Il danno derivante dall’illecita prosecuzione dell’attività sociale in assenza di capitale sociale, da determinarsi secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali - in ossequio al disposto dell’art. 2486 cc, così come novellato dal D.Lgs. n. 14/2019 -, deve essere determinato, quale criterio presuntivo, nella differenza tra i netti patrimoniali esistenti al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il momento della pur tardiva messa in liquidazione, anche concorsuale, della società. Da detta differenza debbono essere esclusi i costi che, secondo normalità, si sarebbero dovuti comunque sostenere ove la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione; ai fini della sua determinazione è altresì necessario procedere alla riclassificazione dei dati contabili in ottica liquidatoria, posto che, con la doverosa liquidazione, i valori di bilancio avrebbero comunque subito riduzione, non essendo più l’azienda destinata alla produzione. I dati contabili devono, quindi, essere completamente rettificati secondo criteri di liquidazione, in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la doverosa sterilizzazione dell’abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal fallimento nei confronti dell’amministratore, avente natura contrattuale, grava sulla procedura attrice l’onere di provare le violazioni contestate e il nesso di causalità tra tali inadempimenti e il danno lamentato; incombe, per contro, sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta, fornendo prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto.
Nel giudizio cautelare per l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo, ai fini della prova del fumus boni iuris in relazione a una serie di atti di mala gestio posti in essere dall’amministratore, la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova; ad essa, tuttavia, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Per quanto attiene al periculum in mora, il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore per il creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica; quest’ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio, elementi che si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, cosicché per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi.
Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dell’addebito gestorio costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali. Può, infatti, ritenersi che le condotte distrattive non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori. Non consente una prognosi favorevole nemmeno la spregiudicata prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale sociale, non orientata alla conservazione di quest’ultimo, bensì al perseguimento dell’attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa.
In relazione all'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri introdotta con la modifica dell'art. 818 c.p.c. operata dall'art. 3, comma 52 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce di quanto indicato all’art. 1, comma 15˚, lettera c), l. 26 novembre 2021, n. 206 della legge delega e tenuto altresì conto del fatto che l’arbitrato irrituale ha natura solo negoziale, il nuovo art. 818 cpc va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali. Inoltre, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri rituali unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.
In materia di responsabilità degli amministratori e risarcimento del danno per mala gestio di quest'ultimi, la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. presuppone in primo luogo la sussistenza della prova del credito e quindi, nello specifico, la ragionevole probabilità di accoglimento delle domande di risarcimento del danno, che tenga conto di una delibazione positiva in ordine alla sussistenza del fumus dell’azione di responsabilità.
L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo e ha pertanto natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. 2975/2020). Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto al patrimonio sociale e la riconducibilità del danno al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.
Ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l’accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. L’onere della prova incombente in capo a parte ricorrente non si esaurisce quindi nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza.
Il diritto informativo e di controllo sulla gestione del socio non amministratore di S.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c., pur avendo natura potestativa, non può essere esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, i quali ne precludono l’esercizio con modalità abusive o puramente emulative. Tale prerogativa informativa, non implicando poteri di carattere gestorio, non legittima comunque l’accesso diretto del socio o dei suoi ausiliari ai sistemi informatici e alle banche dati aziendali, restando l’ispezione limitata alla visione e all’estrazione di copia della documentazione sociale.
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.
Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.
L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].
La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.
L’ordine inibitorio disposto in sede cautelare, quale misura sostitutiva del sequestro giudiziario concordata dalle parti, deve essere interpretato nel senso di vietare al destinatario il compimento di qualsiasi atto idoneo a pregiudicare l’integrità dei beni oggetto di tutela, non solo sotto il profilo della titolarità giuridica ma anche sotto quello del valore economico. Il divieto si estende anche agli atti che, pur non avendo ad oggetto direttamente tali beni, possano arrecare pregiudizio al loro valore o alla loro titolarità. Resta salva la possibilità di compiere operazioni volte alla conservazione, salvaguardia o incremento del valore dei beni stessi, purché sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o la supervisione di esperti indipendenti.
L’art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento.
L’art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, ha introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, la quale subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (art. 25 l.d.a.).
La tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d’autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all’attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del diritto d’autore protegge un’opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell’autore di determinate forme. Non è tuttavia necessario che l’opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall’opera emerga l’impronta personale del suo autore. In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri.
Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall’intenzione che l’autore abbia di dare vita a un’opera d’arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., cumula in sé le azioni previste dagli articoli 2393 (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), mantenendo la loro natura giuridica e presupposti distinti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere l'esercizio congiunto di entrambe le azioni.
Per l'azione sociale la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, mentre per l'azione dei creditori il dies a quo decorre dall'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza con la dichiarazione di fallimento, ma tale termine può essere anticipato se lo stato di incapacità patrimoniale è reso pubblico in un momento anteriore.
La responsabilità degli amministratori per la violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, sorto al verificarsi di una causa di scioglimento, come la perdita del capitale al di sotto del minimo legale, presuppone la prova del compimento di atti non conservativi e del nesso causale tra tale condotta e il danno, quantificabile secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Per i sindaci non trova applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli amministratori ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.
La responsabilità solidale dei sindaci per omessa vigilanza (art. 2407 c.c.) sussiste qualora, attraverso un giudizio controfattuale, si accerti che il loro tempestivo intervento, tramite i poteri di controllo e reazione loro conferiti, avrebbe ragionevolmente impedito o attenuato il danno prodotto dalla mala gestio degli amministratori.
Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.
Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.
Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.
Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).
Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso cautelare. La sproporzione tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio del debitore può costituire elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ma non determina automaticamente la concessione della misura cautelare. Il giudice è tenuto a valutare in concreto la significatività di tale elemento, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, tra cui la distanza temporale tra la commissione dell’illecito e l’attivazione del procedimento cautelare e l’assenza, nel periodo intercorso, di atti dispositivi o dissipativi del patrimonio del debitore.
La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. In difetto di una espressa previsione legislativa di retroattività, la disciplina sopravvenuta non può incidere su diritti risarcitori già sorti e perfezionatisi sotto il vigore della normativa precedente, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una riduzione ex post della tutela risarcitoria spettante per fatti illeciti già verificatisi.
In presenza di polizze di responsabilità civile strutturate secondo il modello “claims made”, la copertura assicurativa opera nei limiti temporali e oggettivi previsti dal contratto e resta esclusa per le richieste di risarcimento relative ad attività o incarichi non ricompresi nella polizza ovvero cessati al momento della stipulazione della stessa, qualora il testo contrattuale preveda espressamente tale limitazione.
La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.
In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.
È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.
La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di distribuzione non rientra nel perimetro dell’art. 1341 c.c. e non richiede la specifica approvazione della controparte qualora: (i) non vi sia prova che il contratto sia stato redatto unilateralmente dalla parte che beneficia della facoltà di recesso, e (ii) non vi sia prova che la predetta clausola rientri nel novero delle condizioni generali di contratto che tale parte applica indefinitamente a tutti coloro che intrattengono con essa tali rapporti.
Il semplice fatto che la controparte abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali non rende contrario a buona fede il recesso ad nutum esercitato in virtù di un’apposita clausola contenuta all’interno del contratto.