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Esclusione del socio di cooperativa edilizia
La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché...

La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché lo status di socio della Cooperativa costituisce il presupposto per tale l’assegnazione.

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Annullamento per dolo e risoluzione della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.
La domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. [della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.] va...

La domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. [della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.] va rigettata quando l’attore non allega né i raggiri che sarebbero stati usati dalla controparte né l’errore che essi avrebbero determinato, e prospetta compiutamente soltanto circostanze successive alla stipulazione, del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza del dolo.

Non è configurabile un inadempimento idoneo a fondare la risoluzione ex art. 1453 c.c. della scrittura privata con cui le parti si obbligano a trasferire quote di s.r.l. entro un termine [di un anno] quando il cessionario non prova di avere richiesto l’adempimento e i cedenti non tengono condotte incompatibili con la cessione né manifestano una volontà contraria, attivandosi anzi per il perfezionamento dell’atto.

Rigettata la domanda di risoluzione, il contratto resta efficace tra le parti, in assenza di una corrispondente domanda di risoluzione della controparte; ne consegue il rigetto anche della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. avente ad oggetto le somme versate, perché permane la causa dell’arricchimento.

Il richiamo all’art. 1456 c.c. contenuto nelle conclusioni, effettuato in assenza di ogni allegazione relativa all’operare di una clausola risolutiva espressa, è conseguenza di un mero errore materiale, e la domanda va qualificata come domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.

La controversia relativa alla cessione di quote di s.r.l. rientra tra le materie devolute alla Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 2 d.l. 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) ed è decisa dal Tribunale in composizione collegiale.

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Diritto di recesso del socio di cooperativa confidi costituita per una durata particolarmente lunga
In forza del richiamo di cui all’art. 2519, comma 1, c.c., l’art. 2437, comma 3, c.c. si applica anche alla...

In forza del richiamo di cui all’art. 2519, comma 1, c.c., l’art. 2437, comma 3, c.c. si applica anche alla società cooperativa che svolge attività di garanzia collettiva dei fidi. Il ruolo di interesse pubblico o di categoria del confidi non è incompatibile con il diritto di recesso del socio, perché l’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è ritenuta inderogabile dall’ordinamento; la disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 d.l. 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non giustifica una deroga a tale principio.

Ai fini del recesso del socio, una durata della società molto lontana nel tempo [fissata al 31 dicembre 2100], tale da superare l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo sociale, equivale a una durata a tempo indeterminato.

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Interesse del socio a impugnare il bilancio successivo a quello dichiarato nullo
L’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo, e i successivi che da quello dipendono, non implica di per...

L’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo, e i successivi che da quello dipendono, non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, anche quando le contestazioni vertono sulla violazione dei medesimi criteri di valutazione. Le valutazioni vanno compiute avuto riguardo alle circostanze note agli amministratori, o conoscibili con l’ordinaria diligenza, al momento della redazione di ciascun bilancio, sicché l’applicazione del medesimo criterio può legittimamente differire di esercizio in esercizio in ragione del mutamento delle circostanze. L’incertezza sulla necessità di rettificare il bilancio successivo è motivo sufficiente per affermare l’interesse del socio a impugnarlo, perché il risultato utile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che anche il bilancio successivo è nullo, per avere applicato i medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate.

La possibilità per il socio di agire in responsabilità contro gli amministratori che, pur essendovi tenuti per la propagazione della nullità, non abbiano corretto i bilanci successivi a quello dichiarato nullo, non costituisce rimedio equipollente all’azione di nullità. L’azione ex art. 2395 c.c. ha ad oggetto il danno arrecato al patrimonio individuale del socio dall’omissione degli amministratori, mentre la nullità derivata del bilancio successivo e la mancata predisposizione di un nuovo progetto sono soltanto elementi della causa petendi, conosciuti in via incidentale; essa quindi non soddisfa l’interesse del socio alla ricostruzione dell’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in ogni esercizio e richiede un danno effettivo, mentre l’azione di nullità del bilancio prescinde dall’attualità del danno. Neppure le azioni sociali di responsabilità sono rimedio equipollente, perché gli artt. 2393 e 2393-bis c.c. le riservano alla maggioranza assembleare o a una minoranza qualificata, e l’interesse del socio alla corretta informazione societaria non può essere nella disponibilità della maggioranza.

L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali prescinde dall’aspettativa di percepire un dividendo o da un immediato vantaggio patrimoniale, perché nasce dal fatto stesso che la scarsa chiarezza o la scorrettezza del bilancio priva il socio delle informazioni, destinate a riflettersi anche sul valore della partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli e alle quali egli aspira attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi.

In presenza di un credito probabilmente esistente, ma privo del carattere di certezza almeno quanto al quantum debeatur [perché contestato dal debitore e oggetto di giudizio arbitrale pendente], gli standard di diligenza e prudenza e i principi contabili rendono normalmente necessaria la previsione di un fondo svalutazione crediti. La decisione informata degli amministratori sull’entità del fondo, se assistita da motivazione congrua, non è sindacabile in sede giudiziaria; viola invece le norme sulla redazione del bilancio l’iscrizione del credito per l’intero ammontare senza alcun fondo e senza argomenti da cui desumere che il suo importo fosse ragionevolmente certo secondo un canone di prudenza, tanto più in mancanza di una determinazione oggettiva dell’ammontare compiuta da un terzo indipendente. Se la riscossione è soltanto possibile, o il fondo non è sufficientemente determinabile, il credito non può essere iscritto in bilancio per alcun importo e la nota integrativa deve fornirne ampia informativa.

Il credito contestato va normalmente iscritto come esigibile oltre l’esercizio successivo: la sua qualificazione come esigibile entro l’esercizio successivo fornisce una rappresentazione falsa e fuorviante degli indici di liquidità e solvibilità della società. È altresì nullo il bilancio la cui nota integrativa tace i criteri di valutazione del credito e omette fatti rilevanti per apprezzarne la consistenza, quando, in ragione della rilevanza della posta rispetto all’attivo e al patrimonio netto, ne risulta alterata la rappresentazione veritiera e corretta dell’intero bilancio.

È nullo il bilancio successivo che ripropone valutazioni analoghe a quelle già giudicate viziate in relazione ai bilanci anteriori, in assenza di un significativo mutamento delle circostanze.

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e di nomina dell’amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo, è immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria ex art. 741 c.p.c., perché l’art. 92, comma 1, disp. att. c.c. (secondo cui il decreto che nomina l’amministratore giudiziario priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società) e l’art. 103, comma 1, disp. att. c.c. (che prevede l’immediata comunicazione del provvedimento al registro delle imprese), speciali rispetto all’art. 741 c.p.c., stabiliscono, in conformità alla natura cautelare del provvedimento di revoca, l’immediata efficacia della nomina. Ne consegue che il presidente del consiglio di amministrazione revocato è privo del potere di rappresentare la società in giudizio, e la successiva costituzione dell’amministratore giudiziario nel termine assegnato ex art. 182 c.p.c. sana le irregolarità precedenti.

Gli amministratori revocati ex art. 2409 c.c. non possono formare un nuovo progetto di bilancio, che non è giuridicamente imputabile alla società. Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo inficia la validità sia dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio) sia dell’atto conclusivo del procedimento (approvazione del bilancio in assemblea), pur se imputabile ad altro organo, trattandosi di atti confluenti in un medesimo procedimento o comunque legati da un nesso di consequenzialità necessaria; la deliberazione che approva il bilancio così formato non è presa in conformità della legge e dello statuto e non determina l’effetto sostitutivo previsto dall’art. 2377, comma 8, c.c., né la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione della precedente deliberazione.

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Esclusione del socio da cooperativa edilizia
La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché...

La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché lo status di socio della Cooperativa costituisce il presupposto per tale l’assegnazione.

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Affitto di azienda e trasferimento di contratti e debiti
La successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di azienda, prevista dall’art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive...

La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa, presuppone che i predetti contratti (altro…)

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Transazione avente ad oggetto l’accertamento della titolarità di un software e dichiarazione del condebitore di volerne profittare
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art....

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo (altro…)

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Affermare falsamente che un prodotto è omologato costituisce appropriazione indebita di pregi
Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore,...

Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. (altro…)

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Questioni in materia di compensi degli amministratori e giusta causa di revoca
E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico...

E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all'assemblea non costituisce motivo di annullamento (altro…)

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Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.
Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art....

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci (altro…)

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Questioni in materia di rilascio da parte del socio cooperatore escluso dell’abitazione assegnata dalla società cooperativa
Sono fondate le domande esperite da una cooperativa riguardanti l’accertamento della decadenza di un socio cooperatore dall’assegnazione di un’abitazione e...

Sono fondate le domande esperite da una cooperativa riguardanti l’accertamento della decadenza di un socio cooperatore dall’assegnazione di un’abitazione e la conseguente condanna del medesimo al rilascio dell’immobile assegnatogli in godimento (altro…)

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Pregiudizio agli azionisti di risparmio, impugnazione della delibera assembleare di destinazione degli utili e concordato preventivo
La deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari della società emittente lesiva dell’obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio...

La deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari della società emittente lesiva dell’obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio non è nulla, ma annullabile perché la norma di cui all’art. 145, co. 2, t.u.f., non è posta a tutela di interessi generali (altro…)

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