Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l’entità del danno stesso.
La società è tenuta ad assolvere innanzitutto, in modo puntuale, il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara gli addebiti di volta in volta imputati all’amministratore, dovendo chiarire – e provare – quale sia il comportamento che si imputa all’amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato. Da ciascuna condotta illegittima ascritta all’amministratore, deve poi essere individuato un pregiudizio causalmente riconducibile a tale condotta.
La quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla società è eziologicamente riconducibile alla specifica condotta posta in essere dall’amministratore. Il danno andrà pertanto quantificato ai sensi dell’art. 2486, c. 3, c.c. nel caso in cui la violazione consista nella falsificazione o errata iscrizione di alcune poste di bilancio, la cui corretta redazione avrebbe evidenziato la perdita del capitale sociale, e dall’avere conseguentemente violato i doveri imposti dagli artt. 2482 bis e ter c.c. e dall’art. 2485 e ss. c.c. e, in particolare, l’obbligo di proseguire la gestione della società in ottica meramente conservativa.
Nel caso di società di capitali, il conflitto tra denominazione sociali va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese. Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, vige l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile.
Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi, privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituiscono segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. Affinché un insieme di dati possa essere oggetto di tutela è necessario, infatti, che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali.
Deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro; un comportamento di tal fatta può essere considerato illecito, allorché lo sviamento sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
Ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, i sequestri devono essere eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 677 c.p.c. ss, sotto la guida del Giudice che ha concesso la misura cautelare, il quale è anche chiamato a dettarne le modalità di attuazione ed altresì a dettare i provvedimenti opportuni ove insorgano delle difficoltà in sede di esecuzione. La norma deve essere interpretata nel senso che debbano essere necessariamente proposte al Giudice del merito le questioni diverse rispetto a quelle strettamente inerenti alla fase esecutiva (quali, ad esempio, le questioni circa l’effettiva sussistenza del diritto accertato in sede cautelare) , mente invece le difficoltà inerenti le modalità dell’esecuzione, che siano sorte durante la fase di attuazione del provvedimento, vanno sottoposte al Giudice che ha dettato la misura, e ciò può accadere non solo in costanza di esecuzione, ma anche dopo la chiusura della fase esecutiva.
Condizione imprescindibile per l’estensione del sequestro nei confronti di beni appartenenti a soggetti terzi non indicati nel ricorso è che si tratti di prodotti che siano stati offerti, importati, o che comunque appartengano alla catena produttiva riconducibile ad uno dei soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato il provvedimento di sequestro; non è dunque possibile estendere l’efficacia di tale misura nei confronti di terzi che siano riconducibili alla filiera di un soggetto destinatario unicamente di un provvedimento di inibitoria.
Il concetto di appartenenza ai sensi dell'art. 130 c.p.i. dei beni oggetto di sequestro o descrizione, alla stregua del quale individuare i soggetti ai quali occorre notificare il verbale delle suddette operazioni, non deve essere inteso tanto nel senso di proprietà, quanto di disponibilità materiale del bene rinvenuto in sede di esecuzione, essendo in ogni caso onere del destinatario delle misure quello di mettere l’esecutante nelle condizioni di poter conoscere l’esistenza di un diverso proprietario, nei cui confronti estendere la notifica, salvo in ogni caso il diritto del proprietario di far valere, nei suoi soli confronti, l’inefficacia della misura eseguita.
La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno all’altro in quanto non agevolmente “traducibile” nella perdita di guadagno. Infatti, non si può trascurare la possibilità che il calo del fatturato sia influenzato da un generale andamento negativo del mercato del settore, ovvero dalla presenza di prodotti sostituibili, ossia dalla presenza sul mercato di riferimento di concorrenti ulteriori che agiscano lecitamente. Sotto questo profilo, non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde a una vendita non realizzata dall'avente diritto e per altro verso, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione: in un contesto di andamento generale positivo del mercato di riferimento, ovvero di comprovato incremento ascendente della quota di mercato del titolare del diritto violato, remunerativa degli investimenti effettuati, è infatti ben possibile che il contraffattore con la sua condotta abbia semplicemente limitato la curva di incremento del fatturato del titolare del diritto, pur sempre positiva, anche se in misura minore di quella che si sarebbe realizzata nel contesto non perturbato dalla violazione.
Con riferimento alla prova del nesso causale fra condotta e danno, è escluso che la stessa possa essere tratta dalla semplice allegazione del calo di fatturato globale di periodo (ancorché rapportato al fatturato dei pretesi concorrenti). Occorrerà infatti valutare, a tal fine, tutta una serie di ulteriori fattori quali ad esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente, che non possono che formare oggetto di una indagine tecnico contabile che valuti gli utili che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
In tema di contratto di fornitura, l'accertamento dell’abuso di dipendenza economica, ex art. 9 della l. n. 192 del 1998, postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, è necessario indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato, e quanto all'abuso, è necessario indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Nella buona fede contrattuale può rientrare anche un obbligo di ricontrattare lealmente un rapporto, a fronte di eventi che ne stravolgono i presupposti, ma senza che vi sia obbligo di giungere ad un accordo.
Per ritenere integrata la fattispecie di storno di dipendenti è necessaria la dimostrazione che il comportamento sia univocamente finalizzato all’intenzionale scomposizione dell’organizzazione e della funzionalità dell’impresa concorrente, così da menomarne la vitalità economica, richiamando quali indici sintomatici, ad es., le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.
Ciò che deve essere verificato è se le conseguenze del passaggio dei lavoratori vada al di là del pregiudizio che normalmente un imprenditore subisce a causa di tale evento, che di per sé solo considerato, è lecito, in quanto esplicazione del principio della libera concorrenza.
La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti delle condotte di concorrenza sleale, da un lato consentendo all’imprenditore che le abbia subite di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi e, dall’altro ristabilendo l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta anticoncorrenziale. Ciò, appunto, si realizza disponendo delle misure volte ad evitare che l’autore della condotta di concorrenza sleale possa avvantaggiarsi delle conseguenze del proprio comportamento o per il tempo necessario a colui che ha subito l’illecito di assumere le iniziative necessarie per ripristinare lo status quo ante o, comunque, per quel tempo che, secondo le dinamiche di mercato, sarebbe stato necessario all’autore dell’illecito per acquisire il vantaggio illecitamente acquisito con mezzi conformi alla correttezza professionale e ai principi di leale concorrenza. Ecco perché, nel pronunciare l’inibitoria, il giudice deve tener conto delle peculiarità del caso concreto ed evitare che la misura inibitoria diventi uno strumento tramite il quale l’imprenditore che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire non più soltanto il ripristino dello status quo ante – come vuole l’ordinamento – ma anche degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato.
In ipotesi di sequestro conservativo su quote sociali, l’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce l’unica formalità necessaria e sufficiente ai fini del perfezionamento del vincolo sulle quote; conseguentemente, quando il socio abbia subito il sequestro della quota, l’eventuale azione di annullamento di una delibera assembleare spetta al custode. Invero, l’art. 2471-bis c.c., dettato in materia di s.r.l., ai sensi del quale la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, richiama l’art. 2352 c.c., il quale stabilisce che, nel caso di sequestro, il diritto di voto è esercitato dal custode, di talché, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione delle delibere, il custode delle partecipazioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre l’azione di nullità, in quanto azione esperibile ai sensi dell’art. 2379 c.c. da chiunque vi abbia interesse, può essere proposta anche dal socio le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro.
La disposizione dell’art. 2377, co. 8, c.c. - applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2379 c.c., giusta lo specifico richiamo a esso contenuto nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo - secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all’annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti. Spetta, dunque, al giudice verificare se con la nuova delibera sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto, dal momento che una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea a impedire l’annullamento della deliberazione impugnata.
L’art. 2395 c.c. delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo, senza che da ciò derivi un danno per la società. L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (art. 2393 c.c.) e a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall’incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Dalla mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore e terzi che esercitano l’azione consegue che tale azione assume natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze sul piano probatorio. Grava, infatti, sul socio o sul terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell’amministratore l’onere probatorio in relazione: (i) alla condotta dolosa o colposa dell’amministratore; (ii) all’esistenza di un danno ingiusto diretto; e (iii) al nesso di causalità che deve intercorrere tra l’attività dell’amministratore ed il pregiudizio causato all’attore.
Se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi a essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui l’atto dell’amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto “della” società); se, viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per sé stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l’inadempimento. La responsabilità ex art. 2395 c.c. dell’amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all’altro contraente dall’inadempimento del contratto stipulato - del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale - ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai fatti illeciti dell’amministratore.
Il diritto di informazione e consultazione del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 2 c.c., diritto dal carattere strumentale e propedeutico, ha natura di diritto potestativo e, per essere esercitato, richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore. Esso deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente nell'osservanza del principio di buona fede e correttezza e nel rispetto degli obblighi collaborativi che devono caratterizzare i rapporti sociali. Il diritto di informazione può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria e ad avere contezza dell'andamento societario, così permettendo al socio di determinarsi con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà lui spettanti (ad esempio, il diritto di voto o l'eventuale esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori).
La volontà di disinvestimento eventualmente manifestata dal socio non collide con l'interesse sociale, avendo diritto il socio di avere piena contezza della situazione economico-finanziaria della società, anche al fine di determinare il valore della propria partecipazione in vista della cessione della stessa o dell'esercizio del diritto di recesso.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.
La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo.
Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Non compie un illecito gestorio che cagioni un danno diretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 7 c.c.) nella forma tipica della stipula in frode l'amministratore che stipuli un contratto di appalto laddove la società non goda di particolare floridezza e l'esecuzione dell'appalto rallenti per poi cessare, ciò non essendo sufficiente a dimostrare che l'amministratore potesse essere consapevole all'atto della stipula del contratto che esso non avrebbe potuto essere onorato. Realizza viceversa un danno indiretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 6 c.c.) l'amministratore che prelevi indebitamente somme dalle casse sociali nel corso dell'esecuzione del contratto, ponendo così in essere atti di depauperamento del patrimonio della società, in tal modo resa incapiente e quindi impossibilitata a pagare i suoi debiti.