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Manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto: liquidazione delle partecipazioni da parte del tribunale
Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di...

Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di stima redatta dall’esperto nominato dal tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal giudice nel caso in cui la stima dell’esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.
Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a disposizione dell’esperto che si traduca in un errore di calcolo o in una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza; non è invece richiesto che l’errore si traduca anche in un’evidente sproporzione del valore.
Infatti, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione societaria del socio receduto, l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell’accertamento del carattere manifesto o meno dell’errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze.
La natura manifesta dell’errore sussiste dunque ogni qualvolta l’errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell’ambito di conoscenza specifico dell’esperto, mentre si prescinde dal requisito dell’ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l’interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.

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Class action per la tutela degli avvocati fiduciari di compagnie assicurative: mutatio libelli, inammissibilità dell’azione
Premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la...

Premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la sua attività difensiva sulle rimanenti, quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve, come nel caso di specie, in una mutatio libelli, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia alla domanda, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo. In tal caso, il giudice deve considerare tutt'ora operante l'originaria domanda contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate.

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Inammissibilità del reclamo incidentale tardivo
È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell’ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre...

È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell'ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre il reclamo oltre il termine perentorio previsto dall'art. 669- terdecies c.p.c., né potendo trovare applicazione analogica gli artt. 333-335 c.p.c. dettati in tema di disciplina generale delle impugnazioni.

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Reclamabilità e natura esplorativa della descrizione ex art. 129 c.p.i.
La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La...

La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta necessariamente la revoca della misura, potendo questa essere confermata anche in presenza di risultato negativo, in quanto caratterizzata da natura esplorativa ed esposta a un’inevitabile alea.

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Sospensione cautelare della delibera adottata con abuso della maggioranza
Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale...

Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale sociale, sterilizzi di fatto il voto del socio di minoranza, ove difetti la prova di un effettivo interesse sociale sotteso alla modifica statutaria, poiché, in assenza di tale evidenza, la deliberazione è annullabile in quanto adottata in contrasto con il canone di buona fede e correttezza contrattuale.

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Procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c.: presupposti e natura
Il procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non...

Il procedimento cautelare per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore: il termine “altresì”, contenuto al terzo comma dell'art. 2476 cod civ, deve essere inteso non come volto a subordinare l'esercizio dell'azione cautelare alla pendenza di un'azione di merito di responsabilità, ma come attributivo di un potere aggiuntivo ai soci legittimati.
La misura cautelare invocata può inoltre reputarsi sia come strumentale ad un'azione risarcitoria, nella misura in cui tale strumentalità venga intesa come preordinata non tanto ad assicurare al ricorrente il risarcimento del danno già verificatosi (per la quale ben potrebbe soccorrere il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), quanto piuttosto a prevenire il compimento di ulteriori futuri danni e quindi di preservare il patrimonio sociale, sia come anticipatoria rispetto ad un'azione di merito che abbia ad oggetto esclusivamente la revoca dell'amministratore. Tale orientamento può essere ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, che ha esteso alle società a responsabilità limitata la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in seno al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. sono più ampi.
Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere carattere di stabilità.

Al fine dell’adozione del rimedio cautelare ai sensi dell'art. 2476 terzo comma, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, il compimento di gravi irregolarità nella gestione. Si deve trattare di irregolarità che presentino carattere di serietà e che possono essere anche non attuali ma, in tale caso, devono essere valutate con particolare rigore ed assumere connotati di gravità tali da denotare la propensione dell'amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto.
Deve poi sussistere l'ulteriore requisito del periculum in mora, e cioè il pericolo che la permanenza in carica dell'amministratore nel tempo necessario alla definizione del giudizio a cognizione piena sia tale da provocare ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.

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Presupposti del sequestro conservativo e allegazione del relativo danno
Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un...

Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un danno, relativamente al quale sussiste un onere di allegazione di chi invoca la misura, che riguarda non solo il titolo e i fatti illeciti, ma anche i fatti fondanti le singole pretese risarcitorie e le prove a ciascuna pertinenti

L’esistenza di fumus boni iuris va valutata in concreto per ciascuna posta di credito, sia nell’an che nel quantum e la impossibilità di determinare in sede cautelare ambedue gli elementi di ciascun credito senza ausilio di consulenza tecnica, e, si aggiunge, di non celere istruzione orale, si riflette necessariamente sulla possibilità di ravvisare il fumus, dato che l’esperimento di consulenza tecnica e altra istruzione chiaramente assai onerosa, come mostra la quantità di addebiti, la mole dei documenti e l’entità delle contestazioni, è incompatibile con le caratteristiche proprie del procedimento cautelare.

Si ha conflitto di interessi quando l’amministratore, che rivesta in altra società ruoli o interessi propri, agisce in modo che, nelle decisioni in cui è in gioco l’interesse confliggente delle due società, sia quella amministrata e di interesse a subire la scelta deteriore; si tratta di fattispecie rilevante quando produttiva di danno, per il quale l’amministratore in conflitto risponde; resta pur sempre fermo che anche a prescindere dal conflitto le scelte gestorie operate in violazione delle regole di buona gestione e che cagionino danno cadono a responsabilità dell’amministratore.

La configurabilità di un soggetto come amministratore di fatto di una società richiede che lo stesso si ingerisca propriamente nella sua gestione con caratteri di sistematicità e completezza non bastando che egli la favorisca né che, come gestore di una società avente rapporti commerciali privilegiati, riesca ad ottenere dati circa la sua operatività.

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Responsabilità degli amministratori di S.r.l. e diritto di controllo dei Soci
In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la...

In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la casella risultava piena), trova applicazione ai fini della notifica l'art. 3-ter co. 2 l. 53/1994, secondo il quale "se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata".

Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476 ha natura potestativa e ha finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà. Tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva viene esercitata.

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Rendiconto gestorio nelle SNC: effetti della delibera assembleare di esclusione del socio e tutela cautelare
La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n....

La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.

L'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ.  - in quanto avente natura costitutiva - opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l'amministratore non presenta il rendiconto, il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.

In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.

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Patto fiduciario e tutela cautelare dei diritti: ipotesi di ammissibilità
Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società...

Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società e di disporre delle partecipazioni societarie oggetto di intestazione fiduciaria. In tal caso, il fiduciario, in forza della fiducia in lui riposta dal fiduciante, è un mero esecutore della volontà del fiduciante, potendo dunque quest’ultimo decidere di alienare le quote a terzi sia personalmente, avvalendosi della procura irrevocabile a lui conferita nel suo interesse, sia per il tramite del fiduciario, qualora in capo a quest’ultimo sussista un obbligo, cristallizzato all’interno del patto fiduciario, a trasferire le quote al fiduciante stesso o al soggetto da lui indicato.

La richiesta di cancellazione dell’iscrizione già disposta al Giudice del registro è inammissibile per difetto di residualità, essendo previsto un rimedio tipico, dato dalla Cancellazione d’ufficio ex art. 2191 cc, i cui effetti costitutivi, che determinano la rimozione dell’iscrizione con carattere definitivo, non possono essere anticipati in via d’urgenza.

La concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc, quali prodromici ad un’azione di carattere costitutivi, è configurabile solo nella misura in cui si tratti di provvedimenti che siano funzionali a salvaguardare il diritto costituendo e quindi a non vanificare gli effetti della futura pronuncia di merito, ma non qualora gli stessi mirino ad ottenere, in via anticipatoria, il risultato tipico della sentenza, risultato che, incidendo in maniera definitiva sul rapporto giuridico in essere, può derivare solo da provvedimento che definisca il giudizio a cognizione piena.

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