delle società derivate. Le obbligazioni assunte dai firmatari come persone fisiche li vincolano personalmente, indipendentemente dagli strumenti societari – retribuzioni, distribuzioni di utili, rimborsi di finanziamenti – attraverso i quali le parti avevano previsto di adempiere.
È inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle rate future della rendita vitalizia quando il permanere dell’obbligo dipenda da circostanze future e incerte, quali il mantenimento della titolarità delle quote in capo agli obbligati e la mancata cessione delle società a terzi.
Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una s.r.l. titolare di un immobile alberghiero, il termine per la stipula del definitivo è essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. quando le parti lo abbiano qualificato espressamente come tale e abbiano previsto la risoluzione di diritto in caso di inosservanza, salvo diverso accordo, tanto più in considerazione della natura professionale delle parti e del contesto della cessione di partecipazioni; scaduto il termine, la risoluzione si produce di diritto, senza necessità di diffida, e la comunicazione con cui il promittente cedente ne prende atto il giorno successivo non è un recesso.
Il promissario acquirente che abbia dichiarato nel preliminare di avere esaminato il fabbricato ed eseguito le visure tecniche presso gli uffici comunali non può imputare la mancata stipula a difformità edilizie che non abbia mai segnalato alla controparte prima della scadenza del termine, avendo anzi chiesto una proroga per ragioni attinenti al mutuo e agli oneri di concessione.
La parte non inadempiente può trattenere la caparra confirmatoria anche quando il contratto si sia risolto di diritto per il decorso del termine essenziale, in alternativa al risarcimento del danno secondo le regole generali, purché non abbia chiesto quest’ultimo, perché la ritenzione della caparra spetta sia in caso di recesso sia in caso di accertamento della risoluzione di diritto, in coerenza con la funzione dell’istituto di liquidare preventivamente il danno ed evitare il contenzioso sulla sua misura.
Ai fini dell’accertamento della validità del modello comunitario e della sua contraffazione rileva soltanto quanto risulta dal certificato di registrazione, e non i render prodotti dal titolare. La novità va valutata raffrontando il modello con ciascuna anteriorità singolarmente considerata e con riferimento all’aspetto complessivo del prodotto, sicché un disegno può essere nuovo anche se costituito da elementi già apparsi in modelli precedenti, purché combinati in modo da realizzare un risultato complessivamente inedito.
Il carattere individuale, che determina anche l’estensione della tutela, va apprezzato alla stregua dell’utilizzatore informato, che per un’autovettura sportiva di prezzo elevato è un appassionato con familiarità per la categoria, capace di percepire anche piccole variazioni estetiche, e tenendo conto del margine di libertà dell’autore, che in tale settore è ampio perché limitato solo da vincoli tecnici e normativi. L’accertamento della contraffazione ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 6/2002 è speculare a quello del carattere individuale, e ricorre quando il modello successivo non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.
La rappresentazione bidimensionale su internet di un prodotto corrispondente a un modello comunitario costituisce un atto di riproduzione riservato al titolare, e integra un atto di utilizzazione la pubblicazione di rendering su una pagina social liberamente accessibile e inerente all’attività professionale del designer, anche quando dichiaratamente destinata solo a mostrarne le capacità.
La commercializzazione online di prodotti anche sul territorio italiano da parte di un’impresa con sede all’estero è sufficiente a radicare la giurisdizione italiana, poiché l’illecito risulta commesso anche in Italia, nonché l’applicazione della legge italiana; quando il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, la competenza territoriale si determina ai sensi dell’art. 120, secondo comma, c.p.i. avendo riguardo alla sede dell’attore.
L’accertamento della confondibilità per imitazione servile richiede una valutazione sintetica dei prodotti nel loro complesso, dal punto di vista del consumatore, e la riproduzione pressoché identica dei modelli altrui e dei loro elementi caratteristici è tanto più idonea a creare confusione quando i prodotti imitativi siano venduti soltanto online, circostanza che rende più difficile per l’acquirente riscontrare le differenze, come quelle nei materiali. L’attività parassitaria è confermata da immagini pubblicitarie e contenuti social che accostano i prodotti a quelli imitati e ne esaltano l’identità e la convenienza economica.
Quando i prodotti siano commercializzati soltanto online, la pubblicazione del dispositivo sulla home page del sito del contraffattore, anche in lingua inglese, costituisce misura sufficiente e idonea a tutelare i diritti del ricorrente.
Nell’azione per la sottrazione di informazioni aziendali riservate commessa attraverso l’acquisizione di dati informatici, il luogo di commissione dell’illecito rilevante ai sensi dell’art. 120, sesto comma, c.p.i. è quello in cui si trovano i server dai quali i dati sono stati trafugati, essendo irrilevante il luogo in cui si trovi chi li ha materialmente acquisiti.
Ai fini della tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni devono essere segrete, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Il valore economico va apprezzato in relazione al vantaggio concorrenziale che la disponibilità delle informazioni attribuisce rispetto a un concorrente che ne sia privo, come avviene per le schede tecniche dei semilavorati e per le schede dei costi di produzione, che consentono di determinare il prezzo plausibilmente offerto ai clienti. Una prassi divulgativa del settore esclude la segretezza solo se riguarda le specifiche informazioni azionate ed è di entità tale da renderle generalmente note agli esperti e agli operatori.
L’adeguatezza delle misure di protezione va valutata in concreto, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’impresa e delle informazioni, e non può limitarsi al riscontro di certificazioni come la ISO 27001; sono adeguate le misure di un’impresa produttiva il cui core business non è l’informatica che custodisca i dati in server protetti e ne limiti l’accesso, mediante credenziali, alle informazioni attinenti al ruolo di ciascun dipendente. Non vale a giustificare l’esportazione massiva dei file la finalità dichiarata di procurarsi una difesa in caso di contestazioni del datore di lavoro, quando i documenti risultino utilizzati per l’attività svolta presso il concorrente.
Chi chiede in via cautelare l’inibitoria della violazione di un patto di non concorrenza che ripartisce tra le parti mercati e clientela deve provare l’estensione dell’esclusiva pattuita, e il fumus non sussiste quando il documento di ripartizione prodotto, privo di sottoscrizioni, riservi il mercato conteso al ricorrente soltanto per alcuni giorni della settimana e non risulti provata la presenza del concorrente in quei giorni; la contestazione di appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. richiede allegazioni specifiche e non può fondarsi su deduzioni generiche.
L’avvenuta cessazione della commercializzazione del prodotto contraffattivo non fa di per sé venir meno il periculum in mora, perché il titolare del brevetto conserva interesse alla pronuncia, non esistendo, in assenza di uno specifico ordine inibitorio assistito da penale, un titolo giuridico che impedisca la ripresa della commercializzazione.
Per escludere il periculum non basta il decorso del tempo, occorrendo anche la tolleranza del danneggiato rispetto all’attività contraffattiva, che presuppone la consapevolezza dell’illecito in atto; non la integra il titolare che agisca pochi mesi dopo la ripresa della commercializzazione, già interrotta a seguito di un precedente provvedimento cautelare relativo ad altro prodotto dello stesso contraffattore.
Nella valutazione dell’altezza inventiva il tecnico del ramo non avrebbe cercato ispirazione in anteriorità relative a settori tecnici lontani da quello dell’invenzione, come la crimpatura di cavi o boccole rispetto alla crimpatura di valvole cardiache protesiche, né avrebbe apportato modifiche non banali per combinare tra loro anteriorità del medesimo settore.
Il preuso di un marchio di fatto anteriore alla domanda di registrazione del marchio altrui consente all’utilizzatore di ottenere, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’accertamento che l’uso del segno come marchio, denominazione, nome a dominio e account social non costituisce contraffazione del marchio registrato, quando il periculum risulti dalla diffida all’uso ricevuta e dall’ostacolo all’attività derivante dal mancato accesso ai propri canali di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. a), c.p.i. il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà, o ne importi una puramente locale, non esclude la novità del marchio successivamente registrato, ma conferisce al preutente il diritto di continuare a usarlo per lo stesso genere di prodotto nell’ambito dell’uso fattone, senza il diritto di vietare al titolare del marchio registrato di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, secondo un regime di duopolio. Spetta al preutente che chieda l’inibitoria provare la notorietà non solo locale del marchio di fatto, e la registrazione in mala fede è esclusa quando il preutente abbia riconosciuto, con un contratto di licenza, i diritti esclusivi del registrante sul marchio.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 sull’azione cautelare proposta contro un’impresa con sede in altro Stato membro per la manipolazione dei nomi a dominio del concorrente, volta a reindirizzare gli utenti verso il proprio sito, quando l’impresa convenuta disponga di un sito tradotto in italiano e commercializzi prodotti destinati anche all’Italia, dove l’impresa danneggiata esercita la propria attività, perché il luogo in cui può verificarsi la lesione è il territorio italiano.
Integrano concorrenza sleale la manipolazione del nome a dominio altrui, tutelato analogamente al marchio dagli artt. 22 e 133 c.p.i., in modo che digitandolo si venga reindirizzati al sito del concorrente, l’uso della posta elettronica aziendale dell’impresa danneggiata da parte del suo ex dirigente, divenuto legale rappresentante del concorrente, e l’invio di comunicazioni ai clienti dopo la cessazione del rapporto; il rischio di confusione non è escluso dalla sede estera e dal sito in lingua inglese del concorrente quando identico sia il settore commerciale.
L’inibitoria ha anche funzione preventiva e va disposta pur quando la condotta sia momentaneamente cessata, se ne è concretamente possibile la reiterazione. Il mero decorso del tempo non esclude il periculum, a meno che si siano prodotti risultati irreversibili che rendano inutile l’intervento d’urgenza, e la tolleranza della vittima è esclusa dai suoi reiterati tentativi di ottenere la cessazione delle condotte; la potenziale diffusività degli illeciti commessi attraverso il web aggrava il rischio di pregiudizio.