Le scelte gestionali dell'amministratore di società sono insindacabili nei limiti della ragionevolezza, nel senso che possono essere sottoposte a sindacato di merito laddove non siano sorrette dai coefficienti di diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore.
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (altro…)
È legittima la delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia il quale, una volta assegnatario di unità abitativa, non corrisponda il canone mensile previsto dallo statuto sociale.
I rapporti societari tra socio e cooperativa disciplinati dagli artt. 2511 e ss. c.c. sono, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 168/2003, di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
L’azione volta a tutelare in via cautelare il diritto a fare accertare eventuali violazioni dei principi di verità, chiarezza e trasparenza nella redazione del bilancio deve ritenersi esclusa dalla clausola compromissoria statutaria, in quanto volta a garantire l’applicazione di norme poste a tutela della collettività. (altro…)
In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. (altro…)
Sussiste la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, ivi inclusa l'istanza cautelare volta ad ottenere l'accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. (altro…)
Nelle società di persone (nel caso di specie, s.a.s.), la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quello dei soci (nella specie è stata negata la legittimazione attiva al singolo socio, che invocava a proprio favore il disposto dell'art. 2476 dettato in tema di s.r.l.).
Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.
La fattispecie della società apparente presuppone la dimostrazione che i soci, ipotizzati apparenti, abbiano tenuto un comportamento tale da ingenerare inequivocabilmente nel terzo la convinzione incolpevole circa la sussistenza del vincolo societario.
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell'organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003.