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Recesso dalla società consortile a responsabilità limitata e clausola statutaria priva di cause
La clausola dello statuto di una società consortile a responsabilità limitata che ammette il recesso «anche per cause non imputabili»...

La clausola dello statuto di una società consortile a responsabilità limitata che ammette il recesso «anche per cause non imputabili» alla società, senza individuare gli eventi ai quali il diritto è ricollegato né prevedere la giusta causa o il recesso ad nutum, non introduce alcuna causa convenzionale di recesso e si limita a disciplinare le modalità di esercizio di quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo; ne consegue che il venir meno dell’interesse del socio alla partecipazione, per mancanza di materiale da conferire, non lo legittima a recedere, perché il recesso ad nutum richiede un’espressa previsione statutaria e non può desumersi dalla soppressione, in sede di modifica dello statuto, della clausola che consentiva il recesso per giusta causa [consorzio per lo smaltimento dei rifiuti speciali conferiti dai consorziati].

Il diritto di recesso ad nutum previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c. spetta al socio di s.r.l. soltanto quando la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche quando lo statuto fissi un termine di durata, ancorché particolarmente lontano, in ragione del tenore letterale della norma e dell’esigenza di tutelare i creditori sociali sotto il profilo della conservazione del patrimonio e della conoscibilità delle cause di recesso [durata fissata al 2070].

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Arbitrabilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per vizi procedimentali
Nella s.r.l. la controversia sull’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio rientra nella clausola compromissoria statutaria e può essere decisa...

Nella s.r.l. la controversia sull’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio rientra nella clausola compromissoria statutaria e può essere decisa da arbitri quando il socio deduca esclusivamente vizi di carattere formale o procedimentale, come la violazione del diritto di informazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., perché tali vizi non tutelano interessi sottratti alla disponibilità delle parti; sono invece indisponibili soltanto le controversie in cui si censuri il contenuto del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., posti a presidio di interessi generali, la cui violazione determina la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto [clausola che devolve all’arbitro unico nominato da una camera arbitrale le controversie tra soci e società, comprese quelle sulla validità delle delibere; declaratoria di incompetenza del tribunale].

Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando la domanda, respinta per ragioni di rito, non possa ritenersi meramente dilatoria o manifestamente infondata.

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Azione dei creditori sociali nella s.r.l. e prova dei pagamenti a parti correlate
L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l. ha natura extracontrattuale, sicché il creditore deve allegare e provare la...

L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l. ha natura extracontrattuale, sicché il creditore deve allegare e provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori che abbia leso l’integrità del patrimonio sociale e il nesso causale con l’insufficienza patrimoniale; quando lamenti pagamenti a parti correlate per operazioni asseritamente inesistenti, spetta al creditore provare l’inesistenza delle operazioni o dedurre specifiche ragioni di dubbio sulla genuinità delle fatture, e non sono di per sé indici di distrazione la natura di parti correlate dei beneficiari, la vicinanza temporale tra incassi e pagamenti o la contabilizzazione delle fatture dopo il pagamento [pagamenti a società in accomandita partecipate dagli amministratori per servizi di procacciamento e di marketing].

L’inadempimento della società alle obbligazioni assunte verso un terzo non comporta di per sé la responsabilità degli amministratori verso il creditore, che deve dimostrare che l’inadempimento è causalmente riconducibile a fatti di mala gestio.

Il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l’ordinaria diligenza e, in mancanza di fallimento, può individuarsi al più tardi nell’iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento per perdita del capitale, e non nella data delle operazioni contestate, quando il creditore non abbia accesso alle scritture contabili della società.

Anche per i fatti anteriori all’introduzione dell’art. 2476, comma 6, c.c. da parte del d.lgs. 14/2019 i creditori sociali possono agire contro gli amministratori di s.r.l., per applicazione analogica dell’art. 2394 c.c.; il richiamo a tale norma nella prima memoria integrativa costituisce mera precisazione della domanda, mentre l’invocazione dell’azione sociale di responsabilità in via surrogatoria introduce una domanda nuova e inammissibile.

Non è configurabile la figura del socio di fatto di una società di capitali, perché l’acquisto della qualità di socio richiede formalità non surrogabili da fatti concludenti, poste a tutela della certezza dei traffici e dei terzi.

Il decreto ingiuntivo non opposto fa stato soltanto nei confronti della società ingiunta, ma costituisce elemento di prova di particolare forza nei confronti dei suoi amministratori.

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Mutamento del criterio di valutazione delle rimanenze e nullità della delibera di approvazione del bilancio
È nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. la delibera di approvazione del bilancio di s.p.a. nel quale il criterio di...

È nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. la delibera di approvazione del bilancio di s.p.a. nel quale il criterio di valutazione delle rimanenze sia stato mutato in assenza dei «casi eccezionali» che l’art. 2423-bis, ultimo comma, c.c. richiede per derogare al principio di costanza dei criteri; tali casi ricorrono soltanto quando fatti non ordinari determinano una situazione economica, produttiva o giuridica del tutto nuova e stabile, che renda necessario un diverso metodo di stima, e non quando si registrino fluttuazioni, anche eccezionali, del costo della materia prima, né quando il mutamento sia motivato con il risultato che si intende conseguire; il mutamento è inoltre ingiustificato quando risulti inutile, perché il valore di realizzo, da iscrivere se minore ai sensi dell’art. 2426, n. 9, c.c., è inferiore al costo calcolato con entrambi i metodi [passaggio dal costo medio ponderato al LIFO a scatti nella valutazione dello zinco impiegato nelle vasche di zincatura].

Viola i principi di chiarezza e correttezza il rendiconto finanziario che adatta i dati di flusso dell’esercizio precedente, in conseguenza della riclassificazione di alcune poste, senza segnalare né commentare la non comparabilità e l’adattamento, anche se la carenza non si riflette sui risultati del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il difetto di chiarezza del bilancio può essere neutralizzato dai chiarimenti forniti in assemblea soltanto se questi illustrano e spiegano le poste interessate e risultano dal verbale pubblicato nel registro delle imprese insieme al bilancio, mentre non basta la consegna ai soci, durante la seduta, di un testo con evidenziati i dati modificati.

La rettifica nel bilancio dell’esercizio successivo, non giustificata da emergenze sopravvenute, di poste del bilancio impugnato implica l’ammissione dell’errore in cui era incorso quest’ultimo, che concorre a determinare l’invalidità della delibera quando sia di rilievo [crediti e ricavi da prestazioni di servizi iscritti tra le rimanenze e tra gli altri ricavi].

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Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del cambio di fornitore dei servizi informatici
Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore delegato che, disdetto il contratto di outsourcing dei servizi informatici relativi all’attività caratteristica...

Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore delegato che, disdetto il contratto di outsourcing dei servizi informatici relativi all’attività caratteristica della società, non pianifichi tempestivamente l’individuazione del nuovo fornitore e la migrazione dei dati, nonostante le note complessità tecniche del passaggio, e prosegua in modo dilatorio le trattative con il fornitore uscente dopo che la gara ha evidenziato offerte sensibilmente più convenienti; trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta all’amministratore provare di aver ponderato i rischi e i benefici della scelta e adottato le cautele preventive richieste, e non lo esonera l’allegazione di avere eseguito le indicazioni di altri consiglieri [società di servizi contabili e fiscali per le imprese artigiane rimasta priva del sistema gestionale alla cessazione del contratto].

Non concorre nella responsabilità del delegato l’amministratore privo di deleghe che si sia attivato per porre rimedio alla sua inerzia, in adempimento del dovere di agire informato previsto dall’art. 2381 c.c., e la domanda di manleva proposta dall’amministratore delegato nei confronti degli altri consiglieri va respinta quando sia carente sul piano allegatorio.

È fonte di responsabilità dell’amministratore la sottoscrizione, in assenza di una valida motivazione economica, di contratti integrativi che obbligano la società a corrispondere per sessanta mesi i canoni di un servizio accessorio anche in caso di cessazione del contratto principale prossimo alla scadenza.

Il danno derivante dalla negligente gestione del cambio di fornitore dei servizi informatici è costituito dai soli costi eccedenti quelli che la società avrebbe comunque sostenuto per una migrazione dei dati correttamente pianificata, che comporta un fisiologico periodo di coesistenza dei due sistemi gestionali e può essere stimata sulla base delle offerte di mercato per analogo servizio; non sono risarcibili i maggiori costi del personale, le sanzioni fiscali e le perdite di clienti quando manchi la prova del nesso causale e del costo fisiologico di riferimento.

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Liquidazione del danno da perdita della quota per trasferimento dell’attività sociale a una newco
Nella liquidazione del danno subito dal socio privato della possibilità di ottenere il ritrasferimento della quota fiduciariamente intestata, per effetto...

Nella liquidazione del danno subito dal socio privato della possibilità di ottenere il ritrasferimento della quota fiduciariamente intestata, per effetto della cessione dei marchi della società a una newco e della successiva cancellazione della prima con prosecuzione della medesima attività da parte della seconda, il valore della quota, in mancanza della documentazione contabile necessaria per applicare metodi di valutazione più appropriati, può essere determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio anteriore alla richiesta di ritrasferimento; il dubbio sul fatto che tale bilancio rifletta già la cessione dei marchi a un prezzo pari al loro valore di stima ricade sul danneggiato, onerato della prova del danno, che non abbia chiesto tempestivamente l’ordine di esibizione delle scritture contabili [quota del 50% di una s.r.l. organizzatrice di eventi enogastronomici].

Al valore della quota si aggiunge il mancato utile che il socio titolare della metà del capitale avrebbe conseguito in una prospettiva quinquennale di prosecuzione dell’attività, liquidabile in via equitativa sulla media degli utili della società negli esercizi anteriori alla contesa, escluso l’esercizio in perdita redatto dopo il suo insorgere; trattandosi di debito di valore, le somme vanno rivalutate e su di esse, via via rivalutate, decorrono gli interessi fino alla sentenza.

È risarcibile in via equitativa il danno all’immagine e all’onorabilità commerciale del socio, noto nell’ambiente di riferimento, che risulti palesemente estromesso dall’organizzazione di un evento pubblico prima curato con la società e poi dalla newco che ne ha proseguito l’attività.

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Danno da indebita prosecuzione dell’attività e ricapitalizzazione mediante rinuncia del socio al credito
Quando il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale è liquidato con il criterio della differenza dei...

Quando il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale è liquidato con il criterio della differenza dei patrimoni netti previsto dall’art. 2486 c.c., occorre tenere conto di tutte le variabili intervenute nel periodo, comprese la rinuncia del socio al proprio credito, anche postergato, verso la società e la conseguente ricapitalizzazione, che elidono il relativo debito sociale; se per effetto di esse il patrimonio netto alla data di messa in liquidazione risulta superiore a quello rideterminato alla data della perdita, il danno è escluso, perché non si possono considerare le sole componenti negative del periodo, come i costi inerziali, e l’elisione del danno, anche per fatto successivo al suo prodursi, fa sì che esso non sussista più, senza che rilevino i limiti della compensatio lucri cum damno [ricapitalizzazione deliberata in sede di approvazione del bilancio successivo mediante rinuncia del socio unico a crediti per oltre 5,9 milioni di euro].

Il finanziamento del socio iscritto in bilancio tra i debiti conserva la natura di debito sociale fino a quando il socio lo utilizzi per sottoscrivere l’aumento di capitale, a nulla rilevando che la nota integrativa lo dichiari assimilabile al patrimonio netto in ragione della postergazione; il socio può liberare l’aumento di capitale mediante conferimento del proprio credito verso la società, anche postergato, che migliora il patrimonio netto eliminando una posta passiva, e l’amministratore non può invocare, per escludere l’illecito, la ricapitalizzazione che il socio avrebbe ipoteticamente deliberato se la perdita fosse emersa tempestivamente.

L’amministratore deve recepire nella valutazione delle rimanenze immobiliari, che vanno iscritte in misura prudenziale, i segnali di mercato già conoscibili alla data di redazione del bilancio, sicché la svalutazione operata in un esercizio successivo può essere retrodatata quando l’andamento dei valori di mercato sia rimasto stabile nel periodo, e la soggettiva convinzione di una stabilizzazione del mercato non è coerente con la diligenza gestoria.

Non è nulla la citazione nella quale l’illecito dell’amministratore sia chiaramente esposto e la quantificazione del danno sia indicata mediante puntuali rinvii a pagine specifiche di una perizia di parte; sono ammissibili le osservazioni alla bozza di consulenza tecnica che non introducano fatti nuovi ma si risolvano in argomenti tecnico-giuridici.

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Domanda di annullamento della cessione di quote proposta dopo il fallimento della società acquirente
La domanda di annullamento per violenza morale del contratto di cessione di quote proposta dopo la dichiarazione di fallimento della...

La domanda di annullamento per violenza morale del contratto di cessione di quote proposta dopo la dichiarazione di fallimento della società acquirente è inammissibile davanti al giudice ordinario, perché, al pari della domanda di risoluzione, produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi della par condicio creditorum e del principio di cristallizzazione del patrimonio fallimentare desumibile dagli artt. 42, 44 e 52 l. fall., e deve essere fatta valere davanti al giudice fallimentare; nel giudizio di annullamento della cessione la società acquirente è litisconsorte necessaria [cessione dell’intero capitale di una società agricola unipersonale].

Il terzo estraneo al contratto non è legittimato a chiederne l’annullamento, rimedio a legittimazione relativa riservato alla parte nel cui interesse è stabilito, e l’art. 1445 c.c. non trova applicazione quando il contratto di cui si chiede l’annullamento sia stato concluso dalla società le cui quote erano oggetto della cessione impugnata, e non dall’acquirente di queste, perché i due contratti intercorrono tra soggetti diversi e hanno oggetti diversi [vendita a terzi dei terreni della società partecipata].

L’azione revocatoria non può essere accolta quando chi la propone non individua il credito a tutela del quale agisce.

Integra responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con condanna anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, l’evocazione in giudizio dei terzi acquirenti di beni della società con domande palesemente temerarie.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per compensi non deliberati e rimborso di finanziamenti postergati
Quando lo statuto di s.r.l. riconosce all’amministratore il solo rimborso delle spese documentate e un eventuale emolumento da determinarsi dall’assemblea,...

Quando lo statuto di s.r.l. riconosce all’amministratore il solo rimborso delle spese documentate e un eventuale emolumento da determinarsi dall’assemblea, l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso in mancanza di una delibera dei soci per ciascun esercizio, e non rilevano gli accordi informali tra i soci assunti con modalità diverse da quelle statutarie; l’amministratore che si sia attribuito compensi non deliberati deve risarcire alla società quanto percepito, oltre alle imposte e ai contributi da essa versati, e deve restituire i rimborsi spese ricevuti senza documentazione giustificativa.

Nell’azione sociale di responsabilità per condotte distrattive spetta all’attore provare i prelievi o i pagamenti e allegare che sono privi di giustificazione o estranei all’oggetto sociale, mentre spetta all’amministratore, tenuto a rendere conto della destinazione dei beni sociali, provarne l’impiego per fini sociali, in difetto del quale la distrazione si presume [spese sostenute con le carte di credito della società per viaggi e acquisti presso negozi di lusso].

Gli apporti di denaro effettuati dal socio amministratore per sopperire a temporanee mancanze di liquidità della società costituiscono finanziamenti soggetti all’art. 2467 c.c., anche se contabilizzati come «apporto amministratore», e il loro rimborso in una situazione di squilibrio finanziario della società obbliga l’amministratore al risarcimento del danno; il relativo credito, in quanto postergato, non può essere opposto in compensazione al fallimento ai sensi dell’art. 56 l. fall.

Dopo il fallimento il curatore è legittimato in via esclusiva all’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l., che la società può esercitare direttamente previa delibera dei soci; il difetto di autorizzazione assembleare è sanabile in ogni stato e grado del giudizio e resta sanato quando il giudizio sia proseguito dal curatore autorizzato dal giudice delegato.

Rientra nell’interesse sociale, e non costituisce distrazione, il pagamento con fondi della società del canone di locazione e delle utenze dell’abitazione dell’amministratore trasferitosi presso la sede sociale per svolgere l’incarico.

Nel giudizio promosso dal curatore il convenuto può eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento senza osservare il rito dell’accertamento del passivo, al solo fine di neutralizzare la domanda.

L’atto di riassunzione è nullo soltanto se non consente il raggiungimento dello scopo di riattivare il processo, e la riassunzione di un giudizio instaurato prima del d.lgs. 149/2022 resta soggetta ai termini a comparire previgenti.

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Modifiche dei patti sociali con la trasformazione in società in accomandita e abuso di maggioranza
L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione da s.r.l. in s.a.s. preclude, ai sensi dell’art. 2500-bis c.c., la...

L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione da s.r.l. in s.a.s. preclude, ai sensi dell’art. 2500-bis c.c., la pronuncia di invalidità della trasformazione, ma non l’impugnazione delle modifiche dei patti sociali approvate con la stessa delibera che non riguardino disposizioni inderogabili del tipo adottato e non siano quindi coessenziali alla trasformazione, come le cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle legali, la partecipazione agli utili in misura diversa da quella al capitale, le modalità di liquidazione della quota del socio uscente e il divieto di concorrenza esteso agli accomandanti.

L’autonomia statutaria nel regolare tempi, criteri e modalità di liquidazione della quota del socio uscente, consentita dalla natura derogabile dell’art. 2289 c.c., incontra il limite dei principi di buona fede e correttezza e, quando le modifiche siano approvate a maggioranza, del divieto di abuso di maggioranza; va pertanto annullata la clausola che consente alla società di rateizzare in tre anni il pagamento della quota su semplice richiesta, senza alcuna giustificazione e senza garanzie per il socio, perché gli impone un sacrificio sproporzionato, mentre è giustificata dall’interesse sociale la causa di esclusione del socio che eserciti un’attività concorrente [modifiche introdotte con la trasformazione dai soci di maggioranza, divenuti accomandatari, in danno del socio dissenziente divenuto accomandante].

Il principio di proporzionalità dettato dall’art. 2500-sexies c.c. riguarda le quote di partecipazione al capitale e non la ripartizione degli utili, che nelle società di persone si presume proporzionale ai conferimenti soltanto in mancanza di una diversa volontà dei soci, con il solo limite del divieto di patto leonino; non integra abuso di maggioranza l’attribuzione agli accomandatari di una quota di utili superiore a quella di capitale quando essa trovi fondamento nel loro obbligo di prestare in via prevalente e abituale la propria opera nella società e nell’amministrazione non retribuita, a fronte di un apporto soltanto discontinuo dell’accomandante.

Viene meno l’interesse a coltivare l’impugnazione delle clausole statutarie sostituite con una successiva delibera conforme alla legge e allo statuto, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 2377, comma 8, c.c., anche nelle società di persone, mentre la messa in liquidazione della società non lo esclude, perché lo stato di liquidazione può essere revocato.

La domanda di risarcimento del danno da delibera invalida proposta per la prima volta all’udienza di comparizione è inammissibile quando la preclusione all’invalidazione della trasformazione, derivante dalla sua iscrizione, si era già verificata prima dell’introduzione del giudizio, perché non è conseguenza delle difese del convenuto e non costituisce emendatio libelli, perseguendo un’utilità diversa da quella dell’impugnazione, di cui presuppone la permanenza degli effetti, ed estendendo il giudizio anche sotto il profilo soggettivo.

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Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e danno da differenza dei netti patrimoniali
Nell’applicazione del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., la responsabilità dell’amministratore cessato dalla...

Nell’applicazione del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., la responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica prima del fallimento [componente del consiglio di amministrazione sino al 2017] va limitata alla differenza tra il patrimonio netto alla data della sua cessazione e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, mentre l’amministratore rimasto in carica sino al fallimento risponde della differenza calcolata sino alla data di apertura della procedura; in entrambi i casi vanno detratti i costi ineliminabili di liquidazione. I patrimoni netti vanno riclassificati in ottica liquidatoria, anche mediante la rettifica delle svalutazioni dei crediti e la loro collocazione nell’esercizio in cui i crediti sono divenuti inesigibili [come nell’esercizio in cui, decorso un decennio, il credito rimasto impagato doveva ritenersi prescritto].

Il danno liquidato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali costituisce debito di valore, da rivalutare dalla data del fallimento, che ha reso definitivo il danno, alla data della sentenza, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e, dalla sentenza, i soli interessi legali sino al saldo.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che restano distinte quanto a presupposti, onere della prova, criteri di determinazione del danno e decorrenza della prescrizione. In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono sia per il ritardo o l’omissione nel suo accertamento, sia per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa; chi agisce deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori [come l’acquisizione di nuove commesse, l’acquisto di merci, l’impiego di dipendenti e l’utilizzo di linee di credito], mentre spetta agli amministratori provare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dal d.lgs. 14/2019, si applica, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso e ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

La condanna alle spese di lite, conseguenziale e accessoria alla definizione del giudizio, può essere pronunciata anche d’ufficio in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo che risulti la sua volontà di rinunziarvi; in sede di merito vanno liquidate anche le spese del procedimento cautelare ante causam la cui liquidazione sia stata rimessa alla fase di merito.

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Socio receduto da società di persone e regresso della società per i debiti sociali pagati
La società di persone che abbia pagato debiti sociali non ha azione di regresso nei confronti del socio receduto per...

La società di persone che abbia pagato debiti sociali non ha azione di regresso nei confronti del socio receduto per la quota di sua pertinenza [del 50%], perché la responsabilità solidale dei soci prevista dagli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. opera soltanto a beneficio dei creditori sociali e non della società, e l’art. 2290 c.c., che mantiene la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori allo scioglimento del rapporto, riguarda i rapporti con i creditori e non può essere invocato dalla società; è dunque infondato in diritto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nei confronti del socio receduto. Resta diverso il caso del socio che, avendo pagato un’obbligazione sociale, agisca in regresso nei confronti della società e degli altri soci.

Le controversie relative a società di persone non rientrano tra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, sicché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è deciso dal tribunale in composizione monocratica, anche quando la causa sia assegnata per ragioni tabellari a un giudice della sezione specializzata.

È nulla, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, oggi art. 838 bis, comma 2, c.p.c., la clausola compromissoria dell’atto costitutivo che attribuisce la nomina di due dei tre arbitri alle parti in causa, perché il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a un soggetto estraneo alla società; la disposizione si applica anche alle clausole contenute in statuti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.

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